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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13270/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154737851000 IVA-ALTRO 2023
proposto da Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240118410738000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22223/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.N.C. di Ricorrente_2 rappresentatata e difesa dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate – ON, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli 2 e
Regione Campania impugna atto in epigrafe.
Eccepisce:
- omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- illegittimità del pignoramento presso terzi;
- prescrizione e decadenza del credito;
spese e competenze del giudizio al procuratore costituito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – ON.
Chiede:
- l'inammissibilità delle eccezioni sollevate circa la cartelle di pagamento in fase di impugnazione del successivo atto di pignoramento presso terzi impugnato;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 11/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione di pagamento. Le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate allo stesso indirizzo pec al quale è stato notificato il pignoramento presso terzi impugnato.
Assorbiti gli altri motivi.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1500,00 per ciascuna delle resistenti costituite
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13270/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154737851000 IVA-ALTRO 2023
proposto da Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240118410738000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22223/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.N.C. di Ricorrente_2 rappresentatata e difesa dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate – ON, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli 2 e
Regione Campania impugna atto in epigrafe.
Eccepisce:
- omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- illegittimità del pignoramento presso terzi;
- prescrizione e decadenza del credito;
spese e competenze del giudizio al procuratore costituito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – ON.
Chiede:
- l'inammissibilità delle eccezioni sollevate circa la cartelle di pagamento in fase di impugnazione del successivo atto di pignoramento presso terzi impugnato;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 11/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione di pagamento. Le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate allo stesso indirizzo pec al quale è stato notificato il pignoramento presso terzi impugnato.
Assorbiti gli altri motivi.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1500,00 per ciascuna delle resistenti costituite