Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15688 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 15688 / 2023 promossa da:
Parte_1 nato negli Stati Uniti il 28 ottobre 1963
Parte_2 nato negli Stati Uniti, il 10 agosto 1999
Parte_3 nata negli Stati Uniti, il 28 giugno 1996
Parte_4 nata negli Stati Uniti, il 25 dicembre 1998
Parte_5 nato negli Stati Uniti, l'8 maggio 1989
Parte_6 nata negli Stati Uniti, l'11 aprile 1988
Parte_7 nata negli Stati Uniti, il 29 gennaio 1992
Parte_8 nata negli Stati Uniti, l'11 dicembre 1990
Parte_9 nato negli Stati Uniti, il 9 settembre 1953
Parte_10 nato negli Stati Uniti, il 19 giugno 1956
Parte_11 nato negli Stati Uniti, il 7 gennaio 1955
Parte_12 nata negli Stati Uniti, il 19 marzo 1962
Parte_13 nata negli Stati Uniti, l'11 novembre 1959
Parte_15 nata negli Stati Uniti, il 30 marzo 1998
Parte_16 nata negli Stati Uniti, il 23 agosto 1992
Parte_17 nato negli Stati Uniti, il 4 marzo 1987
Parte_18 nata negli Stati Uniti, il 5 marzo 1983 in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
Persona_1 nato negli Stati Uniti, il 29 marzo 2012
e
Parte_19 nato negli Stati Uniti, il 1 febbraio 2014 rappresentati e difesi dagli avv.ti Avv. SCOZZARO ANDREA e VENESIA GIACOMO, presso il cui studio hanno eletto domicilio in Bruino via Roma n. 35
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti sopra indicati e, per l'effetto, ordinare al
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_1 ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi.
Motivi in fatto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 08/09/2023, ritualmente notificato, , nato negli Stati Uniti, il 28 Parte_1 ottobre 1963, , nato negli Stati Uniti, il 10 agosto 1999, Parte_2 Parte_3
nata negli Stati Uniti, il 28 giugno 1996, , nata negli Stati Uniti, il
[...] Parte_4
25 dicembre 1998, , nato negli Stati Uniti, l'8 maggio 1989, Parte_5 Parte_6 nata negli Stati Uniti, l'11 aprile 1988, nata negli Stati Uniti, il 29 gennaio Parte_7
1992, nata negli Stati Uniti, l'11 dicembre 1990, Parte_8 Parte_9
nato negli Stati Uniti, il 9 settembre 1953, , nato negli Stati Uniti,
[...] Parte_10 il 19 giugno 1956, nato negli Stati Uniti, il 7 gennaio 1955, Parte_11 Parte_12 nata negli Stati Uniti, il 19 marzo 1962; nata negli Stati Uniti, l'11 novembre Parte_13
1959, , nato negli Stati Uniti, il 22 giugno 1994, Parte_14 Parte_15
, nata negli Stati Uniti, il 30 marzo 1998, nata negli Stati Uniti, il 23
[...] Parte_16 agosto 1992, nato negli Stati Uniti, il 4 marzo 1987, Parte_17 Parte_18
, nata negli Stati Uniti, il 5 marzo 1983 in proprio ed in qualità di genitore esercente la
[...] responsabilità genitoriale sui figli minori, nato negli Stati Uniti, il Persona_1
29 marzo 2012 e , nato negli Stati Uniti, il 1 febbraio 2014, Parte_19 hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere discendenti di , nato il [...] a Persona_2
CO (TO) e di nata a [...], i quali si Controparte_2 sposavano in Belgio il 21 agosto 1912;
- che da tale matrimonio nasceva la sig.ra in Francia, il Persona_3
27.09.1908;
- che in data 06.07.1915 moriva a Bussoleno (TO), assumendo la Persona_2 moglie la patria potestà sulla figlia ancora minorenne;
- la vedova si risposava con il nome di negli Stati Uniti il 17.02.1920 con Persona_4 Per_5
nato a [...], cittadino italiano poi naturalizzatosi il 07.12.1934;
[...]
- ottenuto il nome di in seconde nozze, otteneva la Persona_4 Persona_6 cittadinanza statunitense l'11.12.1943;
- Che (figlia di e ) sposava Parte_20 Persona_2 CP_2
cittadino svizzero, e da tale matrimonio nasceva negli Stati Uniti la sig.ra Persona_7 il 30.07.1928; Parte_21
- Che la sig. sposava il 17.03.1951 e da tale Parte_21 Persona_8 matrimonio nascevano negli Stati Uniti: i) il 09.09.1953 Parte_9
(doc. 14); ii) il 07.01.1955 (doc. 15); iii) Parte_11 Parte_10 il 19.06.1956 (doc. 16); iv) l'11.11.1959 (doc. 17); v) Pt_10 Parte_22
, il 19.03.1962 (doc. 18) e vi) il Parte_23 Parte_1
28.10.1963 (doc. 19), attuali ricorrenti;
- che il 10.01.1967, (madre di , con il nome di Persona_3 Parte_21
(cognome assunto a seguito di matrimonio con , si Persona_9 Persona_7 naturalizzava cittadina statunitense;
- che il 18.12.1977, sposava e da tale Pt_1 Parte_9 Persona_10 matrimonio nascevano negli Stati Uniti: i) il 05.031983 Parte_24
(doc. 22) e ii) l'11.12.1990 (doc. 23), attuali ricorrenti;
Parte_8
- che il 28.07.1979 sposava e da tale matrimonio Parte_11 Persona_11 nascevano negli Stati Uniti: i) il 04.03.1987 (doc. 25) e ii) Parte_17
l'08.05.1989 (doc. 26), attuali ricorrenti;
Controparte_3
- che l'01.02.1986 sposava e da tale matrimonio Parte_10 Persona_12 nascevano negli Stati Uniti: i) l'11.04.1988 (doc. 28) e ii) Parte_6
il 29.01.1992 (doc. 29), attuali ricorrenti;
Parte_7 - che il 26.05.1990 sposava e da tale matrimonio Parte_22 Persona_13 nascevano negli Stati Uniti: i) il 23.08.1992 (doc. 31); ii) Parte_16
il 22.06.1994 (doc. 32); iii) Parte_14 Parte_15
il 30.03.1998 (doc. 33), attuali ricorrenti;
[...]
- che il 31.08.1996 sposava e da tale Parte_23 Persona_14 matrimonio nasceva il 25.12.1998 (doc. 35), attuale Parte_4 ricorrente;
- che il 06.08.1993 sposava e da tale matrimonio Parte_1 Controparte_4 nascevano negli Stati Uniti: i) il 28.06.1996 (doc. 37) e ii) Parte_3
il 10.08.1999 (doc. 38); Parte_2
- che il 09.07.2011 sposava e da tale Parte_24 Persona_15 matrimonio nascevano: i) il 29.03.2012 (doc. 40) e Parte_25
l'01.02.2014 (doc. 41), attuali ricorrenti. Parte_19
- Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
Il procedimento veniva riassegnato alla dott.ssa Dotta.
All'udienza del 28.1.2025 parte attrice precisava le conclusioni di cui in epigrafe.
Motivi in diritto
1.Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a
CO(TO).
Va evidenziato che parte ricorrente insta per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
2.Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, il quale fa derivare il suo diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal trisavolo per linea materna
, nato a [...] (v. documenti in atti), gli stessi Persona_2 sostengono che la cittadinanza è stata loro stata trasmessa attraverso la bisnonna materna
[...]
(figlia di ) e poi la nonna ). Persona_3 Persona_2 Parte_21
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana
o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere
a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della
Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del
2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del
1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea materna era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nel 1888, coniugatosi in Persona_2
Italia con cittadina italiana e dalla circostanza che la figlia di tale avo era , Persona_3 bisnonna e nonna dei ricorrenti, madre a sua volta di (madre dei ricorrenti), Parte_21 entrambe donne che hanno perso per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e
Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del
1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma soltanto in via giudiziaria, si deve verificare se i discendenti del sig. abbiano diritto alla cittadinanza italiana. Persona_2
Orbene, in primo luogo i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato
Civile prima e Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche del tutto prive di discrezionalità amministrativa sulla base della sola documentazione prodotta.
In secondo luogo, è documentato che nato a [...] e Persona_2 cittadino italiano, una volta trasferitosi negli Stati Uniti, ha sposato nata Controparte_5 anch'ella in Italia e insieme hanno avuto una figlia, , nata negli Stati Uniti il Persona_3
27.09.1908, la quale, sposatasi con , cittadino svizzero, dava poi alla luce Persona_7 Parte_21
madre e nonna degli odierni ricorrenti.
[...]
Non emerge dagli atti che abbia mai rinunciato alla cittadinanza Persona_2 italiana, ma, al contrario, dal doc. 2 si evince che lo stesso è morto in Italia il 06.07.1915.
La vedova di , ovvero con il nome Persona_2 Controparte_2 acquisito in forza di seconde nozze , si naturalizzava cittadina statunitense nel 1943 Persona_6 quando la figlia (nata il [...]) era ormai maggiorenne. Né il secondo Persona_3 matrimonio contratto da con cittadino italiano, né la sua naturalizzazione Controparte_2 hanno prodotto effetti in termini di perdita di cittadinanza in capo alla figlia , Persona_3 in forza dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.555/1912.
La figlia di (nonché bisnonna dei ricorrenti) Persona_2 Persona_3
come si è detto il 27.09.1908, ossia prima della entrata in vigore della legge sulla
[...] cittadinanza n. 555 del 1912.
Ella, sposando un cittadino svizzero, ha perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto,
è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”. La stessa sorte è toccata a figlia di madre e Parte_21 Per_2 Persona_3 noonna dei ricorrenti.
Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni
Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al
1912.
E', infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo al ricorrente della cittadinanza italiana.
In mancanza di opposizione, le spese di liti possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato negli Stati Uniti, il Parte_1
28 ottobre 1963, , nato negli Stati Uniti, il 10 agosto 1999, Parte_2 [...]
nata negli Stati Uniti, il 28 giugno 1996, , nata negli Parte_3 Parte_4
Stati Uniti, il 25 dicembre 1998, , nato negli Stati Uniti, l'8 maggio 1989, Parte_5 [...]
nata negli Stati Uniti, l'11 aprile 1988, nata negli Stati Uniti, Parte_6 Parte_7 il 29 gennaio 1992, nata negli Stati Uniti, l'11 dicembre 1990, Parte_8 [...]
nato negli Stati Uniti, il 9 settembre 1953, nato negli Parte_9 Parte_10
Stati Uniti, il 19 giugno 1956, nato negli Stati Uniti, il 7 gennaio 1955, Parte_11 [...]
nata negli Stati Uniti, il 19 marzo 1962; nata negli Stati Uniti, l'11 Pt_12 Parte_13 novembre 1959, , nato negli Stati Uniti, il 22 giugno 1994, Parte_14 [...]
, nata negli Stati Uniti, il 30 marzo 1998, nata negli Stati Parte_15 Parte_16
Uniti, il 23 agosto 1992, nato negli Stati Uniti, il 4 marzo 1987, Parte_17
, nata negli Stati Uniti, il 5 marzo 1983 in proprio ed in qualità di Parte_18 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, nato Persona_1 negli Stati Uniti, il 29 marzo 2012 e , nato negli Stati Uniti, il Parte_19
1 febbraio 2014, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere CP_1 CP_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dichiara le spese di lite irripetibili
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 29.1.2025
Il Giudice
Dr. Roberta Dotta