Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/01/2026, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01689/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11689 del 2025, proposto da
IA FU, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilenia Quattrocchi e MA Rosaria Adornato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito e Ministero dell’università e della ricerca, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda n. 38487 inoltrata dalla ricorrente in data 9.6.2024 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’Amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Dicasteri intimati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che :
- con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. notificato in data 17.9.2025 e depositato il successivo 7.10.2025, l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 9.6.2024 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- i Ministeri intimati si sono costituiti con atto di stile;
- alla camera di consiglio del 25.11.2025, il Collegio ha rilevato ex art. 73 c.p.a. la possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito e i procuratori di parte ricorrente hanno chiesto termini a difesa;
- alla camera di consiglio del 27.1.2026, fissata per il prosieguo della trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che :
- l’art. 45, comma 1, c.p.a. prevede che “ [i] l ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario” ;
- ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi in materia di silenzio, “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti” ;
- il ricorso in epigrafe è stato depositato oltre il termine dimezzato di quindici giorni dalla notifica;
- “il termine legislativamente fissato per il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito ha carattere perentorio, in quanto, essendo espressione di un principio di ordine pubblico processuale, è sottratto alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del giudice, il quale non può disattenderlo o prorogarlo per sopperire all’inerzia dell’interessato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 26 gennaio 2011, n. 538)” (Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4948, richiamata, tra le altre, da Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2021, n. 4584);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito ex art. 35, co. 1, lett. a), c.p.a.;
Ravvisata nondimeno l’opportunità di compensare le spese di lite fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA MA GI, Presidente FF
AL AR, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AR | NA MA GI |
IL SEGRETARIO