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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2742/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 951/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste del ricorrente: annullamento dell'atto con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, la S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 951 del 14 febbraio 2024, notificato il 12 luglio 2024, con il quale il Comune di Catanzaro ha richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno 2019 per l'importo complessivo di euro 2.590,00, di cui euro 1.891,00 a titolo di imposta ed euro 699,00 per sanzioni e interessi. La pretesa impositiva trae origine dalla qualificazione, da parte dell'Ufficio comunale, di una pluralità di terreni di proprietà della ricorrente come aree edificabili, con conseguente assoggettamento ad IMU, assumendosi l'omesso versamento dell'imposta per l'anno di riferimento. La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo sotto plurimi profili, evidenziando, in via principale, la carenza del presupposto impositivo, in quanto i terreni oggetto di accertamento non sarebbero in concreto suscettibili di utilizzazione edificatoria e, pertanto, non assoggettabili ad IMU. In particolare, la ricorrente ha analiticamente descritto ciascuna delle particelle catastali considerate edificabili dall'Ente, rappresentando che le stesse risultano gravate da vincoli urbanistici e conformativi tali da escluderne l'edificabilità, quali fasce di rispetto stradale e ferroviario, vincoli derivanti da espropri per opere pubbliche, nonché il mancato raggiungimento delle superfici minime edificabili previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale. Tali circostanze sarebbero documentalmente comprovate anche da apposita perizia tecnica allegata al ricorso. La parte ricorrente ha altresì censurato l'avviso per difetto di motivazione, rilevando come l'Amministrazione si sia limitata ad una qualificazione apodittica delle aree come edificabili, senza dare conto delle specifiche caratteristiche urbanistiche e fattuali dei terreni né delle ragioni per le quali i vincoli dedotti non sarebbero stati idonei ad escludere il presupposto dell'imposta. In via subordinata, è stata contestata l'illegittima determinazione del valore venale delle aree, assunto quale base imponibile del tributo. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe proceduto ad una valutazione astratta e standardizzata, omettendo di considerare elementi essenziali quali l'assenza di strumenti urbanistici attuativi, la concreta inedificabilità delle aree e l'incidenza dei vincoli esistenti, con conseguente violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale in comune commercio. È stato infine dedotto il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che l'Ente impositore non avrebbe fornito alcuna prova concreta e puntuale circa l'effettiva potenzialità edificatoria dei terreni, limitandosi ad affermazioni generiche e non supportate da idonei riscontri documentali. A sostegno delle proprie doglianze, la ricorrente ha richiamato altresì un precedente contenzioso relativo all'IMU 2018, conclusosi con l'esercizio dell'autotutela da parte del Comune e con la successiva rideterminazione della pretesa impositiva da parte della Corte di Giustizia Tributaria, evidenziando come l'Amministrazione abbia reiterato analoghe modalità di accertamento anche per l'annualità in esame. Sulla base di tali argomentazioni, la società ricorrente ha concluso per l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese di giudizio. L'amministrazione comunale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Nel merito, l'avviso di accertamento impugnato ha ad oggetto il recupero dell'IMU per l'anno 2019, fondato sull'assunto che una pluralità di terreni di proprietà della ricorrente integrerebbero aree edificabili, con conseguente assoggettamento ad imposta. Orbene, dalle risultanze documentali in atti e dalle allegazioni della parte ricorrente – rimaste integralmente incontestate dall'Ente impositore – emerge che i terreni oggetto di accertamento sono privi di effettiva potenzialità edificatoria, risultando gravati da vincoli urbanistici e conformativi tali da escluderne l'edificabilità in concreto. In particolare, la ricorrente ha dimostrato che le aree in questione sono interessate da fasce di rispetto stradale e ferroviario, da vincoli derivanti da procedure espropriative, nonché, in altri casi, non raggiungono le superfici minime edificabili previste dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. Tali circostanze risultano suffragate da apposita perizia tecnica, regolarmente prodotta in giudizio, che evidenzia l'oggettiva inidoneità dei terreni ad una utilizzazione edificatoria. Ne consegue che, in assenza di una concreta e attuale capacità edificatoria, difetta il presupposto impositivo dell'IMU, non potendo ritenersi sufficiente una mera classificazione urbanistica astratta per fondare l'assoggettamento ad imposta. Sotto tale profilo, l'avviso di accertamento risulta altresì affetto da difetto di motivazione, in quanto l'Amministrazione si è limitata ad affermare apoditticamente la natura edificabile delle aree, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dei terreni né delle ragioni per cui i vincoli dedotti non sarebbero stati idonei ad escluderne l'edificabilità. L'atto impugnato, pertanto, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio nella determinazione della pretesa tributaria. Deve inoltre rilevarsi che l'Ente impositore non ha assolto all'onere della prova posto a suo carico dall'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. In materia di tributi immobiliari, infatti, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare in modo puntuale e circostanziato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva, onere che nella specie non risulta adempiuto, atteso che il Comune non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare l'effettiva potenzialità edificatoria delle aree oggetto di accertamento. Le ulteriori censure sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla erronea determinazione del valore venale delle aree restano assorbite, risultando già dirimente il rilievo dell'insussistenza del presupposto impositivo. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 623,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Catanzaro, 26 gennaio 2026 Il giudice
Dott.ssa Emanuela Romano
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2742/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 951/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste del ricorrente: annullamento dell'atto con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, la S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 951 del 14 febbraio 2024, notificato il 12 luglio 2024, con il quale il Comune di Catanzaro ha richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno 2019 per l'importo complessivo di euro 2.590,00, di cui euro 1.891,00 a titolo di imposta ed euro 699,00 per sanzioni e interessi. La pretesa impositiva trae origine dalla qualificazione, da parte dell'Ufficio comunale, di una pluralità di terreni di proprietà della ricorrente come aree edificabili, con conseguente assoggettamento ad IMU, assumendosi l'omesso versamento dell'imposta per l'anno di riferimento. La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo sotto plurimi profili, evidenziando, in via principale, la carenza del presupposto impositivo, in quanto i terreni oggetto di accertamento non sarebbero in concreto suscettibili di utilizzazione edificatoria e, pertanto, non assoggettabili ad IMU. In particolare, la ricorrente ha analiticamente descritto ciascuna delle particelle catastali considerate edificabili dall'Ente, rappresentando che le stesse risultano gravate da vincoli urbanistici e conformativi tali da escluderne l'edificabilità, quali fasce di rispetto stradale e ferroviario, vincoli derivanti da espropri per opere pubbliche, nonché il mancato raggiungimento delle superfici minime edificabili previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale. Tali circostanze sarebbero documentalmente comprovate anche da apposita perizia tecnica allegata al ricorso. La parte ricorrente ha altresì censurato l'avviso per difetto di motivazione, rilevando come l'Amministrazione si sia limitata ad una qualificazione apodittica delle aree come edificabili, senza dare conto delle specifiche caratteristiche urbanistiche e fattuali dei terreni né delle ragioni per le quali i vincoli dedotti non sarebbero stati idonei ad escludere il presupposto dell'imposta. In via subordinata, è stata contestata l'illegittima determinazione del valore venale delle aree, assunto quale base imponibile del tributo. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe proceduto ad una valutazione astratta e standardizzata, omettendo di considerare elementi essenziali quali l'assenza di strumenti urbanistici attuativi, la concreta inedificabilità delle aree e l'incidenza dei vincoli esistenti, con conseguente violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale in comune commercio. È stato infine dedotto il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che l'Ente impositore non avrebbe fornito alcuna prova concreta e puntuale circa l'effettiva potenzialità edificatoria dei terreni, limitandosi ad affermazioni generiche e non supportate da idonei riscontri documentali. A sostegno delle proprie doglianze, la ricorrente ha richiamato altresì un precedente contenzioso relativo all'IMU 2018, conclusosi con l'esercizio dell'autotutela da parte del Comune e con la successiva rideterminazione della pretesa impositiva da parte della Corte di Giustizia Tributaria, evidenziando come l'Amministrazione abbia reiterato analoghe modalità di accertamento anche per l'annualità in esame. Sulla base di tali argomentazioni, la società ricorrente ha concluso per l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese di giudizio. L'amministrazione comunale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Nel merito, l'avviso di accertamento impugnato ha ad oggetto il recupero dell'IMU per l'anno 2019, fondato sull'assunto che una pluralità di terreni di proprietà della ricorrente integrerebbero aree edificabili, con conseguente assoggettamento ad imposta. Orbene, dalle risultanze documentali in atti e dalle allegazioni della parte ricorrente – rimaste integralmente incontestate dall'Ente impositore – emerge che i terreni oggetto di accertamento sono privi di effettiva potenzialità edificatoria, risultando gravati da vincoli urbanistici e conformativi tali da escluderne l'edificabilità in concreto. In particolare, la ricorrente ha dimostrato che le aree in questione sono interessate da fasce di rispetto stradale e ferroviario, da vincoli derivanti da procedure espropriative, nonché, in altri casi, non raggiungono le superfici minime edificabili previste dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. Tali circostanze risultano suffragate da apposita perizia tecnica, regolarmente prodotta in giudizio, che evidenzia l'oggettiva inidoneità dei terreni ad una utilizzazione edificatoria. Ne consegue che, in assenza di una concreta e attuale capacità edificatoria, difetta il presupposto impositivo dell'IMU, non potendo ritenersi sufficiente una mera classificazione urbanistica astratta per fondare l'assoggettamento ad imposta. Sotto tale profilo, l'avviso di accertamento risulta altresì affetto da difetto di motivazione, in quanto l'Amministrazione si è limitata ad affermare apoditticamente la natura edificabile delle aree, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dei terreni né delle ragioni per cui i vincoli dedotti non sarebbero stati idonei ad escluderne l'edificabilità. L'atto impugnato, pertanto, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio nella determinazione della pretesa tributaria. Deve inoltre rilevarsi che l'Ente impositore non ha assolto all'onere della prova posto a suo carico dall'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. In materia di tributi immobiliari, infatti, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare in modo puntuale e circostanziato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva, onere che nella specie non risulta adempiuto, atteso che il Comune non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare l'effettiva potenzialità edificatoria delle aree oggetto di accertamento. Le ulteriori censure sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla erronea determinazione del valore venale delle aree restano assorbite, risultando già dirimente il rilievo dell'insussistenza del presupposto impositivo. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 623,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Catanzaro, 26 gennaio 2026 Il giudice
Dott.ssa Emanuela Romano