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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/11/2024, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 670/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.03.1965, residente in Settimo T.se, strada Borgata Paradiso n. 76/bis int. 5 ed elettivamente domiciliata in Torino, via P. Bagetti n.31 presso lo studio dell'avv.to
Monica Maria FRIOLO che la rappresenta e difende per delega in atti;
E
(C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2
Torino il 1° agosto 1962, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Carmagnola (TO), via A. De Gasperi, 44/a, presso lo studio dell'Avv. Monia SACCHI che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“PRONUNCIARE
Sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
data 12.09.1992 dai signori e Parte_1 Controparte_1
in San Mauro T.se (TO)
[...]
ordinando, di conseguenza, all'Ufficiale dello Stato Civile di San Mauro T.se di procedere alla
trascrizione dell'emananda Sentenza nei Registri degli atti di matrimonio dell'anno corrente e
di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e ulteriori di
cui al D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 –
alle conclusioni che le parti qui di seguito rassegnano congiuntamente
CONCLUSIONI
1 Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare
ad eventuali ulteriori pretese reciproche, fatto salvo quanto stabilito di seguito ai punti 3 e 4.
2 Dara atto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità della signora che Pt_1
continuerà a viverci con la figlia , mentre le figlie e hanno già lasciato Per_1 Per_2 Per_3
la ex casa coniugale.
3 Stabilire che il signor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno CP_1
divorzile in favore della moglie, la somma di € 50,00, annualmente rivalutabile secondo gli
indici ISTAT.
4 Dare atto che il signor , da un canto, si impegna Controparte_1
a cedere e a trasferire alla signora la quale, dall'altro, accetta, Parte_1
la propria quota pari al 50% della ex casa coniugale e segnatamente porzione di viletta
bifamiliare - sita in Settimo Torinese, strada Borgata Paradiso n. 76 bis interno n.
5 - costituente
parte dell'edificio distinto in planimetria come lotto 3 e precisamente la porzione distinta con la sigla “int. 5” nella planimetria, “elevata a due piani fuori terra, con sottotetto, collegati tramite
scala interna, composta di locale di sgombero, lavanderia, cantina, accessori ed autorimessa al
piano interrato, di soggiorno, cucina, accessori e giardino al piano terreno, di tre camerette ed
accessori al primo piano e di locale non abitabile al piano sottotetto. ...L'immobile in oggetto è
così censito in Catasto Fabbricati, con esatta intestazione:
–Foglio 48 numero 363 subalterno 1, via Borgata Paradiso 76/bis, interno 5, piani S/1-T-1-2,
zona U, categoria A/7, classe 2, vani 9, superficie catastale mq 181, rendita 2.070.000
– Foglio 48 numero 363 subalterno 2, via Borgata Paradiso 76/bis, interno 5, piano S/1, zona
U, categoria C/6, classe 3, mq 53, superficie catastale mq.64, rendita 455.800...”
5. Il signor si impegna a trasferire la sua quota Controparte_1
parte di immobile meglio descritto al punto 4. che precede entro e non oltre 30 giorni
dall'emissione della sentenza di divorzio e la Sig.ra si farà carico interamente delle spese Pt_1
notarili e di altri eventuali oneri relativi al trasferimento di proprietà dell'immobile de quo.
6. Dare atto che la Sig.ra rinuncia a richiedere un contributo al Parte_1
mantenimento in favore delle figlie , e in ragione della maggiore età Per_1 Per_3 Per_2
delle medesime e della raggiunta indipendenza economica e/o in ogni caso capacità lavorativa
delle stesse.
7. Daro atto che i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto dichiarano di
rinunciare reciprocamente alla produzione nel presente procedimento di cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario degli estratti bancari dell'ultimo triennio.
8. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 19.3.2024,
[...]
e , premettevano Parte_1 Controparte_1
che: - in data 12.09.1992 hanno contratto matrimonio concordatario in San Mauro T.se (TO)
(doc.to n.1);
- dal matrimonio sono nate le figlie (in data 27.12.1994), Persona_4 Per_5
e (entrambe il giorno 6.07.1998);
[...] Persona_6
- in data 19.05.2021 il Tribunale di Ivrea ha omologato sulla base del verbale di udienza presidenziale del 12.05.2021 la separazione personale dei coniugi;
- i coniugi non hanno da allora ridato vita, neppure temporaneamente, a situazioni di comunione materiale e spirituale.
All'udienza del giorno 10 ottobre 2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 28.10.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nel procedimento per separazione consensuale i coniugi comparvero innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il 12.5.2021, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 19.5.2021 (cfr. doc. 2); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro, essendo le figlie tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti (o comunque dotate di capacità lavorativa). Tale
accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Parte_1 Controparte_1
data 12.09.1992 in San Mauro T.se (TO), atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del detto Comune il 16.9.1992 al n. 42 Parte II
Serie A,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000. B) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
1 di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad eventuali ulteriori pretese reciproche, fatto salvo quanto stabilito di seguito ai punti 3 e 4;
2 che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità della signora che Pt_1
continuerà a viverci con la figlia , mentre le figlie e hanno Per_1 Per_2 Per_3
già lasciato la ex casa coniugale;
3 il signor verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno CP_1
divorzile in favore della moglie, la somma di € 50,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4 il signor , da un canto, si impegna a Controparte_1
cedere e a trasferire alla signora la quale, dall'altro, Parte_1
accetta, la propria quota pari al 50% della ex casa coniugale e segnatamente porzione di viletta bifamiliare - sita in Settimo Torinese, strada Borgata Paradiso n. 76 bis interno n.
5 - costituente parte dell'edificio distinto in planimetria come lotto 3 e precisamente la porzione distinta con la sigla “int. 5” nella planimetria, “elevata a due piani fuori terra, con sottotetto, collegati tramite scala interna, composta di locale di sgombero,
lavanderia, cantina, accessori ed autorimessa al piano interrato, di soggiorno, cucina,
accessori e giardino al piano terreno, di tre camerette ed accessori al primo piano e di locale non abitabile al piano sottotetto. ...L'immobile in oggetto è così censito in Catasto
Fabbricati, con esatta intestazione:
–Foglio 48 numero 363 subalterno 1, via Borgata Paradiso 76/bis, interno 5, piani S/1-
T-1-2, zona U, categoria A/7, classe 2, vani 9, superficie catastale mq 181, rendita
2.070.000
– Foglio 48 numero 363 subalterno 2, via Borgata Paradiso 76/bis, interno 5, piano S/1,
zona U, categoria C/6, classe 3, mq 53, superficie catastale mq.64, rendita 455.800...”;
5. il signor si impegna a trasferire la sua Controparte_1
quota parte di immobile meglio descritto al punto 4. che precede entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio e la Sig.ra si farà carico Pt_1
interamente delle spese notarili e di altri eventuali oneri relativi al trasferimento di proprietà dell'immobile de quo;
6. la Sig.ra rinuncia a richiedere un contributo al Parte_1
mantenimento in favore delle figlie , e in ragione della Per_1 Per_3 Per_2
maggiore età delle medesime e della raggiunta indipendenza economica e/o in ogni caso capacità lavorativa delle stesse;
7. con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione nel presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario degli estratti bancari dell'ultimo triennio.
C) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 31 ottobre 2024
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 670/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.03.1965, residente in Settimo T.se, strada Borgata Paradiso n. 76/bis int. 5 ed elettivamente domiciliata in Torino, via P. Bagetti n.31 presso lo studio dell'avv.to
Monica Maria FRIOLO che la rappresenta e difende per delega in atti;
E
(C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2
Torino il 1° agosto 1962, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Carmagnola (TO), via A. De Gasperi, 44/a, presso lo studio dell'Avv. Monia SACCHI che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“PRONUNCIARE
Sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
data 12.09.1992 dai signori e Parte_1 Controparte_1
in San Mauro T.se (TO)
[...]
ordinando, di conseguenza, all'Ufficiale dello Stato Civile di San Mauro T.se di procedere alla
trascrizione dell'emananda Sentenza nei Registri degli atti di matrimonio dell'anno corrente e
di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e ulteriori di
cui al D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 –
alle conclusioni che le parti qui di seguito rassegnano congiuntamente
CONCLUSIONI
1 Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare
ad eventuali ulteriori pretese reciproche, fatto salvo quanto stabilito di seguito ai punti 3 e 4.
2 Dara atto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità della signora che Pt_1
continuerà a viverci con la figlia , mentre le figlie e hanno già lasciato Per_1 Per_2 Per_3
la ex casa coniugale.
3 Stabilire che il signor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno CP_1
divorzile in favore della moglie, la somma di € 50,00, annualmente rivalutabile secondo gli
indici ISTAT.
4 Dare atto che il signor , da un canto, si impegna Controparte_1
a cedere e a trasferire alla signora la quale, dall'altro, accetta, Parte_1
la propria quota pari al 50% della ex casa coniugale e segnatamente porzione di viletta
bifamiliare - sita in Settimo Torinese, strada Borgata Paradiso n. 76 bis interno n.
5 - costituente
parte dell'edificio distinto in planimetria come lotto 3 e precisamente la porzione distinta con la sigla “int. 5” nella planimetria, “elevata a due piani fuori terra, con sottotetto, collegati tramite
scala interna, composta di locale di sgombero, lavanderia, cantina, accessori ed autorimessa al
piano interrato, di soggiorno, cucina, accessori e giardino al piano terreno, di tre camerette ed
accessori al primo piano e di locale non abitabile al piano sottotetto. ...L'immobile in oggetto è
così censito in Catasto Fabbricati, con esatta intestazione:
–Foglio 48 numero 363 subalterno 1, via Borgata Paradiso 76/bis, interno 5, piani S/1-T-1-2,
zona U, categoria A/7, classe 2, vani 9, superficie catastale mq 181, rendita 2.070.000
– Foglio 48 numero 363 subalterno 2, via Borgata Paradiso 76/bis, interno 5, piano S/1, zona
U, categoria C/6, classe 3, mq 53, superficie catastale mq.64, rendita 455.800...”
5. Il signor si impegna a trasferire la sua quota Controparte_1
parte di immobile meglio descritto al punto 4. che precede entro e non oltre 30 giorni
dall'emissione della sentenza di divorzio e la Sig.ra si farà carico interamente delle spese Pt_1
notarili e di altri eventuali oneri relativi al trasferimento di proprietà dell'immobile de quo.
6. Dare atto che la Sig.ra rinuncia a richiedere un contributo al Parte_1
mantenimento in favore delle figlie , e in ragione della maggiore età Per_1 Per_3 Per_2
delle medesime e della raggiunta indipendenza economica e/o in ogni caso capacità lavorativa
delle stesse.
7. Daro atto che i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto dichiarano di
rinunciare reciprocamente alla produzione nel presente procedimento di cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario degli estratti bancari dell'ultimo triennio.
8. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 19.3.2024,
[...]
e , premettevano Parte_1 Controparte_1
che: - in data 12.09.1992 hanno contratto matrimonio concordatario in San Mauro T.se (TO)
(doc.to n.1);
- dal matrimonio sono nate le figlie (in data 27.12.1994), Persona_4 Per_5
e (entrambe il giorno 6.07.1998);
[...] Persona_6
- in data 19.05.2021 il Tribunale di Ivrea ha omologato sulla base del verbale di udienza presidenziale del 12.05.2021 la separazione personale dei coniugi;
- i coniugi non hanno da allora ridato vita, neppure temporaneamente, a situazioni di comunione materiale e spirituale.
All'udienza del giorno 10 ottobre 2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 28.10.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nel procedimento per separazione consensuale i coniugi comparvero innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il 12.5.2021, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 19.5.2021 (cfr. doc. 2); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro, essendo le figlie tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti (o comunque dotate di capacità lavorativa). Tale
accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Parte_1 Controparte_1
data 12.09.1992 in San Mauro T.se (TO), atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del detto Comune il 16.9.1992 al n. 42 Parte II
Serie A,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000. B) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
1 di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad eventuali ulteriori pretese reciproche, fatto salvo quanto stabilito di seguito ai punti 3 e 4;
2 che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità della signora che Pt_1
continuerà a viverci con la figlia , mentre le figlie e hanno Per_1 Per_2 Per_3
già lasciato la ex casa coniugale;
3 il signor verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno CP_1
divorzile in favore della moglie, la somma di € 50,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4 il signor , da un canto, si impegna a Controparte_1
cedere e a trasferire alla signora la quale, dall'altro, Parte_1
accetta, la propria quota pari al 50% della ex casa coniugale e segnatamente porzione di viletta bifamiliare - sita in Settimo Torinese, strada Borgata Paradiso n. 76 bis interno n.
5 - costituente parte dell'edificio distinto in planimetria come lotto 3 e precisamente la porzione distinta con la sigla “int. 5” nella planimetria, “elevata a due piani fuori terra, con sottotetto, collegati tramite scala interna, composta di locale di sgombero,
lavanderia, cantina, accessori ed autorimessa al piano interrato, di soggiorno, cucina,
accessori e giardino al piano terreno, di tre camerette ed accessori al primo piano e di locale non abitabile al piano sottotetto. ...L'immobile in oggetto è così censito in Catasto
Fabbricati, con esatta intestazione:
–Foglio 48 numero 363 subalterno 1, via Borgata Paradiso 76/bis, interno 5, piani S/1-
T-1-2, zona U, categoria A/7, classe 2, vani 9, superficie catastale mq 181, rendita
2.070.000
– Foglio 48 numero 363 subalterno 2, via Borgata Paradiso 76/bis, interno 5, piano S/1,
zona U, categoria C/6, classe 3, mq 53, superficie catastale mq.64, rendita 455.800...”;
5. il signor si impegna a trasferire la sua Controparte_1
quota parte di immobile meglio descritto al punto 4. che precede entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio e la Sig.ra si farà carico Pt_1
interamente delle spese notarili e di altri eventuali oneri relativi al trasferimento di proprietà dell'immobile de quo;
6. la Sig.ra rinuncia a richiedere un contributo al Parte_1
mantenimento in favore delle figlie , e in ragione della Per_1 Per_3 Per_2
maggiore età delle medesime e della raggiunta indipendenza economica e/o in ogni caso capacità lavorativa delle stesse;
7. con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione nel presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario degli estratti bancari dell'ultimo triennio.
C) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 31 ottobre 2024
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)