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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/11/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8146/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Crosta Giovanni;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Arcoleo Benedetta;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 21.10.2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 21.10.2025 le parti
1 hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice
Delegato e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
2. All'udienza del 21.10.2025, il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti, quali comprovate dalla documentazione in atti, e delle relative esigenze di vita, della capacità lavorativa specifica e generica delle parti - ai fini di una più sollecita definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“1) affidamento congiunto, in assenza di ragioni ostative, ad entrambi i genitori del figlio , nato il [...], con domiciliazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna e facoltà per il padre, salvo diverso accordo fra le parti, di incontrare il figlio minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18:30 alle ore
20:00, a settimane alterne il sabato dalle ore 21:00 alla domenica alle ore 17:00, con obbligo per il padre di prelevare il minore all'inizio del periodo dal domicilio materno e di ivi riaccompagnarlo al termine del periodo, durante le vacanze di
Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale;
per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, nonché nelle ulteriori festività civili
e religiose dalle ore 11:00 alle ore 19:00 con il criterio dell'alternanza (una festività con la madre e una con il padre e così via di seguito); con cadenza annuale, per due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno, previo accordo con la madre per la individuazione dello specifico periodo di frequentazione estiva da concordarsi entro la data del 30 giugno di ogni anno, periodo che, in mancanza di accordo, va individuato dall'1 sino al 15 agosto, sempre con l'obbligo per il padre di prelevare il minore all'inizio del periodo di frequentazione dal domicilio materno
e di ivi riaccompagnarlo al termine del periodo;
2) obbligo a carico del padre di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 del mese, per il mantenimento del figlio l'importo perequativo di euro 250,00, fermo
2 restando che quest'ultima percepirà per intero dall'Inps l'assegno unico erogato per il figlio dall'Inps;
3) obbligo a carico di entrambe le parti di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019”.
3. Le superiori condizioni, in quanto conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale.
4. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore della coppia , nato il [...] sia regolato in base alle Persona_1 condizioni riportate in motivazione;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8146/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Crosta Giovanni;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Arcoleo Benedetta;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 21.10.2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 21.10.2025 le parti
1 hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice
Delegato e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
2. All'udienza del 21.10.2025, il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti, quali comprovate dalla documentazione in atti, e delle relative esigenze di vita, della capacità lavorativa specifica e generica delle parti - ai fini di una più sollecita definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“1) affidamento congiunto, in assenza di ragioni ostative, ad entrambi i genitori del figlio , nato il [...], con domiciliazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna e facoltà per il padre, salvo diverso accordo fra le parti, di incontrare il figlio minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18:30 alle ore
20:00, a settimane alterne il sabato dalle ore 21:00 alla domenica alle ore 17:00, con obbligo per il padre di prelevare il minore all'inizio del periodo dal domicilio materno e di ivi riaccompagnarlo al termine del periodo, durante le vacanze di
Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale;
per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, nonché nelle ulteriori festività civili
e religiose dalle ore 11:00 alle ore 19:00 con il criterio dell'alternanza (una festività con la madre e una con il padre e così via di seguito); con cadenza annuale, per due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno, previo accordo con la madre per la individuazione dello specifico periodo di frequentazione estiva da concordarsi entro la data del 30 giugno di ogni anno, periodo che, in mancanza di accordo, va individuato dall'1 sino al 15 agosto, sempre con l'obbligo per il padre di prelevare il minore all'inizio del periodo di frequentazione dal domicilio materno
e di ivi riaccompagnarlo al termine del periodo;
2) obbligo a carico del padre di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 del mese, per il mantenimento del figlio l'importo perequativo di euro 250,00, fermo
2 restando che quest'ultima percepirà per intero dall'Inps l'assegno unico erogato per il figlio dall'Inps;
3) obbligo a carico di entrambe le parti di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019”.
3. Le superiori condizioni, in quanto conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale.
4. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore della coppia , nato il [...] sia regolato in base alle Persona_1 condizioni riportate in motivazione;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante.
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