Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 2632/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Danilo MAFFA Presidente rel. ed est. dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2632 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 avente ad oggetto “Altri procedimenti cautelari - Reclami al Collegio”, promossa nell'interesse della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in NA, via Santa Brigida n° 39, c.f., p.i. e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di NA , REA n° 458737, dalla mandataria P.IVA_1
con sede in Milano, via Valtellina nn. 15/17, c.f. e n° di Parte_2 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi , P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'avv. Paola Bucciarelli del foro di Roma, pec , fax 06/68809813, Email_1
- reclamante nei confronti di nato a [...] il 1° aprile 1973, residente in [...]
Uberti n° 101 - int. 2, c.f. ; C.F._1
- reclamato non costituito
CONCLUSIONI: con “RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO EX ART. 630 e 178 c.p.c.” depositato in data 15 novembre 2024 la ricorrente ha concluso chiedendo a questo Parte_1
Collegio di “revocare l'ordinanza resa nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n.
154/2024 RGE del Tribunale di Forlì, emessa in data 29.10.2024 e comunicata in data
4.11.2024, adottando ogni conseguenziale provvedimento anche per la prosecuzione del
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che viene omessa in questa sede l'esposizione dello svolgimento del processo, non richiesta in sentenza ai sensi del c.d. degli artt. 132 c.p.c. – come novellato a seguito della l. 18 giugno 2009 n° 69 – e 118 disp. att. c.p.c., posto che secondo la vigente normativa processuale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ciò posto, occorre dare atto preliminarmente che – nonostante la rituale effettuazione da parte della Cancelleria della comunicazione disposta da ultimo dal Presidente del Collegio con decreto del 24 dicembre 2024 – ha omesso di costituirsi nel presente procedimento di reclamo il debitore esecutato . Controparte_1
Orbene, va in primo luogo dichiarata l'ammissibilità del reclamo in disamina in quanto il provvedimento impugnato ha dichiarato l'impossibilità di proseguire il processo esecutivo a causa di un'inattività della creditrice procedente [cfr. ordinanza impugnata: “rilevato che il procedente non ha depositato copia conforme del titolo nel termine di 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario;
ritenuto dunque che debba trovare applicazione l'art. 557 co. 3 c.p.c. (cfr. in tal senso Trib. Milano 29.06.2016); visti gli artt. 497, 557 e 630 c.p.c. dichiara l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva”]; di conseguenza la causa sottesa alla chiusura anticipata del processo è sussumibile sotto l'art. 630 c.p.c. co. 1° c.p.c. a mente del quale il processo esecutivo si estingue, “Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (...) quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. III, sentenza del 19 maggio 2003 n° 7762) ha compiutamente affrontato l'esegesi della norma alla luce dei principi enucleabili sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 195 del 17 settembre 1981 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 630 u.c. c.p.c. nella parte in cui non estende il rimedio del reclamo all'estinzione per rinuncia agli atti: art. 629 c.p.c.) che dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione n° 12139 del 21 dicembre 1990 [secondo cui “la riserva contenuta nella prima parte dell'art. 630 c.p.c. permette poi di precisare che i casi di estinzione non sono soltanto quelli esplicitamente menzionati negli artt. 629,630 e 631 c.p.c.
(rinuncia agli atti, inattività delle parti e mancata comparizione all'udienza) e che la relativa elencazione non è pertanto tassativa. Può dirsi in via più generale che il processo esecutivo si estingue quando non può più proseguire in via definitiva (...). È significativo al riguardo che per l'ipotesi di inefficacia del pignoramento, in conseguenza del decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c., l'art. 562 c.p.c. prevede espressamente l'ordinanza di estinzione del processo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.. Risulta così evidenziato il carattere generale dell'ordinanza di estinzione del giudice dell'esecuzione e la portata altrettanto generale del rimedio del reclamo, in un sistema organico volto a soddisfare evidenti ragioni di economia processuale, consentendo cioè di verificare, con uno strumento agile e rapido, la sussistenza
o meno delle condizioni di estinzione, ferma restando la più ampia tutela degli interessati attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza emessa a seguito del reclamo.
2 Cass. 28.7.1997, n. 7059)”]. La tesi della reclamabilità ex art. 630 c.p.c. dell'ordinanza in argomento è poi stata specificamente – oltre che condivisibilmente – propugnata anche dalla
III sez. civ. del Tribunale di Milano con la nota sentenza del 29 giugno 2016 secondo cui “il mancato deposito delle attestazioni di conformità al momento dell'iscrizione a ruolo determina l'inefficacia del pignoramento, rilevabile dal giudice anche d'ufficio. Posto che l'art. 557, comma 3, c.p.c. sanziona un'inattività della parte che determina l'estinzione del processo, il rimedio del creditore va individuato nel reclamo al collegio a norma dell'art. 630, comma 3
c.p.c.”.
Nel merito e considerata la natura interamente devolutiva del reclamo, ritiene il Collegio che il gravame proposto (per vero tempestivamente, entro il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 630 u.c. c.p.c.) nell'interesse della Parte_1 possa trovare accoglimento in questa sede per le ragioni di seguito meglio esplicitate.
[...]
Se è vero infatti che con “ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ Redatta ex art. 19 ter Provv.
DGSIA 16.4.2014” tempestivamente depositata in data 11 settembre 2024 all'atto dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (coeva peraltro alla restituzione degli atti notificati da parte dell' di Forlì) il procuratore costituito della creditrice procedente si CP_2
è limitato ad attestare che i soli files denominati “pignoramento_immobiliare_notificato.pdf” e “Precetto_Cosentino.pdf” costituivano “copie informatiche conformi agli originali dei corrispondenti documenti analogici” in possesso del medesimo, devesi tuttavia aggiungere che nel medesimo frangente il difensore ha altresì depositato la “Copia conforme all'originale cartaceo” conservato presso l'Archivio Notarile Distrettuale di Forlì del titolo esecutivo
(rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario del 21 dicembre 2007 - Rep. 203.788 - Racc.
42.477 – in notar dott. da Cesena stipulato per l'importo di € 121.042,27 dalla Persona_1
Unipol Banca s.p.a. e dall'odierno debitore esecutato ) dal quale la copia Controparte_1 medesima è stata estratta, come attestato dall'assistente amministrativo dell Parte_3
, la quale risulta avere ritualmente sottoscritto il documento (di complessive 60
[...] pagine) apponendo la propria firma digitale e rilasciando la suddetta copia “in carta semplice per uso art. 18 d. P. R. 115/02”, id est al fine di utilizzarlo quale copia autentica richiesta da una delle “parti processuali” nell'ambito di un “processo civile” soggetto “al contributo unificato” rispetto al quale l'atto rientrava nella categoria di quelli “antecedenti, necessari o funzionali”.
Ciò posto in punto di fatto, devesi aggiungere che – come condivisibilmente osservato dalla società odierna reclamante – a mente dell'art. 22 co. 1° d.lgs. 7 marzo 2005 n° 82 “I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo” (vale a dire “quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata”, requisito come detto sussistente nel caso in esame), “La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale”.
Orbene, tale essendo la normativa in materia, deve allora reputarsi rispettata nel caso di specie la prescrizione di cui al vigente art. 557 c.p.c. il quale, se al comma 2° impone al
3 creditore procedente di “depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento” a pena di inefficacia di quest'ultimo (sancita dal successivo comma 3°), non impone tuttavia al procuratore costituito della medesima creditrice di provvedere all'attestazione di conformità all'originale del titolo esecutivo (tant'è che il co. 1° della norma prevede testualmente che la conformità del solo atto di pignoramento e della relativa nota di trascrizione restituita dal Conservatore dei Registri Immobiliari venga “attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”, ciò pertanto a riprova del fatto che l'attestazione di conformità all'originale del titolo esecutivo può invece provenire da altro soggetto giuridico all'uopo abilitato dalla legge, equipollenza che nel caso di specie risulta essere espressamente statuita dall'art. 22, co. 1° ultimo inciso, del Codice dell'amministrazione digitale.
Del resto, se la ratio delle formalità sottese all'art. 557 c.p.c. è – come ovvio – quella di garantire al Giudice dell'esecuzione il necessario controllo in ordine all'effettivo possesso del titolo esecutivo in capo al creditore procedente (in virtù del princìpio nulla executio sine titulo), non vi è dubbio che il tempestivo deposito in atti di una copia munita di regolare attestazione di conformità rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 co. 1° d.lgs. 7 marzo 2005
n° 82 soddisfi ampiamente la suddetta esigenza ravvisata dal Legislatore.
Occorre pertanto effettuare in questa sede un'interpretazione “evolutiva” del disposto di cui all'art. 557 c.p.c., la cui esigenza è stata ribadita da ultimo in termini generali anche dalla S.C. di legittimità con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2025, laddove la 1a sez. civ. della
Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l'interpretazione in funzione evolutiva è non solo opportuna, ma finanche necessaria “onde superare altrimenti inaccettabili lacune dell'ordinamento” (si veda in questo senso anche Cass. Civ. sez. un. n° 7337/2024); come ricordato dalle Sezioni Unite, l'attività di interpretazione delle norme non può superare i limiti che si impongono nel contesto del suo svolgimento, perché sono codesti limiti a dare il senso della distinzione dei piani;
il legislatore, fatto salvo il rispetto dei canoni costituzionali di ragionevolezza, è libero di modulare le tutele introducendo precetti nuovi;
viceversa, il Giudice non può che applicare al caso concreto la legge intesa secondo le comuni regole dell'ermeneutica (cfr. Corte Cost. n. 155/1990), in modo da disvelarne sì il corretto significato, ma purché codesto possa considerarsi insito in essa;
ciò influisce sulla funzione dichiarativa della giurisprudenza – anche di legittimità – da contenere all'interno del confine proprio (v. già Cass. Civ. sez. un. n° 21095/2004, Cass. Civ. sez. un. n° 4135/2019 e Cass. Civ. sez. un.
n° 2061/2021).
In conclusione, ritiene il Collegio che il deposito documentale effettuato nel caso di specie nell'interesse della debba reputarsi idoneo ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 557 c.p.c., consentendo la regolare prosecuzione della procedura (ferme ed impregiudicate – com'è ovvio – le ulteriori verifiche riservate al G.E. nella fase introduttiva della procedura esecutiva immobiliare) ed imponendo in questa sede la revoca dell'ordinanza di estinzione resa in data 4 novembre 2024 nell'ambito della procedura n°
154/2024 R.G.Es.Imm.; gli atti vanno infine restituiti al G.E. titolare della suddetta procedura per le ulteriori verifiche di rito e gli eventuali incombenti di cui all'art. 569 c.p.c.
4 La peculiare natura del presente procedimento di reclamo (instaurato a fronte di un provvedimento estintivo emanato ex officio dal G.E.) e la non opposizione del debitore esecutato (il quale ha omesso di costituirsi in giudizio) giustifica la declaratoria di non ripetibilità delle spese processuali sostenute dalla creditrice procedente.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel procedimento di reclamo promosso ai sensi degli artt. 630 co. 3° e 178, commi 3°, 4° e 5°,
c.p.c. in data 15 novembre 2024 nell'interesse della Parte_1 dalla mandataria così dispone:
[...] Parte_2 in accoglimento dell'interposto reclamo, revoca l'ordinanza di estinzione resa in data 4 novembre 2024 nell'ambito della procedura esecutiva n° 154/2024 R.G.Es.Imm. e, per l'effetto, dispone la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione titolare della suddetta procedura per le ulteriori verifiche di rito e gli eventuali incombenti di cui all'art. 569 c.p.c.; dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio sostenute dalla società reclamante;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Presidente rel. ed est. dott. Danilo Maffa
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