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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 147/2022 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GOZZOLI Parte_1 C.F._1 GIORGIO e dell'avv. COSTANZINI MARIANNA ( ) VIA BONESI 5 41058 C.F._2 VIGNOLA, elettivamente domiciliato in VIA BONESI 5 41058 VIGNOLA presso il difensore avv. GOZZOLI GIORGIO APPELLANTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIGHI MAURIZIO, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA TAGLIO 12 41100 MODENA (MO)presso il difensore avv. PIGHI MAURIZIO
(C.F. ), Parte_2 C.F._4 APPELLATI
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1670/2021 del Tribunale di Modena pubblicata in data 13.12.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza del 21.07.2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 23.06.2025; Parte_1
Per come da note scritte depositate il 6.06.2025. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è proprietario di un immobile adibito a ristorante e del fondo su cui esso insiste, sito Controparte_1 in Vignola (MO), via Ca' de Barozzi, il quale confina con il terreno di cui è comproprietaria l'odierna appellante Dagli atti di causa emerge che, nell'anno 2008, il ha costruito Parte_1 CP_1 sulla linea di confine tra i due fondi una struttura metallica ancorata al terreno ed unita in maniera inscindibile al suo ristorante. In origine tale struttura era anche chiusa in ogni lato con tamponatura in metallo, e dotata di una copertura che determinava lo scolo dell'acqua sul fondo della Parte_1 caratteristiche che oggi non presenta più, essendo stati rimossi dal stesso sia la tamponatura sia CP_1 la copertura.
A seguito della realizzazione della predetta opera, nell'anno 2010 la ha agito in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Modena, chiedendo che il fosse condannato a rimuoverla, in quanto CP_1 posta in essere in violazione delle previsioni sulle distanze di cui all'art. 873 c.c.. Il si è CP_1 costituito, affermando che il manufatto era presente fin dal 1996 con il consenso dei danti causa della e che, nel 2009, era stata eliminata la tamponatura in metallo. Parte_1
Il Tribunale di Modena ha dunque pronunciato la sentenza n. 1482/2015, con cui ha condannato il a rimuovere la suddetta struttura metallica, in quanto violativa dell'art. 873 c.c., come integrato CP_1 dall'art. 19 del Piano Regolatore Generale (da ora innanzi “P.R.G.”) del Comune di Vignola, il quale richiede che le costruzioni abbiano una distanza di almeno cinque metri dal confine di proprietà con altri fondi.
Tale decisione è stata annullata dalla Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza 813/2020, la quale ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata nonostante il contraddittorio non fosse integro rispetto agli altri comproprietari del fondo di cui la è titolare pro quota. Parte_1
Quest'ultima ha quindi provveduto a riassumere la causa innanzi al Tribunale di Modena, notificando l'atto di citazione anche alle comproprietarie del fondo, e rimaste tuttavia CP_2 Parte_2 contumaci.
All'esito del secondo giudizio, il Tribunale di Modena ha pronunciato la sentenza n. 1670/2021, di segno opposto rispetto alla precedente di primo grado. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la struttura edificata dal sul proprio fondo non violasse l'art. 873 c.c., norma volta a regolare unicamente le CP_1 pagina 2 di 6 distanze tra costruzioni, e dunque inapplicabile al caso di specie, essendo detta struttura – per certo insistente sul terreno del convenuto –la sola esistente in loco. Né la citata norma potrebbe essere integrata dalle previsioni di cui al P.R.G. del Comune relative alla distanza che un immobile deve mantenere rispetto ad un confine. La domanda della che chiedeva la demolizione della Parte_1 summenzionata struttura metallica, è stata quindi rigettata, e la parte attrice è stata condannata al pagamento del 50% delle spese di lite.
La ha allora proposto appello nei confronti della suddetta sentenza, sulla base del fatto che Parte_1 il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che i regolamenti comunali non integrino l'art. 873
c.c. allorché prevedano una distanza minima delle costruzioni dal confine con altri fondi. L'appellante ha chiesto dunque che questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, dichiari che la struttura metallica edificata sul terreno di proprietà del convenuto viola quanto sancito dall'art. 873 c.c. CP_1 in materia di distanze delle costruzioni dal confine della proprietà, e per l'effetto condanni il convenuto alla immediata rimozione del manufatto. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il sostenendo, in primo luogo, che l'appello sia inammissibile ai CP_1 sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in quanto manifestamente infondato. Inoltre, ha dedotto che la costruzione dal medesimo realizzata rientri nella definizione di gazebo e, come tale, non soggiaccia al rispetto delle norme in materia di distanze, poiché si tratterebbe di un'opera autoportante, che consente il passaggio di aria e luce, non preclude la visuale e non crea intercapedini dannose. A tale conclusione si giungerebbe sia sulla base della giurisprudenza di legittimità in materia, sia in ragione delle norme contenute nel regolamento edilizio del Comune di Vignola. L'appellato quindi chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi di lite dell'ulteriore grado.
, citata in giudizio anche in qualità di unica erede di deceduta in data Parte_2 CP_2
18.08.2021, non si è costituita.
In data 21 luglio 2025, rilevato che le parti hanno depositato note scritte nel termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4, c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I motivi di appello impongono di valutare l'applicabilità dell'art. 873 c.c. al caso di specie.
In materia, le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 7067/1992 hanno affermato che “Ai fini dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 873 cod. civ., la nozione di costruzione comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo” (negli stessi termini si esprime Cass. 17390/2004). La struttura metallica eretta pagina 3 di 6 dall'appellato sembrerebbe dunque rientrare nella definizione di costruzione, come elaborata CP_1 dalla giurisprudenza ai fini dell'applicabilità dell'art. 873 c.c.
Occorre tuttavia considerare che, mentre l'art. 873 c.c. fa riferimento alle distanze tra costruzioni, nel caso in esame si controverte sul rispetto delle distanze legali tra una costruzione e il confine tra fondi, dato che nel terreno di proprietà dell'appellante non vi sono edifici. Al riguardo, come precisato in fatto, l'art. 19, lett. C), del P.R.G. del Comune di Vignola prevede che le nuove costruzioni debbano rispettare una distanza minima di cinque metri dal confine del fondo su cui vengono realizzate.
Per quanto concerne il rapporto tra la normativa locale e l'art. 873 c.c., la sentenza della Suprema Corte
a Sezioni Unite n 20107/2014 ha precisato che “in tema di distanze legali, le norme del Piano regolatore Generale devono essere considerate integrative rispetto alla disciplina dettata dal codice civile ove siano dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 e ss. e tendano, quindi, ad armonizzare con il pubblico interesse ad un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato e appartengono per tanto a tale novero le disposizioni del piano regolatore che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni dal confine del fondo, anziché tra i contrapposti edifici
(Cass. n. 17390 del 2004; Cass. n. 6209 del 1996; Cass. n. 4519 del 1984).” Esattamente nello stesso senso di esprimono anche Cass. n. 17390/2004 e Cass n. 6401/2005.
Deve pertanto ritenersi, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato e in ossequio alla citata giurisprudenza di legittimità, che i regolamenti locali, anche laddove impongono al proprietario di un fondo di costruire ad una determinata distanza dal confine, siano suscettibili di integrare la previsione di cui all'art. 873 c.c..
Il principio, affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento al P.R.G., vale anche per i regolamenti edilizi, trattandosi di norme di pari grado che intervengono nella stessa materia.
Con riguardo alla tipologia di costruzione realizzata dal rileva dunque quanto disposto dal CP_1
Comune di Vignola nel Regolamento edilizio del novembre 2022, volto a disciplinare, tra l'altro,
(seppur in maniera disorganica e con evidenti difetti di coordinamento tra le diverse norme), gli
“interventi non rilevanti ai fini edilizi”. In particolare, l'art. 1 bis.2, che riporta un elenco di definizioni di interventi o manufatti che non necessitano di alcun titolo abilitativo, dopo aver descritto cosa si intende per manufatti temporanei (i.e., quelli costituiti da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo), stabilisce che “Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui
e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli”.
Come si evince chiaramente dal doc. A1 allegato alla comparsa di costituzione in appello, la struttura pagina 4 di 6 realizzata da è (ed era già all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado) priva di CP_1 tamponature e risulta coperta solo da pannelli solari, i quali, tenuto conto della specifica conformazione
(non risultano contigui, ma presentano intercapedini tra di loro), sono inidonei a svolgere le funzioni tipiche di una copertura, quali schermare l'interno della costruzione dagli agenti atmosferici, garantire l'impermeabilità, controllare la dispersione di calore e l'ingresso di rumore, ed infine convogliare le acque piovane verso i sistemi di raccolta e smaltimento.
Detta struttura quindi, alla luce della citata disposizione regolamentare, va considerata priva di rilevanza urbanistica, e dunque non può ritenersi tenuta a rispettare la sopra richiamata normativa comunale in tema di distanze dal confine.
Tale conclusione risulta coerente con quella giurisprudenza di legittimità che, precisando la nozione di costruzione elaborata dalla suddetta pronuncia delle Sezioni Unite n. 7067/1992, sostiene che “Ai fini della disciplina sulle distanze legali, è 'costruzione' qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo (nella specie, un 'bungalow') che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare.”
(Cass., ord. 5753/2014). Nello stesso senso si esprime anche Cass., n. 23189/2012, la quale afferma che
“In tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 cod. civ., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà.”. La ratio della disposizione in esame del Regolamento edilizio di Vignola e della giurisprudenza appena citata appare la medesima. Invero, una costruzione priva di tamponatura e di copertura non rileva a fini urbanistici ed edilizi, proprio in quanto inidonea a creare quelle intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità.
Alla conclusione a cui si è giunti si arriva indipendentemente dall'esame del Regolamento edilizio in vigore al momento della realizzazione dell'opera. Infatti, come affermato da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 40984/2021), “I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti "diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue l'inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla pagina 5 di 6 stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi 'medio tempore', ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina.” Nello stesso senso si esprime Cass., ord. 26713/2020. Le norme edilizie favorevoli, come il summenzionato
Regolamento del Comune di Vignola del novembre 2022, sono quindi applicabili retroattivamente.
La domanda dell'appellante avente ad oggetto l'accertamento della violazione dell'art. Parte_1
873 c.c. e la condanna alla demolizione della struttura realizzata da è dunque infondata;
ne CP_1 consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, l'appellante va condannata al pagamento integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile – complessità bassa), e ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, nella misura di 6.946,00 €, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso liquidato e agli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da confermando la sentenza n. R.G. 1670/2021 Parte_1 del Tribunale di Modena;
- condanna l'appellata soccombente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, a titolo di compensi, in 6.946,00 €, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellata dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 147/2022 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GOZZOLI Parte_1 C.F._1 GIORGIO e dell'avv. COSTANZINI MARIANNA ( ) VIA BONESI 5 41058 C.F._2 VIGNOLA, elettivamente domiciliato in VIA BONESI 5 41058 VIGNOLA presso il difensore avv. GOZZOLI GIORGIO APPELLANTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIGHI MAURIZIO, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA TAGLIO 12 41100 MODENA (MO)presso il difensore avv. PIGHI MAURIZIO
(C.F. ), Parte_2 C.F._4 APPELLATI
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1670/2021 del Tribunale di Modena pubblicata in data 13.12.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza del 21.07.2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 23.06.2025; Parte_1
Per come da note scritte depositate il 6.06.2025. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è proprietario di un immobile adibito a ristorante e del fondo su cui esso insiste, sito Controparte_1 in Vignola (MO), via Ca' de Barozzi, il quale confina con il terreno di cui è comproprietaria l'odierna appellante Dagli atti di causa emerge che, nell'anno 2008, il ha costruito Parte_1 CP_1 sulla linea di confine tra i due fondi una struttura metallica ancorata al terreno ed unita in maniera inscindibile al suo ristorante. In origine tale struttura era anche chiusa in ogni lato con tamponatura in metallo, e dotata di una copertura che determinava lo scolo dell'acqua sul fondo della Parte_1 caratteristiche che oggi non presenta più, essendo stati rimossi dal stesso sia la tamponatura sia CP_1 la copertura.
A seguito della realizzazione della predetta opera, nell'anno 2010 la ha agito in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Modena, chiedendo che il fosse condannato a rimuoverla, in quanto CP_1 posta in essere in violazione delle previsioni sulle distanze di cui all'art. 873 c.c.. Il si è CP_1 costituito, affermando che il manufatto era presente fin dal 1996 con il consenso dei danti causa della e che, nel 2009, era stata eliminata la tamponatura in metallo. Parte_1
Il Tribunale di Modena ha dunque pronunciato la sentenza n. 1482/2015, con cui ha condannato il a rimuovere la suddetta struttura metallica, in quanto violativa dell'art. 873 c.c., come integrato CP_1 dall'art. 19 del Piano Regolatore Generale (da ora innanzi “P.R.G.”) del Comune di Vignola, il quale richiede che le costruzioni abbiano una distanza di almeno cinque metri dal confine di proprietà con altri fondi.
Tale decisione è stata annullata dalla Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza 813/2020, la quale ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata nonostante il contraddittorio non fosse integro rispetto agli altri comproprietari del fondo di cui la è titolare pro quota. Parte_1
Quest'ultima ha quindi provveduto a riassumere la causa innanzi al Tribunale di Modena, notificando l'atto di citazione anche alle comproprietarie del fondo, e rimaste tuttavia CP_2 Parte_2 contumaci.
All'esito del secondo giudizio, il Tribunale di Modena ha pronunciato la sentenza n. 1670/2021, di segno opposto rispetto alla precedente di primo grado. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la struttura edificata dal sul proprio fondo non violasse l'art. 873 c.c., norma volta a regolare unicamente le CP_1 pagina 2 di 6 distanze tra costruzioni, e dunque inapplicabile al caso di specie, essendo detta struttura – per certo insistente sul terreno del convenuto –la sola esistente in loco. Né la citata norma potrebbe essere integrata dalle previsioni di cui al P.R.G. del Comune relative alla distanza che un immobile deve mantenere rispetto ad un confine. La domanda della che chiedeva la demolizione della Parte_1 summenzionata struttura metallica, è stata quindi rigettata, e la parte attrice è stata condannata al pagamento del 50% delle spese di lite.
La ha allora proposto appello nei confronti della suddetta sentenza, sulla base del fatto che Parte_1 il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che i regolamenti comunali non integrino l'art. 873
c.c. allorché prevedano una distanza minima delle costruzioni dal confine con altri fondi. L'appellante ha chiesto dunque che questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, dichiari che la struttura metallica edificata sul terreno di proprietà del convenuto viola quanto sancito dall'art. 873 c.c. CP_1 in materia di distanze delle costruzioni dal confine della proprietà, e per l'effetto condanni il convenuto alla immediata rimozione del manufatto. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il sostenendo, in primo luogo, che l'appello sia inammissibile ai CP_1 sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in quanto manifestamente infondato. Inoltre, ha dedotto che la costruzione dal medesimo realizzata rientri nella definizione di gazebo e, come tale, non soggiaccia al rispetto delle norme in materia di distanze, poiché si tratterebbe di un'opera autoportante, che consente il passaggio di aria e luce, non preclude la visuale e non crea intercapedini dannose. A tale conclusione si giungerebbe sia sulla base della giurisprudenza di legittimità in materia, sia in ragione delle norme contenute nel regolamento edilizio del Comune di Vignola. L'appellato quindi chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi di lite dell'ulteriore grado.
, citata in giudizio anche in qualità di unica erede di deceduta in data Parte_2 CP_2
18.08.2021, non si è costituita.
In data 21 luglio 2025, rilevato che le parti hanno depositato note scritte nel termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4, c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I motivi di appello impongono di valutare l'applicabilità dell'art. 873 c.c. al caso di specie.
In materia, le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 7067/1992 hanno affermato che “Ai fini dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 873 cod. civ., la nozione di costruzione comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo” (negli stessi termini si esprime Cass. 17390/2004). La struttura metallica eretta pagina 3 di 6 dall'appellato sembrerebbe dunque rientrare nella definizione di costruzione, come elaborata CP_1 dalla giurisprudenza ai fini dell'applicabilità dell'art. 873 c.c.
Occorre tuttavia considerare che, mentre l'art. 873 c.c. fa riferimento alle distanze tra costruzioni, nel caso in esame si controverte sul rispetto delle distanze legali tra una costruzione e il confine tra fondi, dato che nel terreno di proprietà dell'appellante non vi sono edifici. Al riguardo, come precisato in fatto, l'art. 19, lett. C), del P.R.G. del Comune di Vignola prevede che le nuove costruzioni debbano rispettare una distanza minima di cinque metri dal confine del fondo su cui vengono realizzate.
Per quanto concerne il rapporto tra la normativa locale e l'art. 873 c.c., la sentenza della Suprema Corte
a Sezioni Unite n 20107/2014 ha precisato che “in tema di distanze legali, le norme del Piano regolatore Generale devono essere considerate integrative rispetto alla disciplina dettata dal codice civile ove siano dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 e ss. e tendano, quindi, ad armonizzare con il pubblico interesse ad un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato e appartengono per tanto a tale novero le disposizioni del piano regolatore che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni dal confine del fondo, anziché tra i contrapposti edifici
(Cass. n. 17390 del 2004; Cass. n. 6209 del 1996; Cass. n. 4519 del 1984).” Esattamente nello stesso senso di esprimono anche Cass. n. 17390/2004 e Cass n. 6401/2005.
Deve pertanto ritenersi, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato e in ossequio alla citata giurisprudenza di legittimità, che i regolamenti locali, anche laddove impongono al proprietario di un fondo di costruire ad una determinata distanza dal confine, siano suscettibili di integrare la previsione di cui all'art. 873 c.c..
Il principio, affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento al P.R.G., vale anche per i regolamenti edilizi, trattandosi di norme di pari grado che intervengono nella stessa materia.
Con riguardo alla tipologia di costruzione realizzata dal rileva dunque quanto disposto dal CP_1
Comune di Vignola nel Regolamento edilizio del novembre 2022, volto a disciplinare, tra l'altro,
(seppur in maniera disorganica e con evidenti difetti di coordinamento tra le diverse norme), gli
“interventi non rilevanti ai fini edilizi”. In particolare, l'art. 1 bis.2, che riporta un elenco di definizioni di interventi o manufatti che non necessitano di alcun titolo abilitativo, dopo aver descritto cosa si intende per manufatti temporanei (i.e., quelli costituiti da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo), stabilisce che “Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui
e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli”.
Come si evince chiaramente dal doc. A1 allegato alla comparsa di costituzione in appello, la struttura pagina 4 di 6 realizzata da è (ed era già all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado) priva di CP_1 tamponature e risulta coperta solo da pannelli solari, i quali, tenuto conto della specifica conformazione
(non risultano contigui, ma presentano intercapedini tra di loro), sono inidonei a svolgere le funzioni tipiche di una copertura, quali schermare l'interno della costruzione dagli agenti atmosferici, garantire l'impermeabilità, controllare la dispersione di calore e l'ingresso di rumore, ed infine convogliare le acque piovane verso i sistemi di raccolta e smaltimento.
Detta struttura quindi, alla luce della citata disposizione regolamentare, va considerata priva di rilevanza urbanistica, e dunque non può ritenersi tenuta a rispettare la sopra richiamata normativa comunale in tema di distanze dal confine.
Tale conclusione risulta coerente con quella giurisprudenza di legittimità che, precisando la nozione di costruzione elaborata dalla suddetta pronuncia delle Sezioni Unite n. 7067/1992, sostiene che “Ai fini della disciplina sulle distanze legali, è 'costruzione' qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo (nella specie, un 'bungalow') che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare.”
(Cass., ord. 5753/2014). Nello stesso senso si esprime anche Cass., n. 23189/2012, la quale afferma che
“In tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 cod. civ., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà.”. La ratio della disposizione in esame del Regolamento edilizio di Vignola e della giurisprudenza appena citata appare la medesima. Invero, una costruzione priva di tamponatura e di copertura non rileva a fini urbanistici ed edilizi, proprio in quanto inidonea a creare quelle intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità.
Alla conclusione a cui si è giunti si arriva indipendentemente dall'esame del Regolamento edilizio in vigore al momento della realizzazione dell'opera. Infatti, come affermato da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 40984/2021), “I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti "diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue l'inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla pagina 5 di 6 stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi 'medio tempore', ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina.” Nello stesso senso si esprime Cass., ord. 26713/2020. Le norme edilizie favorevoli, come il summenzionato
Regolamento del Comune di Vignola del novembre 2022, sono quindi applicabili retroattivamente.
La domanda dell'appellante avente ad oggetto l'accertamento della violazione dell'art. Parte_1
873 c.c. e la condanna alla demolizione della struttura realizzata da è dunque infondata;
ne CP_1 consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, l'appellante va condannata al pagamento integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile – complessità bassa), e ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, nella misura di 6.946,00 €, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso liquidato e agli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da confermando la sentenza n. R.G. 1670/2021 Parte_1 del Tribunale di Modena;
- condanna l'appellata soccombente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, a titolo di compensi, in 6.946,00 €, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellata dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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