CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL CR Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 31/24
PROMOSSA DA
( , nato a [...] il [...] e res.te in Carlentini via delle Parte_1 C.F._1
Province, III Traversa, n. 2, elett.te dom.to in Lentini via Tricolore n.30, presso lo studio degli Avv.ti
AN D'IC ( ) e PP TT ( ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, quale impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo Controparte_1 di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Stalingrado n. 45, Bologna, P.I. , elettivamente domiciliata in San Gregorio di P.IVA_1
Catania, presso lo studio dell'avv. Antonia Panzera, C.F. , che la rappresenta C.F._4
e difende per procura in atti. E NEI CONFRONTI DI:
e Parte_2 Parte_3
APPELLATI contumaci
In fatto e in diritto
Il presente procedimento trae origine da un incidente stradale occorso in data 13 settembre 2015 in cui furono coinvolti rispettivamente il sig. , odierno appellante, ed il sig. Parte_1 [...]
, parte appellata contumace, conducente di un motociclo sprovvisto di copertura assicurativa. Pt_2
In seguito al predetto incidente, con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 quale impresa designata dal F.G.V.S., nonché i sig.ri Controparte_1 Parte_3
e , in qualità di proprietario e conducente del veicolo, lamentando di aver subito in Parte_2 seguito al sinistro un “trauma gamba dx con flc e verosimilmente frattura di tibia, algia spalla dx, algia piede e caviglia sx gas 15, con prognosi di giorni 30 salvo complicazioni” come diagnosticato con referto del PS di Lentini al quale fu prontamente trasportato nell'immediatezza dei fatti.
Nel giudizio di primo grado si costituiva solamente la contestando la ricostruzione Controparte_1 dei fatti operata in citazione e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Nel corso del giudizio di primo grado venivano escussi due testimoni presenti durante l'accaduto e veniva espletata una CTU MdL la quale, dopo aver rilevato i plurimi traumi subiti dall' ed Parte_1 indicato la relativa durata del periodo di convalescenza dello stesso, concludeva che: “ Le suddette lesioni, oramai stabilizzate e non suscettibili di miglioramento mediante terapie, interventi o protesi, appaiono compatibili con la dinamica dell'evento traumatico de quo e hanno determinato un danno biologico permanente. I superiori postumi non comportano una diminuzione della capacità lavorativa specifica dello stesso, ex commerciante in vernici e ricambi di auto, già disoccupato all'epoca del sinistro”.
Ad esito anche di tali prove istruttorie, con sentenza n. 1355/2023 il Tribunale di Siracusa definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 415/2018 R.G, in parziale accoglimento della domanda attorea, preliminarmente dichiarando la contumacia dei sig.ri e Parte_2 [...]
, ha condannato in solido i predetti sig.ri e la quale impresa Parte_3 Pt_2 Controparte_1 designata dal F.G.V.S, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore a risarcire al sig. la somma di euro 33.437,50 da dimezzare in ragione del concorso di colpa tra le parti e da Parte_1 cui detrarre eventuali acconti ricevuti, rigettando la richiesta di personalizzazione del danno, compensando parzialmente le spese di lite e ponendo in capo alle parti il 50% delle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento. Con atto di appello del 10 gennaio 2024 il sig. impugnava il predetto provvedimento Parte_1 formulando due motivi di censura:
1. Con il primo motivo parte appellante censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha proceduto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, lamentando un vizio della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2054 c.c. per non avere il Giudice di prime cure valutato la prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado e per aver ritenuto, con motivazione solo apparente ed apodittica, inconducenti e non attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, così giungendo a ritenere erroneamente sussistente il concorso di colpa del pedone investito nella misura del 50%.
2. In linea di continuità con le censure rilevate con il primo motivo di appello, con il secondo ritiene che la sentenza sia viziata per violazione e falsa applicazione dei criteri di calcolo, stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, in ordine alla determinazione del quantum debeatur, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice di prime cure, con motivazione apparente ed apodittica, ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla personalizzazione del danno e, dunque, omettendo di valutare compiutamente le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice. Unitamente a tale censura, lamenta, altresì, il mancato riconoscimento dei danni all'autovettura BMW.
Per i motivi suesposti con il presente appello chiede, in riforma della gravata pronunzia, preliminarmente accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del nella causazione Parte_2 del sinistro e conseguentemente, condannare in solido i convenuti al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 46.181,02 alla quale vanno detratte le somme già pagate dalla compagnia assicurativa in esecuzione della sentenza di primo grado nella misura di euro 17.551,17.
A tale richiesta aggiunge l'ulteriore condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro
1.249,86 per i danni materiali all'autovettura BMW oltre interessi e rivalutazione alla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi ed onorari di causa, anche relativi al giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e riposta del giorno 1 luglio 2024 si costituiva in giudizio la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando preliminarmente
[...]
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta e, nel merito, la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
Quanto all'inammissibilità, l'appellata rileva che l'atto di appello notificatole ha omesso di indicare le modifiche da apportare con riferimento a ciascun capo della sentenza ed il rapporto di causa ed effetto tra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite, conseguentemente violando l'onere imposto dall'art. 342 c.p.c.. Quanto alla fondatezza , rileva che il primo motivo di appello è assolutamente destituito da ogni fondamento poiché tutte le argomentazioni prospettate dall'appellante si basano su una erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente.
In ultimo, relativamente alla censura dell'appellante sul mancato riconoscimento della personalizzazione del danno, parte appellata, richiamando l'orientamento elaborato dalla Corte di
Legittimità la quale ritiene che particolari sofferenze possono ravvisarsi quando il soggetto danneggiato patisce invalidità che vanno ben oltre il dieci per cento, ovvero quando la menomazione interferisce proprio con la peculiarità dell'individuo, ritiene che nel caso del signor le Parte_1 limitazioni patite non hanno intaccato aspetti peculiari della sua vita e sono state congruamente risarcite nell'ambito del danno biologico riconosciuto con particolare riguardo all'invalidità temporanea, non rispondendo al vero che l'invalidità permanente abbia compromesso all'appellante lo svolgimento di attività sportive, ricreative e lavorative.
Quanto al mancato riconoscimento dei danni materiali presumibilmente riportati dall'autovettura
BMW, l'appellata condivide le conclusioni del giudice di prime cure perché non avendolo adeguatamente dimostrato, trattasi di domanda carente di prova.
Per le ragioni esposte parte appellata chiede, in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art, 342 c.p.c. ovvero ai sensi degli artt. 348-bis e ter c.p.c; in via subordinata dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 339, terzo comma e 113 secondo comma c.p.c.; nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal signor avverso la sentenza di cui è causa perché infondato in fatto ed in diritto, confermando in Parte_1 ogni sua parte la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte, preso atto delle note conclusive depositate dalle parti, ha posto la causa in decisione.
Va preliminarmente rilevato che l'appello, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, è del tutto ammissibile.
E, invero, deve ritenersi che il gravame dell' abbia sufficientemente assolto quanto Parte_1 richiesto dal novellato art. 342 c.pc. a tenore del quale l'appellante per ciascuno dei motivi di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge.
Si evince infatti dall'appello che ha voluto censurare il capo della sentenza che ha Parte_1 ricostruito il sinistro in termini antitetici rispetto a quanto da lui prospettato, e ha contestualmente mosso specifiche censure al ragionamento attraverso il quale il primo giudice ha ricostruito i fatti, specie per ciò che attiene alla valutazione di attendibilità dei testi escussi. Così superata la preliminare eccezione di inammissibilità, deve poi dirsi che l'appello è del tutto fondato e merita ampio accoglimento, dovendosi valutare unitamente i vari motivi di gravame svolti dall' in quanto connessi. Parte_1
Va innanzi tutto evidenziato in linea di puro diritto, e considerato che la qualificazione giuridica dei fatti e dei principi ad essi applicabili spetta al giudice, che le valutazioni svolte dal primo decidente in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio si palesano del tutto errate.
Errato, in particolare, appare il richiamo operato dal primo giudice all'art. 2054 c.c. comma secondo che ricorre solo nella fattispecie di scontro tra due veicoli, e che presuppone fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno, mentre qui si verte nella diversa ipotesi di investimento tra un veicolo e un pedone, e in una situazione – quindi – che non presuppone una parità di condizioni, ma uno squilibrio, atteso che la posizione del pedone afferisce a una maggiore esposizione al pericolo e a una maggiore fragilità.
Di ciò è particolarmente consapevole la giurisprudenza maturata in tema, la quale ritiene che il conducente del veicolo vada esente da responsabilità solo quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.
Tale principio (che emerge dalla sentenza 19 marzo 2025, n. 10898 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ma che è conforme a pronunce precedenti) muove dal condivisibile assunto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità ( si veda anche Cass. Pen. Sez. IV 22 giugno
2021 n. 24414).
Pertanto il conducente del veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.
Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite rileva la sua avvistabilità da parte del conducente del veicolo investitore. È necessario che quest'ultimo si sia trovato, quindi, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso ed imprevedibile (Cass. Pen., Sez.
IV, 31 luglio 2013, n. 33207).
Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. Sottolineando anche che il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strad.
In sostanza quindi la responsabilità del conducente non può essere esclusa automaticamente nemmeno in presenza di una condotta imprudente del pedone, se questa è comunque riconducibile all'ambito della prevedibilità.
Il conducente pertanto non deve soltanto rispettare formalmente i limiti di velocità, ma deve anche considerare le condizioni concrete in cui si trova a guidare, applicando una diligenza elevata in situazioni che presentano fattori di rischio evidenti.
Ora, alla luce di tali principi, e alla luce della espletata istruttoria, non pare dubbio che si debba escludere il concorso di colpa ravvisato dal primo decidente.
Innanzi tutto giova mettere in luce che l'impatto tra il centauro e l'odierno appellante si è svolto in pieno centro abitato, posto che non è nemmeno contestato che il fatto si è verificato in piazza del
Popolo a Lentini, in prossimità del distributore Q8, di fronte a un chiosco bar.
Si può quindi già ritenere che la presenza di una persona a piedi nel tratto di strada interessato dal sinistro fosse prevedibile, trattandosi di strada sita in un centro urbano.
Tale riscontro emerge inconfutabilmente anche nella relazione di incidente del 13.09.2015 (doc. n.
3 – atto di citazione), ove i CC della Stazione di Lentini constatavano che il fatto era avvenuto in strada urbana, che il manto stradale si presentava asciutto e asfaltato, che sul suolo non erano visibili tracce di frenata riconducibili al motociclo investitore, che l'illuminazione e la visibilità erano sufficienti al punto da “ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di metri 50”.
Si può quindi affermare che sussistevano tutte le condizioni oggettive adatte a percepire la presenza del pedone ad una distanza di 50 metri.
Il fatto che tale percezione non sia stata invece colta dal centauro investitore se non nell'immediatezza dell'impatto emerge dalle medesime dichiarazioni del conducente del mezzo, che, Parte_2 sentito dagli operatori di P.G. nell'immediatezza dei fatti, dichiarava: “…Io guidavo lo scooter di cui sopra da Piazza del Popolo in direzione via Licata di Lentini, all'altezza di via Licata vicino il distributore Q8, un pedone attraversava la strada dal distributore di cui sopra verso l'altro lato della carreggiata verso il chiosco;
quando l'ho visto, non ho fatto in tempo ad arrestare il motociclo colpendo così il pedone alle gambe con la ruota anteriore. Dopo di ciò il pedone è caduto a terra…..”
(doc. n. 4 – atto di citazione). Da tale dichiarazione dal tenore chiaramente confessorio (in quanto resa “contra se”) emerge quindi che il è dovuto arrivare fino alla collisione con l'appellante per ravvedersi della sua presenza Pt_2
(mentre invece vi erano le condizioni per visualizzarlo almeno 50 metri prima).
Questo elemento è molto significativo e rende assolutamente credibili e attendibili le dichiarazioni dei testi escussi, prima fra tutti la testimone , assunta a s.i.t. nell'immediatezza Testimone_1 dei fatti (e poi ascoltata come teste), la quale riferiva che l' immediatamente dopo essere Parte_1 sceso dalla propria autovettura, veniva repentinamente e violentemente travolto da uno scooter di colore nero (doc. n. 5 – atto di citazione).
Ma anche l'altro teste escusso nel corso dell'istruttoria ha confermato la dinamica del sinistro così come ricostruita in citazione, nonché il fatto che l' non aveva fatto neanche in tempo a Parte_1 distaccarsi dalla propria auto quando era stato violentemente investito.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 01.12.2020, dopo aver specificato Testimone_2 di aver assistito all'incidente mentre proveniva, a bordo della propria autovettura, da via Licata in direzione P/zza del Popolo (e di trovarsi, dunque, nello stesso lato della carreggiata in cui si trovava l'attore quando è stato colpito dal ciclomotore), mentre il motociclo investitore proveniva dal senso opposto di marcia, confermava che il predetto mezzo colpiva l' sul fianco destro (si v. Parte_1 verbale di udienza del 01.12.2020, ADR 1 – memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Il medesimo teste, dopo aver risposto affermativamente in merito all'articolato 9 (“Vero o no che il motociclo Honda SH, dopo aver investito il pedone proseguiva la propria marcia, arrestandosi solo a seguito dell'impatto contro l'autovettura BMW dell' , a specificazione chiariva: “il sig. Parte_1 al momento dell'impatto era vicino lo sportello della propria auto”. Parte_1
Ne deriva – in base alla ricostruzione dei testi, perfettamente in linea con la dichiarazione confessoria del e pertanto attendibile – che l' al momento dell'impatto si trovava vicino allo Pt_2 Parte_1 sportello della propria auto, e non si era ancora accinto a porre in essere un vero e proprio attraversamento, in quanto a ciò impedito dal sinistro.
Non vi è quindi alcuna prova (che incombeva sul danneggiante fornire) che il si sia trovato, Pt_2 per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti (risultando anzi il contrario, e cioè che sia stato il a travolgere il pedone quando questo non si trovava ancora nemmeno nell'atto di attraversare, Pt_2
e quindi evidentemente sconfinando in una zona della carreggiata posta ai limiti con la presenza di altre auto e altri pedoni).
Sebbene dunque dagli atti non emerga la misura della velocità tenuta dal ciò nonostante per Pt_2 quanto sopra detto la sua condotta si pone in contrasto con quanto previsto dal'art. 141 cod. strada che impone di moderare la velocità ma soprattutto di mantenere sempre il controllo del veicolo ed essere in grado di effettuare tutte le manovre necessarie in sicurezza, compreso l'arresto tempestivo entro il proprio campo visivo.
Tale violazione, posta in essere dal è connotata ulteriormente da colpa laddove si ponga mente Pt_2 al fatto che egli si trovava altresì alla guida del mezzo senza la prescritta patente di guida (dal medesimo rapporto dei Carabinieri risulta, infatti, che al conducente del mezzo è stata contestata la violazione dell'art. 116, comma 13, C.d.S., in quanto sfornito della patente).
Appare quindi alla Corte che non emergano elementi per affermare un concorso di colpa e che la responsabilità del sinistro sia da ascrivere in via esclusiva all'investitore.
Ciò posto e passando alla quantificazione dei danni deve osservarsi come il nominato CTU abbia accertato:
“….. un DANNO BIOLOGICO permanente e complessivo valutabile in atto in una percentuale pari al 10 (DIECI)% e comprensivo della sua capacità lavorativa generica, oltre ad una I.T.A. al 100% pari a giorni 60 (sessanta), ad una I.T.P. al 75% pari a giorni 30 (trenta), altra I.T.P. al 50% pari a giorni 60 (sessanta) ed infine altra I.T.P. al 25% pari ad altri 120 (centoventi) giorni. I superiori postumi non comportano una diminuzione della capacità lavorativa specifica dello stesso, ex commerciante in vernici e ricambi di auto, già disoccupato all'epoca del sinistro”.
Il Ctu ha poi ritenuto congrue le spese documentate nel fascicolo ( pari a € 1.776,69 , cfr: DOC. n.
26 del fascicolo di prime cure).
Pertanto, in base alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 )
“il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico
- prima dell'ultima, necessaria modificazione all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”
Alla stregua di tali criteri deve dirsi che risulta anche raggiunta la prova di elementi utili alla personalizzazione del danno da intendere come il complesso “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.” (Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno
2018).
Ed invero, i testi e , escussi all'udienza del 01.12.2020, hanno Testimone_2 Testimone_3 confermato, con estrema precisione, che fino a prima dell'incidente l' era solito giocare a Parte_1 calcetto con gli amici, con cadenza di 3/4 volte a settimana e partecipare a diversi tornei amatoriali e che a seguito dell'incidente l'attore ha smesso di giocare (si v. ADR 13 – “fino al 2015 era più assiduo, ora è più uno spettatore” – verbale di udienza di I grado del 01.12.2020). Il teste (si Testimone_3
v. ADR 14) ha inoltre riferito che fino al mese di settembre 2015 l' praticava assiduamente Parte_1 attività di trekking in montagna (attività alla quale l'attore ha dovuto rinunciare a causa dei postumi invalidanti e permanenti riportati a seguito del sinistro).
Tali testimonianze sono del tutto in armonia con la tipologia di lesioni subite dal sinistrato e riscontrate dal CTU nominato in sede di prime cure, lesioni che hanno certamente colpito la deambulazione e, conseguentemente, anche il normale esercizio fisico legato allo sport ( il perito ha infatti accertato che a seguito dell'impatto, “il sig. riportava lesioni fisiche per le quali Parte_1 veniva trasportato, tramite autolettiga del 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di
Lentini ove i sanitari , dopo averlo sottoposto ai primi accertamenti clinici e radiologici del caso, lo ricoveravano presso il reparto di Ortopedia dello stesso nosocomio con diagnosi di "Frattura spiroide tibia dx, frattura di perone dx, frattura malleolo tibiale sx, sublussazione spalla dx, FLC gamba dx" e prognosi di gg. 30 s.c.. Durante la degenza ospedaliera era sottoposto prima a trazione transcheletrica dell'arto e poi, in data 15/09/2015, ad intervento chirurgico di osteosintesi con fissatore esterno, apposizione di valva gessata a gambaletto all'arto inferiore sinistro. Era dimesso in data 23/09/2015 con diagnosi definitiva di: "Frattura spiroide tibia dx, frattura del perone dx, frattura del malleolo tibiale sin., lussazione acromion claveare dx, FLC gamba dx, trauma cranico, trauma toraco addominale", indicazione di mantenere gli arti inferiori in scarico assoluto, immobilizzazione acromion claveare con tutore e prescrizione di terapia medica”). Alla luce delle precedenti abitudini di vita del danneggiato si deve quindi personalizzare il danno subito nella percentuale almeno del biologico (ossia il 10%) atteso che le lesioni subite hanno sicuramente interferito con attività di svago e di sport consolidate e portatrici di benessere fisio psichico.
Da ciò discende che si può anche ritenere sussistente un danno morale almeno minimo, atteso che è del tutto presumibile che rinunciare a queste attività a causa del sinistro abbia causato inevitabilmente sofferenza interiore secondo l'id quod plerumeque accidit considerata la giovane età del danneggiato e considerato inoltre che in ordine all'accertamento del danno morale la Suprema Corte invoca il ricorso al ragionamento presuntivo, quale strumento di giudizio, fondato su massime di esperienza e sul principio- appunto - dell'id quod plerumque accidit, considerata la dimensione eminentemente soggettiva di tale tipologia di danno alla cui esistenza non sempre corrisponde una fenomenologia suscettibile di percezione immediata (cfr: Cass. Civ., sez. III, 10/11/2020, n. 25164).
Alla stregua dei criteri sopra rappresentati avremo dunque:
-un danno biologico pari al 10%
- una I.T.A. al 100% pari a giorni 60 (sessanta),
- una I.T.P. al 75% pari a giorni 30 (trenta),
-altra I.T.P. al 50% pari a giorni 60 (sessanta)
- altra I.T.P. al 25% pari a giorni 120 (centoventi)
- una personalizzazione del danno del 10%
-un danno morale minimo;
Alla stregua di tali riscontri e in applicazione delle tabelle in uso all'ufficio (tabelle di Milano) nonché in riferimento alla età del sinistrato alla data dell'evento (anni 29 ) avremo:
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 29 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea al 25% 120
PARAMETRI ECONOMICI (tabella di riferimento: 2025)
Punto danno biologico permanente € 2.612,40
Personalizzazione danno morale 21% (aumento minimo) € 548,60
Punto danno non patrimoniale € 3.161,00
Coefficiente di riduzione per età 0,861
Indennità temporanea € 55,24
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x 0,861) € 22.492,75
Danno morale nel valore minimo (€ 548,60 x 10 x 0,861) € 4.723,48
A) Danno permanente complessivo (€ 31.610,02 x 0,861): € 27.216,23
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 3.314,40
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.242,90
Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 1.657,20
Invalidità temporanea al 25% per 120 giorni: € 1.657,20 B) Danno temporaneo totale: € 7.871,70
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 35.087,93
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (10% di € 35.087,93): € 3.508,79
Spese mediche: € 1.776,69
D) Totale spese: € 1.776,69
TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 40.373,41
Occorre poi procedere alla rivalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.
Per costante giurisprudenza, infatti, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati
(indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Inoltre sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante,
Cass. 11781/2002). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi. Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.
Da notare che il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dall'1 gennaio al 31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Quanto ai danni alla autovettura, si può evincere dalla escussa prova testimoniale che anche l'autovettura dell' abbia subito l'impatto. Parte_1
Il teste nella propria deposizione ha confermato l'intera dinamica del sinistro, Testimone_2 compreso l'impatto del veicolo del centauro con la vettura dell' (impatto escluso invece Parte_1 dalla società assicuratrice), poiché in seno al verbale del 1.12.2020 ha affermato: ”A specificazione il teste chiarisce che il sig. al momento dell'impatto era vicino lo sportello dalla propria Parte_1 auto. A richiesta il teste non ricorda e non sa dire esattamente il punto di impatto col BMW. Ritiene di specificare che il tutto é stato fulmineo nel senso che il motorino ha impattato col pedone e subito dopo contro la macchina“.
Anche la quantificazione del danno è da ritenere attendibile in quanto il preventivo di spesa versato in atti è corroborato dalla allegazione delle fotografie (cfr: Cass. 28/11/2013, n. 26693) di talchè la appellata va condannata altresì alla refusione delle spese al mezzo quantificate in E. 1.249,86.
Dato infine il tenore della decisione e la soccombenza della parte appellata deve ritenersi che la statuizione sulle spese effettuata in prime cure vada certamente revocata, e che la CP_2 vada invece condannata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidare in base al valore accertato della controversia, (E. 40.373,00), alle tabelle vigenti e alle fasi del giudizio (introduttiva, studio, istruttoria, decisionale, valore medio, precisando che solo per il gradi di appello la fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
Le spese di CTU svolta in prime cure del pari, vanno poste a carico della CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 31/2024 R.G.C.A., accoglie l'appello proposto da e in riforma della sentenza impugnata condanna Parte_1 CP_2
l pagamento in suo favore della somma complessiva di E.40.373,41 a titolo di risarcimento del
[...] danno (detratto quanto già versato) oltre interessi come in parte motiva e oltre spese per la riparazione del veicolo di E. 1249,86; condanna altresì al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del CP_2 primo giudizio che liquida in complessivi euro 7.616,00 (di cui E. 1701,00 per studio, E. 1204,00 per fase introduttiva, E. 1806,00 per fase istruttoria, E. 2905,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge nonché alle spese processuali del secondo giudizio che liquida in complessivi E. 8.469,00 (di cui E.
2058,00 per studio, E. 1.418,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per trattazione, E. 3470,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Pone altresì su e spese della CTU del primo giudizio. CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 30 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. OL CR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL CR Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 31/24
PROMOSSA DA
( , nato a [...] il [...] e res.te in Carlentini via delle Parte_1 C.F._1
Province, III Traversa, n. 2, elett.te dom.to in Lentini via Tricolore n.30, presso lo studio degli Avv.ti
AN D'IC ( ) e PP TT ( ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, quale impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo Controparte_1 di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Stalingrado n. 45, Bologna, P.I. , elettivamente domiciliata in San Gregorio di P.IVA_1
Catania, presso lo studio dell'avv. Antonia Panzera, C.F. , che la rappresenta C.F._4
e difende per procura in atti. E NEI CONFRONTI DI:
e Parte_2 Parte_3
APPELLATI contumaci
In fatto e in diritto
Il presente procedimento trae origine da un incidente stradale occorso in data 13 settembre 2015 in cui furono coinvolti rispettivamente il sig. , odierno appellante, ed il sig. Parte_1 [...]
, parte appellata contumace, conducente di un motociclo sprovvisto di copertura assicurativa. Pt_2
In seguito al predetto incidente, con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 quale impresa designata dal F.G.V.S., nonché i sig.ri Controparte_1 Parte_3
e , in qualità di proprietario e conducente del veicolo, lamentando di aver subito in Parte_2 seguito al sinistro un “trauma gamba dx con flc e verosimilmente frattura di tibia, algia spalla dx, algia piede e caviglia sx gas 15, con prognosi di giorni 30 salvo complicazioni” come diagnosticato con referto del PS di Lentini al quale fu prontamente trasportato nell'immediatezza dei fatti.
Nel giudizio di primo grado si costituiva solamente la contestando la ricostruzione Controparte_1 dei fatti operata in citazione e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Nel corso del giudizio di primo grado venivano escussi due testimoni presenti durante l'accaduto e veniva espletata una CTU MdL la quale, dopo aver rilevato i plurimi traumi subiti dall' ed Parte_1 indicato la relativa durata del periodo di convalescenza dello stesso, concludeva che: “ Le suddette lesioni, oramai stabilizzate e non suscettibili di miglioramento mediante terapie, interventi o protesi, appaiono compatibili con la dinamica dell'evento traumatico de quo e hanno determinato un danno biologico permanente. I superiori postumi non comportano una diminuzione della capacità lavorativa specifica dello stesso, ex commerciante in vernici e ricambi di auto, già disoccupato all'epoca del sinistro”.
Ad esito anche di tali prove istruttorie, con sentenza n. 1355/2023 il Tribunale di Siracusa definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 415/2018 R.G, in parziale accoglimento della domanda attorea, preliminarmente dichiarando la contumacia dei sig.ri e Parte_2 [...]
, ha condannato in solido i predetti sig.ri e la quale impresa Parte_3 Pt_2 Controparte_1 designata dal F.G.V.S, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore a risarcire al sig. la somma di euro 33.437,50 da dimezzare in ragione del concorso di colpa tra le parti e da Parte_1 cui detrarre eventuali acconti ricevuti, rigettando la richiesta di personalizzazione del danno, compensando parzialmente le spese di lite e ponendo in capo alle parti il 50% delle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento. Con atto di appello del 10 gennaio 2024 il sig. impugnava il predetto provvedimento Parte_1 formulando due motivi di censura:
1. Con il primo motivo parte appellante censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha proceduto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, lamentando un vizio della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2054 c.c. per non avere il Giudice di prime cure valutato la prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado e per aver ritenuto, con motivazione solo apparente ed apodittica, inconducenti e non attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, così giungendo a ritenere erroneamente sussistente il concorso di colpa del pedone investito nella misura del 50%.
2. In linea di continuità con le censure rilevate con il primo motivo di appello, con il secondo ritiene che la sentenza sia viziata per violazione e falsa applicazione dei criteri di calcolo, stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, in ordine alla determinazione del quantum debeatur, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice di prime cure, con motivazione apparente ed apodittica, ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla personalizzazione del danno e, dunque, omettendo di valutare compiutamente le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice. Unitamente a tale censura, lamenta, altresì, il mancato riconoscimento dei danni all'autovettura BMW.
Per i motivi suesposti con il presente appello chiede, in riforma della gravata pronunzia, preliminarmente accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del nella causazione Parte_2 del sinistro e conseguentemente, condannare in solido i convenuti al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 46.181,02 alla quale vanno detratte le somme già pagate dalla compagnia assicurativa in esecuzione della sentenza di primo grado nella misura di euro 17.551,17.
A tale richiesta aggiunge l'ulteriore condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro
1.249,86 per i danni materiali all'autovettura BMW oltre interessi e rivalutazione alla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi ed onorari di causa, anche relativi al giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e riposta del giorno 1 luglio 2024 si costituiva in giudizio la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando preliminarmente
[...]
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta e, nel merito, la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
Quanto all'inammissibilità, l'appellata rileva che l'atto di appello notificatole ha omesso di indicare le modifiche da apportare con riferimento a ciascun capo della sentenza ed il rapporto di causa ed effetto tra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite, conseguentemente violando l'onere imposto dall'art. 342 c.p.c.. Quanto alla fondatezza , rileva che il primo motivo di appello è assolutamente destituito da ogni fondamento poiché tutte le argomentazioni prospettate dall'appellante si basano su una erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente.
In ultimo, relativamente alla censura dell'appellante sul mancato riconoscimento della personalizzazione del danno, parte appellata, richiamando l'orientamento elaborato dalla Corte di
Legittimità la quale ritiene che particolari sofferenze possono ravvisarsi quando il soggetto danneggiato patisce invalidità che vanno ben oltre il dieci per cento, ovvero quando la menomazione interferisce proprio con la peculiarità dell'individuo, ritiene che nel caso del signor le Parte_1 limitazioni patite non hanno intaccato aspetti peculiari della sua vita e sono state congruamente risarcite nell'ambito del danno biologico riconosciuto con particolare riguardo all'invalidità temporanea, non rispondendo al vero che l'invalidità permanente abbia compromesso all'appellante lo svolgimento di attività sportive, ricreative e lavorative.
Quanto al mancato riconoscimento dei danni materiali presumibilmente riportati dall'autovettura
BMW, l'appellata condivide le conclusioni del giudice di prime cure perché non avendolo adeguatamente dimostrato, trattasi di domanda carente di prova.
Per le ragioni esposte parte appellata chiede, in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art, 342 c.p.c. ovvero ai sensi degli artt. 348-bis e ter c.p.c; in via subordinata dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 339, terzo comma e 113 secondo comma c.p.c.; nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal signor avverso la sentenza di cui è causa perché infondato in fatto ed in diritto, confermando in Parte_1 ogni sua parte la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte, preso atto delle note conclusive depositate dalle parti, ha posto la causa in decisione.
Va preliminarmente rilevato che l'appello, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, è del tutto ammissibile.
E, invero, deve ritenersi che il gravame dell' abbia sufficientemente assolto quanto Parte_1 richiesto dal novellato art. 342 c.pc. a tenore del quale l'appellante per ciascuno dei motivi di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge.
Si evince infatti dall'appello che ha voluto censurare il capo della sentenza che ha Parte_1 ricostruito il sinistro in termini antitetici rispetto a quanto da lui prospettato, e ha contestualmente mosso specifiche censure al ragionamento attraverso il quale il primo giudice ha ricostruito i fatti, specie per ciò che attiene alla valutazione di attendibilità dei testi escussi. Così superata la preliminare eccezione di inammissibilità, deve poi dirsi che l'appello è del tutto fondato e merita ampio accoglimento, dovendosi valutare unitamente i vari motivi di gravame svolti dall' in quanto connessi. Parte_1
Va innanzi tutto evidenziato in linea di puro diritto, e considerato che la qualificazione giuridica dei fatti e dei principi ad essi applicabili spetta al giudice, che le valutazioni svolte dal primo decidente in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio si palesano del tutto errate.
Errato, in particolare, appare il richiamo operato dal primo giudice all'art. 2054 c.c. comma secondo che ricorre solo nella fattispecie di scontro tra due veicoli, e che presuppone fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno, mentre qui si verte nella diversa ipotesi di investimento tra un veicolo e un pedone, e in una situazione – quindi – che non presuppone una parità di condizioni, ma uno squilibrio, atteso che la posizione del pedone afferisce a una maggiore esposizione al pericolo e a una maggiore fragilità.
Di ciò è particolarmente consapevole la giurisprudenza maturata in tema, la quale ritiene che il conducente del veicolo vada esente da responsabilità solo quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.
Tale principio (che emerge dalla sentenza 19 marzo 2025, n. 10898 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ma che è conforme a pronunce precedenti) muove dal condivisibile assunto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità ( si veda anche Cass. Pen. Sez. IV 22 giugno
2021 n. 24414).
Pertanto il conducente del veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.
Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite rileva la sua avvistabilità da parte del conducente del veicolo investitore. È necessario che quest'ultimo si sia trovato, quindi, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso ed imprevedibile (Cass. Pen., Sez.
IV, 31 luglio 2013, n. 33207).
Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. Sottolineando anche che il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strad.
In sostanza quindi la responsabilità del conducente non può essere esclusa automaticamente nemmeno in presenza di una condotta imprudente del pedone, se questa è comunque riconducibile all'ambito della prevedibilità.
Il conducente pertanto non deve soltanto rispettare formalmente i limiti di velocità, ma deve anche considerare le condizioni concrete in cui si trova a guidare, applicando una diligenza elevata in situazioni che presentano fattori di rischio evidenti.
Ora, alla luce di tali principi, e alla luce della espletata istruttoria, non pare dubbio che si debba escludere il concorso di colpa ravvisato dal primo decidente.
Innanzi tutto giova mettere in luce che l'impatto tra il centauro e l'odierno appellante si è svolto in pieno centro abitato, posto che non è nemmeno contestato che il fatto si è verificato in piazza del
Popolo a Lentini, in prossimità del distributore Q8, di fronte a un chiosco bar.
Si può quindi già ritenere che la presenza di una persona a piedi nel tratto di strada interessato dal sinistro fosse prevedibile, trattandosi di strada sita in un centro urbano.
Tale riscontro emerge inconfutabilmente anche nella relazione di incidente del 13.09.2015 (doc. n.
3 – atto di citazione), ove i CC della Stazione di Lentini constatavano che il fatto era avvenuto in strada urbana, che il manto stradale si presentava asciutto e asfaltato, che sul suolo non erano visibili tracce di frenata riconducibili al motociclo investitore, che l'illuminazione e la visibilità erano sufficienti al punto da “ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di metri 50”.
Si può quindi affermare che sussistevano tutte le condizioni oggettive adatte a percepire la presenza del pedone ad una distanza di 50 metri.
Il fatto che tale percezione non sia stata invece colta dal centauro investitore se non nell'immediatezza dell'impatto emerge dalle medesime dichiarazioni del conducente del mezzo, che, Parte_2 sentito dagli operatori di P.G. nell'immediatezza dei fatti, dichiarava: “…Io guidavo lo scooter di cui sopra da Piazza del Popolo in direzione via Licata di Lentini, all'altezza di via Licata vicino il distributore Q8, un pedone attraversava la strada dal distributore di cui sopra verso l'altro lato della carreggiata verso il chiosco;
quando l'ho visto, non ho fatto in tempo ad arrestare il motociclo colpendo così il pedone alle gambe con la ruota anteriore. Dopo di ciò il pedone è caduto a terra…..”
(doc. n. 4 – atto di citazione). Da tale dichiarazione dal tenore chiaramente confessorio (in quanto resa “contra se”) emerge quindi che il è dovuto arrivare fino alla collisione con l'appellante per ravvedersi della sua presenza Pt_2
(mentre invece vi erano le condizioni per visualizzarlo almeno 50 metri prima).
Questo elemento è molto significativo e rende assolutamente credibili e attendibili le dichiarazioni dei testi escussi, prima fra tutti la testimone , assunta a s.i.t. nell'immediatezza Testimone_1 dei fatti (e poi ascoltata come teste), la quale riferiva che l' immediatamente dopo essere Parte_1 sceso dalla propria autovettura, veniva repentinamente e violentemente travolto da uno scooter di colore nero (doc. n. 5 – atto di citazione).
Ma anche l'altro teste escusso nel corso dell'istruttoria ha confermato la dinamica del sinistro così come ricostruita in citazione, nonché il fatto che l' non aveva fatto neanche in tempo a Parte_1 distaccarsi dalla propria auto quando era stato violentemente investito.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 01.12.2020, dopo aver specificato Testimone_2 di aver assistito all'incidente mentre proveniva, a bordo della propria autovettura, da via Licata in direzione P/zza del Popolo (e di trovarsi, dunque, nello stesso lato della carreggiata in cui si trovava l'attore quando è stato colpito dal ciclomotore), mentre il motociclo investitore proveniva dal senso opposto di marcia, confermava che il predetto mezzo colpiva l' sul fianco destro (si v. Parte_1 verbale di udienza del 01.12.2020, ADR 1 – memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Il medesimo teste, dopo aver risposto affermativamente in merito all'articolato 9 (“Vero o no che il motociclo Honda SH, dopo aver investito il pedone proseguiva la propria marcia, arrestandosi solo a seguito dell'impatto contro l'autovettura BMW dell' , a specificazione chiariva: “il sig. Parte_1 al momento dell'impatto era vicino lo sportello della propria auto”. Parte_1
Ne deriva – in base alla ricostruzione dei testi, perfettamente in linea con la dichiarazione confessoria del e pertanto attendibile – che l' al momento dell'impatto si trovava vicino allo Pt_2 Parte_1 sportello della propria auto, e non si era ancora accinto a porre in essere un vero e proprio attraversamento, in quanto a ciò impedito dal sinistro.
Non vi è quindi alcuna prova (che incombeva sul danneggiante fornire) che il si sia trovato, Pt_2 per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti (risultando anzi il contrario, e cioè che sia stato il a travolgere il pedone quando questo non si trovava ancora nemmeno nell'atto di attraversare, Pt_2
e quindi evidentemente sconfinando in una zona della carreggiata posta ai limiti con la presenza di altre auto e altri pedoni).
Sebbene dunque dagli atti non emerga la misura della velocità tenuta dal ciò nonostante per Pt_2 quanto sopra detto la sua condotta si pone in contrasto con quanto previsto dal'art. 141 cod. strada che impone di moderare la velocità ma soprattutto di mantenere sempre il controllo del veicolo ed essere in grado di effettuare tutte le manovre necessarie in sicurezza, compreso l'arresto tempestivo entro il proprio campo visivo.
Tale violazione, posta in essere dal è connotata ulteriormente da colpa laddove si ponga mente Pt_2 al fatto che egli si trovava altresì alla guida del mezzo senza la prescritta patente di guida (dal medesimo rapporto dei Carabinieri risulta, infatti, che al conducente del mezzo è stata contestata la violazione dell'art. 116, comma 13, C.d.S., in quanto sfornito della patente).
Appare quindi alla Corte che non emergano elementi per affermare un concorso di colpa e che la responsabilità del sinistro sia da ascrivere in via esclusiva all'investitore.
Ciò posto e passando alla quantificazione dei danni deve osservarsi come il nominato CTU abbia accertato:
“….. un DANNO BIOLOGICO permanente e complessivo valutabile in atto in una percentuale pari al 10 (DIECI)% e comprensivo della sua capacità lavorativa generica, oltre ad una I.T.A. al 100% pari a giorni 60 (sessanta), ad una I.T.P. al 75% pari a giorni 30 (trenta), altra I.T.P. al 50% pari a giorni 60 (sessanta) ed infine altra I.T.P. al 25% pari ad altri 120 (centoventi) giorni. I superiori postumi non comportano una diminuzione della capacità lavorativa specifica dello stesso, ex commerciante in vernici e ricambi di auto, già disoccupato all'epoca del sinistro”.
Il Ctu ha poi ritenuto congrue le spese documentate nel fascicolo ( pari a € 1.776,69 , cfr: DOC. n.
26 del fascicolo di prime cure).
Pertanto, in base alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 )
“il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico
- prima dell'ultima, necessaria modificazione all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”
Alla stregua di tali criteri deve dirsi che risulta anche raggiunta la prova di elementi utili alla personalizzazione del danno da intendere come il complesso “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.” (Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno
2018).
Ed invero, i testi e , escussi all'udienza del 01.12.2020, hanno Testimone_2 Testimone_3 confermato, con estrema precisione, che fino a prima dell'incidente l' era solito giocare a Parte_1 calcetto con gli amici, con cadenza di 3/4 volte a settimana e partecipare a diversi tornei amatoriali e che a seguito dell'incidente l'attore ha smesso di giocare (si v. ADR 13 – “fino al 2015 era più assiduo, ora è più uno spettatore” – verbale di udienza di I grado del 01.12.2020). Il teste (si Testimone_3
v. ADR 14) ha inoltre riferito che fino al mese di settembre 2015 l' praticava assiduamente Parte_1 attività di trekking in montagna (attività alla quale l'attore ha dovuto rinunciare a causa dei postumi invalidanti e permanenti riportati a seguito del sinistro).
Tali testimonianze sono del tutto in armonia con la tipologia di lesioni subite dal sinistrato e riscontrate dal CTU nominato in sede di prime cure, lesioni che hanno certamente colpito la deambulazione e, conseguentemente, anche il normale esercizio fisico legato allo sport ( il perito ha infatti accertato che a seguito dell'impatto, “il sig. riportava lesioni fisiche per le quali Parte_1 veniva trasportato, tramite autolettiga del 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di
Lentini ove i sanitari , dopo averlo sottoposto ai primi accertamenti clinici e radiologici del caso, lo ricoveravano presso il reparto di Ortopedia dello stesso nosocomio con diagnosi di "Frattura spiroide tibia dx, frattura di perone dx, frattura malleolo tibiale sx, sublussazione spalla dx, FLC gamba dx" e prognosi di gg. 30 s.c.. Durante la degenza ospedaliera era sottoposto prima a trazione transcheletrica dell'arto e poi, in data 15/09/2015, ad intervento chirurgico di osteosintesi con fissatore esterno, apposizione di valva gessata a gambaletto all'arto inferiore sinistro. Era dimesso in data 23/09/2015 con diagnosi definitiva di: "Frattura spiroide tibia dx, frattura del perone dx, frattura del malleolo tibiale sin., lussazione acromion claveare dx, FLC gamba dx, trauma cranico, trauma toraco addominale", indicazione di mantenere gli arti inferiori in scarico assoluto, immobilizzazione acromion claveare con tutore e prescrizione di terapia medica”). Alla luce delle precedenti abitudini di vita del danneggiato si deve quindi personalizzare il danno subito nella percentuale almeno del biologico (ossia il 10%) atteso che le lesioni subite hanno sicuramente interferito con attività di svago e di sport consolidate e portatrici di benessere fisio psichico.
Da ciò discende che si può anche ritenere sussistente un danno morale almeno minimo, atteso che è del tutto presumibile che rinunciare a queste attività a causa del sinistro abbia causato inevitabilmente sofferenza interiore secondo l'id quod plerumeque accidit considerata la giovane età del danneggiato e considerato inoltre che in ordine all'accertamento del danno morale la Suprema Corte invoca il ricorso al ragionamento presuntivo, quale strumento di giudizio, fondato su massime di esperienza e sul principio- appunto - dell'id quod plerumque accidit, considerata la dimensione eminentemente soggettiva di tale tipologia di danno alla cui esistenza non sempre corrisponde una fenomenologia suscettibile di percezione immediata (cfr: Cass. Civ., sez. III, 10/11/2020, n. 25164).
Alla stregua dei criteri sopra rappresentati avremo dunque:
-un danno biologico pari al 10%
- una I.T.A. al 100% pari a giorni 60 (sessanta),
- una I.T.P. al 75% pari a giorni 30 (trenta),
-altra I.T.P. al 50% pari a giorni 60 (sessanta)
- altra I.T.P. al 25% pari a giorni 120 (centoventi)
- una personalizzazione del danno del 10%
-un danno morale minimo;
Alla stregua di tali riscontri e in applicazione delle tabelle in uso all'ufficio (tabelle di Milano) nonché in riferimento alla età del sinistrato alla data dell'evento (anni 29 ) avremo:
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 29 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea al 25% 120
PARAMETRI ECONOMICI (tabella di riferimento: 2025)
Punto danno biologico permanente € 2.612,40
Personalizzazione danno morale 21% (aumento minimo) € 548,60
Punto danno non patrimoniale € 3.161,00
Coefficiente di riduzione per età 0,861
Indennità temporanea € 55,24
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x 0,861) € 22.492,75
Danno morale nel valore minimo (€ 548,60 x 10 x 0,861) € 4.723,48
A) Danno permanente complessivo (€ 31.610,02 x 0,861): € 27.216,23
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 3.314,40
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.242,90
Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 1.657,20
Invalidità temporanea al 25% per 120 giorni: € 1.657,20 B) Danno temporaneo totale: € 7.871,70
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 35.087,93
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (10% di € 35.087,93): € 3.508,79
Spese mediche: € 1.776,69
D) Totale spese: € 1.776,69
TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 40.373,41
Occorre poi procedere alla rivalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.
Per costante giurisprudenza, infatti, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati
(indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Inoltre sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante,
Cass. 11781/2002). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi. Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.
Da notare che il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dall'1 gennaio al 31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Quanto ai danni alla autovettura, si può evincere dalla escussa prova testimoniale che anche l'autovettura dell' abbia subito l'impatto. Parte_1
Il teste nella propria deposizione ha confermato l'intera dinamica del sinistro, Testimone_2 compreso l'impatto del veicolo del centauro con la vettura dell' (impatto escluso invece Parte_1 dalla società assicuratrice), poiché in seno al verbale del 1.12.2020 ha affermato: ”A specificazione il teste chiarisce che il sig. al momento dell'impatto era vicino lo sportello dalla propria Parte_1 auto. A richiesta il teste non ricorda e non sa dire esattamente il punto di impatto col BMW. Ritiene di specificare che il tutto é stato fulmineo nel senso che il motorino ha impattato col pedone e subito dopo contro la macchina“.
Anche la quantificazione del danno è da ritenere attendibile in quanto il preventivo di spesa versato in atti è corroborato dalla allegazione delle fotografie (cfr: Cass. 28/11/2013, n. 26693) di talchè la appellata va condannata altresì alla refusione delle spese al mezzo quantificate in E. 1.249,86.
Dato infine il tenore della decisione e la soccombenza della parte appellata deve ritenersi che la statuizione sulle spese effettuata in prime cure vada certamente revocata, e che la CP_2 vada invece condannata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidare in base al valore accertato della controversia, (E. 40.373,00), alle tabelle vigenti e alle fasi del giudizio (introduttiva, studio, istruttoria, decisionale, valore medio, precisando che solo per il gradi di appello la fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
Le spese di CTU svolta in prime cure del pari, vanno poste a carico della CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 31/2024 R.G.C.A., accoglie l'appello proposto da e in riforma della sentenza impugnata condanna Parte_1 CP_2
l pagamento in suo favore della somma complessiva di E.40.373,41 a titolo di risarcimento del
[...] danno (detratto quanto già versato) oltre interessi come in parte motiva e oltre spese per la riparazione del veicolo di E. 1249,86; condanna altresì al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del CP_2 primo giudizio che liquida in complessivi euro 7.616,00 (di cui E. 1701,00 per studio, E. 1204,00 per fase introduttiva, E. 1806,00 per fase istruttoria, E. 2905,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge nonché alle spese processuali del secondo giudizio che liquida in complessivi E. 8.469,00 (di cui E.
2058,00 per studio, E. 1.418,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per trattazione, E. 3470,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Pone altresì su e spese della CTU del primo giudizio. CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 30 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. OL CR