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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 559/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 559/2023 R.G.
promossa da e proseguita dagli eredi , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e (avv. M. Fiscella) contro (avv. S. Dolce), avente ad
[...] Parte_4 CP_1
oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che il ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento/handicap grave ex art 3
comma 3 della l.104/1992..
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di 30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata riduttiva valutazione da parte del ctu del carattere invece fortemente invalidante delle patologie che affliggevano il ricorrente, segnatamente si lamenta la contraddittorietà
della relazione di ctu nella parte in cui si riconosce una totale invalidità senza il diritto all'accompagnamento nonostante le gravi implicazioni della Malattia di Parkinson in fase avanzata,
con complicanza motorie ( no-on, delayed-on, waering-off, freezing off e on, distnie di fine dose,marcata instabilità posturale con frequenti cadute) e non motorie ( ansia, accessi di dolore neuropatico centrale, attacchi parossistici del sonno, sleep onset rem, R.B.D., allucinosi dopaminergiche, disfunzioni funzioni esecutive). Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente nominato ha in parte confermato la valutazione del ctu nominato in prima istanza, salvo a riconoscere la sussistenza, dei presupposti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento con la decorrenza ivi indicata, esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu e per contro ritenendo non conducenti le
CP_ contestazioni mosse dall' non può che trovare accoglimento la domanda spiegata in ricorso che va pertanto accolta.
Va consequenzialmente accolta la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire della prestazione in oggetto;
requisito che però va riconosciuto solo a decorrere dal 9 marzo del 2023, essendo documentato un aggravamento del quadro clinico (vedasi certificazione in atti già prodotta in fase di ATP e non esaminata dal primo ctu).
In particolare va accolta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per fruire dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi allo status di handicap grave.
Non può accogliersi invece, e ne va dichiarata la inammissibilità, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione, nonché la condanna dell' alla erogazione del CP_2
beneficio, giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità, cui ci si uniforma “ le fasi del procedimento ex art. 445 bis cpc hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione” ( cfr Cass. n.9755/2019).
Le spese della pregressa fase vanno compensate essendosi perfezionato il requisito sanitario successivamente alla fase amministrativa mentre quelle della presente fase vanno poste a carico
CP_ dell' sussistendo il requisito sanitario già in corso di giudizio di ATP ( vedi certificazione che non è stata esaminata dal primo ctu) Le spese di ctu ivi comprese quelle della ctu espletata nella prima fase, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e proseguita Parte_1
dagli eredi , e a seguito di ATP ad Parte_2 Parte_3 Parte_4
istanza dello stesso e sulla domanda da questi proposta, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della prestazione e la condanna alla sua erogazione;
- In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che il ricorrente possedeva il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi allo status di handicap grave ex art 3 comma 3 della l. 104/1992 dal 9 marzo dell'anno 2023 e sino al decesso;
- Compensa le spese della fase di ATP e condanna l' alle spese della presente fase CP_1
liquidate in € 2251,00 oltre a spese genarli ad iva e cpa come per legge, con distrazione all'avv.
M. Fiscella;
- condanna l' alle spese di CTU, che liquida in favore del dott. per complessivi CP_1 Per_1
euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in € 300,00 in favore del dott. oltre ad IVA se dovuta. CP_3
Enna, 12.03.2025. Il Giudice del Lavoro