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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°7208 /2023 R.G. promossa da
, con l'avv. FADEL PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
Controparte_1 C.F._2
convenuto non costituito e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10/12/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 01/04/2025
conclusioni:
per la ricorrente: 2
“Chiede, vista la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1580 del cc brasiliano
per l'irreperibilità del marito fin dal 2011, che sia pronunciato lo scioglimento del
matrimonio, in via subordinata chiede che sia dichiarata la separazione e
successivamente il divorzio”
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/11/2023 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione e, Pt_1
decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 12/03/2005 con il sig. Controparte_1
A sostegno delle domande allegava che la stessa era madre di nata il [...] a [...] e Persona_1 [...]
nata il [...], che successivamente al matrimonio non Parte_2
c'era stata una convivenza stabile, che il marito si era reso irreperibile, tanto da venire cancellato dall'anagrafe del Comune di Verona, che da verifiche svolte in Brasile aveva appreso che il marito in data 3.12.2021 aveva contratto un nuovo matrimonio.
Con decreto in data 15.11.2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 26.3.2025 compariva il solo procuratore della ricorrente che rappresentava che la sua assistita era impedita a comparire in quanto in Brasile per assistere alla figlia malata;
nessuno compariva per il convenuto, non costituito, benché regolarmente notificato come irreperibile ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con deposito presso la Casa
Comunale in data 20.12.2023.
La Presidente delegata rilevava d'ufficio la questione della giurisdizione e della legge applicabile ai sensi dell'articolo 3 del regolamento UE 2019/1111 (competenza giurisdizionale) e dell'articolo 8
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del regolamento UE 1259 del 2010 (legge applicabile) e il procuratore della ricorrente e assegnava termine fino all'11.4.2024 per dedurre in ordine alle questioni rilevate d'ufficio con note scritte e rinvia per i medesimi incombenti al 16.4.2024.
Depositate le deduzioni scritte, poiché all'udienza del 16.4.2024 la ricorrente non compariva personalmente, la Presidente del. fissava nuova udienza per consentire la necessaria comparizione personale, rilevando che, ammessa l'applicabilità della legge brasiliana in quanto i coniugi avrebbero diversa residenza abituale comune (diversa dalla anagrafica), il codice civile brasiliano, nel testo inviato dal Ministero della Giustizia
italiano, consente sia la separazione (art. 1572 del codice civile brasiliano)
che il divorzio diretto, qualora la separazione di fatto si sia protratta per più di due anni (art. 1580 secondo comma del codice civile brasiliano).
All'udienza del 10.12.2024 il procuratore della ricorrente chiedeva un ulteriore differimento al fine di munirsi di procura speciale che gli consentisse di esprimere la volontà della sua assistita di separarsi e di divorziale.
Infine, all'udienza del 25.2.2025 il procuratore, munito di procura speciale, a nome della sua rappresentata, confermava la volontà della sig.ra di divorziare;
chiedeva inoltre, vista la sussistenza dei Parte_1
requisiti previsti dall'art. 1580 del cc brasiliano per l'irreperibilità del marito fin dal 2011, che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
in via subordinata chiedeva che fosse dichiarata la separazione e successivamente il divorzio.
Dichiarata la contumacia del resistente, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità
(cittadinanza brasiliana di entrambe le parti e residenza probabilmente all'estero in luogo non precisato del marito), vada accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
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La competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alle domande di separazione e di divorzio sussiste secondo il Regolamento
(UE) n. 1111/2019 - che si applica ratione temporis posto che il ricorso è stato depositato dopo l'1.8.2022 -, a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-
68/07, che precisa che il Regolamento Parte_3
precedente Reg. (CE) 2201/2023, non modificato quanto ai criteri di giurisdizione, "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli
sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.5.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base al Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana sulle domande di separazione e di divorzio deve essere affermata ai sensi dell'art. 3,
paragrafo 1 lettera a) del Reg. n. 2019/1111, che indica, fra le varie ipotesi
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” (si veda doc. 2 di parte ricorrente, certificazione anagrafica).
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, la legge applicabile alla separazione e al divorzio va individuata applicando il
Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro Paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore. Ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento Roma III, in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso
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più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza, c) di cui due coniugi sono cittadini nel momento in cui è
adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità
giurisdizionale (lex fori).
Nel caso concreto, pertanto, in assenza di prova della residenza abituale comune in Italia negli ultimi anni precedenti al deposito del ricorso (si veda doc. 3, dal quale si evince l'irreperibilità del marito fin dal
2011), la legge applicabile va individuata in quella della cittadinanza comune dei coniugi, ossia nella legge brasiliana, che all'art. 1580 secondo comma del Codice Civile (Còdigo Civil) prevede che “Il divorzio può essere
richiesto, da uno o entrambi i coniugi, in caso di comprovata separazione di fatto
per più di due anni”.
Nella fattispecie in esame risulta documentalmente che i coniugi non convivono dal 2011 (doc. 3 di parte ricorrente) e che, addirittura il marito in data 3.12.2021 ha contratto un nuovo matrimonio in Brasile (si veda doc. 4 di parte ricorrente), dichiarandosi divorziato, circostanze che non consentono di ritenere che lo stesso risieda abitualmente in Italia.
La domanda di divorzio diretto secondo la legge brasiliana,
formulata in via principale all'udienza del 25.2.2025, merita pertanto accoglimento, senza necessità di una preventiva decisione sulla separazione. Va al riguardo chiarito al riguardo che deve infatti essere esclusa la contrarietà all'ordine pubblico di tale normativa laddove consente il divorzio diretto;
per orientamento oramai consolidato in materia di riconoscimento di sentenze straniere, ma il principio ben può
essere recepito anche quando il giudice interno sia chiamato ad applicare la legge straniera, non sono considerate contrarie all'ordine pubblico italiano le decisioni che ammettono il divorzio immediato, anche senza un precedente periodo di separazione, quando risulti l'irreversibilità della crisi
(così Cass., 25.7.2006, n. 16978 e tutta la giurisprudenza successiva).
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L'irreversibilità della crisi è nel caso concreto evidente, posto che i coniugi vivono da tempo separati.
In assenza di domande di natura economica e non essendoci prole minorenne nata dalla relazione, non ci sono altre questioni sulle quali statuire.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CALDIERO (VR)
di annotare la sentenza nei registri (atto n°2, Parte I, anno 2005 del registro degli atti di matrimonio);
3) nulla sulle spese.
Verona, 01/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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