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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 13683/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13683/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLA RN (CE) il 24/11/1969 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Passarelli e dall'Avv. Raffaele Lettera, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha dedotto che in data 18/10/2023 Parte_1
l le recapitava una comunicazione di rateizzazione di somme indebitamente CP_1
percepite su prestazione di indennità malattia e maternità cat. IMM pratica n. 27615
(periodo 10/01/2005 al 27/02/2005) di € 1.501,81 (in realtà di euro 1.051,81), eccependone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto e per prescrizione del credito. CP_ Tanto premesso, la ricorrente, evidenziando l'infondatezza della pretesa dell' in quanto da un lato carente di motivazione e dall'altro comunque prescritta, ha agito in
1 giudizio chiedendo al giudice: “- Accertato e dichiarato che le somme imposte nella comunicazione di rateazione con riferimento al presunto accertamento di rettifica dell'indennità di malattia e maternità cat. IMM pratica n.27615 del 2005, per i motivi di cui in narrativa, non sono dovute dalla ricorrente all' ; - Accertarsi e dichiararsi, in CP_1
conseguenza, che la somma dovuta alla di Aversa ed indicata nella comunicazione CP_1 di rateazione con riferimento al presunto accertamento di rettifica dell'indennità di malattia
e maternità cat. IMM pratica n.27615 del 2005, non è obbligatoria per sopravvenuta prescrizione;
- Ordinare l'immediata cancellazione del carico iscritto a ruolo nella misura in cui è imposta nel la comunicazione di rateazione con riferimento al presunto accertamento di rettifica dell'indennità di malattia e maternità cat. IMM pratica n.27615 del 2005, di importo pari ad Euro 1051,81..”. CP_ Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Dopo diversi rinvii disposti per consentire alla parte ricorrente – a fronte della richiesta di compensazione delle spese di lite, essendo stata la vertenza definita in sede amministrativa in senso sfavorevole per l'istante – di chiarire se intendesse rinunciare all'azione, e in mancanza di una rinuncia alla domanda sottoscritta personalmente dalla parte, la causa veniva rinviata all'udienza di trattazione del 10.6.2025 e, quindi, decisa, all'esito della trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, ex art. 127 ter c.p.c, sulle note di parte resistente.
Il ricorso è infondato.
Venendo all'esame nel merito della controversia, occorre rilevare che, nel caso di specie, CP_ la ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento negativo del credito fatto valere dall' con la comunicazione del 18.10.2023, con cui l'istituto ha evidenziato che nel periodo dal
10/01/2005 al 27/02/2005 risultavano corrisposte alla ricorrente somme in più sulla sua prestazione di e . IMM non spettanti. Parte_2 Per_1
La parte ricorrente nulla ha dedotto in merito ai presupposti della prestazione in esame, senza neppure affermare la sua spettanza, limitandosi poi ad invocare l'assenza di notifica di atti presupposti e di puntuale motivazione nel provvedimento di accertamento oltre alla inesigibilità dell'indebito per intervenuta prescrizione.
La parte resistente ha invece ribadito la non debenza della prestazione per mancanza dei presupposti costitutivi, specificando che l'onere della prova della spettanza della prestazione grava sul beneficiario che intenda contestare l'ammontare dell'indebito e ripercorrendo in astratto i presupposti per il recupero dell'indebito in materia previdenziale.
2 Deve, in primo luogo, escludersi la fondatezza delle censure della ricorrente in merito all'omessa motivazione del provvedimento e alle altre censure riguardanti la regolarità del procedimento amministrativo, con conseguente nullità dello stesso.
Va chiarito infatti che, come già accennato e secondo quanto condiviso da costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 19587/2004, 4612/2006, 6138/2006), nel giudizio promosso dal titolare di prestazioni previdenziali o assistenziali per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito, in applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (cfr. anche Cass.
17146/2003), mentre quando ad agire sia, invece, l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare.
“Nè la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria: queste prestazioni costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalla norme (giurisprudenza assolutamente consolidata;
si veda, per tutte, Cass. S.U. 10033/1991). Dunque “tutti gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorchè posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato, o assistito, soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost.
(vedi Cass. 24 febbraio 2003, n. 2804)” (così testualmente Cass. 25.1.2007, n.1665 con motivazione che integralmente si condivide).
Dunque, nel caso di specie, alcuna rilevanza, ai fini della prova del credito di cui è onerata la parte ricorrente, assume l'omessa motivazione o la carente esplicazione contenuta nel
3 provvedimento ricognitivo dell'indebito, dovendosi sempre intendere in capo all'attore tale adempimento.
Deve poi rilevarsi che, nel caso di specie, la ricorrente nulla ha allegato né chiesto di provare in merito all'effettiva spettanza della somma percepita a titolo di Parte_2
e ggetto di causa, per cui la prova della sussistenza del credito
[...] Per_1
deve ritenersi non raggiunta né fornita.
Alcuna evidenza sul punto è stata offerta o allegata dalla parte ricorrente in merito ai CP_ presupposti per l'accoglimento della domanda, a fronte della contestazione dell' e, pertanto, deve ritenersi non fornita la prova della spettanza della prestazione previdenziale oggetto di indebito.
CP_ Alla prestazione in oggetto si deve, poi, applicare la disciplina codicistica dell'indebito, per cui lo stesso risulta allo stato esigibile e non prescritto.
La prescrizione è, invero, decennale poiché si è in presenza di pagamento di prestazioni a
CP_ sostegno del reddito (disoccupazione maternità e malattia) effettuato dall' e successivamente divenuto indebito, per intervenuta cancellazione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2003 - 2004, con conseguente venir meno dei presupposti di legge per il riconoscimento delle somme erogate.
Pertanto, la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, avvenuto nel caso di specie in data 30.06.2006 e, nel caso di specie, la stessa non si è verificata, essendo stata interrotta dalla comunicazione dell' trasmessa in data 09.12.2015 CP_1 quale atto interruttivo ritualmente notificato all'istante (v. raccomandata, in atti).
Non avendo la ricorrente, come sopra precisato, nulla dedotto, allegato né chiesto di provare in merito all'effettiva spettanza delle somme percepite a titolo di malattia agricola né in merito al rapporto di lavoro disconosciuto, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, nella misura minima in ragione dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in complessivi euro 350,00, oltre IVA E CPA, se spettanti.
Si comunichi
Aversa, 11.6.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13683/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLA RN (CE) il 24/11/1969 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Passarelli e dall'Avv. Raffaele Lettera, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha dedotto che in data 18/10/2023 Parte_1
l le recapitava una comunicazione di rateizzazione di somme indebitamente CP_1
percepite su prestazione di indennità malattia e maternità cat. IMM pratica n. 27615
(periodo 10/01/2005 al 27/02/2005) di € 1.501,81 (in realtà di euro 1.051,81), eccependone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto e per prescrizione del credito. CP_ Tanto premesso, la ricorrente, evidenziando l'infondatezza della pretesa dell' in quanto da un lato carente di motivazione e dall'altro comunque prescritta, ha agito in
1 giudizio chiedendo al giudice: “- Accertato e dichiarato che le somme imposte nella comunicazione di rateazione con riferimento al presunto accertamento di rettifica dell'indennità di malattia e maternità cat. IMM pratica n.27615 del 2005, per i motivi di cui in narrativa, non sono dovute dalla ricorrente all' ; - Accertarsi e dichiararsi, in CP_1
conseguenza, che la somma dovuta alla di Aversa ed indicata nella comunicazione CP_1 di rateazione con riferimento al presunto accertamento di rettifica dell'indennità di malattia
e maternità cat. IMM pratica n.27615 del 2005, non è obbligatoria per sopravvenuta prescrizione;
- Ordinare l'immediata cancellazione del carico iscritto a ruolo nella misura in cui è imposta nel la comunicazione di rateazione con riferimento al presunto accertamento di rettifica dell'indennità di malattia e maternità cat. IMM pratica n.27615 del 2005, di importo pari ad Euro 1051,81..”. CP_ Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Dopo diversi rinvii disposti per consentire alla parte ricorrente – a fronte della richiesta di compensazione delle spese di lite, essendo stata la vertenza definita in sede amministrativa in senso sfavorevole per l'istante – di chiarire se intendesse rinunciare all'azione, e in mancanza di una rinuncia alla domanda sottoscritta personalmente dalla parte, la causa veniva rinviata all'udienza di trattazione del 10.6.2025 e, quindi, decisa, all'esito della trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, ex art. 127 ter c.p.c, sulle note di parte resistente.
Il ricorso è infondato.
Venendo all'esame nel merito della controversia, occorre rilevare che, nel caso di specie, CP_ la ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento negativo del credito fatto valere dall' con la comunicazione del 18.10.2023, con cui l'istituto ha evidenziato che nel periodo dal
10/01/2005 al 27/02/2005 risultavano corrisposte alla ricorrente somme in più sulla sua prestazione di e . IMM non spettanti. Parte_2 Per_1
La parte ricorrente nulla ha dedotto in merito ai presupposti della prestazione in esame, senza neppure affermare la sua spettanza, limitandosi poi ad invocare l'assenza di notifica di atti presupposti e di puntuale motivazione nel provvedimento di accertamento oltre alla inesigibilità dell'indebito per intervenuta prescrizione.
La parte resistente ha invece ribadito la non debenza della prestazione per mancanza dei presupposti costitutivi, specificando che l'onere della prova della spettanza della prestazione grava sul beneficiario che intenda contestare l'ammontare dell'indebito e ripercorrendo in astratto i presupposti per il recupero dell'indebito in materia previdenziale.
2 Deve, in primo luogo, escludersi la fondatezza delle censure della ricorrente in merito all'omessa motivazione del provvedimento e alle altre censure riguardanti la regolarità del procedimento amministrativo, con conseguente nullità dello stesso.
Va chiarito infatti che, come già accennato e secondo quanto condiviso da costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 19587/2004, 4612/2006, 6138/2006), nel giudizio promosso dal titolare di prestazioni previdenziali o assistenziali per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito, in applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (cfr. anche Cass.
17146/2003), mentre quando ad agire sia, invece, l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare.
“Nè la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria: queste prestazioni costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalla norme (giurisprudenza assolutamente consolidata;
si veda, per tutte, Cass. S.U. 10033/1991). Dunque “tutti gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorchè posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato, o assistito, soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost.
(vedi Cass. 24 febbraio 2003, n. 2804)” (così testualmente Cass. 25.1.2007, n.1665 con motivazione che integralmente si condivide).
Dunque, nel caso di specie, alcuna rilevanza, ai fini della prova del credito di cui è onerata la parte ricorrente, assume l'omessa motivazione o la carente esplicazione contenuta nel
3 provvedimento ricognitivo dell'indebito, dovendosi sempre intendere in capo all'attore tale adempimento.
Deve poi rilevarsi che, nel caso di specie, la ricorrente nulla ha allegato né chiesto di provare in merito all'effettiva spettanza della somma percepita a titolo di Parte_2
e ggetto di causa, per cui la prova della sussistenza del credito
[...] Per_1
deve ritenersi non raggiunta né fornita.
Alcuna evidenza sul punto è stata offerta o allegata dalla parte ricorrente in merito ai CP_ presupposti per l'accoglimento della domanda, a fronte della contestazione dell' e, pertanto, deve ritenersi non fornita la prova della spettanza della prestazione previdenziale oggetto di indebito.
CP_ Alla prestazione in oggetto si deve, poi, applicare la disciplina codicistica dell'indebito, per cui lo stesso risulta allo stato esigibile e non prescritto.
La prescrizione è, invero, decennale poiché si è in presenza di pagamento di prestazioni a
CP_ sostegno del reddito (disoccupazione maternità e malattia) effettuato dall' e successivamente divenuto indebito, per intervenuta cancellazione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2003 - 2004, con conseguente venir meno dei presupposti di legge per il riconoscimento delle somme erogate.
Pertanto, la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, avvenuto nel caso di specie in data 30.06.2006 e, nel caso di specie, la stessa non si è verificata, essendo stata interrotta dalla comunicazione dell' trasmessa in data 09.12.2015 CP_1 quale atto interruttivo ritualmente notificato all'istante (v. raccomandata, in atti).
Non avendo la ricorrente, come sopra precisato, nulla dedotto, allegato né chiesto di provare in merito all'effettiva spettanza delle somme percepite a titolo di malattia agricola né in merito al rapporto di lavoro disconosciuto, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, nella misura minima in ragione dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in complessivi euro 350,00, oltre IVA E CPA, se spettanti.
Si comunichi
Aversa, 11.6.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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