Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1938/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 04/10/2024 al n. 1938 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 370 del 2024
promossa da elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
NAPOLEONI ROBERTO che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellante - contro
Controparte_1
- parte appellata /contumace-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alla controparte, il Sig. Pt_1
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 370/2024 emessa dal Tribunale
[...]
di Livorno, pubblicata in data 11.3.2024, deducendone in tesi la nullità per vizio di ultrapetizione e in ipotesi la infondatezza nel merito con conseguente richiesta di
e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata è rimasta contumace.
Alla prima udienza fissata in data 20 marzo 2025 innanzi al Consigliere Istruttore
designato, tenuta in forma cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per i provvedimenti di competenza in relazione alla dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, a seguito degli accordi raggiunti con la controparte, formulata dall'appellante con nota del 19 dicembre 2024, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Attesa la rituale dichiarazione formulazione della rinuncia agli atti, espressa dall'appellante per il tramite del proprio difensore munito di espressa procura allo scopo conferita nel mandato, e dato atto della contumacia della parte appellata,
sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; non deve procedersi alla regolamentazione delle spese in assenza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Letto l'art. 306 cod. proc. civ.,
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla per le spese.
Firenze, camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Presidente
Daniela Lococo
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