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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14473 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di BARI nel procedimento a carico di: SP OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE d'APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. FRANCESCA BOVI in difesa di OL SP che ha richiesto l'inammissibilità o, in via subordinata, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata il 31 ottobre 2022 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ha mandato assolto NI AR dal reato ascrittogli di rapina aggravata impropria per non aver commesso il fatto. Nella motivazione si legge che la condotta ascritta all'imputato è stata successiva e non collegata alla commissione del reato da parte dell'autore materiale della sottrazione della res furtiva, tal CO EP LE, in assenza della prova di un previo accordo. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14473 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 19/02/2025 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per mancanza di motivazione (art. 125 cod. proc. pen.), erronea valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.) e comunque insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della prova in relazione alla condotta ascritta all'imputato. La motivazione, si sostiene nel ricorso, si pone in contrasto con le emergenze probatorie che attestano dell'appostamento dell'imputato, della attesa dell'uscita del correo dal magazzino in cui si era introdotto e dalla coordinazione tra l'azione dell'uno e quella dell'altro dei due correi, che allude alla sussistenza di un preventivo accordo, quanto meno in termini generali. La versione assolutoria, di una condotta fortuita e casuale dello AR nel frangente costituisce un'ipotesi fantasiosa e priva di qualsivoglia addentellato con la realtà dei fatti e con l' id quod plerumque accidit. 3. Con memoria inviata per PEC il difensore dell'imputato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata previo rigetto o inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivi da considerarsi, complessivamente, manifestamente infondati e non consentiti. Occorre immediatamente sottolineare che la formulazione del ricorso in Cassazione richiede il rigoroso rispetto dei criteri di selezione dei motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., per come interpretati progressivamente dalla giurisprudenza di legittimità. Bisogna allora ricordare che non è consentita né la generica e promiscua deduzione del motivo cumulativo, che evochi tutti i vizi motivazionali -mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione-, né l'introduzione di motivi fondati sull'art. 192 cod. proc. pen.. In relazione al primo aspetto, infatti, si è osservato che la tecnica redazionale cumulativa o alternativa, che evochi tutti o più tra i profili di critica motivazionale indicati nella lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenti di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 - 01; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non massimata sul punto). Quanto alla dedotta violazione del parametro di valutazione delle prove ex art. 192 cod. proc. pen., si è autorevolmente affermato, dal più elevato consesso di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 280027 - 04), che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) (o addirittura della lettera b), come dedotto nel ricorso) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Tali regole di elaborazione giurisprudenziale, in sostanza, servono a ribadire i limiti della critica ai provvedimenti giudiziari che possono essere formulati in questa sede, posto il divieto, di origine strutturale (ordinamentale) e procedimentale, di ingerenza della Corte di cassazione nel giudizio di merito. Ed in definitiva, lamentando la erronea valutazione delle prove indicate nel ricorso, è proprio questo che il Procuratore vuole, una rinnovata (la terza) valutazione del merito cioè del fatto, ciò che è prerogativa dei giudici di primo e di secondo grado. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza infatti, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel senso che « a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito;
onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti ». A ciò si aggiunge che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e di grado tale da costituire, per la assoluta maggioranza, se non per la totalità dei consociati, un incontrovertibile ed evidente salto nella consequenzialità causa- effetto o comunque nella formulazione del sillogismo nella interpretazione del fatto. In assenza di un tale 'abuso della logica comune', incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente 3 ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). Ed a rivelare l'insufficienza concettuale che caratterizza il ricorso nell'elaborazione di una critica di legittimità alla sentenza impugnata è quel passaggio (pg. 3) che ne equipara la (asserita) grave illogicità alla incompletezza ed alla insufficienza, categorie, queste ultime, utili ed evocabili in un giudizio di merito, ma distoniche in un giudizio che ponga al centro la legittimità della decisione. 2. Ed allora, sulla base di tale premesse concettuali, diventa chiaro che quanto preteso dal Procuratore, non può in questa sede essere riconosciuto, non ravvisandosi carenze motivazionali o illogicità manifeste né in relazione al materiale probatorio né, soprattutto in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado, sulla quale occorre peraltro aggiungere quanto segue. Il giudice che proceda ad un overturning non è gravato da identico onere motivazionale nel caso in cui proceda ad una condanna (rispetto ad un precedente assoluzione) e nel caso in cui proceda alla assoluzione (rispetto ad una precedente condanna). Nel primo caso, infatti, dovendo superare uno standard di prova elevato (dell'oltre il ragionevole dubbio) dovrà impegnarsi a redigere una motivazione 'rafforzata', cercando di 'uccidere' il dubbio che aveva condotto il primo giudice all'assoluzione, confutando in radice la sussistenza degli elementi posti a base della assoluzione. Nel secondo caso, analogo a quello di cui oggi si discute, v'è solo da 'incrinare' una certezza, 'insinuare' un dubbio. La diversità tra le due situazioni, derivante dalla convergenza di principi quali la presunzione di innocenza e la citata regola B.A.R.D. (beyond any reasonable doubt) viene evidenziato dalla sentenza Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01. !vi si afferma che in caso di totale riforma in grado di appello, l'onere motivazionale si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. La citata sentenza poi precisa che non è possibile far confluire all'interno dell'indistinta locuzione "motivazione rafforzata", ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione (cioè sia in caso di esito di condanna che assolutorio) perché ciò significherebbe parificare 'contro natura' obblighi dimostrativi che hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, in quanto derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata: in un caso (condanna) è necessaria la certezza della colpevolezza, nell'altro (assoluzione) è sufficiente il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto. Conseguentemente, in tali casi, il giudice d'appello dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. Ebbene, nelle due pagine di motivazione, la Corte d'appello, dopo un adeguato résumé della sentenza di primo grado, ha proceduto ad articolare con sufficiente motivazione le ragioni di dubbio in ordine alla sussistenza del previo concerto criminale, evidenziando quegli elementi di fatto che, potendo prestarsi ad una interpretazione ambivalente, davano luogo ad un 'invincibile dubbio' (pg. I 5) che inevitabilmente apriva la strada alla assoluzione. La ricostruzione cronologica degli eventi e la conclusione che ne viene tratta si pongono quindi nel solco della soluzione dubeativa e si sottraggono radicalmente alla critica di manifesta illogicità motivazionale. 3. Per talí il ricorso è inammissibile, siccome fondato su un motivo manifestamente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19 febbraio 2025 Il Consi Here rel tore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. FRANCESCA BOVI in difesa di OL SP che ha richiesto l'inammissibilità o, in via subordinata, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata il 31 ottobre 2022 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ha mandato assolto NI AR dal reato ascrittogli di rapina aggravata impropria per non aver commesso il fatto. Nella motivazione si legge che la condotta ascritta all'imputato è stata successiva e non collegata alla commissione del reato da parte dell'autore materiale della sottrazione della res furtiva, tal CO EP LE, in assenza della prova di un previo accordo. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14473 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 19/02/2025 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per mancanza di motivazione (art. 125 cod. proc. pen.), erronea valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.) e comunque insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della prova in relazione alla condotta ascritta all'imputato. La motivazione, si sostiene nel ricorso, si pone in contrasto con le emergenze probatorie che attestano dell'appostamento dell'imputato, della attesa dell'uscita del correo dal magazzino in cui si era introdotto e dalla coordinazione tra l'azione dell'uno e quella dell'altro dei due correi, che allude alla sussistenza di un preventivo accordo, quanto meno in termini generali. La versione assolutoria, di una condotta fortuita e casuale dello AR nel frangente costituisce un'ipotesi fantasiosa e priva di qualsivoglia addentellato con la realtà dei fatti e con l' id quod plerumque accidit. 3. Con memoria inviata per PEC il difensore dell'imputato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata previo rigetto o inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivi da considerarsi, complessivamente, manifestamente infondati e non consentiti. Occorre immediatamente sottolineare che la formulazione del ricorso in Cassazione richiede il rigoroso rispetto dei criteri di selezione dei motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., per come interpretati progressivamente dalla giurisprudenza di legittimità. Bisogna allora ricordare che non è consentita né la generica e promiscua deduzione del motivo cumulativo, che evochi tutti i vizi motivazionali -mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione-, né l'introduzione di motivi fondati sull'art. 192 cod. proc. pen.. In relazione al primo aspetto, infatti, si è osservato che la tecnica redazionale cumulativa o alternativa, che evochi tutti o più tra i profili di critica motivazionale indicati nella lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenti di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 - 01; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non massimata sul punto). Quanto alla dedotta violazione del parametro di valutazione delle prove ex art. 192 cod. proc. pen., si è autorevolmente affermato, dal più elevato consesso di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 280027 - 04), che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) (o addirittura della lettera b), come dedotto nel ricorso) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Tali regole di elaborazione giurisprudenziale, in sostanza, servono a ribadire i limiti della critica ai provvedimenti giudiziari che possono essere formulati in questa sede, posto il divieto, di origine strutturale (ordinamentale) e procedimentale, di ingerenza della Corte di cassazione nel giudizio di merito. Ed in definitiva, lamentando la erronea valutazione delle prove indicate nel ricorso, è proprio questo che il Procuratore vuole, una rinnovata (la terza) valutazione del merito cioè del fatto, ciò che è prerogativa dei giudici di primo e di secondo grado. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza infatti, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel senso che « a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito;
onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti ». A ciò si aggiunge che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e di grado tale da costituire, per la assoluta maggioranza, se non per la totalità dei consociati, un incontrovertibile ed evidente salto nella consequenzialità causa- effetto o comunque nella formulazione del sillogismo nella interpretazione del fatto. In assenza di un tale 'abuso della logica comune', incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente 3 ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). Ed a rivelare l'insufficienza concettuale che caratterizza il ricorso nell'elaborazione di una critica di legittimità alla sentenza impugnata è quel passaggio (pg. 3) che ne equipara la (asserita) grave illogicità alla incompletezza ed alla insufficienza, categorie, queste ultime, utili ed evocabili in un giudizio di merito, ma distoniche in un giudizio che ponga al centro la legittimità della decisione. 2. Ed allora, sulla base di tale premesse concettuali, diventa chiaro che quanto preteso dal Procuratore, non può in questa sede essere riconosciuto, non ravvisandosi carenze motivazionali o illogicità manifeste né in relazione al materiale probatorio né, soprattutto in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado, sulla quale occorre peraltro aggiungere quanto segue. Il giudice che proceda ad un overturning non è gravato da identico onere motivazionale nel caso in cui proceda ad una condanna (rispetto ad un precedente assoluzione) e nel caso in cui proceda alla assoluzione (rispetto ad una precedente condanna). Nel primo caso, infatti, dovendo superare uno standard di prova elevato (dell'oltre il ragionevole dubbio) dovrà impegnarsi a redigere una motivazione 'rafforzata', cercando di 'uccidere' il dubbio che aveva condotto il primo giudice all'assoluzione, confutando in radice la sussistenza degli elementi posti a base della assoluzione. Nel secondo caso, analogo a quello di cui oggi si discute, v'è solo da 'incrinare' una certezza, 'insinuare' un dubbio. La diversità tra le due situazioni, derivante dalla convergenza di principi quali la presunzione di innocenza e la citata regola B.A.R.D. (beyond any reasonable doubt) viene evidenziato dalla sentenza Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01. !vi si afferma che in caso di totale riforma in grado di appello, l'onere motivazionale si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. La citata sentenza poi precisa che non è possibile far confluire all'interno dell'indistinta locuzione "motivazione rafforzata", ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione (cioè sia in caso di esito di condanna che assolutorio) perché ciò significherebbe parificare 'contro natura' obblighi dimostrativi che hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, in quanto derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata: in un caso (condanna) è necessaria la certezza della colpevolezza, nell'altro (assoluzione) è sufficiente il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto. Conseguentemente, in tali casi, il giudice d'appello dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. Ebbene, nelle due pagine di motivazione, la Corte d'appello, dopo un adeguato résumé della sentenza di primo grado, ha proceduto ad articolare con sufficiente motivazione le ragioni di dubbio in ordine alla sussistenza del previo concerto criminale, evidenziando quegli elementi di fatto che, potendo prestarsi ad una interpretazione ambivalente, davano luogo ad un 'invincibile dubbio' (pg. I 5) che inevitabilmente apriva la strada alla assoluzione. La ricostruzione cronologica degli eventi e la conclusione che ne viene tratta si pongono quindi nel solco della soluzione dubeativa e si sottraggono radicalmente alla critica di manifesta illogicità motivazionale. 3. Per talí il ricorso è inammissibile, siccome fondato su un motivo manifestamente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19 febbraio 2025 Il Consi Here rel tore La Presidente