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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 594/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 18
giugno 2025
d a
in persona del Parte_1
liquidatore sig. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv.to Massimo Garruto del Foro di Foggia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
in persona del direttore generale dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Annalisa Pulica Controparte_2
del Foro di elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1
dell'Avv.to Chiara Ghidotti del Foro di Brescia, giusta procura speciale - 2 -
alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n.
665/2020 pubblicata il 30/11/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, riformare e/o annullare la sentenza n.
665/2020, pubblicata il 30/11/2020, R.G. n. 2694/2017, pronunciata dal TRIBUNALE di Mantova - Seconda Sezione CIVILE, nella persona del Giudice Dott. Francesca Arrigoni, ed avente ad oggetto la domanda di pagamento in favore della
[...]
e nei confronti della Parte_1
, Controparte_1
della somma di euro 95.592,28, oltre a interessi e spese, a titolo di saldo delle fatture emesse tra il mese di gennaio 2017 e il mese di maggio
2017, quale corrispettivo per prestazioni di trasporto de quo agitur.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'infrascritto Procuratore
antistatario.
Dell'appellata
Nel merito: rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova, rigettando tutte le richieste dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili.
In subordine: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza - 3 -
appellata, ridimensionare le pretese avversarie, accertare e dichiarare,
come dovuta la minor somma che sarà riconosciuta in corso di causa.
In ogni caso, respingere le domande di rimborso delle spese e dei compensi di avvocato del doppio grado di giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Mantova, adito su ricorso della
[...]
ingiungeva all' Controparte_3 Controparte_1
il pagamento della somma di € 95.592,28=,
[...]
oltre a interessi e spese. Il credito si riferiva alla prestazione di trasporto dei pazienti sottoposti a dialisi (per la quale prestazione era stato già
corrisposto l'importo di € 96.592,28=).
L' interponeva opposizione avverso il suddetto CP_1
provvedimento, lamentando che erano state applicate tariffe difformi rispetto a quelle stabilite dalle disposizioni regionali (DGR n. X /4702
del 29/12/2015).
Resisteva la . Pt_1
Seguiva intimazione del precetto, in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, e opposizione a precetto, per i medesimi motivi di cui all'opposizione all'ingiunzione e altri ancora.
Le due cause venivano, quindi, riunite.
Il Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1. In accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1142 emesso in data 6/7/2017 dall'intestato Tribunale, - 4 -
per le ragioni indicate in motivazione;
- 2. In accoglimento della svolta opposizione a precetto, accerta l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtu' del titolo opposto (decreto ingiuntivo n. 1142 emesso in data 6/7/2017
dall'intestato Tribunale) e del relativo precetto;
- 3. Condanna Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in euro Controparte_1
1.192,50 per spese e in euro 13.800,00 per compenso professionale,
oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che i pagamenti già effettuati da in relazione alle CP_1
prestazioni di cui alle fatture azionate erano stati calcolati sulla base delle tariffe di cui alla DGRX/4702 del 29/12/2015;
- che l'opposta nelle fatture dedotte in lite aveva fatto applicazione di un differente criterio per la determinazione delle tariffe;
- che l'oggetto della controversia verteva, appunto,
sull'individuazione delle tariffe correttamente applicabili ai trasporti di cui alle fatture azionate, ovvero se quelle della DGR 29.12.2015 o quelle anteriormente applicate;
- che era condivisibile la tesi di secondo la quale ai CP_1
trasporti di cui è causa erano applicabili le tariffe di cui alla DGR
29/12/2015, e quindi i rimborsi erano stati integralmente effettuati a favore di;
Pt_1
- che, infatti, la convenzione del 2013, recava espresso rinvio - 5 -
per la determinazione delle tariffe sub art. 5 alle DGR allora in vigore;
Parte
- che la medesima convenzione, all'art. 12, prevedeva che l'
si riserva la facoltà di apportare ulteriori modifiche alla presente convenzione in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto oggetto della convenzione stessa o di nuove sopravvenute necessità
operative/organizzative;
- che non risultavano allegate, né tantomeno provate, ragioni assolutamente eccezionali tali da giustificare deroghe, in forza della
DGR 29/12/2015, che, comunque, trattandosi di un rapporto di convenzione, avrebbero dovuto essere adottate in via negoziale tra le parti, non potendo peraltro essere applicate unilateralmente;
- che nessun assenso dell'amministrazione a una diversa applicazione dei rimborsi era dato evincere all'esito della istruttoria.
La interponeva appello avverso la suddetta decisione per il Pt_1
seguente motivo: erronea statuizione in merito all' individuazione delle tariffe applicabili al caso di specie.
Resisteva l' . CP_1
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 18 giugno 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di appello la lamenta erronea Pt_1
statuizione in merito all' individuazione delle tariffe applicabili al caso di specie. Osserva che la convenzione prodotta in atti, che prevede - 6 -
espressamente l'applicazione delle condizioni di cui alla DGR X/4702
del 29/12/2015, è stata stipulata in data 22 settembre 2017; che tale convenzione non è applicabile al caso di specie, essendo le fatture azionate in monitorio concernenti il periodo precedente, compreso tra il mese di gennaio 2017 e il mese di maggio 2017; che la convenzione non può che disporre solo per l'avvenire, ovverosia non ha effetto retroattivo;
che il giudice di prime cure ha erroneamente conferito efficacia ex tunc alla convenzione de qua agitur.
Il motivo è infondato.
La censura muove da un equivoco di fondo, ossia che il
Tribunale abbia regolato il rapporto sulla scorta della convenzione del
22 settembre 2017 (doc. 2 appellata), applicandola retroattivamente, in contrasto con i principi generali.
In realtà, il Tribunale non ha affatto applicato la convenzione del 22 settembre 2017, bensì quella del 16 luglio 2013 (doc. 1 appellata),
e successive proroghe, pertinente alle fatture dei mesi di gennaio/maggio 2017, opportunamente integrata in virtù del disposto della legge regionale.
Infatti:
- l'art. 43 della L. Regione Lombardia n. 33/2009 (c.d. Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità), nel testo vigente ratione
temporis, disponeva che “Ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a
trattamenti di dialisi sono erogati rimborsi per le spese di trasporto
dagli stessi sostenute per il tragitto dalla propria dimora al centro di
dialisi più vicino ove esista disponibilità di posti-letto e viceversa;
tali - 7 -
rimborsi sono così determinati: a) rimborso totale delle spese
sostenute per l'utilizzo di servizi pubblici di trasporto;
b) rimborso
delle spese sostenute con mezzo proprio entro il limite di un quinto del
costo di un litro di benzina per il numero di chilometri percorsi;
c)
rimborso delle spese sostenute in ambulanza, limitatamente ai casi in
cui tale mezzo è ritenuto indispensabile, sulla base delle tariffe e dei
criteri determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. Il rimborso di cui al comma 1 è subordinato ad autorizzazione
rilasciata, su relazione del responsabile del servizio di dialisi che ha
Part in cura il paziente, dall di residenza”;
- l'art. 41 della medesima legge, nel testo sostituito dalla L.
Regione Lombardia n. 6/2017, dispone che: “1. Il SSL assicura ai
pazienti nefropatici cronici sottoposti a trattamenti di dialisi, il
rimborso delle spese di trasporto che essi sostengono per effettuare il
tragitto dalla propria dimora al centro di dialisi più vicino e viceversa.
Tali rimborsi sono determinati in base ai criteri e alle tariffe definite
con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle diverse
tipologie di trasporto.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono subordinati
all'autorizzazione rilasciata dall'ATS di residenza in base alla
relazione del responsabile del servizio di dialisi che ha in cura il
paziente”.
La determinazione delle tariffe di rimborso, dunque, non è
libera, giacchè la legge regionale la rimette ad una deliberazione della
Giunta Regionale che ne disciplina i criteri applicativi.
Ciò in applicazione dell'art. 1374 c.c., secondo cui “Il - 8 -
contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,
in mancanza, secondo gli usi e l'equità”.
D'altro canto, l'art. 12 della convenzione inter partes (doc. 1
Part appellata) dispone, in conformità, che “L' si riserva la facoltà di
apportare eventuali modifiche alla presente convenzione in caso di
emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione
Lombardia relative al trasporto oggetto della convenzione stessa o di
nuove sopravvenute necessità operative/organizzative”.
Nel caso di specie le fatture di cui si discute risalgono al periodo gennaio/maggio 2017, epoca in cui erano vigenti le tariffe di cui alla D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 (doc. 11 appellata), che l' CP_1
ha correttamente applicato.
Ad abundantiam:
- il punto 4 della delibera de qua stabilisce che “Ad ogni buon
conto l' interessata può autorizzare deroghe rispetto a quanto CP_1
sopra stabilito per alcuni casi assolutamente eccezionali, motivandole
adeguatamente”;
- e la ha inteso avvalersi della deroga, motivandola in Pt_1
ragione della perdita riportata nei trasporti del I trimestre 2017 per la somma di euro 10.000 rispetto all'applicazione della precedente tariffa
(doc. 4 appellata).
Sorvolando sul fatto che la causale indicata non integra il caso eccezionale, così come giustamente sottolineato dal Tribunale, la richiesta di deroga ex punto 4 della delibera costituisce la miglior - 9 -
dimostrazione del fatto che la cooperativa era perfettamente consapevole dell'operatività della D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015,
malgrado poi l'abbia contestata in giudizio, senza alcun valido supporto.
La censura, dunque, non coglie affatto la ratio decidendi della motivazione del primo giudice.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 12.154,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, € 1.911,00= per la fase introduttiva, € 2.163,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. Le spese vengono liquidate sulla base del valore della causa, come indicato in citazione, con compenso medio per la prima,
la seconda e la quarta fase, e minimo per la terza, data l'assenza di istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza - 10 -
impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 12.154,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 594/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 18
giugno 2025
d a
in persona del Parte_1
liquidatore sig. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv.to Massimo Garruto del Foro di Foggia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
in persona del direttore generale dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Annalisa Pulica Controparte_2
del Foro di elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1
dell'Avv.to Chiara Ghidotti del Foro di Brescia, giusta procura speciale - 2 -
alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n.
665/2020 pubblicata il 30/11/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, riformare e/o annullare la sentenza n.
665/2020, pubblicata il 30/11/2020, R.G. n. 2694/2017, pronunciata dal TRIBUNALE di Mantova - Seconda Sezione CIVILE, nella persona del Giudice Dott. Francesca Arrigoni, ed avente ad oggetto la domanda di pagamento in favore della
[...]
e nei confronti della Parte_1
, Controparte_1
della somma di euro 95.592,28, oltre a interessi e spese, a titolo di saldo delle fatture emesse tra il mese di gennaio 2017 e il mese di maggio
2017, quale corrispettivo per prestazioni di trasporto de quo agitur.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'infrascritto Procuratore
antistatario.
Dell'appellata
Nel merito: rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova, rigettando tutte le richieste dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili.
In subordine: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza - 3 -
appellata, ridimensionare le pretese avversarie, accertare e dichiarare,
come dovuta la minor somma che sarà riconosciuta in corso di causa.
In ogni caso, respingere le domande di rimborso delle spese e dei compensi di avvocato del doppio grado di giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Mantova, adito su ricorso della
[...]
ingiungeva all' Controparte_3 Controparte_1
il pagamento della somma di € 95.592,28=,
[...]
oltre a interessi e spese. Il credito si riferiva alla prestazione di trasporto dei pazienti sottoposti a dialisi (per la quale prestazione era stato già
corrisposto l'importo di € 96.592,28=).
L' interponeva opposizione avverso il suddetto CP_1
provvedimento, lamentando che erano state applicate tariffe difformi rispetto a quelle stabilite dalle disposizioni regionali (DGR n. X /4702
del 29/12/2015).
Resisteva la . Pt_1
Seguiva intimazione del precetto, in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, e opposizione a precetto, per i medesimi motivi di cui all'opposizione all'ingiunzione e altri ancora.
Le due cause venivano, quindi, riunite.
Il Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1. In accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1142 emesso in data 6/7/2017 dall'intestato Tribunale, - 4 -
per le ragioni indicate in motivazione;
- 2. In accoglimento della svolta opposizione a precetto, accerta l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtu' del titolo opposto (decreto ingiuntivo n. 1142 emesso in data 6/7/2017
dall'intestato Tribunale) e del relativo precetto;
- 3. Condanna Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in euro Controparte_1
1.192,50 per spese e in euro 13.800,00 per compenso professionale,
oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che i pagamenti già effettuati da in relazione alle CP_1
prestazioni di cui alle fatture azionate erano stati calcolati sulla base delle tariffe di cui alla DGRX/4702 del 29/12/2015;
- che l'opposta nelle fatture dedotte in lite aveva fatto applicazione di un differente criterio per la determinazione delle tariffe;
- che l'oggetto della controversia verteva, appunto,
sull'individuazione delle tariffe correttamente applicabili ai trasporti di cui alle fatture azionate, ovvero se quelle della DGR 29.12.2015 o quelle anteriormente applicate;
- che era condivisibile la tesi di secondo la quale ai CP_1
trasporti di cui è causa erano applicabili le tariffe di cui alla DGR
29/12/2015, e quindi i rimborsi erano stati integralmente effettuati a favore di;
Pt_1
- che, infatti, la convenzione del 2013, recava espresso rinvio - 5 -
per la determinazione delle tariffe sub art. 5 alle DGR allora in vigore;
Parte
- che la medesima convenzione, all'art. 12, prevedeva che l'
si riserva la facoltà di apportare ulteriori modifiche alla presente convenzione in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto oggetto della convenzione stessa o di nuove sopravvenute necessità
operative/organizzative;
- che non risultavano allegate, né tantomeno provate, ragioni assolutamente eccezionali tali da giustificare deroghe, in forza della
DGR 29/12/2015, che, comunque, trattandosi di un rapporto di convenzione, avrebbero dovuto essere adottate in via negoziale tra le parti, non potendo peraltro essere applicate unilateralmente;
- che nessun assenso dell'amministrazione a una diversa applicazione dei rimborsi era dato evincere all'esito della istruttoria.
La interponeva appello avverso la suddetta decisione per il Pt_1
seguente motivo: erronea statuizione in merito all' individuazione delle tariffe applicabili al caso di specie.
Resisteva l' . CP_1
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 18 giugno 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di appello la lamenta erronea Pt_1
statuizione in merito all' individuazione delle tariffe applicabili al caso di specie. Osserva che la convenzione prodotta in atti, che prevede - 6 -
espressamente l'applicazione delle condizioni di cui alla DGR X/4702
del 29/12/2015, è stata stipulata in data 22 settembre 2017; che tale convenzione non è applicabile al caso di specie, essendo le fatture azionate in monitorio concernenti il periodo precedente, compreso tra il mese di gennaio 2017 e il mese di maggio 2017; che la convenzione non può che disporre solo per l'avvenire, ovverosia non ha effetto retroattivo;
che il giudice di prime cure ha erroneamente conferito efficacia ex tunc alla convenzione de qua agitur.
Il motivo è infondato.
La censura muove da un equivoco di fondo, ossia che il
Tribunale abbia regolato il rapporto sulla scorta della convenzione del
22 settembre 2017 (doc. 2 appellata), applicandola retroattivamente, in contrasto con i principi generali.
In realtà, il Tribunale non ha affatto applicato la convenzione del 22 settembre 2017, bensì quella del 16 luglio 2013 (doc. 1 appellata),
e successive proroghe, pertinente alle fatture dei mesi di gennaio/maggio 2017, opportunamente integrata in virtù del disposto della legge regionale.
Infatti:
- l'art. 43 della L. Regione Lombardia n. 33/2009 (c.d. Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità), nel testo vigente ratione
temporis, disponeva che “Ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a
trattamenti di dialisi sono erogati rimborsi per le spese di trasporto
dagli stessi sostenute per il tragitto dalla propria dimora al centro di
dialisi più vicino ove esista disponibilità di posti-letto e viceversa;
tali - 7 -
rimborsi sono così determinati: a) rimborso totale delle spese
sostenute per l'utilizzo di servizi pubblici di trasporto;
b) rimborso
delle spese sostenute con mezzo proprio entro il limite di un quinto del
costo di un litro di benzina per il numero di chilometri percorsi;
c)
rimborso delle spese sostenute in ambulanza, limitatamente ai casi in
cui tale mezzo è ritenuto indispensabile, sulla base delle tariffe e dei
criteri determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. Il rimborso di cui al comma 1 è subordinato ad autorizzazione
rilasciata, su relazione del responsabile del servizio di dialisi che ha
Part in cura il paziente, dall di residenza”;
- l'art. 41 della medesima legge, nel testo sostituito dalla L.
Regione Lombardia n. 6/2017, dispone che: “1. Il SSL assicura ai
pazienti nefropatici cronici sottoposti a trattamenti di dialisi, il
rimborso delle spese di trasporto che essi sostengono per effettuare il
tragitto dalla propria dimora al centro di dialisi più vicino e viceversa.
Tali rimborsi sono determinati in base ai criteri e alle tariffe definite
con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle diverse
tipologie di trasporto.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono subordinati
all'autorizzazione rilasciata dall'ATS di residenza in base alla
relazione del responsabile del servizio di dialisi che ha in cura il
paziente”.
La determinazione delle tariffe di rimborso, dunque, non è
libera, giacchè la legge regionale la rimette ad una deliberazione della
Giunta Regionale che ne disciplina i criteri applicativi.
Ciò in applicazione dell'art. 1374 c.c., secondo cui “Il - 8 -
contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,
in mancanza, secondo gli usi e l'equità”.
D'altro canto, l'art. 12 della convenzione inter partes (doc. 1
Part appellata) dispone, in conformità, che “L' si riserva la facoltà di
apportare eventuali modifiche alla presente convenzione in caso di
emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione
Lombardia relative al trasporto oggetto della convenzione stessa o di
nuove sopravvenute necessità operative/organizzative”.
Nel caso di specie le fatture di cui si discute risalgono al periodo gennaio/maggio 2017, epoca in cui erano vigenti le tariffe di cui alla D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 (doc. 11 appellata), che l' CP_1
ha correttamente applicato.
Ad abundantiam:
- il punto 4 della delibera de qua stabilisce che “Ad ogni buon
conto l' interessata può autorizzare deroghe rispetto a quanto CP_1
sopra stabilito per alcuni casi assolutamente eccezionali, motivandole
adeguatamente”;
- e la ha inteso avvalersi della deroga, motivandola in Pt_1
ragione della perdita riportata nei trasporti del I trimestre 2017 per la somma di euro 10.000 rispetto all'applicazione della precedente tariffa
(doc. 4 appellata).
Sorvolando sul fatto che la causale indicata non integra il caso eccezionale, così come giustamente sottolineato dal Tribunale, la richiesta di deroga ex punto 4 della delibera costituisce la miglior - 9 -
dimostrazione del fatto che la cooperativa era perfettamente consapevole dell'operatività della D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015,
malgrado poi l'abbia contestata in giudizio, senza alcun valido supporto.
La censura, dunque, non coglie affatto la ratio decidendi della motivazione del primo giudice.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 12.154,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, € 1.911,00= per la fase introduttiva, € 2.163,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. Le spese vengono liquidate sulla base del valore della causa, come indicato in citazione, con compenso medio per la prima,
la seconda e la quarta fase, e minimo per la terza, data l'assenza di istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza - 10 -
impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 12.154,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti