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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 286/2021 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Campagna Antonio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Grisolia
(CS), alla Via Santoro, I Traversa n° 7, giusta procura allegata in foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.01.24
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
p.iva ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Carlo Gagliardi, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Mazzone, sito in Cosenza, via Panebianco n.271, in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre
2020 al n. 24877 di Repertorio, a rogito Notaio di Milano, allegata in foglio separato Persona_1
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Paola, e deducendo che: in data 12.8.19, verso le CP_1 Controparte_2
1 ore 8.45 circa, si trovava in Grisolia (CS) alla Contrada Santoro, altezza incrocio con Via Fiumicello, alla guida del motociclo Piaggio Beverly 250 tg. CJ01152, di proprietà della sig.ra CP_3
ed assicurato con allorquando veniva urtato dal veicolo Peugeot 207,
[...] Controparte_4
tg. DT952FK, di proprietà del sig. , assicurato con la compagnia CP_1 Controparte_2
e condotto, nell'occorso, dal sig. ; in particolare, il convenuto, alla guida Persona_2
della propria autovettura, proveniva da Corso Scalo Ferroviario di Grisolia e svoltava a sinistra per immettersi in Via Fiumicello, senza dare la dovuta precedenza all'attore che, in quel momento, stava impegnando l'incrocio e urtava il motociclo condotto da quest'ultimo nella parte posteriore sinistra facendolo rovinare a terra;
il motociclo subiva diversi danni sia nella parte sinistra a causa dell'urto, sia sul lato destro per via dell'impatto con il suolo;
anche l'attore subiva diverse lesioni, pertanto veniva soccorso dai passanti e successivamente veniva trasportato presso il nosocomio di Belvedere
Marittimo (CS) ove gli veniva diagnosticata “frattura completa e scomposta della metafisi distale della tibia, frattura composta del malleolo dell'arto inferiore destro”, successivamente subiva diversi interventi che, tuttavia, non gli consentivano di riacquistare la piena funzionalità dell'arto; l'attore si sottoponeva quindi a visita medico-legale dal dr. il quale perveniva alla diagnosi di Persona_3
“esiti di frattura biossea gamba destra trattata con fissatore esterno complicata da sepsi e ritardo di consolidazione”; il consulente di parte accertava altresì una durata dell'inabilità temporanea pari a
180 giorni così suddivisi: inabilità temporanea totale di giorni 90; inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 30; inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 30; inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di giorni 30 e postumi permanenti valutabili quale danno biologico nella misura del 12%; sulla scorta di quanto accertato dal consulente di parte, l'attore formulava una richiesta di risarcimento del danno, per un totale generale pari ad € 45.572,00, e totale con personalizzazione massima pari ad € 60.773,00, così quantificato: punto base danno non patrimoniale di € 3.097,90, punto base I.T.T. € 98,00, per un danno risarcibile pari ad € 32.342,00; aumento personalizzato (max
47%) per € 47.543,00, € 8.820,00 per I.T.T., € 2.205,00 per I.T.P. al 75%, €1.470,00 per I.T.P. al
50%, € 735,00 per I.T.P. al 25% , totale danno biologico temporaneo pari ad € 13.230,00; in data
11.9.19 l'attore, per il tramite del suo difensore, inviava a mezzo pec rituale lettera di costituzione in mora e diffida al risarcimento dei danni patiti alla quale Impresa assicuratrice Controparte_2
del veicolo responsabile del sinistro;
in data 9.7.20 provvedeva ad invitare i convenuti alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. L. 132/2014, convertito nella Legge n° 162/2014; tuttavia il tentativo di composizione stragiudiziale della controversia restava infruttuoso pertanto l'attore adiva l'intestato Tribunale per vedersi riconosciute le proprie ragioni.
In ragione di tanto, l'attore, domandava: in via preliminare dichiararsi ammissibile e proponibile la domanda;
nel merito ed in accoglimento della stessa, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità
2 del conducente del veicolo Peugeot 207, tg. DT952FK, per le lesioni subite da esso attore e, per l'effetto, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti, compresi quelli patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 60.773,00 o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
sempre per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze professionali da attribuirsi al procuratore antistatario, oltre maggiorazioni, IVA e CPA, come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 25.5.21, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale Controparte_2
domandava: in via preliminare, rigettarsi la domanda avversaria, in quanto inammissibile e/o improcedibile;
in via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata;
in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto provato in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia del sig. , istruita la causa CP_1
mediante assunzione della prova orale ed espletamento della CTU medico legale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.1.25 e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, sono allegate documentazione medica comprovante le lesioni subite dal danneggiato e spese mediche sostenute.
Con missiva, datata 10.9.19, inoltrata a mezzo pec alla e alla , CP_5 Controparte_2
come da ricevute di accettazione in atti, l'attore, per il tramite di proprio procuratore, esposta la dinamica del sinistro occorsogli, avanzava formale richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti.
In data 9.7.20 l'attore, tramite il suo difensore, inoltrava a mezzo pec, come da ricevute di accettazione in atti, alla e alla , proposta di negoziazione assistita CP_5 Controparte_2
ex art ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014. Tale proposta veniva inoltrata anche a il 28.10.20 CP_1
e da questi ricevuta il 29.10.20.
L'attore ha prodotto il modulo di constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro (CAI) relativo all'occorso sinistro, dal quale si evince che il sig. conducente Persona_2 dell'autovettura Peugeot 207, di proprietà di , si assumeva la responsabilità della CP_1
3 causazione del sinistro de quo, confermando altresì la dinamica del sinistro, così come risulta dalla riproduzione grafica dell'incidente al momento dell'urto ivi riportata.
Risulta prodotto altresì il certificato di assicurazione n. 285892298, relativo Controparte_2 all'autovettura Peugeot 207, tg. DT952FK, di proprietà del sig. , del 28.02.2019, con CP_1
scadenza al 28.08.2019.
La teste riferito che il era nipote di suo marito, confermava la Testimone_1 Parte_1
circostanza che, in data 12.8.2019, verso le ore 8.45 circa, in Grisolia (CS) alla Contrada Santoro, altezza incrocio Via Fiumicello, il sig. si trovava alla guida del motociclo Piaggio Beverly Pt_1
250, tg. CJ01152, quando veniva coinvolto in un incidente stradale, precisando di aver assistito al sinistro, di trovarsi ad una distanza di circa 5 metri e che le condizioni della strada erano normali e c'era sole. Confermava altresì che, il sig. percorreva il suddetto tratto di strada con Parte_1
direzione Santa Maria del Cedro – Grisolia Scalo;
giunto all'incrocio di Via Santoro con Via
Fiumicello veniva urtato dal veicolo Peugeot 207, tg. DT952FK, condotto dal sig.
[...]
. Confermava che il sig. alla guida della Peugeot 207, proveniva da Corso Persona_2 CP_1
Scalo Ferroviario di Grisolia e svoltava a sinistra per immettersi in Via Fiumicello;
nell'effettuare tale manovra di svolta, non dava la dovuta precedenza al sig. che, in quel momento, stava Pt_1 impegnando l'incrocio. Confermava, infine, come vero che, a causa di tale manovra, urtava il Piaggio
Beverly nella parte laterale posteriore sinistra, che a seguito dell'urto, in uno con il conducente sig.
rovinava al suolo sul lato destro. Parte_1
La teste confermava che il sig. rovinava al suolo e subiva diverse lesioni, precisando Parte_1
che era pieno di escoriazioni.
Confermava altresì che il sig. aveva escoriazioni diffuse su tutto il corpo e Parte_1
lamentava forti dolori alla gamba destra.
ADR, la teste riferiva di aver assistito all'accaduto, trovandosi in una macchina dietro al motorino, a breve distanza, di circa 3-4 metri e che era mattina, prima delle ore 09:00, pur non ricordando precisamente l'orario. Era una bella giornata di sole e la strada era in condizioni normali.
ADR, la teste riferiva altresì che al momento del sinistro il sig. viaggiava sulla parte destra Pt_1
della careggiata.
ADR, riferiva che il , al momento del sinistro, aveva il casco allacciato, ma non aveva Pt_1
indumenti protettivi.
ADR riferiva di non ricordarsi con esattezza di aver sentito rumore prima dell'impatto.
ADR riferiva di non ricordare esattamente a che velocità viaggiasse il , ma che comunque era Pt_1
una velocità moderata, e di non ricordare se avesse le luci accese.
4 ADR riferiva che, subito dopo il sinistro, si erano fermate alcune persone e di non sapere se le stesse si fossero dichiarate disponibili a rendere testimonianza.
Il teste di parte attrice, riferito di essere indifferente rispetto alle parti, Testimone_2
confermava la circostanza che, in data 12.8.2019, verso le ore 8.45 circa, in Grisolia (CS) alla
Contrada Santoro, altezza incrocio Via Fiumicello, il sig. si trovava alla guida del motociclo Pt_1
Piaggio Beverly 250, tg. CJ01152, quando veniva coinvolto in un incidente stradale, precisando di aver assistito al sinistro, trovandosi ad una distanza di circa 5 metri, che le condizioni della strada erano normali e c'era il sole.
Il teste confermava che il sig. percorreva il suddetto tratto di strada con direzione Parte_1
Santa Maria del Cedro – Grisolia Scalo;
giunto all'incrocio di Via Santoro con Via Fiumicello veniva urtato dal veicolo Peugeot 207, tg. DT952FK, condotto dal sig. . Persona_2
Il teste confermava che il sig. alla guida della Peugeot 207, proveniva da Corso Scalo CP_1
Ferroviario di Grisolia e svoltava a sinistra per immettersi in Via Fiumicello;
nell'effettuare tale manovra di svolta, non dava la dovuta precedenza al sig. che, in quel momento, stava Pt_1 impegnando l'incrocio.
Il teste confermava che, a causa di tale manovra, urtava il Piaggio Beverly nella parte laterale posteriore sinistra e confermava altresì che, a causa dell'urto, il motociclo Piaggio Beverly in parola, in uno con il conducente sig. rovinava al suolo sul lato destro. Parte_1
Il teste confermava che il motociclo subiva diversi danni sia nella parte sinistra dove veniva urtato dall'autovettura, sia sul lato destro a causa dell'impatto con il suolo e precisava di essersi avvicinato e di aver visto che il ragazzo era dolorante ed era messo male: era a terra con la gamba destra che non poteva muovere. Il mezzo era distrutto.
Confermava altresì che il sig. rovinava al suolo e subiva diverse lesioni, precisando Parte_1
che, in particolare, il sig. aveva escoriazioni diffuse su tutto il corpo e lamentava Parte_1
forti dolori alla gamba destra.
ADR, il teste riferiva che stava percorrendo nella sua auto la strada dove è avvenuto l'incidente, da
Grisolia verso Santa Maria e di aver visto che la Peugeot di colore scuro svoltava a sinistra facendo cadere il ragazzo , che è caduto sul lato destro. Parte_1
In ordine al capo 1 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte convenuta, il teste, chiamato a riferire se, al momento del verificarsi del sinistro, il sig. viaggiava sulla parte destra della Pt_1
carreggiata, dichiarava che quest'ultimo viaggiava nel lato suo, da Santa Maria verso Grisolia.
In ordine al capo 2 della predetta memoria, il teste, chiamato a riferire se al momento del verificarsi del sinistro il Signor indossava il casco protettivo, dichiarava di ricordare perfettamente che Pt_1
il sig. indossava il casco protettivo. Pt_1
5 In ordine al capo 3 della predetta memoria, il teste, chiamato a riferire se al momento del verificarsi del sinistro il Signor indossava indumenti protettivi, dichiarava: “penso di sì, non so se aveva Pt_1
i guanti, ma penso che indossasse qualche indumento protettivo”.
In ordine al capo 4 della predetta memoria, il teste, chiamato a riferire se il veicolo investitore al momento del sinistro emetteva rumore udibile a terzi, dichiarava che, essendo in macchina, con i finestrini chiusi e l'aria condizionata, non aveva udito nulla.
In ordine al capo 5 della predetta memoria, il teste, chiamato a riferire se il Signor viaggiava Pt_1
a una velocità consentita dalla normativa in materia di circolazione stradale, dichiarava che: “Per come è accaduto, penso che l'attore non viaggiasse ad una velocità superiore ai 25-30 km/h, altrimenti sarebbe morto”.
In ordine al capo 6 della predetta memoria, il teste, confermava che, al momento del sinistro, il mezzo condotto dal Signor aveva le luci accese. Pt_1
In ordine al capo 7 della predetta memoria, il teste, chiamato a riferire se al sinistro avevano assistito persone estranee al sinistro di cui è causa, che si sono mostrate disponibili a testimoniare l'accaduto, dichiarava di aver visto che c'erano delle persone presenti, che non conosceva, e di aver lasciato i suoi recapiti all'attore, per poi allontanarsi.
Il CTU, esaminata la documentazione medica inerente al danneggiato, nonché dall'esame obiettivo effettuato in corso di CTU, ha accertato che le lesioni riportate dal sig. (frattura Parte_1
completa e scomposta della metafisi distale tibia, frattura composta del malleolo tibiale;
frattura lievemente scomposta del malleolo peroneale), sono causalmente compatibili con le modalità di accadimento dell'evento lesivo.
Secondo il CTU, infatti, sono stati soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (crono- logico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici).
Il CTU riteneva, quindi, di potere affermare la causalità dell'antecedente lesivo per cui si procede rispetto alle lesioni riportate dal sig. . Sul piano deduttivo e valutativo medico-legale, il CTU Pt_1
ha rilevato la sussistenza di un danno biologico permanente.
Pertanto, secondo il CTU: “gli esiti instauratisi nel sig. , ovvero Artralgia post traumatica della Pt_1
tibio tarsica dx in esiti di frattura completa e scomposta della metafisi distale della tibia, frattura composta del malleolo tibiale e frattura lievemente scomposta del malleolo peroneale destro, trattate con fissatore esterno sono pervenuti a guarigione dopo un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 74, corrispondente ai periodi di ricovero e ai successivi giorni di divieto di carico, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 corrispondenti al periodo di concessione di carico con due bastoni canadesi, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 ed un
6 periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 80. I postumi su descritti possono essere valutati, per analogia e proporzionalità alle voci Esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di tibia ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale e Limitazione dei movimenti articolari della tibio tarsica di ½ di cui alla tabella delle menomazioni annessa alle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Giuffrè 2016 CP_6
(cfr. pagg. 309 e 310) in misura complessiva pari al 9%. In atti sono presenti certificazioni di spese mediche sostenute in conseguenza dell'evento per cui si discute pari ad € 411,62, che appaiono congrue e necessarie”.
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; “il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
“In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo
23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734
e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del
07/05/2007).
“Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la
7 circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22449 del 27 settembre 2017).
“In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 4130 del 16 febbraio 2017).
“Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9528 del 12 giugno 2012).
Tanto precisato, evidenziato, altresì, che la c.t.p., “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013)” (Cass. ord. n. 27297 del 30.11.2020), in base al complessivo compendio probatorio in atti, sono dimostrati il sinistro oggetto di causa, le lesioni subite dall'attore, il nesso di causalità tra il primo e le seconde, nonché l'assenza di responsabilità, nell'occorso oggetto di causa, dell'attore.
Sulla scorta delle riportate deposizioni testimoniali, puntuali e coerenti, dei testi oculari
[...]
e i quali assistevano al sinistro, trovandosi a breve distanza, nelle Tes_1 Testimone_2
descritte condizioni di tempo e di luogo, le condizioni della strada erano normali e c'era sole;
il sig. percorreva il suddetto tratto di strada con direzione Santa Maria del Cedro – Grisolia Parte_1
Scalo; giunto all'incrocio di Via Santoro con Via Fiumicello veniva urtato dal veicolo Peugeot 207, tg. DT952FK, condotto dal sig. ; il sig. alla guida della Peugeot Persona_2 CP_1
207, proveniva da Corso Scalo Ferroviario di Grisolia e svoltava a sinistra per immettersi in Via
Fiumicello; nell'effettuare tale manovra di svolta, non dava la dovuta precedenza al sig. che, Pt_1 in quel momento, stava impegnando l'incrocio; a causa di tale manovra, urtava il Piaggio Beverly nella parte laterale posteriore sinistra, che a seguito dell'urto, in uno con il conducente sig. Pt_1
8 rovinava al suolo sul lato destro;
il sig. indossava il casco protettivo e viaggiava Pt_1 Pt_1
sulla parte destra della careggiata.
Il teste precisa che il marciava tenendo una velocità moderata e il teste Testimone_1 Pt_1 riferisce di ritenere “che l'attore non viaggiasse ad una velocità superiore ai Testimone_2
25-30 km/h, altrimenti sarebbe morto”, confermando, peraltro, che, al momento del sinistro, il mezzo condotto dal Signor aveva le luci accese. Pt_1
Dalla dinamica del sinistro non si ravvisa una responsabilità concorrente dell'attore nella causazione del sinistro, che si appalesa cagionato in via esclusiva dal conducente del veicolo Peugeot 207, il quale, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi in Via Fiumicello, non dava la precedenza al sig. che, in quel momento, stava già impegnando l'incrocio, tenendo una Pt_1
condotta di guida che appare non censurabile.
La riferita dinamica del sinistro e l'assenza di responsabilità dell'attore sono ulteriormente corroborate dall'allegato modulo di constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro
(CAI). Dal contenuto del medesimo, liberamente apprezzato nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, si evince che il sig. , conducente dell'autovettura Persona_2
Peugeot 207, di proprietà di , si assumeva la responsabilità della causazione del CP_1
sinistro de quo.
Le lesioni riportate dall'attore e il nesso di causalità trovano riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte e nella documentazione medica allegata, nonché nella CTU espletata.
Va rilevato che nel verbale di pronto soccorso del 12.8.19 si precisa, con annotazione a penna, munita di firma e timbro ivi apposti, che “trattasi di arto inferiore destro”, come, del resto, pacificamente risultante dalla documentazione medica allegata (cfr. in particolare cartella clinica n. 3213/2019, ove sono indicati, tra l'altro, la data di ricovero, 12.8.19, l'ora di ricovero, 11,30, e la “frattura tibia DX”), dalle deposizioni testimoniali e dalla CTU.
Ritenuto di condividere la CTU espletata e le quantificazioni del danno biologico ivi compiute, si applicano, trattandosi di lesioni micro-permanenti derivanti da circolazione di veicoli, gli importi all'uopo normativamente previsti, aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024.
Considerando l'età del danneggiato all'epoca del fatto (26 anni) e la percentuale di invalidità permanente da lui riportata (9%), il danno biologico permanente dal medesimo subito deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 18.040,38.
9 Il danno biologico da invalidità temporanea subito dall'attore va liquidato, all'attualità, in base ai predetti parametri, in complessivi € 7.264,06 (€ 4.087,76 per gg. 74 di invalidità temporanea totale;
€ 1.242,90 per gg. 30 di invalidità temporanea parziale valutabile al 75%; € 828,60 per gg. 30 di invalidità temporanea parziale valutabile al 50%; € 1.104,80 per gg. 80 di invalidità temporanea parziale valutabile al 25 %).
Dunque, all'attore, per il danno biologico subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa, spetta l'importo totale di € 25.304,44.
Sull'importo di € 25.304,44, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (12.8.19) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulla somma che, previa devalutazione sino al momento del sinistro (12.8.19), deve essere poi via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulla somma già attualizzata in sentenza (quindi sull'importo di € 25.304,44). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto l'importo risulta già attualizzato.
Non si ritiene di riconoscere la personalizzazione del danno biologico chiesta dall'attore, in quanto non sono state allegate e dimostrate circostanze peculiari e straordinarie che richiedano un adattamento ultroneo del danno biologico già liquidato, non essendo all'uopo sufficienti i generici riferimenti compiuti a pag. 4 dell'atto di citazione all'età del danneggiato, al “particolare momento della sua vita”, alla sua “situazione personale”, all'entità dell'evento lesivo e al “patema d'animo subito dalla famiglia”.
Secondo un condivisibile orientamento di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28988 del 11/11/2019).
Come dedotto dallo stesso attore in citazione, “l'aumento del risarcimento, in sede di personalizzazione, è consentito in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, opportunamente comprovate dal danneggiato, le quali comportino un danno subito più grave rispetto alle comuni ed ordinarie conseguenze che persone della medesima età avrebbero con lo stesso grado di lesioni riportate”.
10 Circa il danno morale, che non è dovuto in re ipsa ed è autonomo e distinto da quello biologico,
l'attore non ne ha chiesto espressamente la liquidazione né comunque ha allegato gli elementi di fatto necessari per dimostrarlo in via presuntiva.
“Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Come evidenziato dal CTU, “in atti sono presenti certificazioni di spese mediche sostenute in conseguenza dell'evento per cui si discute pari ad € 411,62, che appaiono congrue e necessarie”.
Va riconosciuto il danno patrimoniale per spese mediche, nella misura di € 411,62, oltre interessi legali sugli importi delle singole spese rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalle date dei relativi esborsi fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data decorreranno i soli interessi legali sull'intera somma rivalutata all'attualità fino al soddisfo.
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Peugeot 207, tg. DT952FK, per le lesioni subite dall'attore e, per l'effetto, si condannano i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle somme di € 25.304,44, per il danno biologico subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa, oltre interessi da calcolare con le modalità indicate, nonché di € 411,62, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione per come indicato.
Rilevato che l'attore in citazione ha domandato condannarsi i predetti convenuti al pagamento della somma ivi indicata “o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche tramite CTU e che sarà ritenuta di giustizia” e che “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del
26/04/2021), le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000, parametrato al decisum), seguono la soccombenza dei convenuti, in solido tra loro, con attribuzione all'avv. Antonio Campagna.
Parimenti le spese di CTU vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 286/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Peugeot 207, tg.
DT952FK, per le lesioni subite dall'attore e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle somme di € 25.304,44, per il danno biologico subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa, oltre interessi da calcolare con le modalità indicate in parte motiva, nonché di € 411,62, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione per come indicato in parte motiva;
1) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Campagna;
2) pone le spese di CTU a carico dei convenuti, in solido tra loro lì 19.4.25 Pt_2
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 286/2021 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Campagna Antonio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Grisolia
(CS), alla Via Santoro, I Traversa n° 7, giusta procura allegata in foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.01.24
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
p.iva ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Carlo Gagliardi, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Mazzone, sito in Cosenza, via Panebianco n.271, in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre
2020 al n. 24877 di Repertorio, a rogito Notaio di Milano, allegata in foglio separato Persona_1
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Paola, e deducendo che: in data 12.8.19, verso le CP_1 Controparte_2
1 ore 8.45 circa, si trovava in Grisolia (CS) alla Contrada Santoro, altezza incrocio con Via Fiumicello, alla guida del motociclo Piaggio Beverly 250 tg. CJ01152, di proprietà della sig.ra CP_3
ed assicurato con allorquando veniva urtato dal veicolo Peugeot 207,
[...] Controparte_4
tg. DT952FK, di proprietà del sig. , assicurato con la compagnia CP_1 Controparte_2
e condotto, nell'occorso, dal sig. ; in particolare, il convenuto, alla guida Persona_2
della propria autovettura, proveniva da Corso Scalo Ferroviario di Grisolia e svoltava a sinistra per immettersi in Via Fiumicello, senza dare la dovuta precedenza all'attore che, in quel momento, stava impegnando l'incrocio e urtava il motociclo condotto da quest'ultimo nella parte posteriore sinistra facendolo rovinare a terra;
il motociclo subiva diversi danni sia nella parte sinistra a causa dell'urto, sia sul lato destro per via dell'impatto con il suolo;
anche l'attore subiva diverse lesioni, pertanto veniva soccorso dai passanti e successivamente veniva trasportato presso il nosocomio di Belvedere
Marittimo (CS) ove gli veniva diagnosticata “frattura completa e scomposta della metafisi distale della tibia, frattura composta del malleolo dell'arto inferiore destro”, successivamente subiva diversi interventi che, tuttavia, non gli consentivano di riacquistare la piena funzionalità dell'arto; l'attore si sottoponeva quindi a visita medico-legale dal dr. il quale perveniva alla diagnosi di Persona_3
“esiti di frattura biossea gamba destra trattata con fissatore esterno complicata da sepsi e ritardo di consolidazione”; il consulente di parte accertava altresì una durata dell'inabilità temporanea pari a
180 giorni così suddivisi: inabilità temporanea totale di giorni 90; inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 30; inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 30; inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di giorni 30 e postumi permanenti valutabili quale danno biologico nella misura del 12%; sulla scorta di quanto accertato dal consulente di parte, l'attore formulava una richiesta di risarcimento del danno, per un totale generale pari ad € 45.572,00, e totale con personalizzazione massima pari ad € 60.773,00, così quantificato: punto base danno non patrimoniale di € 3.097,90, punto base I.T.T. € 98,00, per un danno risarcibile pari ad € 32.342,00; aumento personalizzato (max
47%) per € 47.543,00, € 8.820,00 per I.T.T., € 2.205,00 per I.T.P. al 75%, €1.470,00 per I.T.P. al
50%, € 735,00 per I.T.P. al 25% , totale danno biologico temporaneo pari ad € 13.230,00; in data
11.9.19 l'attore, per il tramite del suo difensore, inviava a mezzo pec rituale lettera di costituzione in mora e diffida al risarcimento dei danni patiti alla quale Impresa assicuratrice Controparte_2
del veicolo responsabile del sinistro;
in data 9.7.20 provvedeva ad invitare i convenuti alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. L. 132/2014, convertito nella Legge n° 162/2014; tuttavia il tentativo di composizione stragiudiziale della controversia restava infruttuoso pertanto l'attore adiva l'intestato Tribunale per vedersi riconosciute le proprie ragioni.
In ragione di tanto, l'attore, domandava: in via preliminare dichiararsi ammissibile e proponibile la domanda;
nel merito ed in accoglimento della stessa, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità
2 del conducente del veicolo Peugeot 207, tg. DT952FK, per le lesioni subite da esso attore e, per l'effetto, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti, compresi quelli patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 60.773,00 o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
sempre per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze professionali da attribuirsi al procuratore antistatario, oltre maggiorazioni, IVA e CPA, come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 25.5.21, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale Controparte_2
domandava: in via preliminare, rigettarsi la domanda avversaria, in quanto inammissibile e/o improcedibile;
in via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata;
in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto provato in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia del sig. , istruita la causa CP_1
mediante assunzione della prova orale ed espletamento della CTU medico legale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.1.25 e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, sono allegate documentazione medica comprovante le lesioni subite dal danneggiato e spese mediche sostenute.
Con missiva, datata 10.9.19, inoltrata a mezzo pec alla e alla , CP_5 Controparte_2
come da ricevute di accettazione in atti, l'attore, per il tramite di proprio procuratore, esposta la dinamica del sinistro occorsogli, avanzava formale richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti.
In data 9.7.20 l'attore, tramite il suo difensore, inoltrava a mezzo pec, come da ricevute di accettazione in atti, alla e alla , proposta di negoziazione assistita CP_5 Controparte_2
ex art ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014. Tale proposta veniva inoltrata anche a il 28.10.20 CP_1
e da questi ricevuta il 29.10.20.
L'attore ha prodotto il modulo di constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro (CAI) relativo all'occorso sinistro, dal quale si evince che il sig. conducente Persona_2 dell'autovettura Peugeot 207, di proprietà di , si assumeva la responsabilità della CP_1
3 causazione del sinistro de quo, confermando altresì la dinamica del sinistro, così come risulta dalla riproduzione grafica dell'incidente al momento dell'urto ivi riportata.
Risulta prodotto altresì il certificato di assicurazione n. 285892298, relativo Controparte_2 all'autovettura Peugeot 207, tg. DT952FK, di proprietà del sig. , del 28.02.2019, con CP_1
scadenza al 28.08.2019.
La teste riferito che il era nipote di suo marito, confermava la Testimone_1 Parte_1
circostanza che, in data 12.8.2019, verso le ore 8.45 circa, in Grisolia (CS) alla Contrada Santoro, altezza incrocio Via Fiumicello, il sig. si trovava alla guida del motociclo Piaggio Beverly Pt_1
250, tg. CJ01152, quando veniva coinvolto in un incidente stradale, precisando di aver assistito al sinistro, di trovarsi ad una distanza di circa 5 metri e che le condizioni della strada erano normali e c'era sole. Confermava altresì che, il sig. percorreva il suddetto tratto di strada con Parte_1
direzione Santa Maria del Cedro – Grisolia Scalo;
giunto all'incrocio di Via Santoro con Via
Fiumicello veniva urtato dal veicolo Peugeot 207, tg. DT952FK, condotto dal sig.
[...]
. Confermava che il sig. alla guida della Peugeot 207, proveniva da Corso Persona_2 CP_1
Scalo Ferroviario di Grisolia e svoltava a sinistra per immettersi in Via Fiumicello;
nell'effettuare tale manovra di svolta, non dava la dovuta precedenza al sig. che, in quel momento, stava Pt_1 impegnando l'incrocio. Confermava, infine, come vero che, a causa di tale manovra, urtava il Piaggio
Beverly nella parte laterale posteriore sinistra, che a seguito dell'urto, in uno con il conducente sig.
rovinava al suolo sul lato destro. Parte_1
La teste confermava che il sig. rovinava al suolo e subiva diverse lesioni, precisando Parte_1
che era pieno di escoriazioni.
Confermava altresì che il sig. aveva escoriazioni diffuse su tutto il corpo e Parte_1
lamentava forti dolori alla gamba destra.
ADR, la teste riferiva di aver assistito all'accaduto, trovandosi in una macchina dietro al motorino, a breve distanza, di circa 3-4 metri e che era mattina, prima delle ore 09:00, pur non ricordando precisamente l'orario. Era una bella giornata di sole e la strada era in condizioni normali.
ADR, la teste riferiva altresì che al momento del sinistro il sig. viaggiava sulla parte destra Pt_1
della careggiata.
ADR, riferiva che il , al momento del sinistro, aveva il casco allacciato, ma non aveva Pt_1
indumenti protettivi.
ADR riferiva di non ricordarsi con esattezza di aver sentito rumore prima dell'impatto.
ADR riferiva di non ricordare esattamente a che velocità viaggiasse il , ma che comunque era Pt_1
una velocità moderata, e di non ricordare se avesse le luci accese.
4 ADR riferiva che, subito dopo il sinistro, si erano fermate alcune persone e di non sapere se le stesse si fossero dichiarate disponibili a rendere testimonianza.
Il teste di parte attrice, riferito di essere indifferente rispetto alle parti, Testimone_2
confermava la circostanza che, in data 12.8.2019, verso le ore 8.45 circa, in Grisolia (CS) alla
Contrada Santoro, altezza incrocio Via Fiumicello, il sig. si trovava alla guida del motociclo Pt_1
Piaggio Beverly 250, tg. CJ01152, quando veniva coinvolto in un incidente stradale, precisando di aver assistito al sinistro, trovandosi ad una distanza di circa 5 metri, che le condizioni della strada erano normali e c'era il sole.
Il teste confermava che il sig. percorreva il suddetto tratto di strada con direzione Parte_1
Santa Maria del Cedro – Grisolia Scalo;
giunto all'incrocio di Via Santoro con Via Fiumicello veniva urtato dal veicolo Peugeot 207, tg. DT952FK, condotto dal sig. . Persona_2
Il teste confermava che il sig. alla guida della Peugeot 207, proveniva da Corso Scalo CP_1
Ferroviario di Grisolia e svoltava a sinistra per immettersi in Via Fiumicello;
nell'effettuare tale manovra di svolta, non dava la dovuta precedenza al sig. che, in quel momento, stava Pt_1 impegnando l'incrocio.
Il teste confermava che, a causa di tale manovra, urtava il Piaggio Beverly nella parte laterale posteriore sinistra e confermava altresì che, a causa dell'urto, il motociclo Piaggio Beverly in parola, in uno con il conducente sig. rovinava al suolo sul lato destro. Parte_1
Il teste confermava che il motociclo subiva diversi danni sia nella parte sinistra dove veniva urtato dall'autovettura, sia sul lato destro a causa dell'impatto con il suolo e precisava di essersi avvicinato e di aver visto che il ragazzo era dolorante ed era messo male: era a terra con la gamba destra che non poteva muovere. Il mezzo era distrutto.
Confermava altresì che il sig. rovinava al suolo e subiva diverse lesioni, precisando Parte_1
che, in particolare, il sig. aveva escoriazioni diffuse su tutto il corpo e lamentava Parte_1
forti dolori alla gamba destra.
ADR, il teste riferiva che stava percorrendo nella sua auto la strada dove è avvenuto l'incidente, da
Grisolia verso Santa Maria e di aver visto che la Peugeot di colore scuro svoltava a sinistra facendo cadere il ragazzo , che è caduto sul lato destro. Parte_1
In ordine al capo 1 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte convenuta, il teste, chiamato a riferire se, al momento del verificarsi del sinistro, il sig. viaggiava sulla parte destra della Pt_1
carreggiata, dichiarava che quest'ultimo viaggiava nel lato suo, da Santa Maria verso Grisolia.
In ordine al capo 2 della predetta memoria, il teste, chiamato a riferire se al momento del verificarsi del sinistro il Signor indossava il casco protettivo, dichiarava di ricordare perfettamente che Pt_1
il sig. indossava il casco protettivo. Pt_1
5 In ordine al capo 3 della predetta memoria, il teste, chiamato a riferire se al momento del verificarsi del sinistro il Signor indossava indumenti protettivi, dichiarava: “penso di sì, non so se aveva Pt_1
i guanti, ma penso che indossasse qualche indumento protettivo”.
In ordine al capo 4 della predetta memoria, il teste, chiamato a riferire se il veicolo investitore al momento del sinistro emetteva rumore udibile a terzi, dichiarava che, essendo in macchina, con i finestrini chiusi e l'aria condizionata, non aveva udito nulla.
In ordine al capo 5 della predetta memoria, il teste, chiamato a riferire se il Signor viaggiava Pt_1
a una velocità consentita dalla normativa in materia di circolazione stradale, dichiarava che: “Per come è accaduto, penso che l'attore non viaggiasse ad una velocità superiore ai 25-30 km/h, altrimenti sarebbe morto”.
In ordine al capo 6 della predetta memoria, il teste, confermava che, al momento del sinistro, il mezzo condotto dal Signor aveva le luci accese. Pt_1
In ordine al capo 7 della predetta memoria, il teste, chiamato a riferire se al sinistro avevano assistito persone estranee al sinistro di cui è causa, che si sono mostrate disponibili a testimoniare l'accaduto, dichiarava di aver visto che c'erano delle persone presenti, che non conosceva, e di aver lasciato i suoi recapiti all'attore, per poi allontanarsi.
Il CTU, esaminata la documentazione medica inerente al danneggiato, nonché dall'esame obiettivo effettuato in corso di CTU, ha accertato che le lesioni riportate dal sig. (frattura Parte_1
completa e scomposta della metafisi distale tibia, frattura composta del malleolo tibiale;
frattura lievemente scomposta del malleolo peroneale), sono causalmente compatibili con le modalità di accadimento dell'evento lesivo.
Secondo il CTU, infatti, sono stati soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (crono- logico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici).
Il CTU riteneva, quindi, di potere affermare la causalità dell'antecedente lesivo per cui si procede rispetto alle lesioni riportate dal sig. . Sul piano deduttivo e valutativo medico-legale, il CTU Pt_1
ha rilevato la sussistenza di un danno biologico permanente.
Pertanto, secondo il CTU: “gli esiti instauratisi nel sig. , ovvero Artralgia post traumatica della Pt_1
tibio tarsica dx in esiti di frattura completa e scomposta della metafisi distale della tibia, frattura composta del malleolo tibiale e frattura lievemente scomposta del malleolo peroneale destro, trattate con fissatore esterno sono pervenuti a guarigione dopo un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 74, corrispondente ai periodi di ricovero e ai successivi giorni di divieto di carico, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 corrispondenti al periodo di concessione di carico con due bastoni canadesi, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 ed un
6 periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 80. I postumi su descritti possono essere valutati, per analogia e proporzionalità alle voci Esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di tibia ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale e Limitazione dei movimenti articolari della tibio tarsica di ½ di cui alla tabella delle menomazioni annessa alle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Giuffrè 2016 CP_6
(cfr. pagg. 309 e 310) in misura complessiva pari al 9%. In atti sono presenti certificazioni di spese mediche sostenute in conseguenza dell'evento per cui si discute pari ad € 411,62, che appaiono congrue e necessarie”.
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; “il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
“In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo
23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734
e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del
07/05/2007).
“Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la
7 circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22449 del 27 settembre 2017).
“In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 4130 del 16 febbraio 2017).
“Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9528 del 12 giugno 2012).
Tanto precisato, evidenziato, altresì, che la c.t.p., “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013)” (Cass. ord. n. 27297 del 30.11.2020), in base al complessivo compendio probatorio in atti, sono dimostrati il sinistro oggetto di causa, le lesioni subite dall'attore, il nesso di causalità tra il primo e le seconde, nonché l'assenza di responsabilità, nell'occorso oggetto di causa, dell'attore.
Sulla scorta delle riportate deposizioni testimoniali, puntuali e coerenti, dei testi oculari
[...]
e i quali assistevano al sinistro, trovandosi a breve distanza, nelle Tes_1 Testimone_2
descritte condizioni di tempo e di luogo, le condizioni della strada erano normali e c'era sole;
il sig. percorreva il suddetto tratto di strada con direzione Santa Maria del Cedro – Grisolia Parte_1
Scalo; giunto all'incrocio di Via Santoro con Via Fiumicello veniva urtato dal veicolo Peugeot 207, tg. DT952FK, condotto dal sig. ; il sig. alla guida della Peugeot Persona_2 CP_1
207, proveniva da Corso Scalo Ferroviario di Grisolia e svoltava a sinistra per immettersi in Via
Fiumicello; nell'effettuare tale manovra di svolta, non dava la dovuta precedenza al sig. che, Pt_1 in quel momento, stava impegnando l'incrocio; a causa di tale manovra, urtava il Piaggio Beverly nella parte laterale posteriore sinistra, che a seguito dell'urto, in uno con il conducente sig. Pt_1
8 rovinava al suolo sul lato destro;
il sig. indossava il casco protettivo e viaggiava Pt_1 Pt_1
sulla parte destra della careggiata.
Il teste precisa che il marciava tenendo una velocità moderata e il teste Testimone_1 Pt_1 riferisce di ritenere “che l'attore non viaggiasse ad una velocità superiore ai Testimone_2
25-30 km/h, altrimenti sarebbe morto”, confermando, peraltro, che, al momento del sinistro, il mezzo condotto dal Signor aveva le luci accese. Pt_1
Dalla dinamica del sinistro non si ravvisa una responsabilità concorrente dell'attore nella causazione del sinistro, che si appalesa cagionato in via esclusiva dal conducente del veicolo Peugeot 207, il quale, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi in Via Fiumicello, non dava la precedenza al sig. che, in quel momento, stava già impegnando l'incrocio, tenendo una Pt_1
condotta di guida che appare non censurabile.
La riferita dinamica del sinistro e l'assenza di responsabilità dell'attore sono ulteriormente corroborate dall'allegato modulo di constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro
(CAI). Dal contenuto del medesimo, liberamente apprezzato nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, si evince che il sig. , conducente dell'autovettura Persona_2
Peugeot 207, di proprietà di , si assumeva la responsabilità della causazione del CP_1
sinistro de quo.
Le lesioni riportate dall'attore e il nesso di causalità trovano riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte e nella documentazione medica allegata, nonché nella CTU espletata.
Va rilevato che nel verbale di pronto soccorso del 12.8.19 si precisa, con annotazione a penna, munita di firma e timbro ivi apposti, che “trattasi di arto inferiore destro”, come, del resto, pacificamente risultante dalla documentazione medica allegata (cfr. in particolare cartella clinica n. 3213/2019, ove sono indicati, tra l'altro, la data di ricovero, 12.8.19, l'ora di ricovero, 11,30, e la “frattura tibia DX”), dalle deposizioni testimoniali e dalla CTU.
Ritenuto di condividere la CTU espletata e le quantificazioni del danno biologico ivi compiute, si applicano, trattandosi di lesioni micro-permanenti derivanti da circolazione di veicoli, gli importi all'uopo normativamente previsti, aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024.
Considerando l'età del danneggiato all'epoca del fatto (26 anni) e la percentuale di invalidità permanente da lui riportata (9%), il danno biologico permanente dal medesimo subito deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 18.040,38.
9 Il danno biologico da invalidità temporanea subito dall'attore va liquidato, all'attualità, in base ai predetti parametri, in complessivi € 7.264,06 (€ 4.087,76 per gg. 74 di invalidità temporanea totale;
€ 1.242,90 per gg. 30 di invalidità temporanea parziale valutabile al 75%; € 828,60 per gg. 30 di invalidità temporanea parziale valutabile al 50%; € 1.104,80 per gg. 80 di invalidità temporanea parziale valutabile al 25 %).
Dunque, all'attore, per il danno biologico subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa, spetta l'importo totale di € 25.304,44.
Sull'importo di € 25.304,44, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (12.8.19) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulla somma che, previa devalutazione sino al momento del sinistro (12.8.19), deve essere poi via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulla somma già attualizzata in sentenza (quindi sull'importo di € 25.304,44). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto l'importo risulta già attualizzato.
Non si ritiene di riconoscere la personalizzazione del danno biologico chiesta dall'attore, in quanto non sono state allegate e dimostrate circostanze peculiari e straordinarie che richiedano un adattamento ultroneo del danno biologico già liquidato, non essendo all'uopo sufficienti i generici riferimenti compiuti a pag. 4 dell'atto di citazione all'età del danneggiato, al “particolare momento della sua vita”, alla sua “situazione personale”, all'entità dell'evento lesivo e al “patema d'animo subito dalla famiglia”.
Secondo un condivisibile orientamento di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28988 del 11/11/2019).
Come dedotto dallo stesso attore in citazione, “l'aumento del risarcimento, in sede di personalizzazione, è consentito in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, opportunamente comprovate dal danneggiato, le quali comportino un danno subito più grave rispetto alle comuni ed ordinarie conseguenze che persone della medesima età avrebbero con lo stesso grado di lesioni riportate”.
10 Circa il danno morale, che non è dovuto in re ipsa ed è autonomo e distinto da quello biologico,
l'attore non ne ha chiesto espressamente la liquidazione né comunque ha allegato gli elementi di fatto necessari per dimostrarlo in via presuntiva.
“Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Come evidenziato dal CTU, “in atti sono presenti certificazioni di spese mediche sostenute in conseguenza dell'evento per cui si discute pari ad € 411,62, che appaiono congrue e necessarie”.
Va riconosciuto il danno patrimoniale per spese mediche, nella misura di € 411,62, oltre interessi legali sugli importi delle singole spese rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalle date dei relativi esborsi fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data decorreranno i soli interessi legali sull'intera somma rivalutata all'attualità fino al soddisfo.
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Peugeot 207, tg. DT952FK, per le lesioni subite dall'attore e, per l'effetto, si condannano i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle somme di € 25.304,44, per il danno biologico subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa, oltre interessi da calcolare con le modalità indicate, nonché di € 411,62, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione per come indicato.
Rilevato che l'attore in citazione ha domandato condannarsi i predetti convenuti al pagamento della somma ivi indicata “o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche tramite CTU e che sarà ritenuta di giustizia” e che “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del
26/04/2021), le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000, parametrato al decisum), seguono la soccombenza dei convenuti, in solido tra loro, con attribuzione all'avv. Antonio Campagna.
Parimenti le spese di CTU vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 286/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Peugeot 207, tg.
DT952FK, per le lesioni subite dall'attore e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle somme di € 25.304,44, per il danno biologico subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa, oltre interessi da calcolare con le modalità indicate in parte motiva, nonché di € 411,62, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione per come indicato in parte motiva;
1) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Campagna;
2) pone le spese di CTU a carico dei convenuti, in solido tra loro lì 19.4.25 Pt_2
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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