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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n°12230 /2023
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA del 07/10/2025 nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1
All'udienza del 07/10/2025, alle ore 10,15, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa VI AS:
− per parte attrice: l'Avv. GAUDESI DAVIDE e l'Avv. GAUDESI
MICHELANGELO;
− per parte convenuta: l'Avv. ZANGHI' BENEDETTO.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate;
Gli Avv.ti Gaudesi insistono altresì nella condanna per lite temeraria, già chiesta nelle note conclusive, in ragione del contegno processuale tenuto dalla convenuta e di quanto già ivi indicato, con particolare riferimento ad una mail che risulta contraffatta.
L'Avv. Zanghì alla luce di ciò chiede di essere autorizzato al deposito del file in formato .eml, ove ciò sia ritenuto opportuno.
Gli Avv.ti Gaudesi si oppongono.
Il Giudice
Ritenuta la irrilevanza ai fini decisori del deposito di ulteriore documentazione, invita, dunque, le parti a precisare le rispettive conclusioni.
____________
I procuratori concludono, dunque, come da rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice
Dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18,30, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
VI AS
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo in persona del giudice dott.ssa VI AS, all'udienza del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 12230 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_2 CodiceFiscale_1
(Francia), elettivamente domiciliata in Palermo in via A. Veneziano n. 57, presso lo studio degli Avv.ti
DE Gaudesi e LO Gaudesi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, attrice
e
(C.F. ) nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
(Me) il 18.10.1971, elettivamente domiciliata in Palermo Via Goethe 22 presso lo studio dell'Avv. Benedetto Zanghì, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2
e, premesso di avere acquistato da potere di quest'ultima, con atto del 4.12.2013 in Controparte_2
Notaio , un'unità immobiliare sita a Palermo, Piazzetta del Pallone n.1, ubicata al Persona_1 piano primo, (censita nel C.U. del Comune di Palermo al fg. 135 particella 481 sub 2), chiedeva all'intestato Tribunale di accertare la responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale della venditrice, con condanna della stessa al pagamento della somma di € 21.585,19 a titolo di risarcimento danni, oltre al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, esponeva che all'art. 6, lettera A, del menzionato contratto, la venditrice aveva dichiarato che l'unità immobiliare oggetto di cessione, unitamente al CP_1 fabbricato di cui fa parte, era stata edificata in data antecedente al 1967 e che non erano state apportate
2 modifiche soggette a licenza, concessione edilizia, permesso di costruire, autorizzazione, denunzia di inizio di attività o sanatoria, né erano stati mai adottati provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della l. n. 47/85, essendo state apportate esclusivamente le modifiche interne di cui alla denuncia di variazione catastale n. 12712.1/2013, rientranti fra quelle indicate all'art. 9 della Legge Regionale
n.37/85, per le quali non era stata previamente inviata al Sindaco del la Parte_3 comunicazione prevista dalle vigenti norme urbanistiche, e con l'ulteriore precisazione per cui, ove il avesse in futuro rilevato tale omissione, la venditrice avrebbe mantenuto indenne Parte_3
l'acquirente dal pagamento di qualsiasi sanzione amministrativa, con manleva di quest'ultima da ogni onere e responsabilità.
Esponeva, però, che, determinatasi a rivendere l'immobile, aveva appreso che il bene presentava, in realtà, difformità urbanistiche non rientranti nel novero di quelle indicate nell'art. 9 della L. R. n.
37/85 e per le quali era necessario acquisire preventivamente il Nullaosta del Genio Civile di Palermo e l'invio all'autorità Comunale della SCIA.
Considerato che detti abusi erano riconducibili alla venditrice - che, acquistato l'immobile il
6.8.2021, aveva eseguito interventi modificativi senza effettuare le prescritte comunicazioni e formalità ma limitandosi alla variazione catastale del 4.4.2013 –, evidenziava che, sebbene sollecitata a regolarizzare gli abusi e a pagare la sanzione amministrativa, la convenuta non aveva dato alcun riscontro, sicché l'attrice si era personalmente fatta carico dei lavori di regolarizzazione dell'immobile e del pagamento delle relative sanzioni, sì da potere alienare il bene a terzi, con atto di compravendita del
28.6.2022.
Sulla scorta di ciò, invocando l'art. 1489 c.c., rappresentando, ad ogni modo, la ricorrenza degli estremi di un aliud pro alio, nonché la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1137 c.c., chiedeva il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi euro 21.585,19, di cui: 1)
€ 5.264,00, a titolo di sanzioni amministrative e bolli;
2) € 13.000,00 per “onorari ed oneri per le attività di redazione tecnica, redazione grafico comparativo “Ante e Attuale” Calcolo strutturale c/o l'ufficio del Genio Civile, redazione SCIA nonché per tutte le ulteriori formalità per regolarizzazione degli abusi”; 3) € 3.321,19 per mancata locazione dell'immobile e per interessi passivi corrisposti alla banca sul mutuo non estinto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Deduceva, in particolare, che, come desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dal parere negativo alla concessione di un mutuo per l'acquisto dell'immobile inizialmente ottenuto dalla odierna attrice, lo stato dell'immobile era già ben noto all'acquirente.
Precisava, in particolare, che quest'ultima ben sapeva che la convenuta si era unicamente attivata per sanare le difformità (comunque precedenti all'acquisto da parte della convenuta) sul piano catastale
3 (e ciò con denuncia di variazione catastale del 4.4.2013) e che non aveva, invece, presentato istanza di regolarizzazione al Comune di Palermo. E detta circostanza aveva, peraltro, consentito all'odierna attrice l'acquisto dell'immobile (cui si era determinata pur in presenza di una simile irregolarità) a un prezzo inferiore rispetto all'originaria richiesta, giustificando, poi, l'inserimento nel contratto di compravendita della clausola che prevedeva il pagamento da parte della venditrice della sanzione amministrativa eventualmente irrogata.
Precisando di essersi sempre manifestata disponibile al pagamento delle sole sanzioni amministrative, come contrattualmente previsto, evidenziava l'intervenuta prescrizione dall'azione per vizi, ex art. 1495 c.c., intrapresa dall'attrice ben oltre il termine annuale e a distanza di quasi dieci anni dalla compravendita, nonché l'insussistenza del lamentato “aliud pro alio”, avendo peraltro l'attrice adibito l'immobile a uso abitativo, concedendolo persino in locazione a terzi.
Tali, in breve, le posizioni delle parti, la causa veniva istruita a mezzo c.t.u., affidata all'ing.
e, rinviata alla data odierna per discussione e decisione, previa concessione di un termine Persona_2 per il deposito di note conclusive, le parti concludevano come da verbale.
*****
1. Le domande di parte attrice meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui appresso si dirà.
È provato in via documentale (v. doc. 1 allegato alla citazione), nonché assolutamente pacifico tra le parti, che il contratto di compravendita concluso tra le parti del giudizio in notaio Persona_1 in data 4.12.2013 (rep. n. 3598, racc. n. 25564) avente ad oggetto il trasferimento da CP_2
a dell'appartamento sito nel Comune di Palermo, piazzetta del
[...] Parte_2
Pallone n. 1 (Censito al C.U. del Comune di Palermo al fg. 135, p.lla 481, sub 2, “derivante da denunzia di variazione catastale n. 12712.1/2013 (prot. n. PA0095825), presentata all' di Palermo in data 4 aprile 2013 CP_3 per “diversa distribuzione degli spazi interni”” riporta all'art. 6, lettera A, la dichiarazione della venditrice secondo cui all'unità immobiliare, facente parte di un piccolo fabbricato edificato anteriormente al 1° settembre 1967, “non sono state successivamente apportate modifiche soggette a licenza, concessione edilizia, permesso di costruire, autorizzazione, denunzia di inizio attività o sanatoria, né per esso sono stati mai adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della Legge 47/85, essendovi state realizzate esclusivamente le modifiche interne di cui alla precitata denunzia di variazione catastale n. 12712.1/2013”, con l'ulteriore specificazione per cui “per
l'esecuzione di tali opere – rientranti fra quelle indicate all'art. 9 della L.R. n. 37/85 – non è stata previamente inviata P al Sindaco del Comune Palermo la comunicazione prevista dalle vigenti leggi urbanistiche”.
E allora, indipendentemente dalla corrispondenza via mail intercorsa tra le parti del giudizio prima della stipula dell'atto di compravendita - corrispondenza che non affronta mai, nello specifico, di quali irregolarità urbanistiche era, eventualmente, affetto l'appartamento e che, prodotta in “copia per immagine” da parte della convenuta unitamente alla comparsa di costituzione (v. all. 1 della comparsa di costituzione) è stata disconosciuta, con riferimento alla mail datata 24.7.2013 (v. pag. 10, all. 1 della
4 comparsa di costituzione), dall'odierna attrice (che ha altresì contestato la tardività del successivo deposito, con la memoria ex art. 171 ter c.p.c., degli originali delle mail dapprima depositate in copia e la
“falsificazione” della menzionata email del 24.7.2013, la quale, nel file originale, non riporta alcune frasi che erano invece presenti nella stessa mail dapprima prodotta in “copia per immagine”) – l'acquirente ben sapeva, al momento dell'acquisto, dell'esistenza di alcune irregolarità urbanistiche dell'immobile, perché di ciò si dava espressamente conto nell'atto notarile.
Eppure, ciò che lamenta l'odierna attrice, e che rileva nel presente giudizio, è che le irregolarità urbanistiche dichiarate dalla venditrice al momento del rogito notarile fossero del tutto differenti rispetto a quelle effettivamente esistenti, poiché, diversamente da quanto dichiarato in quella sede, le modifiche eseguite all'interno dell'immobile (che avevano già ottenuto una regolarizzazione sul piano catastale con la presentazione della variazione catastale n. 12712.1/2013, presentata in data 4 aprile
2013) non rientravano, in realtà, tra quelle indicate all'art. 9 della L.R. n. 37/85 (e per le quali era necessaria esclusivamente la previa comunicazione al Sindaco del ), ma erano del Parte_3 tutto estranee dal campo di applicazione della disposizione menzionata e richiedevano, in realtà, un iter amministrativo del tutto differente.
Ebbene, premesso che la documentazione prodotta prova che dette opere interne all'immobile sono state realizzate dalla convenuta dopo l'acquisto dell'immobile dalla sua dante causa CP_1 Pt_4
- come chiaramente desumibile da un confronto tra la planimetria allegata all'atto di acquisto
[...] dell'immobile di cui si tratta concluso da con in notaio Controparte_2 Parte_4 Per_3 il 6.8.2012 (doc. 2 del fascicolo di parte attrice) e la planimetria allegata all'atto di
[...] compravendita concluso il successivo 4.12.2013 dalle parti del giudizio in notaio Persona_1
(v. doc. 1 del fascicolo di parte attrice) - la tesi di parte attrice, oltre a trovare conferma nella stessa relazione del tecnico di parte convenuta (v. doc. 3 della comparsa di costituzione, ove si legge testualmente che “gli interventi sono stati eseguiti dalla signora dopo aver acquistato l'immobile, Controparte_2 evento che si è verificato in data 04/12/2013, e che la strada da prendere per la regolarizzazione delle modifiche fatte dalla stessa doveva passare attraverso una pratica di SCIA e dell'acquisizione preventiva del parere di sussistenza da parte del genio Civile di Palermo”), ha trovato pieno riscontro all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, affidata all'ing. e depositata in data 5.5.2025. Persona_2
Il c.t.u., il quale ha confermato l'avvenuta regolarizzazione urbanistica del bene, dopo avere rilevato che
“dal confronto tra la planimetria allegata all'atto di compravendita del 06/08/2012 rep.436-racc.318 (All.1) ai rogiti
Notaio e la planimetria allegata all'atto di compravendita del 04/12/2013 rep.35987-racc.25564 ai Persona_3 rogiti Notaio (All.2) si evince :- Vano wc, chiusura dell'apertura esistente sul vano principale - Persona_1
Vano ripostiglio, maggiore apertura del vano ripostiglio su vano principale e chiusura dell'apertura sul vano scala - Vano cucina, maggiore apertura del vano cucina su vano principale”, ha concluso che le opere così realizzate “sono state classificate quali opere strutturali e quindi in contrasto con il citato art.9 L.R 37/85”.
5 Ebbene, gli accertamenti svolti in corso di causa – peraltro, sul punto, neppure contestati da parte convenuta, che (come anticipato) aveva a sua volta depositato una relazione di parte che confermava l'insussistenza, per le opere interne realizzate dalla venditrice , dei presupposti di cui all'art. 9 CP_1 della legge regionale n. 37/85 – confermano pienamente l'assunto di parte attrice secondo cui le dichiarazioni urbanistiche rese dalla venditrice nel contratto del 4.12.2013 erano errate.
Né tantomeno rilevano nella presente sede eventuali responsabilità professionali (pure prospettate da parte convenuta nelle proprie note conclusive) del notaio rogante l'atto o del tecnico cui la convenuta si era affidata, essendo questi soggetti estranei al giudizio ed essendo, ad ogni modo, riferibili alla sola venditrice le dichiarazioni riportate nel contratto di cui si controverte.
Ciò posto, occorre adesso rammentare che l'art. 1489 c.c., a mente del quale “Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480”, prevede per il compratore una speciale tutela che non incorre nei brevi termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c.
e che l'onere reale ivi richiamato viene, tradizionalmente, inquadrato come un vincolo o peso oggettivamente gravante sul bene, in grado di limitarne, in concreto, il libero godimento, il quale può essere sia di natura privatistica sia pubblicistica, come nel caso di difformità urbanistiche di un immobile. In tal caso, la circostanza che il bene sia condonabile e regolarizzabile solo a condizione di dover sostenere determinate spese costituisce un onere reale considerato dalla giurisprudenza come non apparente (v. Cass. n. 14595/2020; Cass. n. 4076/1978; Cass. n. 5287/1983; v. anche Cass. n.
4786/2007).
Presupposti per l'applicazione della garanzia di cui alla norma in commento sono unicamente l'esistenza del menzionato diritto o onere e l'ignoranza dell'acquirente al momento della conclusione del contratto del peso “non apparente” gravante sulla cosa, sicché la tutela è esclusa soltanto quando vi sia una limitazione “apparente”, cioè facilmente riconoscibile secondo la media diligenza, in quanto risultante da opere visibili e permanenti (v. Cass. 2856/1995) o dai dati documentali effettivamente esibiti dal venditore al compratore (v. Cass. n. 646/1964). E va, peraltro, precisato che la “conoscibilità secondo la media diligenza” da parte del compratore dell'esistenza di un peso, che esclude l'applicazione dell'art. 1489 c.c., va valutata avendo riguardo a quanto effettivamente percepibile dall'acquirente sulla base dei dati in suo possesso, non essendo invece esigibile alcun onere del compratore di eseguire apposite ricerche per verificare l'esistenza o meno del vincolo (v., per tutti,
Cass. n. 5223/1983).
L'onere della prova dell'effettiva conoscenza della limitazione da parte del compratore incombe poi, secondo le regole generali in materia, in capo a chi (il venditore o i suoi aventi causa) intenda far valere l'esclusione della garanzia (v. anche Cass. n. 4458/1982: “In tema di vendita, la garanzia di cui all'art. 1489
6 cod. civ. concerne gli oneri ed i diritti dei terzi che, non essendo apparenti, non siano stati dichiarati nel contratto, salvo che il compratore non ne abbia avuto altrimenti conoscenza, la quale, però, per escludere tale garanzia, deve essere effettiva
(con onere di prova a carico di chi la allega), e non desumibile in via presuntiva”).
Ebbene, nel caso di specie – ribadito che, indipendentemente dalla loro autenticità, le mail prodotte da parte convenuta nulla dicono in ordine alla tipologia di abuso eventualmente presente nell'immobile poi venduto all'odierna attrice -, è provato che l'acquirente fosse a conoscenza dell'esistenza di Pt_2 una irregolarità urbanistica del tutto differente rispetto a quella effettivamente riscontrata: ella sapeva, infatti, che, come dichiarato dalla venditrice al momento del rogito, le opere internamente realizzate sull'immobile rientravano tra quelle previste dall'art. 9 della più volte menzionata legge regionale n.
37/85, laddove, invece, si trattava di irregolarità più gravi e del tutto estranee al campo di applicazione di tale disposizione.
E poiché, per l'espresso richiamo all'art. 1480 c.c. operato dall'art. 1489 c.c., deve ritenersi concessa anche al compratore di cosa gravata da oneri, in quanto compresa nella speciale garanzia a lui spettante,
l'azione risarcitoria che l'art. 1480 c.c. accorda, in aggiunta a quella di riduzione del prezzo, al compratore di cosa parzialmente altrui, che non possa o non voglia chiedere la risoluzione del contratto
(v. già cit. Cass. n. 4786/2007; tra le altre, Cass. n. 16053/2002; Cass. n. 1613/2003: “Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, ai fini del quale non si richiede la malafede del venditore ma è sufficiente che questi versi in colpa, essendo il risarcimento del danno fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479, a sua volta richiamato dall'art. 1480, cui rinvia ancora il citato art. 1489”), all'odierna attrice spetta il risarcimento del danno da lei patito per avere dovuto avviare un iter amministrativo finalizzato alla regolarizzazione urbanistica dell'immobile differente rispetto a quello che le era stato indicato dalla venditrice nel contratto di compravendita, e per avere dovuto, infatti, ottenere una SCIA in sanatoria (v doc. 1 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.), previo parere del genio civile.
Ella ha provato di avere patito un danno pari a complessivi euro 18.264,00, di cui:
1) euro 5.264,00, a titolo di “sanzioni amministrative e diritti di segreteria” per la “Segnalazione certificata di inizio attività (scia in sanatoria) ai sensi dell'art. 37 del T.U. 380/2001” (v. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.);
2) euro 13.000,00 per onorari ed oneri per la redazione della SCIA e per l'espletamento da parte dei tecnici incaricati di tutte le formalità necessarie alla regolarizzazione degli abusi (v. contratto per incarico professionale di cui al doc. 13).
Con riferimento a tale seconda voce, deve invero rammentarsi che anche l'assunzione di un debito nei confronti di terzi integra un danno nei confronti di chi lo ha contratto, sicché, indipendentemente
7 dall'avvenuta prova del pagamento di soli “acconti” per l'incarico professionale conferito ai tecnici di parte attrice per la pratica di regolarizzazione del bene di cui si tratta (v. doc. 4 allegato alla citazione), la stipula di un contratto che obbliga l'attrice al pagamento di compensi professionali pari ad euro
13.000,00 giustifica il risarcimento chiesto per tale importo.
A ciò si aggiunga, peraltro, che il c.t.u. nominato in corso di causa, interrogato sul punto, ha pure confermato che, rispetto alle attività espletate al fine di conseguire la sanatoria – la quale ha richiesto la presentazione di: “
1. Relazione Geologica-Sismica;
2. Rilievo Grafico dello Stato Attuale dell'interno edificio;
3.
Redazione di Progetto – Stato Attuale;
4. Redazione di Grafico Comparativo “Ante e Attuale”;
5. Redazione di
Relazione Tecnica Illustrativa;
6. Calcolo Strutturale presentato presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, fino all'ottenimento del “Parere di Sussistenza” a sensi dell'art. 96 del D.P.R. n.380/2001; 7. – Controparte_4
Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria” – gli onorari quantificati dai tecnici in euro 13.000,00 risultano congrui, concludendo che “le attività descritte, giustificano gli onorari che coinvolgono più specialità”.
Per quanto finora detto, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danno, del complessivo importo di euro 18.264,00.
2. Non merita, invece, accoglimento la richiesta di risarcimento del danno per mancata locazione dell'immobile, essendo sul punto sufficiente ricordare che il carattere “abusivo” di un immobile, può costituire fonte della responsabilità dell'autore nei confronti dello Stato ma non comporta la invalidità del contratto di locazione dell'immobile stipulato tra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme, venendo e riverberare la condizioni giuridica predetta sulla qualità del bene immobile, e non anche sulla eseguibilità della prestazione del locatore avente ad oggetto la concessione del pieno e continuato godimento del bene (cfr., tra le tante, Cass. n. 583/1982; Cass. n. 4228/1999;
Cass. n. 19190/2003; Cass. n. 22312/2007; Cass. n. 12983/2010; Cass. n. 11964/2013).
3. Neppure può essere accolta la domanda di risarcimento del danno che l'attrice assume di avere subito per gli interessi passivi del mutuo, ancora non estinto, contratto per l'acquisto del bene.
Basti, sul punto, rilevare che l'attrice ha validamente conseguito la proprietà dell'immobile di cui si tratta, poi ceduto a terzi dopo la regolarizzazione urbanistica, sicché alcun danno può avere, in tal senso, subito per il finanziamento contratto per l'acquisto.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014
(scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per fasi studio, introduttiva e istruttoria e medi ridotti della metà per fase decisionale), vanno poste a carico di parte convenuta.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna di parte convenuta per lite temeraria, sollecitata da parte attrice, non ritenendosi che ella abbia resistito in giudizio in mala fede. Sul punto, deve rilevarsi che sebbene non sia stata depositata in originale la conversazione via mail disconosciuta dall'attrice e che era stata depositata in “copia per immagine” unitamente alla
8 costituzione, non vi è effettiva evidenza in ordine a una “falsificazione” della conversazione da parte della convenuta (che all'odierna udienza ha manifestato la propria intenzione di provvedere al deposito delle mail in formato “.eml”) e che, ad ogni modo, in considerazione del loro tenore, le conversazioni precedentemente intercorse via mail tra le parti erano comunque irrilevanti ai fini decisori.
Anche le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1) in parziale accoglimento della domanda svolta da parte attrice, AN la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di euro 18.264,00, a titolo di risarcimento danni;
2) AN la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro 4.227,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese nella misura di legge;
3) PONE definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Palermo il 7.10.2025.
Il Giudice
VI AS
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Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA del 07/10/2025 nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1
All'udienza del 07/10/2025, alle ore 10,15, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa VI AS:
− per parte attrice: l'Avv. GAUDESI DAVIDE e l'Avv. GAUDESI
MICHELANGELO;
− per parte convenuta: l'Avv. ZANGHI' BENEDETTO.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate;
Gli Avv.ti Gaudesi insistono altresì nella condanna per lite temeraria, già chiesta nelle note conclusive, in ragione del contegno processuale tenuto dalla convenuta e di quanto già ivi indicato, con particolare riferimento ad una mail che risulta contraffatta.
L'Avv. Zanghì alla luce di ciò chiede di essere autorizzato al deposito del file in formato .eml, ove ciò sia ritenuto opportuno.
Gli Avv.ti Gaudesi si oppongono.
Il Giudice
Ritenuta la irrilevanza ai fini decisori del deposito di ulteriore documentazione, invita, dunque, le parti a precisare le rispettive conclusioni.
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I procuratori concludono, dunque, come da rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice
Dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18,30, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
VI AS
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo in persona del giudice dott.ssa VI AS, all'udienza del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 12230 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_2 CodiceFiscale_1
(Francia), elettivamente domiciliata in Palermo in via A. Veneziano n. 57, presso lo studio degli Avv.ti
DE Gaudesi e LO Gaudesi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, attrice
e
(C.F. ) nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
(Me) il 18.10.1971, elettivamente domiciliata in Palermo Via Goethe 22 presso lo studio dell'Avv. Benedetto Zanghì, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2
e, premesso di avere acquistato da potere di quest'ultima, con atto del 4.12.2013 in Controparte_2
Notaio , un'unità immobiliare sita a Palermo, Piazzetta del Pallone n.1, ubicata al Persona_1 piano primo, (censita nel C.U. del Comune di Palermo al fg. 135 particella 481 sub 2), chiedeva all'intestato Tribunale di accertare la responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale della venditrice, con condanna della stessa al pagamento della somma di € 21.585,19 a titolo di risarcimento danni, oltre al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, esponeva che all'art. 6, lettera A, del menzionato contratto, la venditrice aveva dichiarato che l'unità immobiliare oggetto di cessione, unitamente al CP_1 fabbricato di cui fa parte, era stata edificata in data antecedente al 1967 e che non erano state apportate
2 modifiche soggette a licenza, concessione edilizia, permesso di costruire, autorizzazione, denunzia di inizio di attività o sanatoria, né erano stati mai adottati provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della l. n. 47/85, essendo state apportate esclusivamente le modifiche interne di cui alla denuncia di variazione catastale n. 12712.1/2013, rientranti fra quelle indicate all'art. 9 della Legge Regionale
n.37/85, per le quali non era stata previamente inviata al Sindaco del la Parte_3 comunicazione prevista dalle vigenti norme urbanistiche, e con l'ulteriore precisazione per cui, ove il avesse in futuro rilevato tale omissione, la venditrice avrebbe mantenuto indenne Parte_3
l'acquirente dal pagamento di qualsiasi sanzione amministrativa, con manleva di quest'ultima da ogni onere e responsabilità.
Esponeva, però, che, determinatasi a rivendere l'immobile, aveva appreso che il bene presentava, in realtà, difformità urbanistiche non rientranti nel novero di quelle indicate nell'art. 9 della L. R. n.
37/85 e per le quali era necessario acquisire preventivamente il Nullaosta del Genio Civile di Palermo e l'invio all'autorità Comunale della SCIA.
Considerato che detti abusi erano riconducibili alla venditrice - che, acquistato l'immobile il
6.8.2021, aveva eseguito interventi modificativi senza effettuare le prescritte comunicazioni e formalità ma limitandosi alla variazione catastale del 4.4.2013 –, evidenziava che, sebbene sollecitata a regolarizzare gli abusi e a pagare la sanzione amministrativa, la convenuta non aveva dato alcun riscontro, sicché l'attrice si era personalmente fatta carico dei lavori di regolarizzazione dell'immobile e del pagamento delle relative sanzioni, sì da potere alienare il bene a terzi, con atto di compravendita del
28.6.2022.
Sulla scorta di ciò, invocando l'art. 1489 c.c., rappresentando, ad ogni modo, la ricorrenza degli estremi di un aliud pro alio, nonché la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1137 c.c., chiedeva il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi euro 21.585,19, di cui: 1)
€ 5.264,00, a titolo di sanzioni amministrative e bolli;
2) € 13.000,00 per “onorari ed oneri per le attività di redazione tecnica, redazione grafico comparativo “Ante e Attuale” Calcolo strutturale c/o l'ufficio del Genio Civile, redazione SCIA nonché per tutte le ulteriori formalità per regolarizzazione degli abusi”; 3) € 3.321,19 per mancata locazione dell'immobile e per interessi passivi corrisposti alla banca sul mutuo non estinto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Deduceva, in particolare, che, come desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dal parere negativo alla concessione di un mutuo per l'acquisto dell'immobile inizialmente ottenuto dalla odierna attrice, lo stato dell'immobile era già ben noto all'acquirente.
Precisava, in particolare, che quest'ultima ben sapeva che la convenuta si era unicamente attivata per sanare le difformità (comunque precedenti all'acquisto da parte della convenuta) sul piano catastale
3 (e ciò con denuncia di variazione catastale del 4.4.2013) e che non aveva, invece, presentato istanza di regolarizzazione al Comune di Palermo. E detta circostanza aveva, peraltro, consentito all'odierna attrice l'acquisto dell'immobile (cui si era determinata pur in presenza di una simile irregolarità) a un prezzo inferiore rispetto all'originaria richiesta, giustificando, poi, l'inserimento nel contratto di compravendita della clausola che prevedeva il pagamento da parte della venditrice della sanzione amministrativa eventualmente irrogata.
Precisando di essersi sempre manifestata disponibile al pagamento delle sole sanzioni amministrative, come contrattualmente previsto, evidenziava l'intervenuta prescrizione dall'azione per vizi, ex art. 1495 c.c., intrapresa dall'attrice ben oltre il termine annuale e a distanza di quasi dieci anni dalla compravendita, nonché l'insussistenza del lamentato “aliud pro alio”, avendo peraltro l'attrice adibito l'immobile a uso abitativo, concedendolo persino in locazione a terzi.
Tali, in breve, le posizioni delle parti, la causa veniva istruita a mezzo c.t.u., affidata all'ing.
e, rinviata alla data odierna per discussione e decisione, previa concessione di un termine Persona_2 per il deposito di note conclusive, le parti concludevano come da verbale.
*****
1. Le domande di parte attrice meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui appresso si dirà.
È provato in via documentale (v. doc. 1 allegato alla citazione), nonché assolutamente pacifico tra le parti, che il contratto di compravendita concluso tra le parti del giudizio in notaio Persona_1 in data 4.12.2013 (rep. n. 3598, racc. n. 25564) avente ad oggetto il trasferimento da CP_2
a dell'appartamento sito nel Comune di Palermo, piazzetta del
[...] Parte_2
Pallone n. 1 (Censito al C.U. del Comune di Palermo al fg. 135, p.lla 481, sub 2, “derivante da denunzia di variazione catastale n. 12712.1/2013 (prot. n. PA0095825), presentata all' di Palermo in data 4 aprile 2013 CP_3 per “diversa distribuzione degli spazi interni”” riporta all'art. 6, lettera A, la dichiarazione della venditrice secondo cui all'unità immobiliare, facente parte di un piccolo fabbricato edificato anteriormente al 1° settembre 1967, “non sono state successivamente apportate modifiche soggette a licenza, concessione edilizia, permesso di costruire, autorizzazione, denunzia di inizio attività o sanatoria, né per esso sono stati mai adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della Legge 47/85, essendovi state realizzate esclusivamente le modifiche interne di cui alla precitata denunzia di variazione catastale n. 12712.1/2013”, con l'ulteriore specificazione per cui “per
l'esecuzione di tali opere – rientranti fra quelle indicate all'art. 9 della L.R. n. 37/85 – non è stata previamente inviata P al Sindaco del Comune Palermo la comunicazione prevista dalle vigenti leggi urbanistiche”.
E allora, indipendentemente dalla corrispondenza via mail intercorsa tra le parti del giudizio prima della stipula dell'atto di compravendita - corrispondenza che non affronta mai, nello specifico, di quali irregolarità urbanistiche era, eventualmente, affetto l'appartamento e che, prodotta in “copia per immagine” da parte della convenuta unitamente alla comparsa di costituzione (v. all. 1 della comparsa di costituzione) è stata disconosciuta, con riferimento alla mail datata 24.7.2013 (v. pag. 10, all. 1 della
4 comparsa di costituzione), dall'odierna attrice (che ha altresì contestato la tardività del successivo deposito, con la memoria ex art. 171 ter c.p.c., degli originali delle mail dapprima depositate in copia e la
“falsificazione” della menzionata email del 24.7.2013, la quale, nel file originale, non riporta alcune frasi che erano invece presenti nella stessa mail dapprima prodotta in “copia per immagine”) – l'acquirente ben sapeva, al momento dell'acquisto, dell'esistenza di alcune irregolarità urbanistiche dell'immobile, perché di ciò si dava espressamente conto nell'atto notarile.
Eppure, ciò che lamenta l'odierna attrice, e che rileva nel presente giudizio, è che le irregolarità urbanistiche dichiarate dalla venditrice al momento del rogito notarile fossero del tutto differenti rispetto a quelle effettivamente esistenti, poiché, diversamente da quanto dichiarato in quella sede, le modifiche eseguite all'interno dell'immobile (che avevano già ottenuto una regolarizzazione sul piano catastale con la presentazione della variazione catastale n. 12712.1/2013, presentata in data 4 aprile
2013) non rientravano, in realtà, tra quelle indicate all'art. 9 della L.R. n. 37/85 (e per le quali era necessaria esclusivamente la previa comunicazione al Sindaco del ), ma erano del Parte_3 tutto estranee dal campo di applicazione della disposizione menzionata e richiedevano, in realtà, un iter amministrativo del tutto differente.
Ebbene, premesso che la documentazione prodotta prova che dette opere interne all'immobile sono state realizzate dalla convenuta dopo l'acquisto dell'immobile dalla sua dante causa CP_1 Pt_4
- come chiaramente desumibile da un confronto tra la planimetria allegata all'atto di acquisto
[...] dell'immobile di cui si tratta concluso da con in notaio Controparte_2 Parte_4 Per_3 il 6.8.2012 (doc. 2 del fascicolo di parte attrice) e la planimetria allegata all'atto di
[...] compravendita concluso il successivo 4.12.2013 dalle parti del giudizio in notaio Persona_1
(v. doc. 1 del fascicolo di parte attrice) - la tesi di parte attrice, oltre a trovare conferma nella stessa relazione del tecnico di parte convenuta (v. doc. 3 della comparsa di costituzione, ove si legge testualmente che “gli interventi sono stati eseguiti dalla signora dopo aver acquistato l'immobile, Controparte_2 evento che si è verificato in data 04/12/2013, e che la strada da prendere per la regolarizzazione delle modifiche fatte dalla stessa doveva passare attraverso una pratica di SCIA e dell'acquisizione preventiva del parere di sussistenza da parte del genio Civile di Palermo”), ha trovato pieno riscontro all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, affidata all'ing. e depositata in data 5.5.2025. Persona_2
Il c.t.u., il quale ha confermato l'avvenuta regolarizzazione urbanistica del bene, dopo avere rilevato che
“dal confronto tra la planimetria allegata all'atto di compravendita del 06/08/2012 rep.436-racc.318 (All.1) ai rogiti
Notaio e la planimetria allegata all'atto di compravendita del 04/12/2013 rep.35987-racc.25564 ai Persona_3 rogiti Notaio (All.2) si evince :- Vano wc, chiusura dell'apertura esistente sul vano principale - Persona_1
Vano ripostiglio, maggiore apertura del vano ripostiglio su vano principale e chiusura dell'apertura sul vano scala - Vano cucina, maggiore apertura del vano cucina su vano principale”, ha concluso che le opere così realizzate “sono state classificate quali opere strutturali e quindi in contrasto con il citato art.9 L.R 37/85”.
5 Ebbene, gli accertamenti svolti in corso di causa – peraltro, sul punto, neppure contestati da parte convenuta, che (come anticipato) aveva a sua volta depositato una relazione di parte che confermava l'insussistenza, per le opere interne realizzate dalla venditrice , dei presupposti di cui all'art. 9 CP_1 della legge regionale n. 37/85 – confermano pienamente l'assunto di parte attrice secondo cui le dichiarazioni urbanistiche rese dalla venditrice nel contratto del 4.12.2013 erano errate.
Né tantomeno rilevano nella presente sede eventuali responsabilità professionali (pure prospettate da parte convenuta nelle proprie note conclusive) del notaio rogante l'atto o del tecnico cui la convenuta si era affidata, essendo questi soggetti estranei al giudizio ed essendo, ad ogni modo, riferibili alla sola venditrice le dichiarazioni riportate nel contratto di cui si controverte.
Ciò posto, occorre adesso rammentare che l'art. 1489 c.c., a mente del quale “Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480”, prevede per il compratore una speciale tutela che non incorre nei brevi termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c.
e che l'onere reale ivi richiamato viene, tradizionalmente, inquadrato come un vincolo o peso oggettivamente gravante sul bene, in grado di limitarne, in concreto, il libero godimento, il quale può essere sia di natura privatistica sia pubblicistica, come nel caso di difformità urbanistiche di un immobile. In tal caso, la circostanza che il bene sia condonabile e regolarizzabile solo a condizione di dover sostenere determinate spese costituisce un onere reale considerato dalla giurisprudenza come non apparente (v. Cass. n. 14595/2020; Cass. n. 4076/1978; Cass. n. 5287/1983; v. anche Cass. n.
4786/2007).
Presupposti per l'applicazione della garanzia di cui alla norma in commento sono unicamente l'esistenza del menzionato diritto o onere e l'ignoranza dell'acquirente al momento della conclusione del contratto del peso “non apparente” gravante sulla cosa, sicché la tutela è esclusa soltanto quando vi sia una limitazione “apparente”, cioè facilmente riconoscibile secondo la media diligenza, in quanto risultante da opere visibili e permanenti (v. Cass. 2856/1995) o dai dati documentali effettivamente esibiti dal venditore al compratore (v. Cass. n. 646/1964). E va, peraltro, precisato che la “conoscibilità secondo la media diligenza” da parte del compratore dell'esistenza di un peso, che esclude l'applicazione dell'art. 1489 c.c., va valutata avendo riguardo a quanto effettivamente percepibile dall'acquirente sulla base dei dati in suo possesso, non essendo invece esigibile alcun onere del compratore di eseguire apposite ricerche per verificare l'esistenza o meno del vincolo (v., per tutti,
Cass. n. 5223/1983).
L'onere della prova dell'effettiva conoscenza della limitazione da parte del compratore incombe poi, secondo le regole generali in materia, in capo a chi (il venditore o i suoi aventi causa) intenda far valere l'esclusione della garanzia (v. anche Cass. n. 4458/1982: “In tema di vendita, la garanzia di cui all'art. 1489
6 cod. civ. concerne gli oneri ed i diritti dei terzi che, non essendo apparenti, non siano stati dichiarati nel contratto, salvo che il compratore non ne abbia avuto altrimenti conoscenza, la quale, però, per escludere tale garanzia, deve essere effettiva
(con onere di prova a carico di chi la allega), e non desumibile in via presuntiva”).
Ebbene, nel caso di specie – ribadito che, indipendentemente dalla loro autenticità, le mail prodotte da parte convenuta nulla dicono in ordine alla tipologia di abuso eventualmente presente nell'immobile poi venduto all'odierna attrice -, è provato che l'acquirente fosse a conoscenza dell'esistenza di Pt_2 una irregolarità urbanistica del tutto differente rispetto a quella effettivamente riscontrata: ella sapeva, infatti, che, come dichiarato dalla venditrice al momento del rogito, le opere internamente realizzate sull'immobile rientravano tra quelle previste dall'art. 9 della più volte menzionata legge regionale n.
37/85, laddove, invece, si trattava di irregolarità più gravi e del tutto estranee al campo di applicazione di tale disposizione.
E poiché, per l'espresso richiamo all'art. 1480 c.c. operato dall'art. 1489 c.c., deve ritenersi concessa anche al compratore di cosa gravata da oneri, in quanto compresa nella speciale garanzia a lui spettante,
l'azione risarcitoria che l'art. 1480 c.c. accorda, in aggiunta a quella di riduzione del prezzo, al compratore di cosa parzialmente altrui, che non possa o non voglia chiedere la risoluzione del contratto
(v. già cit. Cass. n. 4786/2007; tra le altre, Cass. n. 16053/2002; Cass. n. 1613/2003: “Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, ai fini del quale non si richiede la malafede del venditore ma è sufficiente che questi versi in colpa, essendo il risarcimento del danno fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479, a sua volta richiamato dall'art. 1480, cui rinvia ancora il citato art. 1489”), all'odierna attrice spetta il risarcimento del danno da lei patito per avere dovuto avviare un iter amministrativo finalizzato alla regolarizzazione urbanistica dell'immobile differente rispetto a quello che le era stato indicato dalla venditrice nel contratto di compravendita, e per avere dovuto, infatti, ottenere una SCIA in sanatoria (v doc. 1 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.), previo parere del genio civile.
Ella ha provato di avere patito un danno pari a complessivi euro 18.264,00, di cui:
1) euro 5.264,00, a titolo di “sanzioni amministrative e diritti di segreteria” per la “Segnalazione certificata di inizio attività (scia in sanatoria) ai sensi dell'art. 37 del T.U. 380/2001” (v. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.);
2) euro 13.000,00 per onorari ed oneri per la redazione della SCIA e per l'espletamento da parte dei tecnici incaricati di tutte le formalità necessarie alla regolarizzazione degli abusi (v. contratto per incarico professionale di cui al doc. 13).
Con riferimento a tale seconda voce, deve invero rammentarsi che anche l'assunzione di un debito nei confronti di terzi integra un danno nei confronti di chi lo ha contratto, sicché, indipendentemente
7 dall'avvenuta prova del pagamento di soli “acconti” per l'incarico professionale conferito ai tecnici di parte attrice per la pratica di regolarizzazione del bene di cui si tratta (v. doc. 4 allegato alla citazione), la stipula di un contratto che obbliga l'attrice al pagamento di compensi professionali pari ad euro
13.000,00 giustifica il risarcimento chiesto per tale importo.
A ciò si aggiunga, peraltro, che il c.t.u. nominato in corso di causa, interrogato sul punto, ha pure confermato che, rispetto alle attività espletate al fine di conseguire la sanatoria – la quale ha richiesto la presentazione di: “
1. Relazione Geologica-Sismica;
2. Rilievo Grafico dello Stato Attuale dell'interno edificio;
3.
Redazione di Progetto – Stato Attuale;
4. Redazione di Grafico Comparativo “Ante e Attuale”;
5. Redazione di
Relazione Tecnica Illustrativa;
6. Calcolo Strutturale presentato presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, fino all'ottenimento del “Parere di Sussistenza” a sensi dell'art. 96 del D.P.R. n.380/2001; 7. – Controparte_4
Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria” – gli onorari quantificati dai tecnici in euro 13.000,00 risultano congrui, concludendo che “le attività descritte, giustificano gli onorari che coinvolgono più specialità”.
Per quanto finora detto, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danno, del complessivo importo di euro 18.264,00.
2. Non merita, invece, accoglimento la richiesta di risarcimento del danno per mancata locazione dell'immobile, essendo sul punto sufficiente ricordare che il carattere “abusivo” di un immobile, può costituire fonte della responsabilità dell'autore nei confronti dello Stato ma non comporta la invalidità del contratto di locazione dell'immobile stipulato tra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme, venendo e riverberare la condizioni giuridica predetta sulla qualità del bene immobile, e non anche sulla eseguibilità della prestazione del locatore avente ad oggetto la concessione del pieno e continuato godimento del bene (cfr., tra le tante, Cass. n. 583/1982; Cass. n. 4228/1999;
Cass. n. 19190/2003; Cass. n. 22312/2007; Cass. n. 12983/2010; Cass. n. 11964/2013).
3. Neppure può essere accolta la domanda di risarcimento del danno che l'attrice assume di avere subito per gli interessi passivi del mutuo, ancora non estinto, contratto per l'acquisto del bene.
Basti, sul punto, rilevare che l'attrice ha validamente conseguito la proprietà dell'immobile di cui si tratta, poi ceduto a terzi dopo la regolarizzazione urbanistica, sicché alcun danno può avere, in tal senso, subito per il finanziamento contratto per l'acquisto.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014
(scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per fasi studio, introduttiva e istruttoria e medi ridotti della metà per fase decisionale), vanno poste a carico di parte convenuta.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna di parte convenuta per lite temeraria, sollecitata da parte attrice, non ritenendosi che ella abbia resistito in giudizio in mala fede. Sul punto, deve rilevarsi che sebbene non sia stata depositata in originale la conversazione via mail disconosciuta dall'attrice e che era stata depositata in “copia per immagine” unitamente alla
8 costituzione, non vi è effettiva evidenza in ordine a una “falsificazione” della conversazione da parte della convenuta (che all'odierna udienza ha manifestato la propria intenzione di provvedere al deposito delle mail in formato “.eml”) e che, ad ogni modo, in considerazione del loro tenore, le conversazioni precedentemente intercorse via mail tra le parti erano comunque irrilevanti ai fini decisori.
Anche le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1) in parziale accoglimento della domanda svolta da parte attrice, AN la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di euro 18.264,00, a titolo di risarcimento danni;
2) AN la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro 4.227,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese nella misura di legge;
3) PONE definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Palermo il 7.10.2025.
Il Giudice
VI AS
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