Art. 7.
Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi.
I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.
Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi.
I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.