CA
Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436/2023 R.G., passata in decisione all'udienza ex art. 352
c.p.c. del giorno 19.11.2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA in persona dei suoi legali Parte_1 rappresentanti pro tempore Arch. e Ing. , rappresentata e Parte_2 Parte_3 difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Gaeta e dall'Avv. Alessandro
Margiotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sulmona alla Via
Lamacco n. 1, il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E rappresentata giusta procura a rogito del Notaio Dott.ssa Controparte_1
di Milano in data 25 novembre 2019 rep. 34945/11871, da Persona_1 CP_2
in persona del procuratore dott. , rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 dall'Avv. Pietro Referza ed elettivamente domiciliata in Teramo presso e nello studio del predetto, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il
17.03.2023 – Contratti bancari Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello degli Abruzzi in L'Aquila - in totale riforma della gravata sentenza - previamente dichiarato ammissibile l'appello, ammettere i mezzi istruttori come articolati al punto 3 del presente atto e nel merito dichiarare l'appello stesso fondato e per
l'effetto: - accertare e dichiarare il mancato rispetto della Intesa San Paolo S.p.A. e quindi
l'inadempimento della predetta rispetto agli obblighi assunti nell'accordo sottoscritto in data
30/12/2015 tra la e la - Parte_1 Controparte_4 accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione operata dalla Intesa San Paolo nell'accordo sottoscritto in data 30/12/2015, tra la e la Parte_1
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'illegittimità delle Controparte_4
richieste della Intesa San Paolo S.p.A. contenuto nella lettera del 6/6/20174 e, quindi, nello specifico, salvo altro, l'illegittimità della “intimazione di pagamento” della complessiva somma pari a € 2.532.328,82 (in relazione al finanziamento n. 0/235/0/55121887 di Euro
2.400.000,00) e delle ulteriori richieste di pagamento della somma di € 1.852.074,35 (quale esposizione rinveniente dall'affidamento degli originari euro 1.400.000,00 – per apertura di credito in conto corrente 40492/1000/3952) e della somma di Euro 374.255,05
(corrispondente alle 2 rate di rimborso mutuo ipotecario stipulato il 24/07/2017); nonché ancora l'illegittimità della dichiarazione di decadenza della BT dal beneficio del termine in relazione a: a) mutuo ipotecario di originari Euro 600.000,00 e della conseguente richiesta di pagamento della somma di Euro 638.703,14; b) mutuo ipotecario di originari Euro
2.000.000,00 e della conseguente richiesta della somma di Euro 2.029.000,00; nonché ancora della illegittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro 12.248,99 relativamente al contratto di interest rate swap;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e Parte_1
subendi, in conseguenza degli inadempimenti tutti della BA e della illegittima risoluzione dell'accordo del 30/12/2015; - per l'effetto condannare la Intesa San Paolo S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a corrispondere alla Parte_1 la somma pari a € 10.000.000,00, ovvero la somma maggiore o minore che
[...] verrà accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1.Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, comunque rigettarlo.
2.Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 677/2017 -promosso dall'odierna appellante contro la (per sentir accertare l'inadempimento della Controparte_1 predetta alle obbligazioni assunte con l'accordo sottoscritto in data 30.12.2015 e la conseguente illegittimità della risoluzione di detto accordo operata dalla convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di € 10.000.000,00, o nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta contestando le domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese- il Tribunale di
Sulmona così statuiva: “1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna
[...]
al pagamento in favore di Intesa San Paolo S.p.a. delle spese Parte_1 del presente giudizio che liquida in € 42.596,00 per compensi, comprese spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge”.
1.1. Il Tribunale preliminarmente dava atto che a sostegno delle domande l'attrice aveva sostenuto e dedotto: - di essere stata costituita nel 2004 per la realizzazione, l'acquisizione e la gestione di impianti termali;
- di aver realizzato la struttura ricettizia alberghiera in
Rivisondoli denominata “Aqua Montis Resort e Spa”; - che nel corso della realizzazione dell'investimento si erano manifestati aggravi economici dal punto di vista finanziario e della funzionalità della struttura in ragione di eventi esterni, indipendenti dalla volontà della società (e per lo più riconducibili al comportamento delle banche), i quali avevano determinato una situazione di sofferenza tale che nel marzo 2015 la società era stata assoggettata a richiesta di fallimento dinanzi al Tribunale di Sulmona;
- che in tale situazione la società aveva fatto ricorso dalla procedura di ristrutturazione del debito ex 182 bis L.F. a seguito di trattative intercorse con il ceto bancario, in particolare con la Controparte_4
(ora nei confronti della quale la società aveva un'esposizione Controparte_1
debitoria che, alla data (31.07.2015) della presentazione del concordato preventivo in bianco ammontava ad € 8.054.800,00; - che nell'ambito del predetto accordo di ristrutturazione era stato formalizzato con la un accordo del 30.12.2015, Controparte_4 che costituiva il perno dell'accordo di ristrutturazione (in quanto la fattibilità di quest'ultimo era funzionalmente dipendente dalla programmazione degli impegni assunti reciprocamente dalle parti con il primo); - di aver ricevuto dalla banca nell'agosto 2016, in esecuzione dell'accordo, l'importo di € 2.000.000,00; - che la BA aveva poi inspiegabilmente deciso di non rinegoziare i finanziamenti accordati, denunciando inadempienze della società, segnalandola a sofferenza unitamente ai suoi garanti e chiedendo di rientrare degli affidamenti già concessi, il tutto in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
- che dai suddetti comportamenti posti in essere dalla banca, erano derivati effetti pregiudizievoli a cascata, in particolare l'impossibilità di adempiere all'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. ed altre conseguenze, sicché essa attrice aveva subito un danno quantificabile nell'importo di € 10.000.000,00.
1.2. Dava inoltre atto che la convenuta si era costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda attorea e sostenendo la legittimità della risoluzione dell'accordo, in forza della clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 3 dell'accordo siglato con la debitrice in data 30.12.2015 per il mancato rispetto degli obblighi nascenti dall'accordo stesso.
1.3. Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale precisava che nell'accordo siglato a Campobasso in data 30.12.2015 le parti avevano previsto la ristrutturazione dei finanziamenti mediante un prolungamento del periodo di ammortamento e la concessione di nuova finanza per € 2.000.000,00, mediante mutuo ipotecario strumentale all'omologazione e conseguente esecuzione dell'accordo di ristrutturazione del debito, poi omologato dal Tribunale di Sulmona in data 29.04.2016.
Aggiungeva che dalla lettura dell'accordo emergeva che la banca aveva subordinato l'erogazione dei finanziamenti alle condizioni previste dai numeri da 1 a 7 della pagina 3, mentre non risultava che l'attrice avesse consegnato alla banca l'originale della lettera di impegno dei soci e/o dei terzi datori di ipoteca a mettere il patrimonio personale a disposizione dell'operazione di ristrutturazione, relativamente ai beni indicati nelle premesse dell'accordo (Art. 2.1.3).
1.3.1. In particolare evidenziava che la società appellante aveva omesso di allegare la dichiarazione della sig.ra con la quale quest'ultima avrebbe dovuto Parte_4 assumere l'impegno di assoggettare alla garanzia specifica della banca (per cautelare le obbligazioni nascenti dall'erogazione di nuova finanza o connesse al rischio del prolungamento dei rapporti di mutuo) l'immobile di sua proprietà ubicato a Montenero Val
Cocchiara, catastalmente identificato nella scrittura.
1.3.2. Evidenziava ancora che la deliberazione assembleare assunta dall'altro soggetto tenuto alla prestazione di garanzia suppletiva o integrativa non rispecchiava le prescrizioni dell'accordo, autorizzando l'amministratore della Protera Srl ad iscrivere ipoteca in favore di
, omettendo di precisare che il vincolo ipotecario avrebbe dovuto essere Controparte_4 concesso nell'interesse di (art. 7 delle premesse). Parte_1
1.3.3. Spiegava che inadempiuto risultava anche l'obbligazione relativa all'adozione della delibera che stabiliva di erogare in favore della società un finanziamento soci di €
870.000,00 (Art. 6 delle premesse e art.
2.1.2. dell'accordo) secondo le modalità e le cadenze temporali del versamento in più tranche di cui al comma 2.2. sub. ii) della scrittura privata.
Infatti, secondo quanto stabilito dall'accordo di ristrutturazione, i soci avrebbero dovuto versare immediatamente il 75% del finanziamento ed il residuo 25% non oltre il 31 dicembre
2018, mentre, con la delibera assembleare del 21 ottobre 2015, la debitrice stabiliva il versamento a carico dei soci di € 200.000,00 entro il 31 dicembre 2015, di € 200.000,00 entro 15 giorni dall'omologazione della proposta presentata al Tribunale e contestualmente al ricevimento di saldo di € 1.500.000,00 da parte della con il saldo dell'importo CP_4 residuo pari ad € 470.000,00, qualora “il cash flow della gestione ordinaria non fosse Part sufficiente a coprire le rate di mutuo della e quelle ristrutturate dal 2017 in poi, come previsto dal redigendo piano finanziario”.
1.3.4. Rilevava pertanto che, a fronte del mancato rispetto da parte dell'attrice delle condizioni cui erano state subordinate le pattuizioni, giustificato si rivelava il ricorso della alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3 dell'accordo. CP_4
1.4. Spiegava che, sebbene le considerazioni sopra svolte fossero di per sé sufficienti a far ritenere l'infondatezza della domanda attorea, nella specie difettava anche la prova della sussistenza di un danno conseguenza della condotta della banca, posto che l'accordo di cui all'art. 182 bis L.F. non era comunque stato portato a termine dalla società, nonostante l'erogazione delle linea di credito di € 2.000.000,00 e che non vi era prova del venir meno degli accordi ulteriori previsti nel piano di cui all'art. 182 bis L.F. in dipendenza della risoluzione dell'accordo stipulato con la convenuta in data 31.12.2015.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 ripercorrendo l'iter processuale del giudizio di primo grado con esposizione delle posizioni delle parti, delle emergenze processuali e del contenuto della decisione del Tribunale, per poi procedere alla enunciazione dei motivi di gravame sulla scorta dei quali ha invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Con i motivi di gravame l'appellante sostanzialmente si duole: 1) della erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la banca si fosse legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa per non avere la rispettato quanto Parte_1 previsto nell'accordo del 30.12.2015, lamentando in particolare l'omessa, falsa, erronea e lacunosa valutazione delle prove documentali;
2) della erroneità del rigetto della domanda di risarcimento;
3) della erroneità del rigetto delle prove orali e della omessa ammissione di
CTU diretta ad accertare e valutare i danni subiti dalla in conseguenza Parte_1 dell'illegittimo comportamento della CP_4 3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato Controparte_1 il gravame, eccependone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 7.11.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 19.11.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali, mentre la sola parte appellata ha depositato la memoria di replica.
Come detto anche l'udienza del 19.11.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto 22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
6. Infondate si rivelano le censure sopra indicate al punto 1) del paragrafo 2.
6.1. L'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che legittimamente la banca si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 3 dell'accordo, in particolare ritenendo che la società ed i suoi soci ed i terzi datori di ipoteca non avessero adempiuto alle condizioni previste a loro carico nell'art. 2 di detto accordo.
Evidenzia che in primo grado essa appellante ha prodotto i documenti di seguito elencati a riprova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura del 31/12/2015:
1) lettera di consegna documenti del 30.12.2015; 2) lettera di rinuncia da parte della società ad eventuali ulteriori finanziamenti sul programma ex L. 488/92; 3) delibera del 21.10.2015 di approvazione finanziamento soci per € 870.000,00; 4) lettere di impegno dei socie/o datori di ipoteca mettere a disposizione il patrimonio personale a garanzia dell'operazione di ristrutturazione del debito di cui all'accordo; - relazione del Notaio di Isernia inviata Per_2
ad Intesa San Paolo nel giugno 2016 attestante l'assenza di formalità e pregiudizi sui beni offerti a garanzia dai soci. Lamenta che il primo giudice non ha operato una valutazione specifica sulle predette produzioni, omettendo di avvedersi di come fosse stata la banca a venire meno ai propri obblighi come sanciti nell' “accordo di rinegoziazione” (quello del 30.12.2015) fatto proprio nell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., così determinando l'impossibilità per la
BT di portare a termine l'accorso di ristrutturazione (per come omologato principalmente sulla base dell'accordo del 30.12.2015).
Spiega che la decisione della banca di risolvere unilateralmente, accampando pretestuosi motivi, l'accordo che avrebbe assicurato a BT le risorse necessarie a far fronte agli impegni assunti in sede di concordato preventivo ex art. 182 bis L.F., costituiva condotta posta in essere in violazione delle più elementari regole di correttezza e buona fede.
Rappresenta che detta condotta integra anche abuso del diritto soprattutto in considerazione del legittimo affidamento che la società aveva riposto nell'iniziale condotta della banca che, evidentemente ritenendo adempiuti gli obblighi da parte della società, aveva effettivamente erogato la c.d. nuova finanza per € 2.000.000,00.
Denuncia che, a fronte dell'erogazione di nuova finanza nell'agosto 2016, pretestuose erano le ragioni addotte nel 2017 a fondamento della decisione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, atteso che i fatti indicati come inadempimenti erano stati considerati invece come idonei ad integrare l'adempimento agli obblighi previsti nell'accordo nel momento in cui la banca aveva erogato nuova finanza.
6.2. Il Collegio ritiene utile premettere che nell'accordo stipulato in data 30 dicembre 2015 tra l'appellante e (ora , le parti -dopo aver Controparte_4 Controparte_1
ripercorso in sintesi le articolate vicende degli strumenti di gestione della crisi della società ed aver elencato le sovvenzioni ottenute dalla BA (che avevano generato un debito nei suoi confronti di complessivi Euro 7.110.011,01 (pari al 66% del passivo della società debitrice alla data del 31 luglio 2015))- hanno previsto la ristrutturazione dei finanziamenti mediante un allungamento del periodo di ammortamento, nonché la concessione di un ulteriore affidamento per € 2.000.000,00, mediante mutuo ipotecario strumentale all'omologazione ed alla conseguente esecuzione dell'accordo di ristrutturazione del debito con il ceto creditorio, poi omologato dal Tribunale di Sulmona in data 29 aprile 2016.
Nelle premesse dell'accordo si precisa che subordinava la Controparte_4 ristrutturazione dei mutui esistenti e la concessione di un'ulteriore linea di credito alle condizioni distinte con i numeri da 1 a 7 di pag. 3 della scrittura, tra le quali risultano avere particolare rilevanza: - l'adozione di una delibera di finanziamento dei soci (postergato) per complessivi Euro 870.000,00 con modalità di rimborso stabilite nel comma 2.2. sub ii) con il versamento immediato del 75% del finanziamento ed il residuo 25% non oltre il 31 dicembre
2018; - l'integrazione della garanzia ipotecaria nell'interesse della , rispetto Parte_1
a quelle già concesse sui cespiti aziendali, da parte dei soci e/o di terzi su beni immobili, catastalmente indicati in contratto, appartenenti alla Protera Srl, ed alla sig.ra
[...]
; - la conferma della garanzia consortile fideiussoria da parte di Eurofidi relativa al Parte_4
mutuo n. 0235055121887 di originari Euro 2.400.000,00; - la conferma di tutte le garanzie reali e personali che assistevano le linee di credito oggetto di rinegoziazione.
All'art. 2 dell'accordo emerge che la società debitrice entro 20 giorni dall'omologazione dell'accordo avrebbe dovuto rilasciare alla banca: “
2.1.1. originale di lettera di rinuncia ad ulteriori interventi ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 488/92 ad eccezione di quelli già in corso e della erogazione di ulteriori 110.000,00 (centro diecimila/00) euro in corso di istruttoria da parte di ICCREA relativi al conteggio finale delle spese tecniche ammissibili al finanziamento;
2.1.2. copia conforme all'originale di determina della compagine della
Società debitrice ad erogare un finanziamento soci di euro 870.000,00
(ottocentosettantamila/00), includente le cadenze temporali del versamento in più tranches secondo quanto riportato al seguente comma 2.2. sub ii).Finanziamento da gravare di vincolo di postergazione rispetto al soddisfacimento del ceto creditorio, con idonea pubblicità nella nota integrativa a ciascun bilancio di esercizio;
2.1.3. originale di lettera di impegno dei soci e/o dei terzi datori di ipoteca a mettere il patrimonio personale a disposizione dell'operazione di ristrutturazione di cui all'Accordo relativamente ai beni suindicati (punto 6 fra le premesse)”.
6.3 Come rilevato da Giudice di prime cure, le obbligazioni della banca risultavano condizionate all'adempimento pieno ed incondizionato, da parte della società debitrice, alle obbligazioni appena elencate ed alla conferma delle garanzie reali e personali che assistevano ciascuna linea di credito (art.
2.2. della scrittura).
Tali condizioni, alle quali risulta subordinata la ristrutturazione dei mutui esistenti e la concessione di un nuovo affidamento, rivestono dunque un'importanza centrale nell'assetto di interessi disegnato dall'accordo di ristrutturazione: si tratta di presidi che tendono a cautelare la banca, attenuando anzitutto il rischio di dissesto finanziario della società, mediante l'impegno dei soci alla ricapitalizzazione e la riconfigurazione del sistema di garanzie reali e personali da aggiungersi a quelle già prestate a tutela dell'Istituto di credito.
6.4. Ciò detto, si rileva che, dall'esame della documentazione allegata dall'appellante in primo grado, puntualmente esaminata dal Tribunale, emerge che: 1) non vi è prova della consegna alla banca dell'originale della lettera di impegno dei soci e/o dei terzi datori di ipoteca a mettere il patrimonio personale a disposizione dell'operazione di ristrutturazione di cui all'accordo, relativamente ai beni indicati nel punto 7) delle premesse;
2) la deliberazione assembleare assunta in data 21.10.2015 non rispecchia in modo puntuale il contenuto dell'accordo.
6.4.1. Quanto al profilo di cui al punto 1) del paragrafo 6.4. si rileva che l'appellante ha prodotto due dichiarazioni del 30.12.2015, senza alcuna firma o intestazione (prive altresì di eventuale ricevuta di consegna), della sig.ra e del legale rappresentante Parte_4 della Protera Srl, con le quali questi ultimi avrebbero dovuto assumere l'impegno di assoggettare alla garanzia specifica della banca gli immobili i cui estremi catastali risultano puntualmente indicati nella scrittura.
Non vi è prova che tali dichiarazioni, entrambe prive di sottoscrizione, siano state consegnate alla banca e nulla deduce l'appellante in tal senso, limitandosi a rilevare la produzione in giudizio dei predetti documenti senza allegare che gli stessi siano stati consegnati in originale muniti delle sottoscrizioni.
Oltretutto la deliberazione assembleare assunta dalla società Protera S.r.l. contemplava genericamente l'autorizzazione dell'amministratore ad iscrivere ipoteca sui beni immobili dei singoli soci “in aggiunta a quella del fabbricato aziendale” in favore di , Controparte_4 senza precisare che tale ipoteca avrebbe dovuto essere concessa nell'interesse di
[...]
. Parte_1
6.4.2 Quanto al profilo di cui al punto 2) del paragrafo 6.4. si rileva come risulti inadempiuta l'obbligazione relativa alla adozione della delibera che stabiliva di erogare in favore della società un finanziamento soci di Euro 870.000,00 (Art. 6 delle premesse e art.
2.1.2. dell'accordo) da attuare con il versamento immediato del 75% del finanziamento e con il saldo del residuo 25% entro e non oltre il 31 dicembre 2018 (comma 2.2 sub ii) dell'accordo).
Con la delibera assembleare del 21.10.2015, diversamente da quanto pattuito nell'accordo di ristrutturazione, la debitrice ha stabilito il versamento a carico dei soci di € 200.000,00 entro il 31.12.2015, € 200.000,00 entro 15 giorni dall'omologazione della proposta presentata al Tribunale e contestualmente al ricevimento di saldo di € 1.500.000,00 da parte della con il saldo dell'importo residuo pari ad € 470.000,00, qualora “il cash flow della CP_4
Part gestione ordinaria non fosse sufficiente a coprire le rate di mutuo della e quelle ristrutturate dal 2017 in poi, come previsto dal redigendo piano finanziario”.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, le difformità attengono sia alle quantificazione degli importi da riversare nelle casse sociali, sia alle modalità temporali. 6.5. Sussistono pertanto tutti i presupposti per il legittimo ricorso da parte della banca al rimedio della risoluzione di diritto del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 3 del contratto per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni della società debitrice, catalogate nell'art.
2.1. di cui all'art. 3 del contratto.
Invero, a fronte dell'inadempimento della società attrice alle proprie obbligazioni contemplate nella clausola risolutiva espressa, correttamente la banca si è avvalsa della clausola risolutiva espressa per l'effetto determinando la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
6.6. Privo di pregio appare il rilievo dell'appellante che ritiene di desumere il corretto adempimento da parte sua alle obbligazioni previste a suo carico dal fatto che la banca abbia erogato comunque la somma di € 2.000.000,00 a titolo di mutuo quale nuova finanza, erogazione che a suo dire non sarebbe avvenuta ove la società fosse stata effettivamente inadempiente.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che l'erogazione del finanziamento, avvenuto il
12.08.2016, non implica affatto il riconoscimento dell'adempimento della controparte (tant'è vero che con lettere raccomandata in data 20.07.2016 la invitava “nuovamente” la Controparte_1
Borgo Termale del Benessere “a dare corso agli adempimenti di cui alla nostra nota del 15 u.s. e in particolare a: - rilasciare le garanzie reali e personali prevista dall'accordo di ristrutturazione, compreso per quanto ovvio la conferma della garanzia Eurofidi per in importo coerente alla durata del mutuo post rinegoziazione come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione;
- farci avere originale della lettera di impegno dei terzi datori di ipoteca a mettere il patrimonio personale a disposizione dell'operazione di ristrutturazione di cui all'accordo; - fornire copia autentica di tutti gli accordi formalizzati con i fornitori a supporto del richiamato accordo di ristrutturazione;
- fornire copia autentica della delibera assunta relativa al finanziamento soci di euro 870.000,00 con espressa previsione della postergazione di tale finanziamento al ceto bancario e la presa d'atto dei soci che la banca erogherà la seconda tranche di euro 500.000,00 del mutuo di cui all'accordo di ristrutturazione esclusivamente dopo il versamento di almeno il 75% dell'importo deliberato”) ma manifesta la volontà della banca di proteggere la posizione della società attrice attraverso un imponente afflusso di liquidità nelle casse sociali, a fronte del quale tuttavia la predetta ha persistito nella propria condotta inadempiente rispetto all'obbligo di costituire le garanzie promesse e di potenziare le basi finanziarie della società.
6.7. Neanche può ritenersi che nella specie ricorra violazione delle regole di correttezza e buona fede o ricorra ipotesi di abuso del diritto.
Si è affermato che il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass.
27.10.2006, n. 23273; Cass. 28.9.2005, n. 18947; Cass. 11.2.2005, n. 2855).
Nella specie, l'applicazione da parte della BA della clausola risolutiva espressa con la conseguente revoca delle linee di credito concesse, è invece giustificata dalla persistenza
(anche dopo che nell'agosto 2016 la banca aveva erogato “la nuova finanza”) dell'inadempimento della la quale, oltre a non versare le rate dei Parte_1
finanziamenti già in essere, ha omesso di ottemperare a quanto pattuito in contratto, sicché non può ritenersi che il ricorso della banca alla clausola risolutiva espressa abbia assunto in concreto connotati del tutto imprevisti ed arbitrari finalizzati a causare nocumento alla controparte.
7. Le doglianze esposte al punto 2) del paragrafo 2, possono ritenersi assorbile alla luce del rigetto delle doglianze di cui al punto 1) sopra esaminate
Tali doglianze si rivelano, ad ogni modo, infondate.
7.1. L'appellante al riguardo rileva che: 1) un primo profilo di grave inadempimento della banca sarebbe ravvisabile nell'avere la stessa provveduto ad erogare l'importo di €
2.000.000,00 con notevole ritardo, non entro i 30 giorni pattuiti, ma ben 118 giorni dopo l'omologa; 2-3) altrettanto grave sarebbe stato il contegno della banca relativamente alla vicenda che prevedeva come protagonista ICCREA, la quale il 20.06.2016 aveva dichiarato l'impossibilità di procedere alla rinegoziazione del mutuo integrativo (prevista invece nell'accordo del 30.12.2015 e nel piano omologato) svincolandolo dagli altri due mutui collegati alla “L. 488”, sicché, se da una parte BT aveva versato complessivi € 801.000,00 circa (per il pagamento, secondo quanto previsto nel piano omologato, di rate scadute)
non aveva provveduto allo sblocco dei crediti di BT (in violazione di CP_5
quanto previsto nel piano omologato in ordine allo sblocco, dopo il pagamento delle rate scadute, di crediti finali per complessivi € 421.000,00) determinando una nuova ed imprevista illiquidità; 4) sebbene l'accordo con la banca ed il piano omologato prevedessero la rinegoziazione dei mutui cd turistici e dello scoperto di c/c mediante nuovi mutui, contestualmente all'erogazione di nuova finanza in prededuzione, ciò non era avvenuto in quanto dal dicembre 2016 all'aprile 2017 la banca aveva trasmesso alla BT richieste di versamenti per circa € 270.000,00 per interessi scaduti e maturati al 31.12.2016 sui mutui turistici e sullo scoperto di c/c condizionando le suddette rinegoziazioni pattuite nell'accordo del 31.12.2015 per circa 4.800.000,00 al preteso e propedeutico pagamento degli interessi.
Sostiene che, alla luce del complesso dei contenuti anche economici di cui agli accordi sottoposti all'esame del primo giudice, risulterebbe del tutto evidente la portata degli aggravi economici, così riepilogabili: 1) mancata disponibilità della BT rispetto al piano omologato pari ad € 421.000,00 quale credito finale dei mutui di cui alla L. “488/92”; 2) Nuova richiesta di versamento di BT in eccesso e non previsto nel piano omologato di circa € 500.000,00 per il 2016; 3) aggravio economico per la BT, pari ad € 1.260.000,00 determinato dalla mancata rinegoziazione del mutuo denominato “finanza integrativa” della L. 488/92.
Spiega che, essendo la banca venuta meno a tutte le pattuizioni ed obbligazioni assunte con l'accordo del 30.12.2015, il danno provocato ad essa esponente è determinato nella mancata rimozione dello stato di criticità e nel mancato superamento dello stato di crisi.
6.2. Il Collegio, ribadito che il primo giudice ha ritenuto non provata la sussistenza di un danno conseguenza della condotta (denunciata come inadempiente ed illegittima dall'attrice) della rileva in primo luogo come parte appellante ponga l'accento sul CP_4
diniego di ICCREA di procedere alla rinegoziazione del mutuo come pure sulla mancata rinegoziazione dei mutui turistici e dello scoperto di c/c mediante nuovi mutui, omettendo tuttavia di considerare, quanto al primo profilo, che il fatto risulta estraneo alla sfera di controllo della banca appellata e, quanto al secondo profilo, che l'adempimento della banca era condizionato al previo assolvimento da parte della società di obbligazioni rimaste inadempiute (secondo quanto ampiamente argomentato in sede di trattazione del primo motivo di appello).
6.3. Va ad ogni modo rilevato che come correttamente rilevato dal primo giudice mancherebbe nella specie la dimostrazione del danno conseguenza, non identificabile con il danno evento peraltro allegato in modo generico e non chiaro nell'ambito del motivo di gravame ora in esame.
7. Vanno infine disattese le doglianze sopra indicate al punto 3) del paragrafo 2.
7.1. L'appellante lamenta che il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle prove articolate dalla società istante perché dirette ad accertare un fatto per il quale vi era stata produzione documentale, ed aveva in seguito rigettato la richiesta di CTU (diretta a quantificare i danni subiti dalla società) in quanto considerata esplorativa. Spiega che, avendo la parte attrice provato i fatti principali oggetto di domanda, il Tribunale non avrebbe potuto rigettare la richiesta di CTU specie in considerazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 3086/2022.
Ha pertanto insistito nelle richieste istruttorie non ammesse in primo grado.
7.2. Quanto alla reiterata richiesta di prova orale va rilevato che la stessa si rivela inammissibile.
Al riguardo va dato atto che l'odierno appellante in sede di precisazione delle conclusioni finali non ha reiterato le richieste istruttorie avanzate in corso di giudizio, disattese dal primo giudice, sicché trova applicazione il principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte
(vedi da ultimo Cass. 15029/2019) secondo cui “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello” (Cass. 33103/2021).
7.3. Quanto alla reiterata richiesta di CTU, premesso che ogni doglianza in ordine alla sua mancata ammissione debba ritenersi assorbita alla luce del rigetto del primo motivo di gravame, rileva come anche tale richiesta non sia stata reiterata in primo grado in sede di conclusioni finali e, ad ogni modo, come corretta si riveli la valutazione compiuta dal primo giudice in punto di natura meramente esplorativa della medesima CTU, essendo la stessa diretta a supplire alla mancanza di allegazioni.
Né rilevano i principi di cui alla nota sentenza della Suprema Corte Sezioni Unite citata dall'appellante, che riguarda la possibilità di utilizzare documenti non prodotti tempestivamente dalle parti.
8. Venendo al regolamento delle spese del presente grado di giudizio si rileva come, a fronte dell'integrale rigetto del gravame, le spese debbano seguire la soccombenza.
Le stesse si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con riduzione della voce relativa alla fase decisoria nella misura del 50% (atteso che la comparsa conclusionale è sostanzialmente sovrapponibile alla comparsa di costituzione e risposta) e con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (non svolte nel presente grado).
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 39.321,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 3.12.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436/2023 R.G., passata in decisione all'udienza ex art. 352
c.p.c. del giorno 19.11.2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA in persona dei suoi legali Parte_1 rappresentanti pro tempore Arch. e Ing. , rappresentata e Parte_2 Parte_3 difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Gaeta e dall'Avv. Alessandro
Margiotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sulmona alla Via
Lamacco n. 1, il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E rappresentata giusta procura a rogito del Notaio Dott.ssa Controparte_1
di Milano in data 25 novembre 2019 rep. 34945/11871, da Persona_1 CP_2
in persona del procuratore dott. , rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 dall'Avv. Pietro Referza ed elettivamente domiciliata in Teramo presso e nello studio del predetto, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il
17.03.2023 – Contratti bancari Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello degli Abruzzi in L'Aquila - in totale riforma della gravata sentenza - previamente dichiarato ammissibile l'appello, ammettere i mezzi istruttori come articolati al punto 3 del presente atto e nel merito dichiarare l'appello stesso fondato e per
l'effetto: - accertare e dichiarare il mancato rispetto della Intesa San Paolo S.p.A. e quindi
l'inadempimento della predetta rispetto agli obblighi assunti nell'accordo sottoscritto in data
30/12/2015 tra la e la - Parte_1 Controparte_4 accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione operata dalla Intesa San Paolo nell'accordo sottoscritto in data 30/12/2015, tra la e la Parte_1
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'illegittimità delle Controparte_4
richieste della Intesa San Paolo S.p.A. contenuto nella lettera del 6/6/20174 e, quindi, nello specifico, salvo altro, l'illegittimità della “intimazione di pagamento” della complessiva somma pari a € 2.532.328,82 (in relazione al finanziamento n. 0/235/0/55121887 di Euro
2.400.000,00) e delle ulteriori richieste di pagamento della somma di € 1.852.074,35 (quale esposizione rinveniente dall'affidamento degli originari euro 1.400.000,00 – per apertura di credito in conto corrente 40492/1000/3952) e della somma di Euro 374.255,05
(corrispondente alle 2 rate di rimborso mutuo ipotecario stipulato il 24/07/2017); nonché ancora l'illegittimità della dichiarazione di decadenza della BT dal beneficio del termine in relazione a: a) mutuo ipotecario di originari Euro 600.000,00 e della conseguente richiesta di pagamento della somma di Euro 638.703,14; b) mutuo ipotecario di originari Euro
2.000.000,00 e della conseguente richiesta della somma di Euro 2.029.000,00; nonché ancora della illegittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro 12.248,99 relativamente al contratto di interest rate swap;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e Parte_1
subendi, in conseguenza degli inadempimenti tutti della BA e della illegittima risoluzione dell'accordo del 30/12/2015; - per l'effetto condannare la Intesa San Paolo S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a corrispondere alla Parte_1 la somma pari a € 10.000.000,00, ovvero la somma maggiore o minore che
[...] verrà accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1.Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, comunque rigettarlo.
2.Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 677/2017 -promosso dall'odierna appellante contro la (per sentir accertare l'inadempimento della Controparte_1 predetta alle obbligazioni assunte con l'accordo sottoscritto in data 30.12.2015 e la conseguente illegittimità della risoluzione di detto accordo operata dalla convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di € 10.000.000,00, o nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta contestando le domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese- il Tribunale di
Sulmona così statuiva: “1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna
[...]
al pagamento in favore di Intesa San Paolo S.p.a. delle spese Parte_1 del presente giudizio che liquida in € 42.596,00 per compensi, comprese spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge”.
1.1. Il Tribunale preliminarmente dava atto che a sostegno delle domande l'attrice aveva sostenuto e dedotto: - di essere stata costituita nel 2004 per la realizzazione, l'acquisizione e la gestione di impianti termali;
- di aver realizzato la struttura ricettizia alberghiera in
Rivisondoli denominata “Aqua Montis Resort e Spa”; - che nel corso della realizzazione dell'investimento si erano manifestati aggravi economici dal punto di vista finanziario e della funzionalità della struttura in ragione di eventi esterni, indipendenti dalla volontà della società (e per lo più riconducibili al comportamento delle banche), i quali avevano determinato una situazione di sofferenza tale che nel marzo 2015 la società era stata assoggettata a richiesta di fallimento dinanzi al Tribunale di Sulmona;
- che in tale situazione la società aveva fatto ricorso dalla procedura di ristrutturazione del debito ex 182 bis L.F. a seguito di trattative intercorse con il ceto bancario, in particolare con la Controparte_4
(ora nei confronti della quale la società aveva un'esposizione Controparte_1
debitoria che, alla data (31.07.2015) della presentazione del concordato preventivo in bianco ammontava ad € 8.054.800,00; - che nell'ambito del predetto accordo di ristrutturazione era stato formalizzato con la un accordo del 30.12.2015, Controparte_4 che costituiva il perno dell'accordo di ristrutturazione (in quanto la fattibilità di quest'ultimo era funzionalmente dipendente dalla programmazione degli impegni assunti reciprocamente dalle parti con il primo); - di aver ricevuto dalla banca nell'agosto 2016, in esecuzione dell'accordo, l'importo di € 2.000.000,00; - che la BA aveva poi inspiegabilmente deciso di non rinegoziare i finanziamenti accordati, denunciando inadempienze della società, segnalandola a sofferenza unitamente ai suoi garanti e chiedendo di rientrare degli affidamenti già concessi, il tutto in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
- che dai suddetti comportamenti posti in essere dalla banca, erano derivati effetti pregiudizievoli a cascata, in particolare l'impossibilità di adempiere all'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. ed altre conseguenze, sicché essa attrice aveva subito un danno quantificabile nell'importo di € 10.000.000,00.
1.2. Dava inoltre atto che la convenuta si era costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda attorea e sostenendo la legittimità della risoluzione dell'accordo, in forza della clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 3 dell'accordo siglato con la debitrice in data 30.12.2015 per il mancato rispetto degli obblighi nascenti dall'accordo stesso.
1.3. Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale precisava che nell'accordo siglato a Campobasso in data 30.12.2015 le parti avevano previsto la ristrutturazione dei finanziamenti mediante un prolungamento del periodo di ammortamento e la concessione di nuova finanza per € 2.000.000,00, mediante mutuo ipotecario strumentale all'omologazione e conseguente esecuzione dell'accordo di ristrutturazione del debito, poi omologato dal Tribunale di Sulmona in data 29.04.2016.
Aggiungeva che dalla lettura dell'accordo emergeva che la banca aveva subordinato l'erogazione dei finanziamenti alle condizioni previste dai numeri da 1 a 7 della pagina 3, mentre non risultava che l'attrice avesse consegnato alla banca l'originale della lettera di impegno dei soci e/o dei terzi datori di ipoteca a mettere il patrimonio personale a disposizione dell'operazione di ristrutturazione, relativamente ai beni indicati nelle premesse dell'accordo (Art. 2.1.3).
1.3.1. In particolare evidenziava che la società appellante aveva omesso di allegare la dichiarazione della sig.ra con la quale quest'ultima avrebbe dovuto Parte_4 assumere l'impegno di assoggettare alla garanzia specifica della banca (per cautelare le obbligazioni nascenti dall'erogazione di nuova finanza o connesse al rischio del prolungamento dei rapporti di mutuo) l'immobile di sua proprietà ubicato a Montenero Val
Cocchiara, catastalmente identificato nella scrittura.
1.3.2. Evidenziava ancora che la deliberazione assembleare assunta dall'altro soggetto tenuto alla prestazione di garanzia suppletiva o integrativa non rispecchiava le prescrizioni dell'accordo, autorizzando l'amministratore della Protera Srl ad iscrivere ipoteca in favore di
, omettendo di precisare che il vincolo ipotecario avrebbe dovuto essere Controparte_4 concesso nell'interesse di (art. 7 delle premesse). Parte_1
1.3.3. Spiegava che inadempiuto risultava anche l'obbligazione relativa all'adozione della delibera che stabiliva di erogare in favore della società un finanziamento soci di €
870.000,00 (Art. 6 delle premesse e art.
2.1.2. dell'accordo) secondo le modalità e le cadenze temporali del versamento in più tranche di cui al comma 2.2. sub. ii) della scrittura privata.
Infatti, secondo quanto stabilito dall'accordo di ristrutturazione, i soci avrebbero dovuto versare immediatamente il 75% del finanziamento ed il residuo 25% non oltre il 31 dicembre
2018, mentre, con la delibera assembleare del 21 ottobre 2015, la debitrice stabiliva il versamento a carico dei soci di € 200.000,00 entro il 31 dicembre 2015, di € 200.000,00 entro 15 giorni dall'omologazione della proposta presentata al Tribunale e contestualmente al ricevimento di saldo di € 1.500.000,00 da parte della con il saldo dell'importo CP_4 residuo pari ad € 470.000,00, qualora “il cash flow della gestione ordinaria non fosse Part sufficiente a coprire le rate di mutuo della e quelle ristrutturate dal 2017 in poi, come previsto dal redigendo piano finanziario”.
1.3.4. Rilevava pertanto che, a fronte del mancato rispetto da parte dell'attrice delle condizioni cui erano state subordinate le pattuizioni, giustificato si rivelava il ricorso della alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3 dell'accordo. CP_4
1.4. Spiegava che, sebbene le considerazioni sopra svolte fossero di per sé sufficienti a far ritenere l'infondatezza della domanda attorea, nella specie difettava anche la prova della sussistenza di un danno conseguenza della condotta della banca, posto che l'accordo di cui all'art. 182 bis L.F. non era comunque stato portato a termine dalla società, nonostante l'erogazione delle linea di credito di € 2.000.000,00 e che non vi era prova del venir meno degli accordi ulteriori previsti nel piano di cui all'art. 182 bis L.F. in dipendenza della risoluzione dell'accordo stipulato con la convenuta in data 31.12.2015.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 ripercorrendo l'iter processuale del giudizio di primo grado con esposizione delle posizioni delle parti, delle emergenze processuali e del contenuto della decisione del Tribunale, per poi procedere alla enunciazione dei motivi di gravame sulla scorta dei quali ha invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Con i motivi di gravame l'appellante sostanzialmente si duole: 1) della erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la banca si fosse legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa per non avere la rispettato quanto Parte_1 previsto nell'accordo del 30.12.2015, lamentando in particolare l'omessa, falsa, erronea e lacunosa valutazione delle prove documentali;
2) della erroneità del rigetto della domanda di risarcimento;
3) della erroneità del rigetto delle prove orali e della omessa ammissione di
CTU diretta ad accertare e valutare i danni subiti dalla in conseguenza Parte_1 dell'illegittimo comportamento della CP_4 3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato Controparte_1 il gravame, eccependone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 7.11.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 19.11.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali, mentre la sola parte appellata ha depositato la memoria di replica.
Come detto anche l'udienza del 19.11.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto 22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
6. Infondate si rivelano le censure sopra indicate al punto 1) del paragrafo 2.
6.1. L'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che legittimamente la banca si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 3 dell'accordo, in particolare ritenendo che la società ed i suoi soci ed i terzi datori di ipoteca non avessero adempiuto alle condizioni previste a loro carico nell'art. 2 di detto accordo.
Evidenzia che in primo grado essa appellante ha prodotto i documenti di seguito elencati a riprova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura del 31/12/2015:
1) lettera di consegna documenti del 30.12.2015; 2) lettera di rinuncia da parte della società ad eventuali ulteriori finanziamenti sul programma ex L. 488/92; 3) delibera del 21.10.2015 di approvazione finanziamento soci per € 870.000,00; 4) lettere di impegno dei socie/o datori di ipoteca mettere a disposizione il patrimonio personale a garanzia dell'operazione di ristrutturazione del debito di cui all'accordo; - relazione del Notaio di Isernia inviata Per_2
ad Intesa San Paolo nel giugno 2016 attestante l'assenza di formalità e pregiudizi sui beni offerti a garanzia dai soci. Lamenta che il primo giudice non ha operato una valutazione specifica sulle predette produzioni, omettendo di avvedersi di come fosse stata la banca a venire meno ai propri obblighi come sanciti nell' “accordo di rinegoziazione” (quello del 30.12.2015) fatto proprio nell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., così determinando l'impossibilità per la
BT di portare a termine l'accorso di ristrutturazione (per come omologato principalmente sulla base dell'accordo del 30.12.2015).
Spiega che la decisione della banca di risolvere unilateralmente, accampando pretestuosi motivi, l'accordo che avrebbe assicurato a BT le risorse necessarie a far fronte agli impegni assunti in sede di concordato preventivo ex art. 182 bis L.F., costituiva condotta posta in essere in violazione delle più elementari regole di correttezza e buona fede.
Rappresenta che detta condotta integra anche abuso del diritto soprattutto in considerazione del legittimo affidamento che la società aveva riposto nell'iniziale condotta della banca che, evidentemente ritenendo adempiuti gli obblighi da parte della società, aveva effettivamente erogato la c.d. nuova finanza per € 2.000.000,00.
Denuncia che, a fronte dell'erogazione di nuova finanza nell'agosto 2016, pretestuose erano le ragioni addotte nel 2017 a fondamento della decisione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, atteso che i fatti indicati come inadempimenti erano stati considerati invece come idonei ad integrare l'adempimento agli obblighi previsti nell'accordo nel momento in cui la banca aveva erogato nuova finanza.
6.2. Il Collegio ritiene utile premettere che nell'accordo stipulato in data 30 dicembre 2015 tra l'appellante e (ora , le parti -dopo aver Controparte_4 Controparte_1
ripercorso in sintesi le articolate vicende degli strumenti di gestione della crisi della società ed aver elencato le sovvenzioni ottenute dalla BA (che avevano generato un debito nei suoi confronti di complessivi Euro 7.110.011,01 (pari al 66% del passivo della società debitrice alla data del 31 luglio 2015))- hanno previsto la ristrutturazione dei finanziamenti mediante un allungamento del periodo di ammortamento, nonché la concessione di un ulteriore affidamento per € 2.000.000,00, mediante mutuo ipotecario strumentale all'omologazione ed alla conseguente esecuzione dell'accordo di ristrutturazione del debito con il ceto creditorio, poi omologato dal Tribunale di Sulmona in data 29 aprile 2016.
Nelle premesse dell'accordo si precisa che subordinava la Controparte_4 ristrutturazione dei mutui esistenti e la concessione di un'ulteriore linea di credito alle condizioni distinte con i numeri da 1 a 7 di pag. 3 della scrittura, tra le quali risultano avere particolare rilevanza: - l'adozione di una delibera di finanziamento dei soci (postergato) per complessivi Euro 870.000,00 con modalità di rimborso stabilite nel comma 2.2. sub ii) con il versamento immediato del 75% del finanziamento ed il residuo 25% non oltre il 31 dicembre
2018; - l'integrazione della garanzia ipotecaria nell'interesse della , rispetto Parte_1
a quelle già concesse sui cespiti aziendali, da parte dei soci e/o di terzi su beni immobili, catastalmente indicati in contratto, appartenenti alla Protera Srl, ed alla sig.ra
[...]
; - la conferma della garanzia consortile fideiussoria da parte di Eurofidi relativa al Parte_4
mutuo n. 0235055121887 di originari Euro 2.400.000,00; - la conferma di tutte le garanzie reali e personali che assistevano le linee di credito oggetto di rinegoziazione.
All'art. 2 dell'accordo emerge che la società debitrice entro 20 giorni dall'omologazione dell'accordo avrebbe dovuto rilasciare alla banca: “
2.1.1. originale di lettera di rinuncia ad ulteriori interventi ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 488/92 ad eccezione di quelli già in corso e della erogazione di ulteriori 110.000,00 (centro diecimila/00) euro in corso di istruttoria da parte di ICCREA relativi al conteggio finale delle spese tecniche ammissibili al finanziamento;
2.1.2. copia conforme all'originale di determina della compagine della
Società debitrice ad erogare un finanziamento soci di euro 870.000,00
(ottocentosettantamila/00), includente le cadenze temporali del versamento in più tranches secondo quanto riportato al seguente comma 2.2. sub ii).Finanziamento da gravare di vincolo di postergazione rispetto al soddisfacimento del ceto creditorio, con idonea pubblicità nella nota integrativa a ciascun bilancio di esercizio;
2.1.3. originale di lettera di impegno dei soci e/o dei terzi datori di ipoteca a mettere il patrimonio personale a disposizione dell'operazione di ristrutturazione di cui all'Accordo relativamente ai beni suindicati (punto 6 fra le premesse)”.
6.3 Come rilevato da Giudice di prime cure, le obbligazioni della banca risultavano condizionate all'adempimento pieno ed incondizionato, da parte della società debitrice, alle obbligazioni appena elencate ed alla conferma delle garanzie reali e personali che assistevano ciascuna linea di credito (art.
2.2. della scrittura).
Tali condizioni, alle quali risulta subordinata la ristrutturazione dei mutui esistenti e la concessione di un nuovo affidamento, rivestono dunque un'importanza centrale nell'assetto di interessi disegnato dall'accordo di ristrutturazione: si tratta di presidi che tendono a cautelare la banca, attenuando anzitutto il rischio di dissesto finanziario della società, mediante l'impegno dei soci alla ricapitalizzazione e la riconfigurazione del sistema di garanzie reali e personali da aggiungersi a quelle già prestate a tutela dell'Istituto di credito.
6.4. Ciò detto, si rileva che, dall'esame della documentazione allegata dall'appellante in primo grado, puntualmente esaminata dal Tribunale, emerge che: 1) non vi è prova della consegna alla banca dell'originale della lettera di impegno dei soci e/o dei terzi datori di ipoteca a mettere il patrimonio personale a disposizione dell'operazione di ristrutturazione di cui all'accordo, relativamente ai beni indicati nel punto 7) delle premesse;
2) la deliberazione assembleare assunta in data 21.10.2015 non rispecchia in modo puntuale il contenuto dell'accordo.
6.4.1. Quanto al profilo di cui al punto 1) del paragrafo 6.4. si rileva che l'appellante ha prodotto due dichiarazioni del 30.12.2015, senza alcuna firma o intestazione (prive altresì di eventuale ricevuta di consegna), della sig.ra e del legale rappresentante Parte_4 della Protera Srl, con le quali questi ultimi avrebbero dovuto assumere l'impegno di assoggettare alla garanzia specifica della banca gli immobili i cui estremi catastali risultano puntualmente indicati nella scrittura.
Non vi è prova che tali dichiarazioni, entrambe prive di sottoscrizione, siano state consegnate alla banca e nulla deduce l'appellante in tal senso, limitandosi a rilevare la produzione in giudizio dei predetti documenti senza allegare che gli stessi siano stati consegnati in originale muniti delle sottoscrizioni.
Oltretutto la deliberazione assembleare assunta dalla società Protera S.r.l. contemplava genericamente l'autorizzazione dell'amministratore ad iscrivere ipoteca sui beni immobili dei singoli soci “in aggiunta a quella del fabbricato aziendale” in favore di , Controparte_4 senza precisare che tale ipoteca avrebbe dovuto essere concessa nell'interesse di
[...]
. Parte_1
6.4.2 Quanto al profilo di cui al punto 2) del paragrafo 6.4. si rileva come risulti inadempiuta l'obbligazione relativa alla adozione della delibera che stabiliva di erogare in favore della società un finanziamento soci di Euro 870.000,00 (Art. 6 delle premesse e art.
2.1.2. dell'accordo) da attuare con il versamento immediato del 75% del finanziamento e con il saldo del residuo 25% entro e non oltre il 31 dicembre 2018 (comma 2.2 sub ii) dell'accordo).
Con la delibera assembleare del 21.10.2015, diversamente da quanto pattuito nell'accordo di ristrutturazione, la debitrice ha stabilito il versamento a carico dei soci di € 200.000,00 entro il 31.12.2015, € 200.000,00 entro 15 giorni dall'omologazione della proposta presentata al Tribunale e contestualmente al ricevimento di saldo di € 1.500.000,00 da parte della con il saldo dell'importo residuo pari ad € 470.000,00, qualora “il cash flow della CP_4
Part gestione ordinaria non fosse sufficiente a coprire le rate di mutuo della e quelle ristrutturate dal 2017 in poi, come previsto dal redigendo piano finanziario”.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, le difformità attengono sia alle quantificazione degli importi da riversare nelle casse sociali, sia alle modalità temporali. 6.5. Sussistono pertanto tutti i presupposti per il legittimo ricorso da parte della banca al rimedio della risoluzione di diritto del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 3 del contratto per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni della società debitrice, catalogate nell'art.
2.1. di cui all'art. 3 del contratto.
Invero, a fronte dell'inadempimento della società attrice alle proprie obbligazioni contemplate nella clausola risolutiva espressa, correttamente la banca si è avvalsa della clausola risolutiva espressa per l'effetto determinando la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
6.6. Privo di pregio appare il rilievo dell'appellante che ritiene di desumere il corretto adempimento da parte sua alle obbligazioni previste a suo carico dal fatto che la banca abbia erogato comunque la somma di € 2.000.000,00 a titolo di mutuo quale nuova finanza, erogazione che a suo dire non sarebbe avvenuta ove la società fosse stata effettivamente inadempiente.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che l'erogazione del finanziamento, avvenuto il
12.08.2016, non implica affatto il riconoscimento dell'adempimento della controparte (tant'è vero che con lettere raccomandata in data 20.07.2016 la invitava “nuovamente” la Controparte_1
Borgo Termale del Benessere “a dare corso agli adempimenti di cui alla nostra nota del 15 u.s. e in particolare a: - rilasciare le garanzie reali e personali prevista dall'accordo di ristrutturazione, compreso per quanto ovvio la conferma della garanzia Eurofidi per in importo coerente alla durata del mutuo post rinegoziazione come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione;
- farci avere originale della lettera di impegno dei terzi datori di ipoteca a mettere il patrimonio personale a disposizione dell'operazione di ristrutturazione di cui all'accordo; - fornire copia autentica di tutti gli accordi formalizzati con i fornitori a supporto del richiamato accordo di ristrutturazione;
- fornire copia autentica della delibera assunta relativa al finanziamento soci di euro 870.000,00 con espressa previsione della postergazione di tale finanziamento al ceto bancario e la presa d'atto dei soci che la banca erogherà la seconda tranche di euro 500.000,00 del mutuo di cui all'accordo di ristrutturazione esclusivamente dopo il versamento di almeno il 75% dell'importo deliberato”) ma manifesta la volontà della banca di proteggere la posizione della società attrice attraverso un imponente afflusso di liquidità nelle casse sociali, a fronte del quale tuttavia la predetta ha persistito nella propria condotta inadempiente rispetto all'obbligo di costituire le garanzie promesse e di potenziare le basi finanziarie della società.
6.7. Neanche può ritenersi che nella specie ricorra violazione delle regole di correttezza e buona fede o ricorra ipotesi di abuso del diritto.
Si è affermato che il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass.
27.10.2006, n. 23273; Cass. 28.9.2005, n. 18947; Cass. 11.2.2005, n. 2855).
Nella specie, l'applicazione da parte della BA della clausola risolutiva espressa con la conseguente revoca delle linee di credito concesse, è invece giustificata dalla persistenza
(anche dopo che nell'agosto 2016 la banca aveva erogato “la nuova finanza”) dell'inadempimento della la quale, oltre a non versare le rate dei Parte_1
finanziamenti già in essere, ha omesso di ottemperare a quanto pattuito in contratto, sicché non può ritenersi che il ricorso della banca alla clausola risolutiva espressa abbia assunto in concreto connotati del tutto imprevisti ed arbitrari finalizzati a causare nocumento alla controparte.
7. Le doglianze esposte al punto 2) del paragrafo 2, possono ritenersi assorbile alla luce del rigetto delle doglianze di cui al punto 1) sopra esaminate
Tali doglianze si rivelano, ad ogni modo, infondate.
7.1. L'appellante al riguardo rileva che: 1) un primo profilo di grave inadempimento della banca sarebbe ravvisabile nell'avere la stessa provveduto ad erogare l'importo di €
2.000.000,00 con notevole ritardo, non entro i 30 giorni pattuiti, ma ben 118 giorni dopo l'omologa; 2-3) altrettanto grave sarebbe stato il contegno della banca relativamente alla vicenda che prevedeva come protagonista ICCREA, la quale il 20.06.2016 aveva dichiarato l'impossibilità di procedere alla rinegoziazione del mutuo integrativo (prevista invece nell'accordo del 30.12.2015 e nel piano omologato) svincolandolo dagli altri due mutui collegati alla “L. 488”, sicché, se da una parte BT aveva versato complessivi € 801.000,00 circa (per il pagamento, secondo quanto previsto nel piano omologato, di rate scadute)
non aveva provveduto allo sblocco dei crediti di BT (in violazione di CP_5
quanto previsto nel piano omologato in ordine allo sblocco, dopo il pagamento delle rate scadute, di crediti finali per complessivi € 421.000,00) determinando una nuova ed imprevista illiquidità; 4) sebbene l'accordo con la banca ed il piano omologato prevedessero la rinegoziazione dei mutui cd turistici e dello scoperto di c/c mediante nuovi mutui, contestualmente all'erogazione di nuova finanza in prededuzione, ciò non era avvenuto in quanto dal dicembre 2016 all'aprile 2017 la banca aveva trasmesso alla BT richieste di versamenti per circa € 270.000,00 per interessi scaduti e maturati al 31.12.2016 sui mutui turistici e sullo scoperto di c/c condizionando le suddette rinegoziazioni pattuite nell'accordo del 31.12.2015 per circa 4.800.000,00 al preteso e propedeutico pagamento degli interessi.
Sostiene che, alla luce del complesso dei contenuti anche economici di cui agli accordi sottoposti all'esame del primo giudice, risulterebbe del tutto evidente la portata degli aggravi economici, così riepilogabili: 1) mancata disponibilità della BT rispetto al piano omologato pari ad € 421.000,00 quale credito finale dei mutui di cui alla L. “488/92”; 2) Nuova richiesta di versamento di BT in eccesso e non previsto nel piano omologato di circa € 500.000,00 per il 2016; 3) aggravio economico per la BT, pari ad € 1.260.000,00 determinato dalla mancata rinegoziazione del mutuo denominato “finanza integrativa” della L. 488/92.
Spiega che, essendo la banca venuta meno a tutte le pattuizioni ed obbligazioni assunte con l'accordo del 30.12.2015, il danno provocato ad essa esponente è determinato nella mancata rimozione dello stato di criticità e nel mancato superamento dello stato di crisi.
6.2. Il Collegio, ribadito che il primo giudice ha ritenuto non provata la sussistenza di un danno conseguenza della condotta (denunciata come inadempiente ed illegittima dall'attrice) della rileva in primo luogo come parte appellante ponga l'accento sul CP_4
diniego di ICCREA di procedere alla rinegoziazione del mutuo come pure sulla mancata rinegoziazione dei mutui turistici e dello scoperto di c/c mediante nuovi mutui, omettendo tuttavia di considerare, quanto al primo profilo, che il fatto risulta estraneo alla sfera di controllo della banca appellata e, quanto al secondo profilo, che l'adempimento della banca era condizionato al previo assolvimento da parte della società di obbligazioni rimaste inadempiute (secondo quanto ampiamente argomentato in sede di trattazione del primo motivo di appello).
6.3. Va ad ogni modo rilevato che come correttamente rilevato dal primo giudice mancherebbe nella specie la dimostrazione del danno conseguenza, non identificabile con il danno evento peraltro allegato in modo generico e non chiaro nell'ambito del motivo di gravame ora in esame.
7. Vanno infine disattese le doglianze sopra indicate al punto 3) del paragrafo 2.
7.1. L'appellante lamenta che il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle prove articolate dalla società istante perché dirette ad accertare un fatto per il quale vi era stata produzione documentale, ed aveva in seguito rigettato la richiesta di CTU (diretta a quantificare i danni subiti dalla società) in quanto considerata esplorativa. Spiega che, avendo la parte attrice provato i fatti principali oggetto di domanda, il Tribunale non avrebbe potuto rigettare la richiesta di CTU specie in considerazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 3086/2022.
Ha pertanto insistito nelle richieste istruttorie non ammesse in primo grado.
7.2. Quanto alla reiterata richiesta di prova orale va rilevato che la stessa si rivela inammissibile.
Al riguardo va dato atto che l'odierno appellante in sede di precisazione delle conclusioni finali non ha reiterato le richieste istruttorie avanzate in corso di giudizio, disattese dal primo giudice, sicché trova applicazione il principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte
(vedi da ultimo Cass. 15029/2019) secondo cui “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello” (Cass. 33103/2021).
7.3. Quanto alla reiterata richiesta di CTU, premesso che ogni doglianza in ordine alla sua mancata ammissione debba ritenersi assorbita alla luce del rigetto del primo motivo di gravame, rileva come anche tale richiesta non sia stata reiterata in primo grado in sede di conclusioni finali e, ad ogni modo, come corretta si riveli la valutazione compiuta dal primo giudice in punto di natura meramente esplorativa della medesima CTU, essendo la stessa diretta a supplire alla mancanza di allegazioni.
Né rilevano i principi di cui alla nota sentenza della Suprema Corte Sezioni Unite citata dall'appellante, che riguarda la possibilità di utilizzare documenti non prodotti tempestivamente dalle parti.
8. Venendo al regolamento delle spese del presente grado di giudizio si rileva come, a fronte dell'integrale rigetto del gravame, le spese debbano seguire la soccombenza.
Le stesse si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con riduzione della voce relativa alla fase decisoria nella misura del 50% (atteso che la comparsa conclusionale è sostanzialmente sovrapponibile alla comparsa di costituzione e risposta) e con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (non svolte nel presente grado).
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 39.321,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 3.12.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi