TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente dott. Stefano Rago Giudice Relatore dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che i coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2
Matrimonio celebrato il 06/01/2016 in INDIA
Preliminarmente si osserva che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a) comma i)
Reg. UE 1111/2019, risultando dai certificati in atti che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in
Italia. Al riguardo si osserva che il regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il giudice adito (tra cui, appunto, la residenza abituale).
Si sono separati consensualmente in data 03/06/2025 avendo depositato note scritte con le quali hanno confermato la volontà di separarsi e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso
Che le condizioni della separazione, come modificate e specificate nelle note scritte depositate in data 27/05/2025 per ed in data 29/05/2025 per appaiono conformi a legge;
Persona_1 Parte_2 visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
PRONUNCIA
La separazione consensuale dei predetti coniugi omologando le condizioni di cui al ricorso e da loro confermate con successiva dichiarazione congiunta e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 ordinamento dello stato civile all'ufficiale dello stato civile del comune di REGGIOLO (RE) (atto n. 11, parte II, serie C, anno 2017)
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Stefano Rago Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente dott. Stefano Rago Giudice Relatore dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che i coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2
Matrimonio celebrato il 06/01/2016 in INDIA
Preliminarmente si osserva che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a) comma i)
Reg. UE 1111/2019, risultando dai certificati in atti che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in
Italia. Al riguardo si osserva che il regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il giudice adito (tra cui, appunto, la residenza abituale).
Si sono separati consensualmente in data 03/06/2025 avendo depositato note scritte con le quali hanno confermato la volontà di separarsi e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso
Che le condizioni della separazione, come modificate e specificate nelle note scritte depositate in data 27/05/2025 per ed in data 29/05/2025 per appaiono conformi a legge;
Persona_1 Parte_2 visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
PRONUNCIA
La separazione consensuale dei predetti coniugi omologando le condizioni di cui al ricorso e da loro confermate con successiva dichiarazione congiunta e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 ordinamento dello stato civile all'ufficiale dello stato civile del comune di REGGIOLO (RE) (atto n. 11, parte II, serie C, anno 2017)
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Stefano Rago Damiano Dazzi