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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 14 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5098 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Misterbianco, via G. Vadalà Papale n. 6, ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 14, presso lo studio dell'avv. Alfio Mario Gambino, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale mandataria Controparte_1 CP_2 della , ai sensi Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in Persona_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria CP_1
Battiato, per mandato generale alle liti Rep. n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar Per_2 di Roma.
[...]
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 27.05.2024, il ricorrente premetteva che in data 08.04.2024 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024
90082980 76 000, relativa a plurime cartelle di pagamento ed avvisi di addebito e con la quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 31.846,14, di cui € 2.769,34 a titolo di contributi previdenziali, cui limitava l'opposizione e portati dall'avviso di addebito n. 593 2016 00026665 66 000 e relativo a contributi IVS
Fissi/Percentuale comprensivo di somme aggiuntive per l'anno di imposta 2015, e notificato il 13.05.2016.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione – stante la mancanza di atti interruttivi - intercorrente tra la data della notifica dell'avviso di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, e previa sospensione, chiedeva l'annullamento della stessa relativamente all'atto sotteso. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti di competenza dell'Agente della Riscossione;
contestava l'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito, di cui allegava prova documentale, e quindi eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999; contestava la maturazione della prescrizione quinquennale, risultando sospesa anche dalla normativa emergenziale della pandemia Covid-19, oltre a chiedere la produzione degli atti interruttivi all'Agente della Riscossione. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 28.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, la causa, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento
2 successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
3 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005,
n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre
2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, il ricorrente ha contestato l'intervenuta prescrizione dei contributi maturata successivamente alla notificazione dell'avviso di addebito, proponendo quindi un'opposizione all'esecuzione.
Giova, infatti, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma
4 al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va pertanto rilevato che la notificazione dell'avviso di addebito in data
13.05.2016, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del predetto atto, occorre innanzi tutto evidenziare come l'ente previdenziale e l , per suo tramite, non Controparte_5 hanno fornito prova che sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, precedenti a quello qui opposto.
Ebbene, il termine ordinario di prescrizione andava a maturare il 13.05.2021, e con riferimento al quale assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
5 In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L.
183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, che andava a maturare il 13.05.2021, la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata quando ormai la prescrizione era maturata (05.11.2022).
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
6 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27.06.2024 da nei confronti dell' , ( , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_3 CP_2 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione all'esecuzione relativamente alle somme portate dall'avviso di addebito, perché prescritti, e per l'effetto dichiara non dovuto il credito vantato dall'ente previdenziale resistente nella parte de quo ed incorporato nell'intimazione di pagamento in atti. CP_
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.061,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore costituito, avv.
Alfio Mario Gambino.
Così deciso in Catania all'udienza del 14.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 14 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5098 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Misterbianco, via G. Vadalà Papale n. 6, ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 14, presso lo studio dell'avv. Alfio Mario Gambino, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale mandataria Controparte_1 CP_2 della , ai sensi Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in Persona_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria CP_1
Battiato, per mandato generale alle liti Rep. n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar Per_2 di Roma.
[...]
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 27.05.2024, il ricorrente premetteva che in data 08.04.2024 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024
90082980 76 000, relativa a plurime cartelle di pagamento ed avvisi di addebito e con la quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 31.846,14, di cui € 2.769,34 a titolo di contributi previdenziali, cui limitava l'opposizione e portati dall'avviso di addebito n. 593 2016 00026665 66 000 e relativo a contributi IVS
Fissi/Percentuale comprensivo di somme aggiuntive per l'anno di imposta 2015, e notificato il 13.05.2016.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione – stante la mancanza di atti interruttivi - intercorrente tra la data della notifica dell'avviso di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, e previa sospensione, chiedeva l'annullamento della stessa relativamente all'atto sotteso. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti di competenza dell'Agente della Riscossione;
contestava l'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito, di cui allegava prova documentale, e quindi eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999; contestava la maturazione della prescrizione quinquennale, risultando sospesa anche dalla normativa emergenziale della pandemia Covid-19, oltre a chiedere la produzione degli atti interruttivi all'Agente della Riscossione. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 28.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, la causa, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento
2 successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
3 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005,
n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre
2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, il ricorrente ha contestato l'intervenuta prescrizione dei contributi maturata successivamente alla notificazione dell'avviso di addebito, proponendo quindi un'opposizione all'esecuzione.
Giova, infatti, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma
4 al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va pertanto rilevato che la notificazione dell'avviso di addebito in data
13.05.2016, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del predetto atto, occorre innanzi tutto evidenziare come l'ente previdenziale e l , per suo tramite, non Controparte_5 hanno fornito prova che sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, precedenti a quello qui opposto.
Ebbene, il termine ordinario di prescrizione andava a maturare il 13.05.2021, e con riferimento al quale assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
5 In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L.
183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, che andava a maturare il 13.05.2021, la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata quando ormai la prescrizione era maturata (05.11.2022).
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
6 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27.06.2024 da nei confronti dell' , ( , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_3 CP_2 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione all'esecuzione relativamente alle somme portate dall'avviso di addebito, perché prescritti, e per l'effetto dichiara non dovuto il credito vantato dall'ente previdenziale resistente nella parte de quo ed incorporato nell'intimazione di pagamento in atti. CP_
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.061,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore costituito, avv.
Alfio Mario Gambino.
Così deciso in Catania all'udienza del 14.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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