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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr. Mariateresa Vitiello, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1994/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato rilasciato ex art. 83, 3° comma Parte_1
cpc, come da copia informatica autenticata con firma digitale dall'Avv. Antonella Bensi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Giannetti, con studio in CP_1
TE (FI) Corso Matteotti n. 16, elettivamente domiciliata presso lo studio del suindicato difensore, come da mandato in atti
CONVENUTA
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE ATTRICE
Come da note depositate in atti DI PARTE CONVENUTA
Come da note depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. proponeva Parte_1
opposizione ex art. 617 cpc avverso l'atto di precetto notificatogli in data 05.02.2024 ad istanza della IG.ra , con il quale gli si veniva intimato il pagamento dell'importo di € CP_1
8.954,72.
L'attore rilevava che l'atto di precetto non era stato preceduto dalla necessaria notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente , come prescritto all'art. 479 cpc, e che la data di notifica del titolo indicata nell'atto di precetto si riferiva alla notifica ex art. 285 cpc non effettuata, come detto, alla parte personalmente, e come prescritto dalla suddetta norma.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, valutati i fatti ed i documenti prodotti, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 479 cpc e, conseguentemente, dichiarare la nullità formale, l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia formale dell'atto di precetto notificato all'opponente il 5 febbraio 2024 ad istanza della IG.ra
, perché non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, effettuata CP_1
personalmente, al medesimo opponente. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Costituitasi in giudizio, la IG.ra contestava tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1
richiesto e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In data 16/2/24, “solo per mero scrupolo difensivo”, la IG.ra rinunciava all'atto di CP_1
precetto notificato in data 05.02.2024 ribadendo però che “tale circostanza non può valere quale riconoscimento di un insussistente vizio dell'atto di precetto e legittimare una pronuncia di condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite dell'odierno procedimento” riportandosi a quanto dedotto.
Parte attrice-opponente chiedeva, comunque, la condanna dell'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio per il principio della cd. soccombenza virtuale. E' da premettere che, pacificamente, la intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, che si produce a seguito della notifica dell'atto di citazione, comporta la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile.
Come noto, infatti, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio.
Ciò precisato, attesa la cessazione della materia del contendere, al fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio (avendo nella specie entrambe le parti chiesto la rifusione delle spese) si deve procedere con la individuazione di quella che è la c.d. soccombenza virtuale e, dunque, occorre pertanto verificare se la domanda avanzata, sulla quale alcuna attività istruttoria è stata espletata, avesse, alla data della sua proposizione, una sua fondatezza.
Pacificamente, ai sensi dell'art. 479 cpc, l'atto fondamentale per avviare l'esecuzione forzata è costituito dalla notifica del titolo che deve essere fatta al debitore personalmente, ai sensi degli artt. 137 e seguenti cpc.
La disposizione è chiara e pacifica e ha lo scopo di avvisare il debitore dell'intenzione di avviare l'esecuzione.
Tuttavia, è altrettanto pacifico che alcuna nullità può essere pronunciata se non stabilito per legge o nel caso in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato;
l'art. 156
c.p.c. sotto la rubrica “Rilevanza della Nullità” specificamente dispone che : “Non può̀ essere pronunciata la nullità̀ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può, tuttavia, essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità̀ non può̀ mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Raggiungimento dello scopo IGnifica che, avendo la notifica lo scopo di mettere a conoscenza il destinatario del contenuto dell'atto, qualora la parte si costituisca, o, come nel nostro caso, proponga addirittura opposizione a quell'atto, la nullità non potrà essere dichiarata, ciò in quanto, la parte, malgrado il vizio della notifica, ha avuto lo stesso conoscenza di quanto in esso contenuto manifestando, tale conoscenza, tramite la sua costituzione, rectius opposizione.
E lo scopo dell'atto di precetto, come visto, è quello di portare a conoscenza del debitore che il creditore intende procedere esecutivamente nei suoi confronti per la soddisfazione delle proprie ragioni e di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese, per cui, semmai, il vizio della notifica del precetto può rilevare nel caso in cui al precetto segua il pignoramento, in quanto, in questo caso, il debitore non ha potuto liberarsi della propria obbligazione senza subire l'esecuzione forzata.
Al riguardo deve ritenersi pienamente condivisibile quanto osservato dalla Suprema
Corte che, già nel 2011, con l'ordinanza n. 5591 – riportata anche dalla opposta- ha precisato che “nel regime dell'art. 479 secondo comma cpc introdotto dall'art. 2 terzo comma, lett. E), del
DL 14 marzo 2005, n. 35 convertito con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80, qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza (o da altro provvedimento avente natura di titolo esecutivo) venga notificato al difensore al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale, non può ritenersi nulla, perché idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quella di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa”,
e, successivamente, ha ribadito anche che “la nullità della notificazione di un titolo esecutivo, giunta al difensore domiciliatario anziché personalmente alla parte, risulta sanata nell'ipotesi in cui il destinatario sia comunque riuscito a sviluppare in giudizio delle difese tali da rivelare una sua “idonea conoscenza dell'atto” (Cass. sez. Lavoro 2294/2018, depositata 30/1/2019), cosa che si può senz'altro affermare nel caso che ci occupa, in quanto l'odierno opponente, evidentemente edotto della notifica dell'atto, ha potuto proporre tempestivamente opposizione adducendo il mancato rispetto dei requisiti di notifica di cui all'art. 479 cpc come unico motivo. Né lo stesso, come detto, ha ricevuto alcun nocumento dalla -irregolare- notifica, dovendosi dunque, ritenere corretto quanto rilevato dall'opposta e, cioè, che il IG. Pt_1
ha “comunque ricevuto la notifica del titolo esecutivo presso il difensore nel giudizio in cui il titolo stesso si è formato, ove era stato eletto domicilio, e quindi ha avuto conoscenza del titolo, con conseguente raggiungimento dello stesso scopo della notifica eseguita personalmente”, per cui non può essere dichiarata alcuna nullità o illegittimità dell'atto, visto il raggiungimento dello scopo.
Quanto alla rinuncia al precetto intervenuta in data 16/2/24, dopo la proposizione dell'opposizione, questo non incide sulla valutazione della fondatezza o meno dell'opposizione, dovendosi avere, riguardo, come detto, per la statuizione al riguardo, della validità delle argomentazioni al momento della proposizione della domanda.
Così stando le cose, deve dichiararsi la infondatezza della opposizione promossa dal IG. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da DM n. 147 del 13/8/2022, ai minimi, vista la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza assorbita e rigettata,
- dichiara definitivamente cessata la materia del contendere:
- ritenuta la infondatezza della opposizione promossa da lo Parte_2
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio si liquidano in euro CP_1
1.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e CAP e IVA come per legge.
Firenze, lì 28/5/25
Il Giudice Dr. Mariateresa Vitiello