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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10033 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 50983/2023 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice LA TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50983 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 20 giugno 2025
TRA
nata il [...] a [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Tommasetti ed elettivamente domiciliata presso il Suo
Studio in Roma, Via dei SS. Quattro, 61;
- opponente
E
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1 iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 1260400), con sede legale in P.IVA_2
Milano, via Caldera 21;
- opposta
E
(partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: CP_2 numero , REA 2657480), con sede legale in Milano, via Borghetto 5 e, per essa, P.IVA_3
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1
1 iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 1260400), con sede legale in P.IVA_2
Milano, via Caldera 21, in qualità di procuratrice della prima, in persona dei suoi procuratori speciali, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Santangelo e Martina Colomasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma (RM) alla Via Ivanoe Bonomi n.
50;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20 giugno 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio Parte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
14428/2021, per sentir “In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 14428/2021 per notifica effettuata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 644
c.p.c.; 2) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto di credito al consumo n. 10232822 e per l'effetto: 3) Revocare il D. I. n.14428/2021; in via degradata: 4)
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex. art. 2948 c.c. delle singole rate riferibili al
2013/2016 del credito dedotto dall'opposta, e per l'effetto dichiarare estinto il diritto di credito e nulla più dovuto dalla IG.ra ; In via ulteriormente degradata: 5) nella denegata ipotesi Parte_1 di mancato accoglimento delle richieste di cui ai punti precedenti: ridurre il DI opposto alla sola sorte capitale residua pari ad € 3.342,51 (al netto di interessi e premi assicurativi). Si richiede, inoltre, un ulteriore riduzione dell'importo suddetto per l'inserimento nel contratto di credito al consumo, di clausole abusive in violazione delle norme comunitarie, per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese,…”.
Premetteva l'opponente di avere sottoscritto con la contratto di credito al consumo Parte_2
n. 10232822, per l'importo totale di € 8.363,50; di avere pagato soltanto parte delle rate, per difficoltà sopravvenute all'atto dell'assunzione dell'obbligazione restitutoria;
che la Pt_2
l'aveva dichiarata decaduta dal beneficio del termine ed aveva poi ceduto il credito, omettendo di notificarle la cessione;
di avere successivamente ricevuto notificazione di atto di pignoramento presso terzi da parte dell'odierna opposta;
che il Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta dell'udienza del 30.6.2023, rilevata la ricorrenza di clausole vessatorie nel contratto
2 costitutivo del rapporto di finanziamento, le aveva concesso termine per la proposizione dell'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo.
Nel proporre l'opposizione ex art. 650 c.p.c., la eccepiva l'inefficacia del decreto per Parte_1 omessa notifica di esso nei suoi confronti nei termini di legge: segnatamente l'opponente allegava di essere venuta a conoscenza del provvedimento monitorio soltanto con la notifica del pignoramento;
si doleva poi del difetto di prova della titolarità del credito da parte dell'opposta; sosteneva che, in virtù dell'errata indicazione nell'atto di precetto e nel pignoramento del numero del decreto ingiuntivo, non le fosse stato possibile accedere tempestivamente al fascicolo del procedimento monitorio ai fini della proposizione tempestiva della presente opposizione;
eccepiva la prescrizione del diritto della parte opposta di agire nei suoi confronti;
si doleva ancora della previsione nel contratto di plurime clausole abusive;
lamentava l'entità della somma ingiunta, in quanto esorbitante il suo debito restitutorio residuo del finanziamento;
illustrava la sua situazione economica, evidenziando che il suo reddito non le consentisse di far fronte alla sua esposizione debitoria;
lamentava che la società finanziaria cedente le avesse ceduto il credito a tassi elevati, omettendo di compiere qualsivoglia indagine in ordine alla sua situazione economica complessiva e di verificare la precedente sottoscrizione da parte sua di altri contratti di finanziamento.
La parte opposta non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Con comparsa depositata in data 12 dicembre 2023, interveniva in giudizio tramite la CP_2 procuratrice qualificandosi cessionaria della medesima, formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per le motivazioni sopra esposte;
B. Ancora in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della opposizione attivata prima del provvedimento obbligatorio del Giudice della Esecuzione;
C. Sempre in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte, confermare la esecutività del d.i. opposto;
nel merito ed in via subordinata nella denegate e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e processuali di cui sopra: D. Dichiarare la inammissibilità di rilievi, eccezioni, istanze
e richieste che esulino dall'ambito del presente giudizio (esclusivamente valutazione di eventuali clausole abusive) sulle quali si dichiara nuovamente di non accettare il contraddittorio;
E. rigettare la domanda formulata da parte opponente in quanto infondata, non provata, pretestuosa e dilatoria in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni supra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 14428/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
F. per l'effetto, ed in ogni caso accertare
e quindi, condannare la IGnora al pagamento della somma dovuta, a titolo di Parte_1 sorte capitale, penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti e per tutto quanto previsto e disciplinato
3 nel contratto de quo;
G. disporre gli opportuni provvedimenti in merito alla procedura esecutiva n.
12055/2022.Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Il 10 novembre 2023 la parte opponente, allegando di non avere potuto iscrivere a ruolo il procedimento di opposizione nel termine di legge, per insuperabili problemi informatici, chiedeva di essere rimessa in termini per l'adempimento.
Il Giudice onerava l'opponente di documentare la circostanza di essere incorsa nella decadenza per causa non imputabile e, all'esito della integrazione della produzione documentale, con ordinanza del 25 aprile 2024, respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 20 giugno 2025.
*********
In via preliminare, si ritiene la procedibilità del giudizio di opposizione, avendo la parte opponente documentato l'impossibilità di dare corso all'iscrizione a ruolo tempestiva del giudizio per ragioni non imputabili a sé, cosicché sussistessero le condizioni per l'accoglimento della sua istanza di rimessione in termini.
Ancora in via preliminare, va disattesa, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dalla parte intervenuta sul presupposto che la stessa fosse stata proposta dall'opponente prima che il
Giudice dell'esecuzione le avesse concesso il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva: segnatamente la ha sostenuto che il G.E. avesse disposto rinvio all'udienza del 5 maggio CP_2
2024, al fine di consentire in quella sede alla debitrice esecutata di valutare se proporre l'opposizione, mentre la stessa aveva introdotto il presente giudizio, irritualmente, mediante la notificazione dell'atto introduttivo in data 3 ottobre 2023, ma l'eccezione si ritiene infondata, dato che, in ossequio all'orientamento maturato dalla Corte di legittimità nella recente pronuncia a
Sezioni Unite (Sentenza n. 9479 del 06/04/2023), l'opponente risulta avere proposto l'opposizione nel termine di quaranta giorni dall'intervenuto rilievo da parte del Giudice dell'esecuzione della presenza nel contratto costitutivo del rapporto per cui è causa di clausole abusive.
Nel merito, si rileva che la parte attrice ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, allegando, da un lato, che il provvedimento non le fosse stato mai notificato cosicché ella avesse appreso della sua esistenza soltanto con la notifica dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento e di non avere potuto accedere comunque neppure in tale fase agli atti del procedimento monitorio per il fatto che il numero del decreto opposto era stato indicato erroneamente in essi;
dall'altro, allegando, comunque, la sussistenza dei presupposti per la
4 proposizione dell'opposizione tardiva in ragione del richiamato orientamento della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, formatosi a seguito delle recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'UE, secondo il quale “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o
l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”
(Cass., S.U. 9479/2023).
L'opposizione si ritiene, però, inammissibile in quanto proposta tardivamente sul presupposto della mancata ricezione da parte dell'opponente della notifica del decreto, atteso che il provvedimento monitorio risulta ritualmente notificato alla parte nelle forme dell'art. 143 c.p.c..
Resta quindi da valutare la fondatezza dell'opposizione tardiva in quanto proposta in virtù del diverso presupposto della ricorrenza nel contratto costitutivo del rapporto di clausole abusive.
Così delimitato l'oggetto del giudizio va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione attinenti a profili diversi dalla abusività di talune delle clausole contrattuali;
ne discende che non si reputino neppure suscettibili di valutazione nel merito i motivi di opposizione aventi ad oggetto il presunto difetto di legittimazione della ricorrente per ingiunzione, e l'asserita violazione da parte della medesima di doveri di correttezza e buona fede e l'eccezione di prescrizione del diritto della ricorrente di agire nei suoi confronti, nonché le deduzioni dell'opponente relative alla minore entità del credito e alla sua situazione debitoria.
Quanto ai motivi di opposizione riguardanti la presenza di clausole vessatorie nel contratto costitutivo del rapporto, va rilevato che la parte opponente ha finanche omesso di allegare la
5 qualifica soggettiva di consumatore che avrebbe legittimato la proposizione dell'opposizione da parte sua su tale presupposto;
ha poi, comunque, allegato la presenza nel contratto di clausole abusive in modo del tutto generico, salvo qualificare come tali quelle relative alla pattuizione degli interessi dovuti e in generale dei costi del finanziamento, asseritamente in misura superiore a quella praticata da altre banche (omettendo però di fornire sul punto qualsivoglia elemento di riscontro), ovvero dolersi della mancata previsione nel contratto del foro competente a conoscere delle eventuali controversie (circostanza quest'ultima che non appare determinare alcuna previsione abusiva).
Ha poi lamentato che al contratto non fossero state allegate le polizze sottoscritte contestualmente ad esse: ma anche tale deduzione non integra doglianza circa la presenza di clausole abusive nel contratto, bensì, al più, avrebbe potuto giustificare la formulazione di eccezione di invalidità dello stesso per indeterminatezza che avrebbe dovuto essere proposta mediante opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione tardiva e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'intervenuta, nella misura di euro 5.077, (euro 919, per la fase di studio, euro 777, per la fase introduttiva, euro 1.680, per la fase istruttoria, euro 1.701, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 5.077,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 26 giugno 2025.
Il Giudice
LA TO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice LA TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50983 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 20 giugno 2025
TRA
nata il [...] a [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Tommasetti ed elettivamente domiciliata presso il Suo
Studio in Roma, Via dei SS. Quattro, 61;
- opponente
E
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1 iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 1260400), con sede legale in P.IVA_2
Milano, via Caldera 21;
- opposta
E
(partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: CP_2 numero , REA 2657480), con sede legale in Milano, via Borghetto 5 e, per essa, P.IVA_3
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1
1 iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 1260400), con sede legale in P.IVA_2
Milano, via Caldera 21, in qualità di procuratrice della prima, in persona dei suoi procuratori speciali, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Santangelo e Martina Colomasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma (RM) alla Via Ivanoe Bonomi n.
50;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20 giugno 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio Parte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
14428/2021, per sentir “In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 14428/2021 per notifica effettuata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 644
c.p.c.; 2) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto di credito al consumo n. 10232822 e per l'effetto: 3) Revocare il D. I. n.14428/2021; in via degradata: 4)
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex. art. 2948 c.c. delle singole rate riferibili al
2013/2016 del credito dedotto dall'opposta, e per l'effetto dichiarare estinto il diritto di credito e nulla più dovuto dalla IG.ra ; In via ulteriormente degradata: 5) nella denegata ipotesi Parte_1 di mancato accoglimento delle richieste di cui ai punti precedenti: ridurre il DI opposto alla sola sorte capitale residua pari ad € 3.342,51 (al netto di interessi e premi assicurativi). Si richiede, inoltre, un ulteriore riduzione dell'importo suddetto per l'inserimento nel contratto di credito al consumo, di clausole abusive in violazione delle norme comunitarie, per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese,…”.
Premetteva l'opponente di avere sottoscritto con la contratto di credito al consumo Parte_2
n. 10232822, per l'importo totale di € 8.363,50; di avere pagato soltanto parte delle rate, per difficoltà sopravvenute all'atto dell'assunzione dell'obbligazione restitutoria;
che la Pt_2
l'aveva dichiarata decaduta dal beneficio del termine ed aveva poi ceduto il credito, omettendo di notificarle la cessione;
di avere successivamente ricevuto notificazione di atto di pignoramento presso terzi da parte dell'odierna opposta;
che il Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta dell'udienza del 30.6.2023, rilevata la ricorrenza di clausole vessatorie nel contratto
2 costitutivo del rapporto di finanziamento, le aveva concesso termine per la proposizione dell'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo.
Nel proporre l'opposizione ex art. 650 c.p.c., la eccepiva l'inefficacia del decreto per Parte_1 omessa notifica di esso nei suoi confronti nei termini di legge: segnatamente l'opponente allegava di essere venuta a conoscenza del provvedimento monitorio soltanto con la notifica del pignoramento;
si doleva poi del difetto di prova della titolarità del credito da parte dell'opposta; sosteneva che, in virtù dell'errata indicazione nell'atto di precetto e nel pignoramento del numero del decreto ingiuntivo, non le fosse stato possibile accedere tempestivamente al fascicolo del procedimento monitorio ai fini della proposizione tempestiva della presente opposizione;
eccepiva la prescrizione del diritto della parte opposta di agire nei suoi confronti;
si doleva ancora della previsione nel contratto di plurime clausole abusive;
lamentava l'entità della somma ingiunta, in quanto esorbitante il suo debito restitutorio residuo del finanziamento;
illustrava la sua situazione economica, evidenziando che il suo reddito non le consentisse di far fronte alla sua esposizione debitoria;
lamentava che la società finanziaria cedente le avesse ceduto il credito a tassi elevati, omettendo di compiere qualsivoglia indagine in ordine alla sua situazione economica complessiva e di verificare la precedente sottoscrizione da parte sua di altri contratti di finanziamento.
La parte opposta non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Con comparsa depositata in data 12 dicembre 2023, interveniva in giudizio tramite la CP_2 procuratrice qualificandosi cessionaria della medesima, formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per le motivazioni sopra esposte;
B. Ancora in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della opposizione attivata prima del provvedimento obbligatorio del Giudice della Esecuzione;
C. Sempre in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte, confermare la esecutività del d.i. opposto;
nel merito ed in via subordinata nella denegate e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e processuali di cui sopra: D. Dichiarare la inammissibilità di rilievi, eccezioni, istanze
e richieste che esulino dall'ambito del presente giudizio (esclusivamente valutazione di eventuali clausole abusive) sulle quali si dichiara nuovamente di non accettare il contraddittorio;
E. rigettare la domanda formulata da parte opponente in quanto infondata, non provata, pretestuosa e dilatoria in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni supra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 14428/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
F. per l'effetto, ed in ogni caso accertare
e quindi, condannare la IGnora al pagamento della somma dovuta, a titolo di Parte_1 sorte capitale, penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti e per tutto quanto previsto e disciplinato
3 nel contratto de quo;
G. disporre gli opportuni provvedimenti in merito alla procedura esecutiva n.
12055/2022.Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Il 10 novembre 2023 la parte opponente, allegando di non avere potuto iscrivere a ruolo il procedimento di opposizione nel termine di legge, per insuperabili problemi informatici, chiedeva di essere rimessa in termini per l'adempimento.
Il Giudice onerava l'opponente di documentare la circostanza di essere incorsa nella decadenza per causa non imputabile e, all'esito della integrazione della produzione documentale, con ordinanza del 25 aprile 2024, respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 20 giugno 2025.
*********
In via preliminare, si ritiene la procedibilità del giudizio di opposizione, avendo la parte opponente documentato l'impossibilità di dare corso all'iscrizione a ruolo tempestiva del giudizio per ragioni non imputabili a sé, cosicché sussistessero le condizioni per l'accoglimento della sua istanza di rimessione in termini.
Ancora in via preliminare, va disattesa, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dalla parte intervenuta sul presupposto che la stessa fosse stata proposta dall'opponente prima che il
Giudice dell'esecuzione le avesse concesso il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva: segnatamente la ha sostenuto che il G.E. avesse disposto rinvio all'udienza del 5 maggio CP_2
2024, al fine di consentire in quella sede alla debitrice esecutata di valutare se proporre l'opposizione, mentre la stessa aveva introdotto il presente giudizio, irritualmente, mediante la notificazione dell'atto introduttivo in data 3 ottobre 2023, ma l'eccezione si ritiene infondata, dato che, in ossequio all'orientamento maturato dalla Corte di legittimità nella recente pronuncia a
Sezioni Unite (Sentenza n. 9479 del 06/04/2023), l'opponente risulta avere proposto l'opposizione nel termine di quaranta giorni dall'intervenuto rilievo da parte del Giudice dell'esecuzione della presenza nel contratto costitutivo del rapporto per cui è causa di clausole abusive.
Nel merito, si rileva che la parte attrice ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, allegando, da un lato, che il provvedimento non le fosse stato mai notificato cosicché ella avesse appreso della sua esistenza soltanto con la notifica dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento e di non avere potuto accedere comunque neppure in tale fase agli atti del procedimento monitorio per il fatto che il numero del decreto opposto era stato indicato erroneamente in essi;
dall'altro, allegando, comunque, la sussistenza dei presupposti per la
4 proposizione dell'opposizione tardiva in ragione del richiamato orientamento della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, formatosi a seguito delle recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'UE, secondo il quale “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o
l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”
(Cass., S.U. 9479/2023).
L'opposizione si ritiene, però, inammissibile in quanto proposta tardivamente sul presupposto della mancata ricezione da parte dell'opponente della notifica del decreto, atteso che il provvedimento monitorio risulta ritualmente notificato alla parte nelle forme dell'art. 143 c.p.c..
Resta quindi da valutare la fondatezza dell'opposizione tardiva in quanto proposta in virtù del diverso presupposto della ricorrenza nel contratto costitutivo del rapporto di clausole abusive.
Così delimitato l'oggetto del giudizio va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione attinenti a profili diversi dalla abusività di talune delle clausole contrattuali;
ne discende che non si reputino neppure suscettibili di valutazione nel merito i motivi di opposizione aventi ad oggetto il presunto difetto di legittimazione della ricorrente per ingiunzione, e l'asserita violazione da parte della medesima di doveri di correttezza e buona fede e l'eccezione di prescrizione del diritto della ricorrente di agire nei suoi confronti, nonché le deduzioni dell'opponente relative alla minore entità del credito e alla sua situazione debitoria.
Quanto ai motivi di opposizione riguardanti la presenza di clausole vessatorie nel contratto costitutivo del rapporto, va rilevato che la parte opponente ha finanche omesso di allegare la
5 qualifica soggettiva di consumatore che avrebbe legittimato la proposizione dell'opposizione da parte sua su tale presupposto;
ha poi, comunque, allegato la presenza nel contratto di clausole abusive in modo del tutto generico, salvo qualificare come tali quelle relative alla pattuizione degli interessi dovuti e in generale dei costi del finanziamento, asseritamente in misura superiore a quella praticata da altre banche (omettendo però di fornire sul punto qualsivoglia elemento di riscontro), ovvero dolersi della mancata previsione nel contratto del foro competente a conoscere delle eventuali controversie (circostanza quest'ultima che non appare determinare alcuna previsione abusiva).
Ha poi lamentato che al contratto non fossero state allegate le polizze sottoscritte contestualmente ad esse: ma anche tale deduzione non integra doglianza circa la presenza di clausole abusive nel contratto, bensì, al più, avrebbe potuto giustificare la formulazione di eccezione di invalidità dello stesso per indeterminatezza che avrebbe dovuto essere proposta mediante opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione tardiva e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'intervenuta, nella misura di euro 5.077, (euro 919, per la fase di studio, euro 777, per la fase introduttiva, euro 1.680, per la fase istruttoria, euro 1.701, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 5.077,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 26 giugno 2025.
Il Giudice
LA TO
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