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1 agosto 2004
1 agosto 2004
Art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale) 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno": 2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
e transitorie del codice penale) 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno": 2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Commentari • 5
- 1. Eutanasia praticata in canile o uccisione ingiustificata di animali?Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 21 maggio 2020 · 3.1322572
[…] In argomento, va ricordato che l'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189, ha introdotto, nel corpo delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, gli artt. 19-ter e 19-quater. […]
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Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Alessandria, sentenza 30/01/2025, n. 51Provvedimento: […] Orbene, in forza del disposto dell'art. 19 quater disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (introdotto dall'art. 3 della legge n. 189 del 2004), gli animali, oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, sono affidati alle associazioni o agli enti (ad oggi individuati con decreto 2 novembre 2006 del ministro della salute, adottato di concerto con il ministro dell'interno) che ne facciano richiesta e che diano garanzia di poterli tenere in modo adeguato. […]Leggi di più...
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