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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8896/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8896/2024 vg promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. MODERIANO ROBERTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in GRUGLIASCO il 06/05/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO
(atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
1 Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 12/09/2017.
Con ricorso depositato il 04/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l.
132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico. L'assegno divorzile una tantum, come quantificato, è ritenuto equo ex art. 5 c. 8 l. div.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
2 1) DISPONE che il signor di corrisponda alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Pt_1 Parte_2 divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/70, la somma complessiva di € 100.000,00
(centomila/00) con le seguenti modalità:
a. la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario;
b. la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) entro e non oltre 6 mesi dalla data del primo versamento di cui al punto a. che precede, a mezzo bonifico bancario.
2) DA' ATTO che entrambe le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 1) che precede, dichiarano di avere già prima d'ora definito ogni altra questione economica e patrimoniale e di non avere ulteriori reciproche pretese.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
2/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8896/2024 vg promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. MODERIANO ROBERTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in GRUGLIASCO il 06/05/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO
(atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
1 Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 12/09/2017.
Con ricorso depositato il 04/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l.
132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico. L'assegno divorzile una tantum, come quantificato, è ritenuto equo ex art. 5 c. 8 l. div.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
2 1) DISPONE che il signor di corrisponda alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Pt_1 Parte_2 divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/70, la somma complessiva di € 100.000,00
(centomila/00) con le seguenti modalità:
a. la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio a mezzo bonifico bancario;
b. la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) entro e non oltre 6 mesi dalla data del primo versamento di cui al punto a. che precede, a mezzo bonifico bancario.
2) DA' ATTO che entrambe le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 1) che precede, dichiarano di avere già prima d'ora definito ogni altra questione economica e patrimoniale e di non avere ulteriori reciproche pretese.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
2/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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