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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 883/2024 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 nella loro qualità di uniche eredi di Persona_1
( ) C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini (PEC
) presso il cui studio in Rimini C.so Email_1 D'Augusto n. 220, sono elettivamente domiciliate
- RICORRENTI -
CONTRO
Controparte_1
Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- CONVENUTO -
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso e nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di uniche eredi di (nato a [...] il Persona_1 29.04.1938 e deceduto in data 01.06.2024) convenivano in giudizio l' CP_1 chiedendo di accertare che le malattie professionali “carcinoma squamocellulare polmonare ”e “carcinoma squamocellulare della laringe” contratte da a causa dell'esposizione all'amianto nel corso della Persona_1 sua attività lavorativa alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato avevano determinato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 di grado percentuale pari al 100% o comunque superiore all'80% riconosciuto dall' con provvedimento in data 19\12\2023. CP_1
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione di documenti e l'effettuazione di una CTU medico-legale , la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata e va accolta.
La CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha infatti accertato che :
- la malattia professionale carcinoma squamocellulare del polmone è già stata riconosciuta dall' ; CP_1
-l'origine della malattia tumore alla laringe da cui era affetto Persona_1
è anch'essa compatibile con la prospettata patogenesi professionale,
[...] tant'è che è ora tabellata (vedi Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2023 n°53 “malattie da asbesto” lettera g tumore maligno della laringe);
- il quadro clinico presentato da in ragione delle due Persona_1 malattie sopra indicate si è aggravato nel tempo così da giustificare il riconoscimento di un danno biologico permanente del 90% (novanta per cento) dal 29 dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e poi del 100% (cento per cento) dal 1 maggio al 1 giugno 2024, data del decesso.
A tale riguardo si legge nella pregevole relazione redatta dal CTU : … Risulta che , ex dipendente di FFSS con la mansione di manovale Persona_1 addetto al montaggio e smontaggio di motori di locomotori in Officine Grandi
Riparazioni, nel corso della sua attività lavorativa è stato esposto all'amianto e che in data 7 agosto 2023 presentava domanda di riconoscimento quali malattie professionali: carcinoma squamocellulare del polmone e carcinoma squamocellulare laringeo. L' , dopo la sua istruttoria, comunicava di aver CP_1 riconosciuto come malattia professionale un “Severo quadro disventilatorio e sistemico da carcinoma squamocellulare del polmone” che determinava un danno biologico permanente dell'80% con decorrenza dalla data della domanda. Successivamente dal 29 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 veniva ricoverato nell'U.O. di Medicina I Degenze dell'Ospedale di Rimini per “Insufficienza respiratoria acuta da polmonite da SARS-CoV2 in paziente affetto da carcinoma squamocellulare della laringe e del polmone in immunoterapia. Cardiopatia ischemico-ipertensiva, fibrillazione atriale permanente” con alla dimissione prescrizione di ossigenoterapia con concentratore fisso al flusso di 1 litro per minuto. Una TC del torace, effettuata in data 9 gennaio 2024 presso l'
[...]
dell'Ospedale di Rimini mostrava “incremento CP_2 Controparte_3 dimensionale delle grossolane nodulazioni parenchimali localizzate ad entrambi i lobi inferiori, al lobo medio e lingulare con aspetti di coalescenza e dimensioni massime che raggiungono i 12 cm al LID. Sono comparse piccole sfumate micronodularità confluenti a densità subsolida nei territori mantellari del LSD. Piccoli linfonodi mediastinici con asse corto subeentimetrico ed elementi linfonodali di maggiori dimensioni in sede sottocarenale con asse corto di 15 mm. Non versamento pleuro-pericardico. Pervia la trachea e le diramazioni bronchiali principali. Stabile l'obiettività ossea”. Facevano seguito varie visite di controllo presso l'U.O. di cure palliative (17 gennaio 2024, 7 e 28 febbraio 2024) e in data 11 aprile 2024 il Dr. Medico Legale di Rimini, per Persona_2 carcinoma squamocellulare del polmone e della laringe, in trattamento palliativo valutava il danno biologico permanente conseguente nella misura del 100%. Veniva quindi ricoverato nell'U.O. di Medicina I Degenze dell'Ospedale di Rimini, dal 29 al 31 maggio 2024, da cui era dimesso con diagnosi di: Insufficienza respiratoria severa globale preterminale in eteroplasia polmonare in progressione, con note di scompenso cardiaco e ingombro bronchiale catarrale”. Veniva trasferito all' del Dipartimento Oncologico di Rimini dove il CP_4 giorno 1° giugno 2024 avveniva “l'exitus in neoplasia polmonare avanzata”. Debbo a questo punto ricordare che l'asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati (serie degli anfiboli) e del gruppo dei fillosilicati (serie del serpentino) di consistenza fibrosa e cancerogeni. Per diventare amianto i minerali di partenza devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura. Le sue caratteristiche strutturali e di resistenza al calore negli anni 70-80 ne avevano stimolato l'utilizzo in materiali per l'edilizia e per la costruzione di vetture ferroviarie, delle imbarcazioni, dei freni delle automobili ed in alcuni tessuti. La produzione, la lavorazione e la vendita dell'amianto sono fuori legge in Italia dal 1992. La legge n. 257 del 1992 (Pubblicata in Suppl. Ord. n. 64 alla G.U. n. 87, Serie
Generale, Parte Prima del 13.4.92.), oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all'estrazione e alla lavorazione dell'asbesto, è stata la prima a occuparsi anche dei lavoratori esposti all'amianto. Le fibre di amianto che penetrano nell'organismo dall'apparato respiratorio o per via gastro- intestinale (ingerite per esempio insieme ad acqua potabile inquinata da asbesto per la presenza di tubazioni di Eternit) entrano poi nel circolo ematico e, in alcune circostanze, in quello linfatico, ovvero ovunque il circolo capillare periferico fornisce ai tessuti l'ossigeno e gli altri metaboliti indispensabili per la vita, e li liberi dai cataboliti tossici (anidride carbonica e urea). Di conseguenza, dopo l'esposizione e l'assorbimento delle fibre di asbesto, queste possono essere trasportate in ogni punto del corpo provocando malattia tumorale. Per questo l'amianto è causa, oltre che patologie loco-regionali di tipo infiammatorio (asbestosi polmonare, placche ed ispessimento pleurico) e neoplastico
(mesotelioma pleurico e K polmonare), anche patologie tumorali a distanza
(mesotelioma pericardico, peritoneale e della tunica vaginale del testicolo, tumore della laringe, della lingua, dell'esofago, del colon-retto, delle ovaie etc). La latenza tra esposizione all'azione delle fibre di amianto e insorgenza della neoplasia è perlomeno di 10-15 anni ma in svariati casi raggiunge i 30-40 anni.
Tornando al caso in esame è possibile quindi affermare che -la malattia professionale carcinoma squamocellulare del polmone è già stata riconosciuta dall' ; -l'origine della malattia tumore alla laringe da cui era affetto CP_1
secondo letteratura scientifica è anch'essa compatibile con Persona_1 la prospettata patogenesi professionale, tant'è che è ora tabellata (vedi Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2023 n°53 “malattie da asbesto” lettera g tumore maligno della laringe); - il quadro clinico presentato da in ragione delle due malattie sopra indicate (come Persona_1 desumibile dalla documentazione prodotta) si è aggravato nel tempo così da giustificare il riconoscimento di un danno biologico permanente del 90%
(novanta per cento) dal 29 dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e poi del 100% (cento per cento) dal 1 maggio al 1 giugno 2024, data del decesso…”.
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie. L' va quindi condannato ad erogare alle ricorrenti il maggior indennizzo CP_1 in rendita pari al del 90% (novanta per cento) dal 29 dicembre 2023 al 30 aprile
2024 e poi del 100% (cento per cento) dal 1 maggio al 1 giugno 2024, data del decesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo .
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da e Parte_1 nella loro qualità di uniche eredi di Parte_2
(nato a [...] il [...] e deceduto in data Persona_1
01.06.2024) con ricorso depositato il giorno 08\08\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in CP_1 persona del legale rappresentante:
1) Accertata l'origine professionale delle malattie “carcinoma squamocellulare del polmone ” (già riconosciuta dall' ) e “ tumore alla laringe ” contratte CP_1 da a causa dell'esposizione all'amianto nel corso Persona_1 della sua attività lavorativa alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e che le stesse hanno determinato un danno biologico permanente del 90% (novanta per cento) dal 29 dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e poi del 100% (cento per cento) dal 1 maggio al 1 giugno 2024 data del decesso , condanna l' ad erogare CP_1 alle ricorrenti la relativa rendita nella misura del 90% dal 29 dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e del 100% dal 1 maggio al 1 giugno 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo .
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.100,00, oltre ad € 488,00 per esborsi e IVA, CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU CP_1 liquidate come da separato decreto .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 20\03\2025 .
Il Giudice dott. Lucio Ardigo'