Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4560/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4560/2022 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente PA domiciliata in Napoli alla via Nuova Marina n. 5, presso lo studio dall'avvocato Antonio
Gioia, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente AR domiciliato in Vico Equense (NA) alla via San Ciro n. 3, presso lo studio dell'avvocato
Vittorio Verde, rappresentato e difeso dall'avvocato Gioacchino Bifulco in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
Attore e convenuto: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 5-12-2024.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, in data
31-8-2022, evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale il PA CP_1 pag. 1
A tal fine premetteva che: era proprietaria del corpo di fabbrica individuato con la sigla
“M” in alla Via Terragneta n.72, identificato nel N.C.E.U. di AR [...]
; in adiacenza al detto corpo di fabbrica sorgeva un edificio in rovina da oltre CP_1
20 anni di proprietà del Comune, nella zona denominata “Sette scogliere”; in data 4-4-
2022, alle ore 18,30, all'interno del capannone di proprietà dell'attrice, avveniva la caduta di parte del solaio e parte della muratura;
il crollo veniva causato dal crollo di struttura del solaio e parte di tompanatura dell'edificio di proprietà del Comune di;
sul AR posto intervenivano i Vigili del Fuoco e l'ufficio Tecnico del Comune di AR che constatavano l'evento e provvedevano a diffidare l'attrice a far praticare gli spazi del capannone per motivi di sicurezza e incolumità delimitando l'area con nastro bicolore rosso e bianco, impedendo l'attività della società; per effetto di tale crollo l'immobile di proprietà dell'attrice riportava danni al solaio, alla muratura ed alle tubature montanti dell'acqua; per eliminare lo stato di pericolo, aveva ottenuto autorizzazione dal a procedere CP_1 all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza consistenti nella demolizione, trasporto e conferimento dei rifiuti per un totale di euro 24.400,00; aveva poi eseguito lavori di ripristino dello stato dei luoghi, come analiticamente riportati nel preventivo del 28-4-2022 della società sostenendo un costo di euro 27.816,00, come da fattura del 1°-8- CP_2
2022; si era obbligata a svolgere manutenzione standard a tre imbarcazioni ma a causa degli eventi i contratti non si erano perfezionati, e per questo lamentava un mancato guadagno di euro 36.136,00.
Instaurato il contraddittorio, il contestava la domanda e AR eccepiva la nullità dell'atto introduttivo, l'assenza del nesso causale e la mancata prova di tale circostanza.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.
2. Innanzitutto va respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi ovvero la pag. 2 ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti all'evento dannoso verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega all'atto introduttivo documentazione relativa all'evento dannoso.
3. I fatti allegati dall'attrice a fondamento della domanda riguardano le conseguenze dannose subite dall'immobile di sua proprietà causate dal crollo di un edificio in rovina da oltre 20 anni, per cui si reputa che l'azione sia stata proposta ai sensi dell'art. 2053 c.c., non avendo
Tale norma stabilisce che “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
La norma grava il proprietario di una presunzione legale di responsabilità per i danni da rovina del suo edificio per vizi di costruzione o difetto di manutenzione, cioè dovuti a una causa che il proprietario è tenuto evitare per il suo peculiare dovere di cura e vigilanza su costruzioni potenzialmente dannose per i terzi.
La responsabilità del proprietario prevista da questa norma si riconduce allo schema della responsabilità oggettiva, collocandosi in un rapporto di specialità con la fattispecie più generale di responsabilità per danni in custodia ex art. 2051; di conseguenza se la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2053, perché mancano i presupposti del crollo dell'edificio e del collegamento del danno a difetti di manutenzione o a vizi di costruzione, si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..
pag. 3 Secondo la giurisprudenza: “La responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio sussiste, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati;
essa integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., per il principio di specialità, e può essere esclusa ove il proprietario fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Benchè la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. È inoltre configurabile il concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell'immobile o di parte di esso. (In applicazione di tali principi, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del titolare di un impianto sportivo per la morte di un calciatore che, arrampicatosi con una scala di legno sul tetto dello spogliatoio per recuperare il pallone uscito dal terreno di gioco, e superata una rete di recinzione manomessa in più punti proprio per consentire l'accesso al solaio, era caduto al suolo a seguito del crollo del parapetto, al quale si era appoggiato per guardare nella strada sottostante)” – (Cass. civ., sentenza n. 19975 del 14-10-2005. In tal senso, v. anche:
Cass. civ., sentenza n. 1002 del 21-1-2010, Cass. civ., ordinanza n. 9694 del 26-5-2020,
Cass. civ., sentenza n. 34401 dell'11-12-2023).
4. Nel merito, sulla scorta delle allegazioni e delle difese delle parti, è risultato incontroverso che l'immobile dell'attrice sia crollato e che abbia subito danni a seguito di tale avvenimento mentre è risultato controverso che l'evento sia stato causato dal crollo della struttura del solaio dell'adiacente edificio di proprietà comunale.
A seguito della espletata istruttoria, i fatti prospettati sono risultati provati.
4.1. L'attrice ha prodotto la relazione di servizio 106 del 4-4-2022 della Polizia
Municipale e la comunicazione di pari data dei Vigili del Fuoco, in cui si dava atto del dissesto della trave di collegamento del solaio di copertura tra i due opifici del corpo M della proprietà dell'attrice e Allure Yacht;
ha inoltre prodotto atto del 22-4-2022 della
Polizia Municipale, con cui l'attrice era stata diffidata a praticare, e a far praticare, i luoghi pag. 4 in questione, e le diffide del 5-4-2022 e del 1°-7-2022 con le quali aveva poi costituito in mora il convenuto per i fatti lamentati.
4.2. A seguito della espletata c.t.u. espletata in corso di causa, redatta dall'ingegnere e depositata in data 5-4-3034 – la cui impostazione è condivisa dal Persona_1 tribunale, in quanto immune da censure e vizi logici, essendo fondata su un'attenta verifica dello stato dei luoghi e sulla base dell'attento esame di tutta la documentazione allegata e acquisita – è stata riscontrata l'esistenza dei lamentati danni ed è stato accertato che essi sono stati causati dal crollo verificatosi nell'immobile di proprietà comunale.
In proposito, occorre sottolineare che la documentazione acquisita dall'ausiliario nel corso delle operazioni peritali, fornita dal può essere posta a fondamento della CP_1 decisione in quanto il convenuto – che, poi, ha eccepito tardivamente in comparsa conclusionale la nullità della consulenza, “ove si rilevi che le conclusioni rassegnate siano basate su documenti non acquisibili al giudizio in quanto finalizzati a provare fatti principali” – non ha tempestivamente eccepito la nullità relativa in questione.
Invero, come condivisibilmente affermato dalla S.C.: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in assenza di tempestiva eccezione ex art. 157, comma 2, c.p.c., aveva rilevato d'ufficio la nullità della c.t.u., per avere il consulente acquisito, oltre i termini delle preclusioni istruttorie, nuova documentazione necessaria a provare fatti principali, che, pur dedotti tempestivamente dalle parti, non erano stati da queste tempestivamente provati)” – (Cass. civ., ordinanza n. 17916 del 1°-6-2022; in tal senso, anche Cass. civ., 5370/2023 e
31744/2023).
4.3. L'ausiliario ha evidenziato che l'immobile dell'attrice, oggetto di causa, individuato come “Corpo M”, è un capannone industriale a forma rettangolare, costituito da due corpi di fabbrica;
il corpo di fabbrica principale, dove sono avvenuti i principali danni, è costituito da due livelli e cioè un piano terra dove vengono effettuate le lavorazioni, di altezza interna pari a circa 8,55 metri ed un piano rialzato, raggiungibile dal piano terra con una pag. 5 scala in metallo, dove sono ubicati da un lato gli uffici e dall'altro un soppalco destinato a deposito, di altezza interna pari a circa 5,05 metri. Il lato lungo ha una lunghezza pari a circa 53 metri e il lato corto pari a circa 19 metri. La struttura portante dell'immobile è costituita da pilasti in cemento armato, con travi che sostengono la copertura.
In adiacenza all'immobile dell'attrice esisteva un capannone industriale di proprietà comunale, confinante proprio con la porzione di immobile attoreo posta a sud ovest dove sono ubicati gli uffici e il soppalco.
Evidenziava in particolare: “Sulla base della documentazione presente agli atti di causa e di quella fornita dal (Rif. All.16), risulta che in data AR
04/04/2022 l'Ufficio Tecnico del ha riscontrato il crollo della AR copertura di alcuni capannoni comunali “abbandonati e privi di qualsiasi manutenzione” confinanti con il capannone attoreo, “causando il parziale ribaltamento e la rottura in più punti della trave, di un pilastro e lesioni al muro in blocchi di cemento”, procedendo “in considerazione di eventuali ulteriori crolli, delle attività di lavorazione che si svolgono all'interno del Corpo M e ai fini della pubblica incolumità…a interdire con nastro segnaletico bianco rosso e a diffidare a non praticare e a non far praticare alla Società Alven Finance
S.p.A. parte del capannone, compreso gli uffici al piano soppalco…”. La diffida si è resa necessaria, sulla base di quanto scritto sopra, dalla verifica della documentazione fotografica fornita dal Comune di e di quelle agli atti di causa risalenti al AR momento dell'insorgere della problematica, a causa della presenza di alcuni danni sulla parete a confine tra i due immobili.
La porzione del capannone industriale di proprietà comunale che era adiacente al fabbricato di parte attrice (Rif All.26 foto n.1) oggi non esiste più e l'area di sedime dello stesso si presenta come un'area completamente vuota (Rif All.26 foto da n.2 a n.6).
Dalla verifica dello stato dei luoghi, ad un esame a vista, la parete esterna che era in comune tra il capannone comunale crollato e l'immobile attoreo, alla quale era appoggiata la copertura crollata/demolita, si è presentata integra, così come il piccolo solaio che collega tale parete con la copertura del capannone attoreo. Sulla parete sono risultati presenti segni di demolizioni di una trave e di porzioni di pilastri del capannone comunale crollato/demolito (Rif. All.26 foto n.5,6,7,8), che effettivamente sono state demolite come risulta dalla documentazione fotografica inviata dal Comune di (Rif. AR
All.17) e da quella allegata alla relazione tecnica dell'UTC (Rif. All.16). La parete suddetta,
pag. 6 sul lato interno del capannone attoreo, si presenta in buone condizioni (Rif. All.26 foto n.10,11,12,13)” – (cfr. pagg. 10/13 della c.t.u.).
Sulla scorta di queste premesse, l'ausiliario ha poi ritenuto sussistere il nesso causale affermando testualmente quanto segue:
“Dalla documentazione presente agli atti di causa e in particolare dalla Relazione n.106 del 04/04/2022, dalla documentazione fornita dal Comune di e, in AR particolare, dalla documentazione fotografica fornita dal (Rif. All.17 foto n.5,6,7), CP_1 dalla Relazione dell'Arch. dell'Ufficio Tecnico del Comune di (con Per_2 AR annesse fotografie), redatta a seguito del sopralluogo sui luoghi di causa del 04/04/2022
(Rif. All.16), dalla verifica dello stato dei luoghi, appare evidente il nesso di causalità tra il crollo della copertura dell'immobile di proprietà comunale e i danni lamentati in citazione: all'epoca dei fatti, una parte della copertura a volta del capannone industriale di proprietà comunale che appoggiava sulla parete di confine tra il capannone comunale e quello della ricorrente, assieme alla propria struttura di sostegno, è crollata, determinando dei danni alla stessa muratura perimetrale condivisa tra i due immobili e ad una piccola porzione di solaio dell'immobile di parte attrice posta a chiusura tra la copertura dello stesso e la parete perimetrale suddetta. Ciò ha ovviamente determinato, ai fini di sicurezza, la necessità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di interdire l'accesso ad una parte del capannone attoreo, compreso la zona uffici soppalcata” (cfr. pagg. 10/13 della c.t.u.).
5. Sulla scorta di quanto accertato, quindi, mentre risulta che la danneggiata ha provato il nesso causale tra la cosa di proprietà del convenuto e il danno arrecato all'immobile dell'attrice, il non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, per cui CP_1 devesi ritenere responsabile dei descritti danni ai sensi dell'art. 2053 c.c..
6.1. In ordine al quantum debeatur, l'ausiliario ha analiticamente descritto (cfr. pagg.
13/18 dell'elaborato), mediante la elaborazione di due tipologie di computi metrici,
l'ammontare delle spese relative al ripristino dei danni subiti dall'immobile dell'attrice a causa del crollo della copertura del capannone comunale e l'ammontare delle spese relative alla messa in sicurezza dell'area comunale adiacente all'immobile dell'attrice.
Ha così accertato che, secondo i prezzi di mercato della zona (da ritenere più specifici rispetto a quelli indicati in aggiunta nell'elaborato, calcolati in base al prezzario della
Regione Campania), per l'esecuzione delle opere dettagliatamente ivi descritte e da intendersi qui richiamate, le spese necessarie per il ripristino dell'immobile dell'attrice, al pag. 7 netto di I.V.A., ammontano ad euro 19.013,16 mentre quelle per la messa in sicurezza dell'area circostante ammontano ad euro 24.316,00.
Pertanto, tenuto conto delle specifiche richieste formulate in citazione per tali voci di danno, comprensive di I.V.A., riportate sub 1., deve essere riconosciuta la somma di euro
23.196,05, per le spese necessarie per il ripristino dell'immobile dell'attrice, e quella di euro 27.816,00 – minore rispetto alla maggior somma di euro 29.665,52 calcolata sulla scorta delle risultanze della c.t.u. - per la messa in sicurezza dell'area circostante, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112
c.p.c..
Oltre all'importo complessivo di euro 51.012,05, alla danneggiata va attribuita la somma di euro 4.269,05 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè, rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca dell'evento e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
6.2. Alcuna somma può essere riconosciuta, invece, a titolo di lucro cessante.
A fondamento di tale richiesta, l'attrice ha dedotto di essersi obbligata a svolgere manutenzione standard per tre diverse imbarcazioni, per un corrispettivo complessivo di euro 36.136,00 - producendo a tal fine tre diversi preventivi, datati uno 5-3-2022 e gli altri
15-3-2022, con importi, rispettivamente, di euro 10.370,00, 12.810,00 e 12.956,00: cfr doc. 9/11 - e che tali contratti non si erano perfezionati a causa del crollo verificatosi, ed in particolar modo, per la diffida a far praticare i luoghi di causa.
Sebbene sia del tutto verosimile che il crollo in questione e la diffida a far praticare i luoghi abbia comportato delle conseguenze all'attività di rimessaggio svolta dall'attrice, la sola produzione dei preventivi in parola, non sottoscritti e privi di data certa, costituiscono un mero indizio che, in difetto di prove o almeno di ulteriori e pregne circostanze, non possono bastare per ritenere provato il lamentato danno.
7. Per tutto quanto sopra, il deve essere condannato al AR pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 55.281,10 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
pag. 8 8. Le spese di lite, compensate per un terzo, atteso il parziale accoglimento della domanda ex art. 92 comma 2 c.p.c., seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00. Il tutto ridotto di un terzo), da attribuire al difensore ex art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del . AR
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del PA AR
, in persona del p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese,
[...] CP_3 così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il AR
, in persona del p.t., al pagamento, in favore di
[...] CP_3 PA
in persona del legale rappresentante p.t. della somma di euro 55.281,10, oltre
[...] interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B) compensa le spese processuali per un terzo e condanna il , AR in persona del Sindaco p.t., al pagamento della residua parte in favore di PA
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 4.701,33,00 per
[...] compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Antonio Gioia, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
C) pone le spese di c.t.u. a carico del , in persona del AR CP_3
p.t..
Torre Annunziata, 19 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 9