CASS
Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2023, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 207-2019 proposto da: RO IN, NI RI, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO BIASIOTTI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
2.2. 2,5 /2 z contro NI TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.DE SANCTIS, 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANNATA, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato CHRISTIAN CARUSO, giusta procura notarile in atti;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 345 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 10/01/2023 - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7522/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ALDO CENICCOLA, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata 10imitatamente all'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale;
Lette le memorie delle ricorrenti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. AT RO e LV IN, quali eredi legittime di LV ZO, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, LV NA, rispettivamente figlio e fratello delle attrici, affinché, previa dichiarazione di apertura della successione legittima del de cuius, si accertasse che l'intestazione in favore del convenuto della nuda proprietà dell'appartamento in Roma alla via Caselli n. 39, int. 11, costituiva una donazione indiretta, in quanto il prezzo per l'acquisto era stato versato integralmente dai coniugi LV ZO e AT RO, con il conseguente obbligo di collazione in capo al convenuto. A fondamento della domanda si deduceva che il preliminare di acquisto dell'immobile era stato sottoscritto per sé o per persona da nominare dall'attrice, e che il prezzo convenuto era stato versato in quote eguali dai coniugi AT - LV che, al fine di beneficiare il figlio NA, avevano permesso che alla stipula del definitivo questi risultasse intestatario della nuda Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -2- proprietà, riservandosi i genitori l'usufrutto con diritto di reciproco accrescimento. Il convenuto si opponeva alla domanda, sostenendo a contrario che non vi fu alcuna donazione, e che anzi aveva provveduto al pagamento della parte di prezzo corrispondente al valore della nuda proprietà con i propri risparmi. Il Tribunale con la sentenza n. 17390 del 7 settembre 2011 dichiarava il convenuto titolare della nuda proprietà dell'immobile, e che il suo acquisto era idoneo a dare vita ad una donazione indiretta. La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 2522 del 19 aprile 2016 rigettava l'appello principale del LV ed accoglieva l'appello incidentale, affermando che il convenuto era tenuto a conferire alle coeredi la quota pari alla metà della nuda proprietà dell'immobile, da ripartirsi secondo le quote della successione ab intestato. In merito all'appello principale, con il quale ci si doleva del fatto che il giudice di prime cure non avesse ritenuto fornita la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della nuda proprietà con mezzi propri del LV, la Corte di merito rilevava che, a fronte del pagamento da parte della madre dell'intero prezzo in sede di contratto preliminare, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che invece parte del denaro impiegato era a lui riconducibile. La documentazione attestante il reddito percepito da LV NA nel periodo 1983-87, oltre a risultare tardivamente prodotta in grado di appello, era priva del carattere della decisività e della indispensabilità, in quanto inidonea a contrastare quanto emergeva dal tenore del contratto preliminare, mancando altresì la prova che i redditi percepiti Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -3- fossero stati accantonati e messi a disposizione per l'acquisto immobiliare. Una volta disatteso l'appello principale, era però ritenuto meritevole di accoglimento quello incidentale, in quanto per l'apertura della successione non è necessario un provvedimento del giudice, con la conseguenza, che, ribadita la natura liberale dell'acquisto del convenuto, questi era tenuto a conferire alle coeredi la quota pari alla metà della nuda proprietà dell'appartamento. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso LV NA sulla base di due motivi. AT RO e LV IN hanno resistito con controricorso. Questa Corte, con ordinanza n. 1506 del 22 gennaio 2018 ha accolto il secondo motivo di ricorso, e rigettato il primo ha cassato la sentenza gravata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Quanto al primo motivo che denunziava l'omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e la violazione degli artt. 2697 e ss. c.c., sul presupposto che fosse erronea la conclusione secondo cui sarebbe stata offerta la prova dell'integrale pagamento del prezzo ad opera della madre, occorrendo tenere conto che parte del prezzo era stato pagato con la corresponsione di £. 10.000.000 a titolo di caparra, e prima della conclusione del preliminare, mentre una parte del prezzo era stato pagato mediante accollo di quota parte di due mutui, le cui rate erano state soddisfatte con addebito sul conto corrente bancario cointestato al ricorrente ed alla madre, la Corte lo reputava infondato. Infatti, andava esclusa la violazione della previsione in tema di riparto dell'onere della prova, avendo la Corte di merito Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -4- ritenuto che, sulla base del materiale istruttorio in atti, fosse emersa la dimostrazione che il prezzo della compravendita, inclusivo anche della parte relativa alla nuda proprietà, fosse stato integralmente versato dalla madre, ritenendo quindi che le attrici avessero fornito prova del loro assunto. Quanto invece alla denunzia del vizio di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il motivo andava disatteso, in primo luogo in quanto mirava nella sostanza a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti di causa, pretendendo un accertamento in fatto diverso da quello correttamente e non implausibilmente motivato del giudice di merito, ed in contrasto con l'esegesi che della novella avevano offerto Oe Sezioni Unite nella sentenza n. 8054/2014, ed in secondo luogo in quanto il motivo risultava evidentemente formulato in violazione del requisito di specificità di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., in quanto, a fronte di una reiterata affermazione del giudice di merito, secondo cui la prova dell'integrale versamento del prezzo da parte della madre emergeva dallo stesso contenuto del preliminare, risultava omessa la trascrizione in ricorso delle parti del preliminare direttamente riferite alle modalità di pagamento del corrispettivo, così come del pari risultava omessa la riproduzione in ricorso dei documenti dai quali emergerebbe la asserita cointestazione in favore del ricorrente del conto corrente bancario dal quale sarebbero stati tratti i mezzi per far fronte al pagamento delle rate del mutuo oggetto di accollo (e ciò anche a voler tacere circa il fatto che la cointestazione crea una presunzione relativa di appartenenza comune delle somme giacenti sul conto, presunzione che nei rapporti interni ben può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, di guisa che il mero dato formale non appare idoneo a far ritenere che le somme giacenti, in assenza di prova che il Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -5- ricorrente avesse maturato dei risparmi riversati sul conto, provenissero anche dall'attività del LV). Il secondo motivo, che invece, denunziava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché la violazione dell'art. 737 c.c., in relazione agli artt. 177 e 179 lett. b) c.c., era reputato parzialmente fondato. Nello stesso si deduceva che la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea in quanto, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'integrale pagamento del corrispettivo della vendita da parte di RO AT, aveva ritenuto che l'immobile dovesse essere posto in collazione in relazione però alla successione di LV NA. Il motivo, ancorché inammissibile nella parte in cui denunziava l'esistenza di un vizio della motivazione facendo richiamo alla formulazione non più applicabile del previgente art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., era reputato fondato nella parte in cui denunziava la violazione di legge, e precisamente dell'art. 737 c.c. In tal senso, si rilevava che la controversia aveva ad oggetto la successione legittima di LV ZO, con la conseguenza che ai fini dell'operatività della collazione, possono avere rilevanza le sole donazioni effettuate in vita da parte del de cuius in favore del coniuge e dei figli, come appunto disposto dal richiamato art. 737 c.c. Tra le donazioni vanno incluse anche quelle indirette, tra le quali deve annoverarsi anche l'ipotesi di intestazione di beni a nome altrui, ove il pagamento del prezzo del bene acquistato sia avvenuto esclusivamente ad opera del donante. Tuttavia, affinché possa parlarsi di donazione ad opera del de cuius, è necessario che sia questi ad adempiere l'obbligazione scaturente dal contratto di compravendita, trattandosi di Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -6- elemento coessenziale per il riconoscimento della sussistenza della liberalità non donativa. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione, con la conseguenza che, nel caso di contratto preliminare di vendita stipulato da uno solo dei coniugi, l'altro coniuge non può vantare alcun diritto, non essendo neppure legittimato a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. Poiché dal preliminare non era scaturito alcun diritto in favore del de cuius, non poteva sostenersi che il padre avesse disposto in favore del figlio di un diritto nascente da un acquisto ex art. 177 c.c. (occorrendo invece ritenere che l'unico acquisto caduto in comunione fosse al più il diritto di usufrutto, sebbene il prezzo risultava essere stato pagato unicamente da parte della RO, posto che con l'atto definitivo la nuda proprietà era stata acquistata direttamente dall'odierno ricorrente, non rientrando quindi tra i beni suscettibili di ricadere in comunione legale ex art. 177 c.c.). Da ciò conseguiva che, in relazione alla vicenda che aveva visto beneficiato il ricorrente, a fronte della reiterata affermazione da parte dei giudici di merito secondo cui emergeva la prova che il pagamento del corrispettivo fosse stato effettuato in maniera esclusiva da parte di AT RO, e che quindi andrebbe individuata come unico soggetto donante, mancava altresì un accertamento circa l'avvenuta Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -7- dazione di somme anche da parte del de cuius al fine di permettere l'acquisto in favore del ricorrente. Il motivo andava quindi accolto e la sentenza impugnata era cassata, dovendo il giudice del rinvio, anche a fronte del contrastato accertamento compiuto dai giudici nei due gradi di merito in merito all'effettiva esistenza di un contributo economico del defunto all'acquisto della nuda proprietà, verificare se, a prescindere dalle risultanze formali del contratto preliminare (che vedevano come unica parte promittente venditrice la RO), le somme impiegate per il pagamento del prezzo provenissero in parte anche dalle disponibilità del de cuius. Riassunto il giudizio, la Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio, con la sentenza n. 7522 del 27 novembre 2018, ha accolto l'appello di LV NA, rigettando la domanda atto rea. La Corte distrettuale, in primo luogo rilevava che i documenti prodotti dalle attrici in sede di rinvio non potevano essere presi in esame, atteso il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, che consente la produzione solo di documenti di nuova formazione, ovvero che la parte non abbia potuto legittimamente produrre prima, ovvero che siano imposti da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento. Alcuna di tali ipotesi ricorreva nella fattispecie, in quanto la verifica che era stata demandata alla Corte in sede di rinvio era relativa a circostanze che rientravano nell'originario onere della prova incombente sulle attrici, e senza che la sentenza della Corte di Cassazione potesse legittimare l'ampliamento del materiale probatorio. Passando alla verifica demandatale, la Corte di appello riteneva che i documenti in atti non consentissero di affermare che il Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -8- pagamento del corrispettivo della vendita fosse riconducibile anche al de cuius. La lettura del contratto definitivo, il cui contenuto era destinato a soppiantare quello del preliminare, non forniva alcun elemento per attribuire il pagamento del corrispettivo anche al de cuius, in quanto nello stesso, per la gran parte si riferiva di un pagamento del corrispettivo già avvenuto in epoca anteriore, ma senza indicare chi ne fosse l'autore. Quanto alla parte del prezzo da estinguere mediante il pagamento delle rate di mutuo gravanti' sul bene, ed oggetto di accollo ad opera degli acquirenti, la sentenza rilevava che le attestazioni di pagamento non davano alcuna contezza di chi avesse versato il corrispondente importo. Era quindi da escludere che emergesse la prova di un contributo economico anche di LV ZO all'adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo. Tale accertamento imponeva quindi l'accoglimento dell'appello non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di una donazione indiretta da parte del de cuius 'in favore dell'appellante, tale da giustificare la collazione della donazione della nuda proprietà. Per la cassazione della sentenza di rinvio propongono ricorso RO AT e LV IN sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. LV NA resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. Le ricorrenti principali resistono a loro volta con controricorso al ricorso incidentale. 2. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -9- Si deduce che l'ordinanza di questa Corte che aveva disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Roma aveva al contempo rigettato il primo motivo di ricorso, il che determinava la conferma dell'accertamento compiuto in sede di merito circa l'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita da parte di RO AT, precisamente in occasione della conclusione del preliminare. Infatti, al giudice di rinvio era stato demandato, fermo restando il detto accertamento, solo di verificare se le somme impiegate dalla RO per il pagamento provenissero anche in parte dalla disponibilità del de cuius. La Corte d'appello di Roma tuttavia, pur partendo dalla corretta individuazione del limite posto dalla precedente decisione del giudice di legittimità, ha travolto con la propria sentenza in radice quanto in precedenza già accertato con efficacia ormai non più contestabile, in quanto, nel focalizzare la propria indagine sul contenuto del definitivo, ha ritenuto che non fosse provato che l'attrice avesse provveduto non solo al pagamento della parte di prezzo che in contratto si assumeva essere stata già versata, ma anche delle rate di mutuo oggetto di accollo da parte degli acquirenti. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per error in procedendo tradottosi nella violazione degli artt. 324, 384 e 394 c.p.c., in una con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c. Si ribadisce che la sentenza di appello, a seguito della decisione del giudice di legittimità, era stata solo in parte annullata, restando ferma l'efficacia di giudicato per le parti interessate dal primo motivo di ricorso a suo tempo rigettato. Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -10- Era quindi punto fermo il fatto che LV NA non avesse concorso all'acquisto della nuda proprietà di cui era intestatario, e che quindi avesse ricevuto una donazione indiretta, occorrendo unicamente stabilire se la qualità di donante potesse essere attribuita anche al defunto padre. Il giudice di rinvio, per quanto detto, ha ecceduto dai limiti postigli dalla legge, rimettendo in discussione anche un accertamento che ormai era divenuto definitivo. 3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati, occorrendo tuttavia provvedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata. Infatti, come si ricava dalla lettura della motivazione della sentenza del giudice di rinvio, la Corte d'Appello, sulla scorta del materiale probatorio posto a sua disposizione, ha effettivamente verificato che non vi era alcuna prova che le somme impiegate dalla RO per provvedere al pagamento del a corrispettivo della vendita fossero riferibili, anche in parte al de cuius, essendo questo l'accertamento specificamente devoluto al giudice di rinvio, ed essenziale ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda attorea, che si fondava sul presupposto che LV NA avesse ricevuto una donazione (indiretta) dal padre, donazione di cui doveva tenersi conto ai fini successori (e precisamente ai fini della collazione), atteso che l'unica successione aperta è al momento quella paterna. L'indagine compiuta dal giudice di rinvio ha però ritenuto di concentrarsi sul contenuto del definitivo, e ciò sul presupposto che questo fosse l'unica fonte da cui trarre la disciplina della vicenda traslativa del bene, e sulla base di tale atto, è pervenuta alla conclusione che, in assenza di indicazioni su chi avesse provveduto in data anteriore a pagamento del prezzo Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -11- di £. 82.880,00, e mancando elementi per individuare altresì chi avesse estinto le rate di mutuo che erano state oggetto di accollo (da parte di LV NA, LV ZO e RO AT), non era possibile riscontrare la riconducibilità del pagamento del prezzo a LV ZO. Siffatta conclusione non è però specificamente attinta dai motivi in esame, in quanto le censure si concentrano essenzialmente sulla diversa affermazione, a detta delle ricorrenti ricavabile dal complessivo tenore della sentenza gravata, secondo cui mancherebbe la prova della riferibilità del pagamento del corrispettivo anche alla RO, prova che invece era stata raggiunta dalle precedenti sentenze di merito, con accertamento ormai non più suscettibile di essere posto in discussione, stante il rigetto del primo motivo di ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza di appello. Analoga efficacia vincolante dovrebbe annettersi alla affermazione che LV NA non aveva in alcun modo contribuito al pagamento del prezzo, atteso che anche questa seconda conclusione in punto di fatto era stata interessata dal primo motivo di ricorso, di cui si è ricordato l'esito negativo per l'odierno controricorrente. Al riguardo va ricordato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il "thema decidendum", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione (Cass. n. 15952/2006; Cass. n. 211564/2005, Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -12- secondo cui i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio, di guisa che non è possibile compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento). Inoltre è stato ribadito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 448/2020; Cass. n. 17790/2014; Cass. n. 27737/20:19). Inoltre, e ciò anticipa anche la questione interessata dal terzo motivo di ricorso, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394, comma 3, c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, non sono ammesse nuove c:onclusioni Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -13- e richieste di nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass. n. 9768/2017). Poste tali premesse, si rileva che la critica delle ricorrenti di cui ai motivi in esame non attinge quindi specificamente la conclusione, che però rileva essenzialmente ai fini della decisione del presente giudizio, circa l'assenza di contribuzione da parte del de cuius all'acquisto del bene asseritamente oggetto di donazione in favore del convenuto, il che rende evidente come la sentenza emessa in sede di rinvio sia pervenuta ad una soluzione corretta circa l'esito della controversia, ancorché alcuni suoi passaggi argomentativi appaiono effettivamente idonei a rimettere in discussione accertamenti non più suscettibili di rivisitazione in punto di fatto, accertamenti che, se non risultano determinanti ai fini della decisione della presente controversia (in cui ciò che rileva è unicamente il riscontro di una donazione compiuta da LV ZO in favore del figlio), potrebbero però esserlo in relazione ad eventuali e future controversie occasionate dalla futura successione materna. Nella specie la sentenza di appello è stata evidentemente cassata per violazione di legge, e ciò in quanto, atteso l'avvenuto accertamento del pagamento del prezzo da parte della RO, accertamento non validamente attinto dal primo motivo di ricorso rivolto avverso la sentenza di appello, ed esclusa la prova di una contribuzione al pagamento del Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -14- convenuto, al giudice di rinvio era unicamente devoluto verificare, avuto riguardo al contenuto della domanda attorea, se, ma pur sempre sulla base delle prove ritualmente dedotte nel corso del giudizio di merito, fosse possibile riscontrare anche una contribuzione del de cuius, contribuzione che le sentenze di merito avevano erroneamente ritenuto di poter pretermettere, reputando sufficiente ai fini della dimostrazione dell'esistenza di una liberalità, il solo fatto che la madre avesse versato il prezzo. Rileva tuttavia la Corte che, sebbene nelle premesse del proprio iter argomentativo il giudice di rinvio abbia corretta mente individuato quale fosse l'oggetto dell'accertamento demandatogli (e cioè il riscontro se parte del pagamento del prezzo, formalmente riferibile in preliminare alla madre, fosse attribuibile anche al padre) ed ancorchè l'esito della propria indagine abbia assunto delle conclusioni coerenti con il fine della rimessione, essendosi precisato che non vi era prova della riconducibilità del pagamento a LV ZO, destano invece qualche perplessità alcuni dei passaggi argomentativi che sembrano voler effettivamente negare quanto invece già accertato nelle precedenti sentenze di merito, con valutazioni passate immuni al primo vaglio di legittimità. In particolare, ancorché possa reputarsi corretto avvalersi delle risultanze del contratto definitivo e delle quietanze delle rate di mutuo, onde riscontrare l'effettiva esistenza di una contribuzione da parte del de cuius all'operazione contrattuale oggetto di causa, contrasta con quanto ormai già accertato in corso di causa l'affermazione del giudice di rinvio secondo cui non sarebbe possibile stabilire chi avesse pagato la parte di prezzo già versata in epoca anteriore alla stipula del definitivo Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -15- e le successive rate di mutuo, posto che la sentenza emessa in sede di appello aveva già appurato che entrambi tali adempimenti fossero sicuramente riferibili alla RO, con esclusione di ogni forma di contributo del figlio, essendo residuata solo la necessità di appurare, come appunto specificato nella precedente decisione di questa Corte, se la RO avesse comunque potuto beneficiare di una contribuzione del marito per far fronte all'obbligo di pagamento del prezzo da lei, almeno formalmente, adempiuto in maniera integrale. Ne consegue che, ferma restando la conclusione circa la mancata prova della riferibilità delle somme impiegate per il pagamento del prezzo anche a LV ZO, conclusione questa che rende quindi incensurabile la soluzione del giudice di rinvio circa il rigetto della domanda attorea (finalizzata appunto a vedere accertata l'esistenza di una donazione indiretta da parte del padre, suscettibile di essere portata in collazione nella stessa successione paterna), resta però impregiudicato l'accertamento già compiuto in sede di merito circa il fatto che il prezzo della compravendita era stato pagato da parte di RO AT, in tal senso dovendosi provvedere alla correzione della motivazione della sentenza emessa in sede di rinvio. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c., con nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. Assume parte ricorrente che erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto preclusa la nuova produzione documentale compiuta in sede di riassunzione, sul presupposto della natura chiusa del giudizio di rinvio. Si deduce invece che, avuto riguardo al contenuto dell'ordinanza di questa Corte n. 1506/2018 ed Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -16- all'accertamento ivi demandato alla Corte d'Appello, occorreva dare corso ad attività istruttoria in sede di rinvio, trattandosi peraltro di verifica che non era mai stata compiuta nelle precedenti fasi di merito. Il motivo è infondato. Il giudizio di rinvio è configurato dall'art. 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l'ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (cfr. ex multis, Cass. n. 9768/2017; Cass. n. 27823/2018). Infatti, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (Cass. n. 22989/2018). Nel caso in esame, la violazione di legge è stata riscontrata nell'avere ritenuto, a fronte dell'affermazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo della vendita da parte della sola madre, l'esistenza di una donazione anche ad opera del padre, Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -17- ma senza che siano stati reimpostati i termini giuridici della vicenda, che ponevano a carico delle attrici 'onere di dimostrare l'esistenza della donazione indiretta, nel caso di specie, intervenuta mediante l'adempimento da parte del preteso donante dell'obbligazione scaturente dal contratto di compravendita di cui era beneficiario anche il convenuto. Ne consegue che, una volta rilevato l'errore di diritto commesso dalla Corte d'Appello, al giudice di rinvio era demandato, ma sempre sulla base delle prove già acquisite in sede di merito, e nei limiti delle preclusioni già maturate, di verificare se non emergesse comunque la prova anche di una contribuzione paterna, essendo tuttavia esclusa la possibilità di ingresso, come invece vorrebbero le ricorrenti, di nuove prove, nella specie di carattere documentale. 5. Evidenti ragioni di ordine logico impongono la preventiva disamina del secondo motivo di ricorso incidentale che denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., quanto all'omessa pronuncia del giudice di rinvio sulla domanda avanzata dal convenuto dinanzi al giudice di rinvio di ripetizione delle somme versate alle controparti a titolo di spese di lite in ragione della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo e di secondo grado. Rileva LV NA che, essendo risultato inizialmente soccombente dinanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello, che lo avevano anche onerato del pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, aveva adempiuto tale obbligazione versando la complessiva somma di C 17.032,42, a mezzo di assegni bancari (il cui contenuto è riprodotto anche in ricorso). A seguito della prima pronuncia del giudice di legittimità, essendo stata cassata la sentenza di appello, in sede di rinvio Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -18- aveva quindi sollecitato la condanna delle controparti alla restituzione delle somme versate per la detta causale. Tuttavia, tale domanda non è stata in alcun modo esaminata dalla Corte distrettuale, con evidente violazione dell'art. 112 c.p.c. Il motivo è fondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. n. 21969/2018; Cass. n. 7978/2013; Cass. n. 9917/2004). Ne consegue che la censura si palesa fondata, avendo la Corte d'Appello omesso di statuire su una domanda legittimamente proposta da parte del ricorrente incidentale, non potendosi peraltro reputare, come sostenuto nel controricorso al ricorso incidentale, che la decisione di compensare le spese sia una implicita decisione anche su tale richiesta, posto che la compensazione non elide il diritto di colui che abbia rimborsato le spese alla controparte per effetto della provvisoria esecutorietà di una sentenza cassata, di chiedere la ripetizione di quanto ormai non ha più alcuna giustificazione. Ritiene però la Corte che all'accoglimento del motivo in esame possa farsi seguire la decisione nel merito, non palesandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, avendo la parte Ric. 2019 ti. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -19- puntualmente allegato e documentato gli esborsi effettuati, il cui importo nemmeno è oggetto di contestazione ad opera delle ricorrenti principali. Va pertanto disposta la condanna delle ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente incidentale della somma di C 17.023,42 oltre interessi a far data dall'avvenuto versamento (Cass. n. 24475/2019; Cass. n. 34011/2021; Cass. n. 28646/2021; Cass. n. 21699/2011). 6. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., quanto alla decisione del giudice di rinvio di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della natura familiare dei rapporti dedotti in giudizio. Si deduce che in realtà proprio la ricordata natura familiare avrebbe dovuto indurre a condannare H convenuto all'integrale rimborso delle spese di lite, posto che il convenuto si è opposto alla domanda, assumendo di avere corrisposto il prezzo della vendita, affermazione questa rimasta però priva di riscontro. Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta a sua volta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sempre in relazione alla avvenuta compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di rinvio. Sostiene LV NA che in realtà all'esito del giudizio è emersa l'integrale soccombenza delle attrici, che prel:endevano di individuare una donazione in favore del convenuto, suscettibile di essere oggetto di collazione. In applicazione del principio di soccombenza le spese dovevano quindi essere poste integralmente a carico delle attrici, non potendosi però reputare corretta la soluzione del giudice di rinvio quanto alla compensazione, e ciò anche avuto riguardo Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -20- al testo dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, quale scaturente dalla novella di cui alla legge n. 263/2005, secondo cui la compensazione, oltre che in ipotesi di soccombenza reciproca, può essere disposta se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione. Assume il ricorrente incidentale che il solo richiamo alla natura familiare dei rapporti dedotti in giudizio non soddisfa la prescrizione normativa, non potendo quindi derogarsi alla regola della soccombenza, intesa con riferimento all'esito globale e finale del giudizio. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono assorbiti per effetto dell'acc:oglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, conseguendo alla cassazione ed alla decisione nel merito, la necessità di dover intervenire con una nuova statuizione sulle spese dell'intero giudizio, essendo quindi travolta quella operata in sede di rinvio. 7. Quanto alla spese di lite, ritiene la Corte che trovando applicazione nella fattispecie, avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio in primo grado, il testo di cui all'art. 92 c.p.c., quale scaturente dalla novella di cui alla legge n. 263/2005, ricorrano giusti motivi per procedere alla loro integrale compensazione, e ciò in considerazione della complessità degli accertamenti in fatto occorsi per la risoluzione della controversia (come peraltro sollecitati anche in occasione della precedente decisione di questa Corte), nonché dell'atteggiamento difensivo del convenuto che ha infondatamente sostenuto di avere concorso al pagamento del prezzo della vendita con proprie risorse economiche. 8. Poiché uno dei motivi del ricorso incidentale risulta accolto ed essendo assorbito il quarto motivo del ricorso principale, Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -21- non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, e dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, condanna le ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente incidentale della somma di C 17.023,42, oltre interessi legali a far data dai pagamenti effettuati;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 04
- ricorrenti -
2.2. 2,5 /2 z contro NI TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.DE SANCTIS, 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANNATA, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato CHRISTIAN CARUSO, giusta procura notarile in atti;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 345 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 10/01/2023 - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7522/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ALDO CENICCOLA, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata 10imitatamente all'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale;
Lette le memorie delle ricorrenti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. AT RO e LV IN, quali eredi legittime di LV ZO, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, LV NA, rispettivamente figlio e fratello delle attrici, affinché, previa dichiarazione di apertura della successione legittima del de cuius, si accertasse che l'intestazione in favore del convenuto della nuda proprietà dell'appartamento in Roma alla via Caselli n. 39, int. 11, costituiva una donazione indiretta, in quanto il prezzo per l'acquisto era stato versato integralmente dai coniugi LV ZO e AT RO, con il conseguente obbligo di collazione in capo al convenuto. A fondamento della domanda si deduceva che il preliminare di acquisto dell'immobile era stato sottoscritto per sé o per persona da nominare dall'attrice, e che il prezzo convenuto era stato versato in quote eguali dai coniugi AT - LV che, al fine di beneficiare il figlio NA, avevano permesso che alla stipula del definitivo questi risultasse intestatario della nuda Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -2- proprietà, riservandosi i genitori l'usufrutto con diritto di reciproco accrescimento. Il convenuto si opponeva alla domanda, sostenendo a contrario che non vi fu alcuna donazione, e che anzi aveva provveduto al pagamento della parte di prezzo corrispondente al valore della nuda proprietà con i propri risparmi. Il Tribunale con la sentenza n. 17390 del 7 settembre 2011 dichiarava il convenuto titolare della nuda proprietà dell'immobile, e che il suo acquisto era idoneo a dare vita ad una donazione indiretta. La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 2522 del 19 aprile 2016 rigettava l'appello principale del LV ed accoglieva l'appello incidentale, affermando che il convenuto era tenuto a conferire alle coeredi la quota pari alla metà della nuda proprietà dell'immobile, da ripartirsi secondo le quote della successione ab intestato. In merito all'appello principale, con il quale ci si doleva del fatto che il giudice di prime cure non avesse ritenuto fornita la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della nuda proprietà con mezzi propri del LV, la Corte di merito rilevava che, a fronte del pagamento da parte della madre dell'intero prezzo in sede di contratto preliminare, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che invece parte del denaro impiegato era a lui riconducibile. La documentazione attestante il reddito percepito da LV NA nel periodo 1983-87, oltre a risultare tardivamente prodotta in grado di appello, era priva del carattere della decisività e della indispensabilità, in quanto inidonea a contrastare quanto emergeva dal tenore del contratto preliminare, mancando altresì la prova che i redditi percepiti Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -3- fossero stati accantonati e messi a disposizione per l'acquisto immobiliare. Una volta disatteso l'appello principale, era però ritenuto meritevole di accoglimento quello incidentale, in quanto per l'apertura della successione non è necessario un provvedimento del giudice, con la conseguenza, che, ribadita la natura liberale dell'acquisto del convenuto, questi era tenuto a conferire alle coeredi la quota pari alla metà della nuda proprietà dell'appartamento. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso LV NA sulla base di due motivi. AT RO e LV IN hanno resistito con controricorso. Questa Corte, con ordinanza n. 1506 del 22 gennaio 2018 ha accolto il secondo motivo di ricorso, e rigettato il primo ha cassato la sentenza gravata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Quanto al primo motivo che denunziava l'omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e la violazione degli artt. 2697 e ss. c.c., sul presupposto che fosse erronea la conclusione secondo cui sarebbe stata offerta la prova dell'integrale pagamento del prezzo ad opera della madre, occorrendo tenere conto che parte del prezzo era stato pagato con la corresponsione di £. 10.000.000 a titolo di caparra, e prima della conclusione del preliminare, mentre una parte del prezzo era stato pagato mediante accollo di quota parte di due mutui, le cui rate erano state soddisfatte con addebito sul conto corrente bancario cointestato al ricorrente ed alla madre, la Corte lo reputava infondato. Infatti, andava esclusa la violazione della previsione in tema di riparto dell'onere della prova, avendo la Corte di merito Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -4- ritenuto che, sulla base del materiale istruttorio in atti, fosse emersa la dimostrazione che il prezzo della compravendita, inclusivo anche della parte relativa alla nuda proprietà, fosse stato integralmente versato dalla madre, ritenendo quindi che le attrici avessero fornito prova del loro assunto. Quanto invece alla denunzia del vizio di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il motivo andava disatteso, in primo luogo in quanto mirava nella sostanza a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti di causa, pretendendo un accertamento in fatto diverso da quello correttamente e non implausibilmente motivato del giudice di merito, ed in contrasto con l'esegesi che della novella avevano offerto Oe Sezioni Unite nella sentenza n. 8054/2014, ed in secondo luogo in quanto il motivo risultava evidentemente formulato in violazione del requisito di specificità di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., in quanto, a fronte di una reiterata affermazione del giudice di merito, secondo cui la prova dell'integrale versamento del prezzo da parte della madre emergeva dallo stesso contenuto del preliminare, risultava omessa la trascrizione in ricorso delle parti del preliminare direttamente riferite alle modalità di pagamento del corrispettivo, così come del pari risultava omessa la riproduzione in ricorso dei documenti dai quali emergerebbe la asserita cointestazione in favore del ricorrente del conto corrente bancario dal quale sarebbero stati tratti i mezzi per far fronte al pagamento delle rate del mutuo oggetto di accollo (e ciò anche a voler tacere circa il fatto che la cointestazione crea una presunzione relativa di appartenenza comune delle somme giacenti sul conto, presunzione che nei rapporti interni ben può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, di guisa che il mero dato formale non appare idoneo a far ritenere che le somme giacenti, in assenza di prova che il Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -5- ricorrente avesse maturato dei risparmi riversati sul conto, provenissero anche dall'attività del LV). Il secondo motivo, che invece, denunziava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché la violazione dell'art. 737 c.c., in relazione agli artt. 177 e 179 lett. b) c.c., era reputato parzialmente fondato. Nello stesso si deduceva che la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea in quanto, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'integrale pagamento del corrispettivo della vendita da parte di RO AT, aveva ritenuto che l'immobile dovesse essere posto in collazione in relazione però alla successione di LV NA. Il motivo, ancorché inammissibile nella parte in cui denunziava l'esistenza di un vizio della motivazione facendo richiamo alla formulazione non più applicabile del previgente art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., era reputato fondato nella parte in cui denunziava la violazione di legge, e precisamente dell'art. 737 c.c. In tal senso, si rilevava che la controversia aveva ad oggetto la successione legittima di LV ZO, con la conseguenza che ai fini dell'operatività della collazione, possono avere rilevanza le sole donazioni effettuate in vita da parte del de cuius in favore del coniuge e dei figli, come appunto disposto dal richiamato art. 737 c.c. Tra le donazioni vanno incluse anche quelle indirette, tra le quali deve annoverarsi anche l'ipotesi di intestazione di beni a nome altrui, ove il pagamento del prezzo del bene acquistato sia avvenuto esclusivamente ad opera del donante. Tuttavia, affinché possa parlarsi di donazione ad opera del de cuius, è necessario che sia questi ad adempiere l'obbligazione scaturente dal contratto di compravendita, trattandosi di Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -6- elemento coessenziale per il riconoscimento della sussistenza della liberalità non donativa. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione, con la conseguenza che, nel caso di contratto preliminare di vendita stipulato da uno solo dei coniugi, l'altro coniuge non può vantare alcun diritto, non essendo neppure legittimato a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. Poiché dal preliminare non era scaturito alcun diritto in favore del de cuius, non poteva sostenersi che il padre avesse disposto in favore del figlio di un diritto nascente da un acquisto ex art. 177 c.c. (occorrendo invece ritenere che l'unico acquisto caduto in comunione fosse al più il diritto di usufrutto, sebbene il prezzo risultava essere stato pagato unicamente da parte della RO, posto che con l'atto definitivo la nuda proprietà era stata acquistata direttamente dall'odierno ricorrente, non rientrando quindi tra i beni suscettibili di ricadere in comunione legale ex art. 177 c.c.). Da ciò conseguiva che, in relazione alla vicenda che aveva visto beneficiato il ricorrente, a fronte della reiterata affermazione da parte dei giudici di merito secondo cui emergeva la prova che il pagamento del corrispettivo fosse stato effettuato in maniera esclusiva da parte di AT RO, e che quindi andrebbe individuata come unico soggetto donante, mancava altresì un accertamento circa l'avvenuta Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -7- dazione di somme anche da parte del de cuius al fine di permettere l'acquisto in favore del ricorrente. Il motivo andava quindi accolto e la sentenza impugnata era cassata, dovendo il giudice del rinvio, anche a fronte del contrastato accertamento compiuto dai giudici nei due gradi di merito in merito all'effettiva esistenza di un contributo economico del defunto all'acquisto della nuda proprietà, verificare se, a prescindere dalle risultanze formali del contratto preliminare (che vedevano come unica parte promittente venditrice la RO), le somme impiegate per il pagamento del prezzo provenissero in parte anche dalle disponibilità del de cuius. Riassunto il giudizio, la Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio, con la sentenza n. 7522 del 27 novembre 2018, ha accolto l'appello di LV NA, rigettando la domanda atto rea. La Corte distrettuale, in primo luogo rilevava che i documenti prodotti dalle attrici in sede di rinvio non potevano essere presi in esame, atteso il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, che consente la produzione solo di documenti di nuova formazione, ovvero che la parte non abbia potuto legittimamente produrre prima, ovvero che siano imposti da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento. Alcuna di tali ipotesi ricorreva nella fattispecie, in quanto la verifica che era stata demandata alla Corte in sede di rinvio era relativa a circostanze che rientravano nell'originario onere della prova incombente sulle attrici, e senza che la sentenza della Corte di Cassazione potesse legittimare l'ampliamento del materiale probatorio. Passando alla verifica demandatale, la Corte di appello riteneva che i documenti in atti non consentissero di affermare che il Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -8- pagamento del corrispettivo della vendita fosse riconducibile anche al de cuius. La lettura del contratto definitivo, il cui contenuto era destinato a soppiantare quello del preliminare, non forniva alcun elemento per attribuire il pagamento del corrispettivo anche al de cuius, in quanto nello stesso, per la gran parte si riferiva di un pagamento del corrispettivo già avvenuto in epoca anteriore, ma senza indicare chi ne fosse l'autore. Quanto alla parte del prezzo da estinguere mediante il pagamento delle rate di mutuo gravanti' sul bene, ed oggetto di accollo ad opera degli acquirenti, la sentenza rilevava che le attestazioni di pagamento non davano alcuna contezza di chi avesse versato il corrispondente importo. Era quindi da escludere che emergesse la prova di un contributo economico anche di LV ZO all'adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo. Tale accertamento imponeva quindi l'accoglimento dell'appello non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di una donazione indiretta da parte del de cuius 'in favore dell'appellante, tale da giustificare la collazione della donazione della nuda proprietà. Per la cassazione della sentenza di rinvio propongono ricorso RO AT e LV IN sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. LV NA resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. Le ricorrenti principali resistono a loro volta con controricorso al ricorso incidentale. 2. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -9- Si deduce che l'ordinanza di questa Corte che aveva disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Roma aveva al contempo rigettato il primo motivo di ricorso, il che determinava la conferma dell'accertamento compiuto in sede di merito circa l'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita da parte di RO AT, precisamente in occasione della conclusione del preliminare. Infatti, al giudice di rinvio era stato demandato, fermo restando il detto accertamento, solo di verificare se le somme impiegate dalla RO per il pagamento provenissero anche in parte dalla disponibilità del de cuius. La Corte d'appello di Roma tuttavia, pur partendo dalla corretta individuazione del limite posto dalla precedente decisione del giudice di legittimità, ha travolto con la propria sentenza in radice quanto in precedenza già accertato con efficacia ormai non più contestabile, in quanto, nel focalizzare la propria indagine sul contenuto del definitivo, ha ritenuto che non fosse provato che l'attrice avesse provveduto non solo al pagamento della parte di prezzo che in contratto si assumeva essere stata già versata, ma anche delle rate di mutuo oggetto di accollo da parte degli acquirenti. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per error in procedendo tradottosi nella violazione degli artt. 324, 384 e 394 c.p.c., in una con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c. Si ribadisce che la sentenza di appello, a seguito della decisione del giudice di legittimità, era stata solo in parte annullata, restando ferma l'efficacia di giudicato per le parti interessate dal primo motivo di ricorso a suo tempo rigettato. Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -10- Era quindi punto fermo il fatto che LV NA non avesse concorso all'acquisto della nuda proprietà di cui era intestatario, e che quindi avesse ricevuto una donazione indiretta, occorrendo unicamente stabilire se la qualità di donante potesse essere attribuita anche al defunto padre. Il giudice di rinvio, per quanto detto, ha ecceduto dai limiti postigli dalla legge, rimettendo in discussione anche un accertamento che ormai era divenuto definitivo. 3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati, occorrendo tuttavia provvedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata. Infatti, come si ricava dalla lettura della motivazione della sentenza del giudice di rinvio, la Corte d'Appello, sulla scorta del materiale probatorio posto a sua disposizione, ha effettivamente verificato che non vi era alcuna prova che le somme impiegate dalla RO per provvedere al pagamento del a corrispettivo della vendita fossero riferibili, anche in parte al de cuius, essendo questo l'accertamento specificamente devoluto al giudice di rinvio, ed essenziale ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda attorea, che si fondava sul presupposto che LV NA avesse ricevuto una donazione (indiretta) dal padre, donazione di cui doveva tenersi conto ai fini successori (e precisamente ai fini della collazione), atteso che l'unica successione aperta è al momento quella paterna. L'indagine compiuta dal giudice di rinvio ha però ritenuto di concentrarsi sul contenuto del definitivo, e ciò sul presupposto che questo fosse l'unica fonte da cui trarre la disciplina della vicenda traslativa del bene, e sulla base di tale atto, è pervenuta alla conclusione che, in assenza di indicazioni su chi avesse provveduto in data anteriore a pagamento del prezzo Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -11- di £. 82.880,00, e mancando elementi per individuare altresì chi avesse estinto le rate di mutuo che erano state oggetto di accollo (da parte di LV NA, LV ZO e RO AT), non era possibile riscontrare la riconducibilità del pagamento del prezzo a LV ZO. Siffatta conclusione non è però specificamente attinta dai motivi in esame, in quanto le censure si concentrano essenzialmente sulla diversa affermazione, a detta delle ricorrenti ricavabile dal complessivo tenore della sentenza gravata, secondo cui mancherebbe la prova della riferibilità del pagamento del corrispettivo anche alla RO, prova che invece era stata raggiunta dalle precedenti sentenze di merito, con accertamento ormai non più suscettibile di essere posto in discussione, stante il rigetto del primo motivo di ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza di appello. Analoga efficacia vincolante dovrebbe annettersi alla affermazione che LV NA non aveva in alcun modo contribuito al pagamento del prezzo, atteso che anche questa seconda conclusione in punto di fatto era stata interessata dal primo motivo di ricorso, di cui si è ricordato l'esito negativo per l'odierno controricorrente. Al riguardo va ricordato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il "thema decidendum", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione (Cass. n. 15952/2006; Cass. n. 211564/2005, Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -12- secondo cui i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio, di guisa che non è possibile compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento). Inoltre è stato ribadito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 448/2020; Cass. n. 17790/2014; Cass. n. 27737/20:19). Inoltre, e ciò anticipa anche la questione interessata dal terzo motivo di ricorso, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394, comma 3, c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, non sono ammesse nuove c:onclusioni Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -13- e richieste di nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass. n. 9768/2017). Poste tali premesse, si rileva che la critica delle ricorrenti di cui ai motivi in esame non attinge quindi specificamente la conclusione, che però rileva essenzialmente ai fini della decisione del presente giudizio, circa l'assenza di contribuzione da parte del de cuius all'acquisto del bene asseritamente oggetto di donazione in favore del convenuto, il che rende evidente come la sentenza emessa in sede di rinvio sia pervenuta ad una soluzione corretta circa l'esito della controversia, ancorché alcuni suoi passaggi argomentativi appaiono effettivamente idonei a rimettere in discussione accertamenti non più suscettibili di rivisitazione in punto di fatto, accertamenti che, se non risultano determinanti ai fini della decisione della presente controversia (in cui ciò che rileva è unicamente il riscontro di una donazione compiuta da LV ZO in favore del figlio), potrebbero però esserlo in relazione ad eventuali e future controversie occasionate dalla futura successione materna. Nella specie la sentenza di appello è stata evidentemente cassata per violazione di legge, e ciò in quanto, atteso l'avvenuto accertamento del pagamento del prezzo da parte della RO, accertamento non validamente attinto dal primo motivo di ricorso rivolto avverso la sentenza di appello, ed esclusa la prova di una contribuzione al pagamento del Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -14- convenuto, al giudice di rinvio era unicamente devoluto verificare, avuto riguardo al contenuto della domanda attorea, se, ma pur sempre sulla base delle prove ritualmente dedotte nel corso del giudizio di merito, fosse possibile riscontrare anche una contribuzione del de cuius, contribuzione che le sentenze di merito avevano erroneamente ritenuto di poter pretermettere, reputando sufficiente ai fini della dimostrazione dell'esistenza di una liberalità, il solo fatto che la madre avesse versato il prezzo. Rileva tuttavia la Corte che, sebbene nelle premesse del proprio iter argomentativo il giudice di rinvio abbia corretta mente individuato quale fosse l'oggetto dell'accertamento demandatogli (e cioè il riscontro se parte del pagamento del prezzo, formalmente riferibile in preliminare alla madre, fosse attribuibile anche al padre) ed ancorchè l'esito della propria indagine abbia assunto delle conclusioni coerenti con il fine della rimessione, essendosi precisato che non vi era prova della riconducibilità del pagamento a LV ZO, destano invece qualche perplessità alcuni dei passaggi argomentativi che sembrano voler effettivamente negare quanto invece già accertato nelle precedenti sentenze di merito, con valutazioni passate immuni al primo vaglio di legittimità. In particolare, ancorché possa reputarsi corretto avvalersi delle risultanze del contratto definitivo e delle quietanze delle rate di mutuo, onde riscontrare l'effettiva esistenza di una contribuzione da parte del de cuius all'operazione contrattuale oggetto di causa, contrasta con quanto ormai già accertato in corso di causa l'affermazione del giudice di rinvio secondo cui non sarebbe possibile stabilire chi avesse pagato la parte di prezzo già versata in epoca anteriore alla stipula del definitivo Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -15- e le successive rate di mutuo, posto che la sentenza emessa in sede di appello aveva già appurato che entrambi tali adempimenti fossero sicuramente riferibili alla RO, con esclusione di ogni forma di contributo del figlio, essendo residuata solo la necessità di appurare, come appunto specificato nella precedente decisione di questa Corte, se la RO avesse comunque potuto beneficiare di una contribuzione del marito per far fronte all'obbligo di pagamento del prezzo da lei, almeno formalmente, adempiuto in maniera integrale. Ne consegue che, ferma restando la conclusione circa la mancata prova della riferibilità delle somme impiegate per il pagamento del prezzo anche a LV ZO, conclusione questa che rende quindi incensurabile la soluzione del giudice di rinvio circa il rigetto della domanda attorea (finalizzata appunto a vedere accertata l'esistenza di una donazione indiretta da parte del padre, suscettibile di essere portata in collazione nella stessa successione paterna), resta però impregiudicato l'accertamento già compiuto in sede di merito circa il fatto che il prezzo della compravendita era stato pagato da parte di RO AT, in tal senso dovendosi provvedere alla correzione della motivazione della sentenza emessa in sede di rinvio. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c., con nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. Assume parte ricorrente che erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto preclusa la nuova produzione documentale compiuta in sede di riassunzione, sul presupposto della natura chiusa del giudizio di rinvio. Si deduce invece che, avuto riguardo al contenuto dell'ordinanza di questa Corte n. 1506/2018 ed Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -16- all'accertamento ivi demandato alla Corte d'Appello, occorreva dare corso ad attività istruttoria in sede di rinvio, trattandosi peraltro di verifica che non era mai stata compiuta nelle precedenti fasi di merito. Il motivo è infondato. Il giudizio di rinvio è configurato dall'art. 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l'ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (cfr. ex multis, Cass. n. 9768/2017; Cass. n. 27823/2018). Infatti, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (Cass. n. 22989/2018). Nel caso in esame, la violazione di legge è stata riscontrata nell'avere ritenuto, a fronte dell'affermazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo della vendita da parte della sola madre, l'esistenza di una donazione anche ad opera del padre, Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -17- ma senza che siano stati reimpostati i termini giuridici della vicenda, che ponevano a carico delle attrici 'onere di dimostrare l'esistenza della donazione indiretta, nel caso di specie, intervenuta mediante l'adempimento da parte del preteso donante dell'obbligazione scaturente dal contratto di compravendita di cui era beneficiario anche il convenuto. Ne consegue che, una volta rilevato l'errore di diritto commesso dalla Corte d'Appello, al giudice di rinvio era demandato, ma sempre sulla base delle prove già acquisite in sede di merito, e nei limiti delle preclusioni già maturate, di verificare se non emergesse comunque la prova anche di una contribuzione paterna, essendo tuttavia esclusa la possibilità di ingresso, come invece vorrebbero le ricorrenti, di nuove prove, nella specie di carattere documentale. 5. Evidenti ragioni di ordine logico impongono la preventiva disamina del secondo motivo di ricorso incidentale che denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., quanto all'omessa pronuncia del giudice di rinvio sulla domanda avanzata dal convenuto dinanzi al giudice di rinvio di ripetizione delle somme versate alle controparti a titolo di spese di lite in ragione della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo e di secondo grado. Rileva LV NA che, essendo risultato inizialmente soccombente dinanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello, che lo avevano anche onerato del pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, aveva adempiuto tale obbligazione versando la complessiva somma di C 17.032,42, a mezzo di assegni bancari (il cui contenuto è riprodotto anche in ricorso). A seguito della prima pronuncia del giudice di legittimità, essendo stata cassata la sentenza di appello, in sede di rinvio Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -18- aveva quindi sollecitato la condanna delle controparti alla restituzione delle somme versate per la detta causale. Tuttavia, tale domanda non è stata in alcun modo esaminata dalla Corte distrettuale, con evidente violazione dell'art. 112 c.p.c. Il motivo è fondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. n. 21969/2018; Cass. n. 7978/2013; Cass. n. 9917/2004). Ne consegue che la censura si palesa fondata, avendo la Corte d'Appello omesso di statuire su una domanda legittimamente proposta da parte del ricorrente incidentale, non potendosi peraltro reputare, come sostenuto nel controricorso al ricorso incidentale, che la decisione di compensare le spese sia una implicita decisione anche su tale richiesta, posto che la compensazione non elide il diritto di colui che abbia rimborsato le spese alla controparte per effetto della provvisoria esecutorietà di una sentenza cassata, di chiedere la ripetizione di quanto ormai non ha più alcuna giustificazione. Ritiene però la Corte che all'accoglimento del motivo in esame possa farsi seguire la decisione nel merito, non palesandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, avendo la parte Ric. 2019 ti. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -19- puntualmente allegato e documentato gli esborsi effettuati, il cui importo nemmeno è oggetto di contestazione ad opera delle ricorrenti principali. Va pertanto disposta la condanna delle ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente incidentale della somma di C 17.023,42 oltre interessi a far data dall'avvenuto versamento (Cass. n. 24475/2019; Cass. n. 34011/2021; Cass. n. 28646/2021; Cass. n. 21699/2011). 6. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., quanto alla decisione del giudice di rinvio di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della natura familiare dei rapporti dedotti in giudizio. Si deduce che in realtà proprio la ricordata natura familiare avrebbe dovuto indurre a condannare H convenuto all'integrale rimborso delle spese di lite, posto che il convenuto si è opposto alla domanda, assumendo di avere corrisposto il prezzo della vendita, affermazione questa rimasta però priva di riscontro. Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta a sua volta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sempre in relazione alla avvenuta compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di rinvio. Sostiene LV NA che in realtà all'esito del giudizio è emersa l'integrale soccombenza delle attrici, che prel:endevano di individuare una donazione in favore del convenuto, suscettibile di essere oggetto di collazione. In applicazione del principio di soccombenza le spese dovevano quindi essere poste integralmente a carico delle attrici, non potendosi però reputare corretta la soluzione del giudice di rinvio quanto alla compensazione, e ciò anche avuto riguardo Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -20- al testo dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, quale scaturente dalla novella di cui alla legge n. 263/2005, secondo cui la compensazione, oltre che in ipotesi di soccombenza reciproca, può essere disposta se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione. Assume il ricorrente incidentale che il solo richiamo alla natura familiare dei rapporti dedotti in giudizio non soddisfa la prescrizione normativa, non potendo quindi derogarsi alla regola della soccombenza, intesa con riferimento all'esito globale e finale del giudizio. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono assorbiti per effetto dell'acc:oglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, conseguendo alla cassazione ed alla decisione nel merito, la necessità di dover intervenire con una nuova statuizione sulle spese dell'intero giudizio, essendo quindi travolta quella operata in sede di rinvio. 7. Quanto alla spese di lite, ritiene la Corte che trovando applicazione nella fattispecie, avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio in primo grado, il testo di cui all'art. 92 c.p.c., quale scaturente dalla novella di cui alla legge n. 263/2005, ricorrano giusti motivi per procedere alla loro integrale compensazione, e ciò in considerazione della complessità degli accertamenti in fatto occorsi per la risoluzione della controversia (come peraltro sollecitati anche in occasione della precedente decisione di questa Corte), nonché dell'atteggiamento difensivo del convenuto che ha infondatamente sostenuto di avere concorso al pagamento del prezzo della vendita con proprie risorse economiche. 8. Poiché uno dei motivi del ricorso incidentale risulta accolto ed essendo assorbito il quarto motivo del ricorso principale, Ric. 2019 n. 00207 sez. 52 - ud. 04-11-2022 -21- non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, e dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, condanna le ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente incidentale della somma di C 17.023,42, oltre interessi legali a far data dai pagamenti effettuati;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 04