Versione
18 novembre 1960
18 novembre 1960
Art. 7.
Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi.
I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.
Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi.
I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.