Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza di giorno 1.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6316/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Mario Castiglione;
c.f. , nata ad [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a[...]; , c.f. nato Controparte_2 C.F._3
a Centuripe (EN) il 7/1/1962 ed ivi residente in [...]; , c.f. Parte_2
, nato a [...] [...] e residente ad Acireale Corso Sicilia n. 65, C.F._4 Pt_1
rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Giusy Maria Binaggia, presso il cui studio in Palermo
Via F. Guardione n. 5/E sono elettivamente domiciliati;
Ricorrenti
CONTRO
Controparte_3
, in persona dell'Assessore p.t., patrocinato dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici in via Vecchia Ognina n. 149 è domiciliato;
Resistente Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2023, i ricorrente in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: - di essere dipendenti della Regione Siciliana-
Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana - Dipartimento dei beni culturali e dell'identità
Siciliana e di svolgere le proprie mansioni presso il Parco Archeologico di Catania e della Valle Dell'Aci sito in , Via Vittorio Emanuele II, 266; - che, nell'anno 2020, i ricorrenti hanno aderito al progetto Pt_1
finalizzato all'incremento degli interventi di sicurezza e di vigilanza dei siti della cultura, in virtù del quale il personale in servizio era tenuto a derogare al limite di 1/3 dei turni di lavoro imposto dall'art. 28, comma 2 lett. d) del CCRL 2016-2018 (“Salvo quanto previsto in contrattazione collettiva decentrata integrativa per gli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di servizio su sette giorni,
- che i ricorrenti, nell'anno 2020, hanno effettuato un numero di turni annui festivi superiore al limite previsto dall'art. 28, comma 2 lett. d) del CCRL 2016-2018, e segnatamente: (Cat. A1) numero turni 17; (Cat. A3) numero turni 11; Parte_1 CP_1
(Cat. B2) numero turni 17; (Cat. A1) numero turni 17; - che, con nota prot. n. Parte_2 Controparte_2
52797 del 29/10/2021 avente ad oggetto “Proposta riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento del progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura nell'anno 2020”, il Dirigente Generale ad interim ed il Funzionario Direttivo hanno comunicato alla gli importi spettanti ad ogni singolo dipendente che avevano Parte_3
partecipato al citato progetto, i cui nominativi erano stati comunicati dai Responsabili degli Uffici
Periferici, e segnatamente: , € 2.187,05; , € 1.415,15; , € Parte_1 CP_1 Parte_2
2.304,35; , € 2.187,05; - che l'Amministrazione Regionale non ha provveduto ad Controparte_2
effettuare il pagamento delle somme spettanti agli odierni ricorrenti, ritenendo i crediti inesigibili, in quanto il Dipartimento Bilancio non ha esitato la variazione di Bilancio sui capitoli di spesa all'uopo costituiti che prevedevano, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 27/4/1999 n. 10, la possibilità di destinare gli introiti dei biglietti agli interventi di sicurezza e vigilanza dei siti.
I ricorrenti, rilevando che il compimento da parte del personale dipendente delle attività professionali di cui al progetto per interventi di sicurezza e vigilanza anno 2020, vale per ciò solo a far sorgere il diritto ad ottenere il relativo corrispettivo, hanno formulato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare che gli odierni ricorrenti, al fine di garantire il mantenimento della vigilanza e della fruizione dei siti della cultura il personale in servizio, hanno superato il limite di 1/3 dei turni di lavoro imposto dall'art. 28, comma 2 lett.
d) del CCRL 2016-2018, così come risulta nota prot. n. 52797 del 29/10/2021 avente ad oggetto “Proposta riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento del progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura nell'anno 2020”; - Dichiarare che Sig. ha Parte_1
effettuato numero 17 di turni superiore al limite di 1/3 di cui all'art. 28, comma 2 lett. d) del CCRL 2016-
2018; la Sig.ra ha effettuato numero 11 di turni superiore al limite di 1/3 di cui all'art. CP_1
28, comma 2 lett. d) del CCRL 2016-2018; Sig. ha effettuato numero 17 di turni superiore al Parte_2
limite di 1/3 di cui all'art. 28, comma 2 lett. d) del CCRL 2016-2018 e il Sig. ha effettuato Controparte_2 numero 17 di turni superiore al limite di 1/3 di cui all'art. 28, comma 2 lett. d) del CCRL 2016-2018 -
Ritenere e dichiarare il diritto degli odierni ricorrente ad essere remunerati per aver partecipato nell'anno
2020 all'attività del progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- Per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere a titolo di remunerazione al Sig. Euro 2.187,05 Parte_1
(duemilacentoottantasette/05), alla Sig.ra Euro 1.415,15 (millequattrocentoquindici/15) CP_1
al Sig. Euro 2.304,35 (duemilatrecentoquattro/35) e al Sig. Euro 2.187,05 Parte_2 Controparte_2
(duemilacentoottantasette/05) oltre agli interessi legali maturati ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensili fino al saldo effettivo per aver questi partecipato nell'anno 2020 all'attività del progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, così come risulta CP_3
nota prot. n. 52797 del 29/10/2021; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del presente difensore costituito”.
Fissata l'udienza per il 26.3.2024, con memoria depositata il 26.2.2024 si è costituito l
[...]
Controparte_3
, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
[...]
In particolare, il resistente ha dedotto: - che la pretesa creditoria dei ricorrenti riguarda il compenso di incentivazione (aggiuntivo rispetto all'indennità di turnazione ed alla retribuzione) il cui finanziamento, per l'anno 2020, si riteneva potesse avvenire con gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso
(art. 7 l.r. n. 10/1999); - che, non essendo stata rinvenuta un'adeguata copertura finanziaria e non potendosi garantire il rispetto dei vincoli di bilancio, non è stato formalizzato l'accordo sindacale definitivo che era stato oggetto solo di un'ipotesi sottoscritta il 14.10.2020, la quale non comporta obbligazioni a carico dell'Amministrazione e, comunque, sarebbe affetta da nullità per violazione dei vincoli imposti in materia di trattamento accessorio del personale e di bilancio.
Sostituita l'udienza dell'1.4.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Oggetto del giudizio è la domanda dei ricorrenti di pagamento di somme a titolo di compenso di incentivazione per avere effettuato, nell'anno 2020, turni annui festivi in numero superiore al limite previsto dalla contrattazione collettiva.
Al riguardo va richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoga, dalle cui condivisibili argomentazioni non vi è ragione di discostarsi e che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “La pretesa creditoria, nel caso di specie, trae origine, secondo la prospettazione del lavoratore, dall'“Ipotesi di accordo tra il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e le OO.SS.” - avente ad oggetto un “Progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana” - concordato in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa in data 14.10.2020. Tale ipotesi di accordo, tuttavia, a parere di questo giudice, non può ritenersi vincolante per l'amministrazione regionale. È noto che la procedura per la stipulazione di un contratto decentrato integrativo – così come disciplinata dalla contrattazione collettiva - si articola ordinariamente nelle seguenti fasi: individuazione delegazione di parte pubblica;
convocazione per l'avvio del negoziato;
svolgimento delle trattative;
firma dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo;
verifica della compatibilità degli oneri finanziari;
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo. Il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della regione
Sicilia prevede, infatti, che: a) “la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCRL, tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale” (art. 9, comma 1); b) “L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative (…) e a convocare la delegazione sindacale (…) per l'avvio del negoziato” (art. 10, comma 2); c) “l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 7 giorni all'organo di controllo competente, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria” stante la necessità di effettuare un “controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri” (art. 11, comma 1); e) “trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto”; f) “l'amministrazione è tenuta a trasmettere all'ARAN Sicilia, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale ai fini del monitoraggio complessivo dell'attività negoziale”; g) “i contratti (…) non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal presente CCRL o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”. Nel caso di specie, non vi è prova che all'ipotesi di accordo di cui è causa abbia fatto seguito, nel rispetto della sequenza procedimentale sopra delineata, la sottoscrizione definitiva del contratto;
si rileva, inoltre, che
“l'accordo è stato siglato in assenza di preventiva copertura finanziaria iscritta in bilancio” stante che
“alla data del 14/10/2020 in cui, con l'ipotesi di accordo tra il Dipartimento e le organizzazioni sindacali,
è stata assunta l'obbligazione giuridica nei confronti del personale custode, le somme affluite in conto competenza 2020 sul capitolo 1901 erano pari ad euro 2.289,679,78, e a chiusura dell'esercizio 2020 ammontavano ad euro 2.500.313,08. Di contro in bilancio erano iscritti stanziamenti sui capitoli di spesa collegati per un totale di euro 4.900.000,00” (v. doc. n. 4, produzione opponente) [nella fattispecie all. 5 fascicolo resistente]. Tali circostanze inducono ad escludere la sussistenza di un accordo di contrattazione decentrata immediatamente efficace, dovendosi convenire con la tesi sostenuta dall'Assessorato dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana secondo cui l'efficacia dell'accordo è da intendersi subordinata, da una parte, alla verifica di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e, dall'altra, alla sottoscrizione definitiva dell'accordo. Tale conclusione è avvalorata, oltre che dalle norme del C.C.R.L. sopra citate, anche dal tenore letterale degli artt. 40 bis e 40, comma 3- quinquies, del D.Lgs. 165/2001, dalla cui lettura emerge che la stipula del contratto è subordinata al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio annuali e che, in difetto di tale positiva valutazione, è fatto espresso divieto alle amministrazioni di sottoscrivere contratti integrativi;
i quali, in ogni caso, sono da ritenersi effetti da radicale nullità con obbligo da parte dell'amministrazione di recupero delle somme indebitamente erogate. Pertanto, in difetto della sottoscrizione definitiva dell'accordo e in assenza di una certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziari e di spesa, non appare configurabile in capo all'amministrazione regionale alcuna obbligazione nei confronti del lavoratore;
nell'impiego pubblico contrattualizzato, infatti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli né assumere obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva” (Trib. Marsala – Sez.
Lav. 21.2.2024).
L'ipotesi di accordo sottoscritta il 14.10.2020 non è sfociata in un definitivo accordo sindacale e, quindi, non è di per sé idonea a determinare il sorgere di obbligazioni in capo all'Amministrazione.
A ciò deve aggiungersi che, anche opinando diversamente, e cioè ritenendo che la mera ipotesi di accordo determini il sorgere di un'obbligazione di pagamento del compenso di incentivazione a carico del resistente, l'accordo sarebbe nullo per violazione dei vincoli di bilancio, senza che possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2126 c.c.
Per un verso, infatti, la prestazione lavorativa è stata retribuita (v. mandati di pagamento, all. 9 fascicolo resistente, da cui si evince il pagamento della retribuzione e dell'indennità di turnazione), riguardando la pretesa creditoria soltanto il compenso di incentivazione per l'espletamento – su base volontaria – di turni oltre il limite previsto dalla contrattazione collettiva;
per altro verso, la nullità inficerebbe non il contratto di lavoro, ma il contratto collettivo nella parte in cui attribuisce il predetto beneficio: “In caso di invalidità dei contratti collettivi integrativi per contrasto con le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell'ente erogatore al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non trovando applicazione l'art. 2126, secondo comma, c.c., in quanto la nullità non riguarda il contratto di lavoro bensì proprio la clausola di attribuzione del beneficio” (Cass. sez. lav., 29/10/2021, n.30748).
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.
La particolarità e la novità della fattispecie inducono a compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 22.4.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi