Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 173/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, Rappresentanza Parte_1
Generale per l'Italia, in proprio e Parte_2 nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore ed Persona_1 [...]
, difesi dall'avv. Giuseppe Ciliberti, Per_2 come da mandato allegato alla citazione di appello
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5
e
[...] Controparte_6 CP_7
rappresentati dall'avv. Frederic Marie
[...]
Lettera come da mandati allegati alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'On. Corte
d'Appello, contrariis rejectis, in riforma della
PER PARTI APPELLATE: “Accetta la proposta conciliativa formulata”.
Parole chiave: cessazione materia del contendere
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado
, e CP_4 CP_5 Controparte_6
, CP_7 Controparte_1 in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore e CP_2 [...] hanno citato in giudizio Controparte_3 dinnanzi al Tribunale di Genova e i Parte_2 minori e , quali eredi del Per_2 Persona_1 defunto e RI Ass.ni ed Parte_3 hanno sostenuto: di essere rispettivamente madre ( Controparte_4
, fratello ( ,
[...] Controparte_6 sorella ( , marito della Controparte_5 madre ( ), zia materna ( CP_7 [...]
e cugini ( e Controparte_1 CP_2
del defunto Controparte_3
e di essere tutti Persona_3 legati da rapporto di convivenza, o comunque da profondo legame affettivo, con il menzionato defunto;
che quest'ultimo era deceduto il giorno 11.4.2019, mentre era trasportato a bordo di un autorimorchio condotto da Parte_3 che, a cagione della inappropriata condotta di guida, aveva determinato il verificarsi di gravissimo incidente autostradale, all'esito del quale entrambi avevano perso la vita.
Gli attori hanno, quindi, chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti per la perdita del rapporto di frequentazione con il defunto.
I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno concluso chiedendo di respingere le domande proposte nei loro confronti.
La causa è stata decisa con la sentenza 63/2024 pubbl. il 09/01/2024, la quale ha così statuito in dispositivo: “condanna in solido in Parte_2 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori e e Per_2 Persona_1 [...]
al pagamento in favore di CP_8 [...]
, dell'importo di € 282.660,00; Parte_4 all'importo capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal
28.6.2022 all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
dall'importo determinato come sopra indicato andrà dedotto quello già ricevuto,
[.. trattenuto a titolo di acconto, di € 125.000,00;
, dell'importo di € 282.660,00; Parte_5 all'importo capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal
28.6.2022 all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
, dell'importo Parte_6 di € 112.512,40; all'importo capitale come individuato va aggiunta la rivalu tazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal 28.6.2022 all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
dall'importo determinato come sopra indicato andrà dedotto quello già ricevuto, trattenuto a titolo di acconto, di € 30.000,00; ▪
, dell'importo di € Controparte_5
112.512,40; all'importo capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata dal
28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal 28.6.2022 all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione.istat+inte ressi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
dall'importo determinato come sopra indicato andrà dedotto quello già ricevuto, trattenuto a titolo di acconto, di € 30.000,00; ▪
Controparte_1 dell'importo di € 37.000,00; all'importo capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal
28.6.2022 all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
▪ , dell'importo di € CP_2
41.000,00; all'importo capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata dal
28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal 28.6.2022 all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente se ntenza al saldo;
▪ , Controparte_3 dell'importo di € 41.000,00; all'importo capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agl i interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal
28.6.2022 all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna in solido in Parte_2 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori e e Per_2 Persona_1 [...]
a rifondere le spese di lite in favore CP_8 degli attori;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 520.000,01 a €
1.000.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per l a liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min.
Giust. n.147/22) - si liquidano secondo i valori medi e con una maggiorazione del 180% per la presenza di 7 parti aventi la stessa posizione processuale, in complessivi € 81.740,40 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%,
Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”.
ed i sig.ri e hanno CP_8 Per_1 Pt_2 impugnato la sentenza in esame ed hanno chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venissero respinte le domande proposte nei loro confronti.
Gli appellati si sono costituiti con due distinte comparse ed hanno chiesto di respingere l'appello e, in via incidentale, di incrementare gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno a
CP_2 Controparte_3
Controparte_1
La Corte di Appello ha formulato la seguente proposta transattiva, con l'ordinanza 13 giugno
2024:
“pagamento da parte degli appellanti a favore di di un importo pari ad euro 175.000,00 CP_7 in luogo del maggior importo liquidato in sentenza;
pagamento a favore di Controparte_1
,
[...] Controparte_3 dell'importo di euro 20.000,00 ciascuno;
conferma delle altre statuizioni contenute nella sentenza;
importi già comprensivi di accessori e detrazione da tali importi di quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
spese di lite del giudizio di appello compensate;
conferma nel resto della sentenza di primo grado”.
Con le note scritte del 31 luglio, 6 settembre e 10 ottobre 2024, gli appellanti hanno dichiarato “la loro disponibilità ad aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Corte d'Appello, in persona del Consigliere Istruttore dott. Fabrizio
Pelosi, ai sensi dell'art. 185 bis cpc con ordinanza emessa in data 13/06/2024”.
Tale proposta di definizione della lite è stata accettata chiaramente anche dagli appellati con le note 10 settembre 2024.
All'udienza del 21 gennaio 2025, davanti al
Consigliere Istruttore, le parti appellanti hanno chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, mentre le parti appellate hanno ribadito l'adesione alla soluzione conciliativa proposta dalla Corte.
Dalla ricostruzione dei fatti sopra riportata, risulta evidente che, nel corso del processo, è intervenuto un accordo in merito alla definizione della lite. Infatti, dopo che le parti appellanti avevano chiaramente manifestato il consenso a definire la causa nei termini proposti dalla Corte di Appello, con le note 6 settembre 2024, depositate il 9 settembre 2024, le controparti hanno inequivocamente dichiarato di accettare anche loro la proposta di definizione del giudizio con le note depositate il 10 sette mbre 2024.
Secondo la Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
8980/18), “il giudice d'appello, di fronte alla dichiarazione che le parti facciano di avere raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite si troverà, pertanto, nella condizione di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere perché la lite è stata definita con il detto accordo e, dunque, pronuncerà una decisione di "merito" nel senso indicato. Stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che
è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto. Il giudicato che nascerà dalla sentenza a Il giudicato che nascerà dalla sentenza avrà ad oggetto l'accertamento che la controversia è regolata dall'accordo transattivo”.
Risulta, quindi, difficilmente comprensibile la condotta delle parti appellanti che hanno insistito per una pronuncia di una sentenza preclusa dall'accordo raggiunto per il tramite dei difensori, investiti per procura del potere di transigere la controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Genova n. 63 del 2024;
Dichiara la cessazione della materia del contendere, per essere il rapporto disciplinato dall'accordo conciliativo di cui in motivazione, con conseguente venir meno di ogni effetto della sentenza di primo grado.
Genova 28 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno