CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2024, n. 40681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40681 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40681 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe resa nei confronti di GA PO, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona del 13 settembre 2023, ha riconosciuto la continuazione tra i reati per cui era stata pronunciata condanna e quello relativo alla sentenza del Tribunale di Como del 20 febbraio 2023, irrevocabile il 25 maggio 2023, ritenendo più grave il reato contestato sub B per cui era processo, ed ha determinato l'aumento in continuazione per il fatto di cui alla sentenza del Tribunale di Como, in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa, per una pena complessiva finale di anni cinque di reclusione ed euro 1500 di multa. Confermata nel resto la sentenza impugnata. 2. GA PO, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 co. 1 n. 2 cod.pen. (capo A) relativo al tentativo di furto perpetrato in Trigolo, il 30 agosto 2019 e (capo B) di cui agli artt. 624 bis, 625 co. 1 n. 2 cod.pen, relativo al furto avvenuto in Annicco il 30 agosto 2019. La Corte di appello, accogliendo il relativo motivo di appello, ha riconosciuto che tali reati erano avvinti nel medesimo disegno criminoso perché tutti i reati commessi dall'imputato erano finalizzati alla necessità di reperimento di sostanza stupefacente. Quanto alla determinazione della pena, respinta la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha individuato il reato più grave in quello sub B, per il quale ha ridotto la pena ad anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1200 di multa, pena aumentata per la continuazione con il capo A) ad anni 5 e mesi 9 di reclusione ed euro 1800 di multa;
pena diminuita per il rito abbreviato ad anni 3, mesi 10 di reclusione ed euro 1200 di multa;
pena aumentata di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 300 di multa (pena già diminuita per il rito) per la ritenuta continuazione con il reato già giudicato con la sentenza del Tribunale di Como del 20 febbraio 2023, per una pena complessiva finale di anni 5 di reclusione ed euro 1500 di multa. 3. Avverso tale sentenza, PO RA GA ricorre per cassazione, mediante il proprio difensore, sulla base di un unico motivo con il quale deduce l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione, in quanto, pur essendo stata riconosciuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Como, avrebbe erroneamente individuato il reato più grave in quello sub B) della sentenza del Tribunale di Cremona, non avendo fornito alcuna motivazione per il reato satellite di cui alla sentenza del Tribunale di Como;
inoltre, si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché sostanzialmente immotivato. 1 4. La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore Cristina Marzagalli, ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. In primo luogo, va rilevato che è inammissibile per difetto di interesse il profilo con il quale si contesta l'individuazione del reato più grave in quello sub B) della sentenza del Tribunale di Cremona e non in quello del furto di cui alla sentenza di Como. La Corte di cassazione ha avuto modo di affermare (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000; Rv. 216804 - 01) che in tema di reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave. (Fattispecie in cui l'imputato censurava che, tra due reati di furto, fosse stato ritenuto più grave quello di merce di minor valore). 2. È poi infondato il profilo relativo alla affermata mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena del reato continuato. La Corte territoriale, come ricordato, ha individuato il reato più grave in quello sub B, per il quale ha, rispetto al primo grado, ridotto la pena ad anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1200 di multa, pena aumentata per la continuazione con il capo A) ad anni 5 e mesi 9 di reclusione ed euro 1800 di multa;
pena diminuita per il rito abbreviato ad anni 3, mesi 10 di reclusione ed euro 1200 di multa;
pena aumentata di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 300 di multa (pena già diminuita per il rito) per la ritenuta continuazione con il reato già giudicato con la sentenza del Tribunale di Como del 20 febbraio 2023, per una pena complessiva finale di anni 5 di reclusione ed euro 1500 fi multa. La motivazione è adeguata, in applicazione del principio secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee, nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di 2 capannoni industriali ( Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 - 01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01). 3. Anche il profilo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è complessivamente infondato. La Corte d'appello ha motivato il diniego facendo riferimento alla personalità negativa per i precedenti penali e per la particolare scaltrezza dimostrata nelle azioni commesse. A fronte di ciò, il ricorrente deduce l'incongruenza di tale motivazione, se confrontata con la diversa decisione adottata dalla sentenza del Tribunale di Como, che aveva attribuito rilevanza al percorso terapeutico intrapreso. E' evidente che la valutazione fatta in seno ad altro giudizio, di per sé non comporta alcuna illogicità o incongruenza motivazionale. Sotto altro profilo, il motivo non è sufficientemente specifico, perché non indica su quali concreti elementi aveva sollecitato l'esame della Corte territoriale. Il medesimo motivo si pone dunque in contrasto con il principio espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui (Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 17/06/2021 Ud. (dep. 2022) Rv. 282693 - 01) in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. 4. In definitiva, il ricorso va rigettato ed a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso li 1.10.2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40681 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe resa nei confronti di GA PO, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona del 13 settembre 2023, ha riconosciuto la continuazione tra i reati per cui era stata pronunciata condanna e quello relativo alla sentenza del Tribunale di Como del 20 febbraio 2023, irrevocabile il 25 maggio 2023, ritenendo più grave il reato contestato sub B per cui era processo, ed ha determinato l'aumento in continuazione per il fatto di cui alla sentenza del Tribunale di Como, in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa, per una pena complessiva finale di anni cinque di reclusione ed euro 1500 di multa. Confermata nel resto la sentenza impugnata. 2. GA PO, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 co. 1 n. 2 cod.pen. (capo A) relativo al tentativo di furto perpetrato in Trigolo, il 30 agosto 2019 e (capo B) di cui agli artt. 624 bis, 625 co. 1 n. 2 cod.pen, relativo al furto avvenuto in Annicco il 30 agosto 2019. La Corte di appello, accogliendo il relativo motivo di appello, ha riconosciuto che tali reati erano avvinti nel medesimo disegno criminoso perché tutti i reati commessi dall'imputato erano finalizzati alla necessità di reperimento di sostanza stupefacente. Quanto alla determinazione della pena, respinta la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha individuato il reato più grave in quello sub B, per il quale ha ridotto la pena ad anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1200 di multa, pena aumentata per la continuazione con il capo A) ad anni 5 e mesi 9 di reclusione ed euro 1800 di multa;
pena diminuita per il rito abbreviato ad anni 3, mesi 10 di reclusione ed euro 1200 di multa;
pena aumentata di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 300 di multa (pena già diminuita per il rito) per la ritenuta continuazione con il reato già giudicato con la sentenza del Tribunale di Como del 20 febbraio 2023, per una pena complessiva finale di anni 5 di reclusione ed euro 1500 di multa. 3. Avverso tale sentenza, PO RA GA ricorre per cassazione, mediante il proprio difensore, sulla base di un unico motivo con il quale deduce l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione, in quanto, pur essendo stata riconosciuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Como, avrebbe erroneamente individuato il reato più grave in quello sub B) della sentenza del Tribunale di Cremona, non avendo fornito alcuna motivazione per il reato satellite di cui alla sentenza del Tribunale di Como;
inoltre, si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché sostanzialmente immotivato. 1 4. La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore Cristina Marzagalli, ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. In primo luogo, va rilevato che è inammissibile per difetto di interesse il profilo con il quale si contesta l'individuazione del reato più grave in quello sub B) della sentenza del Tribunale di Cremona e non in quello del furto di cui alla sentenza di Como. La Corte di cassazione ha avuto modo di affermare (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000; Rv. 216804 - 01) che in tema di reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave. (Fattispecie in cui l'imputato censurava che, tra due reati di furto, fosse stato ritenuto più grave quello di merce di minor valore). 2. È poi infondato il profilo relativo alla affermata mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena del reato continuato. La Corte territoriale, come ricordato, ha individuato il reato più grave in quello sub B, per il quale ha, rispetto al primo grado, ridotto la pena ad anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1200 di multa, pena aumentata per la continuazione con il capo A) ad anni 5 e mesi 9 di reclusione ed euro 1800 di multa;
pena diminuita per il rito abbreviato ad anni 3, mesi 10 di reclusione ed euro 1200 di multa;
pena aumentata di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 300 di multa (pena già diminuita per il rito) per la ritenuta continuazione con il reato già giudicato con la sentenza del Tribunale di Como del 20 febbraio 2023, per una pena complessiva finale di anni 5 di reclusione ed euro 1500 fi multa. La motivazione è adeguata, in applicazione del principio secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee, nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di 2 capannoni industriali ( Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 - 01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01). 3. Anche il profilo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è complessivamente infondato. La Corte d'appello ha motivato il diniego facendo riferimento alla personalità negativa per i precedenti penali e per la particolare scaltrezza dimostrata nelle azioni commesse. A fronte di ciò, il ricorrente deduce l'incongruenza di tale motivazione, se confrontata con la diversa decisione adottata dalla sentenza del Tribunale di Como, che aveva attribuito rilevanza al percorso terapeutico intrapreso. E' evidente che la valutazione fatta in seno ad altro giudizio, di per sé non comporta alcuna illogicità o incongruenza motivazionale. Sotto altro profilo, il motivo non è sufficientemente specifico, perché non indica su quali concreti elementi aveva sollecitato l'esame della Corte territoriale. Il medesimo motivo si pone dunque in contrasto con il principio espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui (Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 17/06/2021 Ud. (dep. 2022) Rv. 282693 - 01) in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. 4. In definitiva, il ricorso va rigettato ed a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso li 1.10.2024.