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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/04/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2094 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
curatore dott. , con il patrocinio dell'avv. MIGLIARINI ANDREA, elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo allegato al ricorso per riassunzione;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. MONACELLI MARIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come
1 da mandato difensivo in atti;
C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_4
patrocinio dell'avv. MANCINI GIACOMO e dell'avv. GAGGIOLI SANTINI MARIO BRUTO,
elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 545/2021 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
18/03/2021, non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'adìta Corte di Appello, respinta e disattesa ogni diversa domanda, azione ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE
1. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n° 545/2021 pronunciata dal Tribunale di
Venezia (Giudice Dott.ssa Paola Fracassi) in data 18 marzo 2021 a definizione del giudizio n°
4015/2016 R.G., depositata in data 22 marzo 2021 e ad oggi non notificata, sussistendo gravi
motivi;
NEL MERITO
2. in riforma della sentenza impugnata dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, revocare
l'automatica estensione a “ ” delle domande interposte da “ nei Parte_1 CP_2
confronti di “ ” e di “ , e da “ ” nei Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
confronti di “ ”; e per l'effetto Parte_1
2
3. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande radicate da “ Controparte_3
nei confronti di “ ” in quanto interposte oltre la scadenza del
[...] Parte_1
termine di cui agli artt. 166 e 269 c.p.c.;
4. dichiarare in ogni caso la propria incompetenza ex art. 819 ter c.p.c. in relazione alle
domande radicate da “ nei confronti di “ ” in Controparte_3 Parte_1
conseguenza della convenzione di arbitrato di cui all'art. 13 del contratto di appalto del
16/07/2014;
5. in subordine, rigettare le domande radicate da “ nei Controparte_3
confronti di “ ”, nonché quelle interposte da “ e automaticamente Parte_1 CP_2
estese a “ ” in quanto macroscopicamente destituite di fondamento in fatto ed in Parte_1
diritto per le plurime ragioni esposte;
6. condannare in ogni caso la “ , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore di “ ” di anticipazioni e Parte_1
compensi professionali di I° e II° grado correlati al presente giudizio.”
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare:
a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, non
sussistendo nel caso di specie i gravi e fondati motivi normativamente richiesti per la sua
concedibilità;
Nel merito:
b) in via principale, rigettare l'atto di appello proposto dalla con Parte_1
3 conseguente integrale conferma della sentenza n. 545/21, pronunciata il 18/03/2021 dal
Tribunale di Venezia e depositata in data 22/03/2021;
c) in via subordinata ed in caso di accoglimento dell'atto di appello, respingere in ogni caso le
domande formulate dalla nei confronti della Controparte_2
perché totalmente infondate, sia in fatto che in Controparte_1
diritto, per tutti i motivi meglio esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta;
d) in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale
delle domande della nei confronti della Controparte_2 [...]
previo accertamento della responsabilità esclusiva della Controparte_1
rispetto alla mancata riconsegna delle palancole per Controparte_3
cui è causa, condannare quest'ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a manlevare e/o tenere indenne la da ogni e Controparte_1
qualsiasi conseguenza che dovesse derivare a suo carico dall'accoglimento, totale o parziale,
delle domande della incluse tutte le somme che Controparte_2
l'odierna comparente fosse costretta a pagare a quest'ultima a qualsiasi titolo;
e) condannare, in ogni caso, le controparti alla refusione delle spese e dei compensi
professionali del presente grado di giudizio.”
Per parte appellata Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
In rito
Dichiarare inammissibile il gravame proposto, se del caso, anche limitatamente al III e IV
motivo di appello, con espressa richiesta di espunzione dal fascicolo di Parte_1
4 odierna appellante, del documento n.3 (lodo arbitrale) e, in ogni caso,
Nel merito
Rigettare integralmente il gravame proposto da poiché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo
grado n°545/2021 pronunciata dal Tribunale di Venezia (Giudice Dott.ssa Paola Fracassi) in
data 18 marzo 2021 a definizione del giudizio n° 4015/2016 R.G., depositata in data 22 marzo
2021
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 15 aprile 2016
[...]
d'ora in poi conveniva dinnanzi al Tribunale Controparte_2 CP_2
di Venezia (d'ora in poi Controparte_1
al fine di sentirla condannare alla restituzione di palancole concessele a noleggio in CP_1
forza di contratto stipulato nel mese di luglio 2014 e in parte non ancora restituite o, in subordine, al pagamento di € 102.470,50 per risarcimento del danno emergente (corrispondente al valore delle stesse), nonché al pagamento ex art. 1591 cc di € 3.768,75 per ogni mese di ritardo nella riconsegna e ciò a far data dal 31 luglio 2015 fino alla restituzione effettiva delle palancole o, in subordine, al risarcimento del pregiudizio subìto in conseguenza della mancata disponibilità dei beni locati e non restituiti, pure quantificato in € 3.768,75 per ogni mese di noleggio a far data dal 31 luglio 2015. Affermava di aver inviato missiva in data 22 gennaio
5 termine contrattuale, sia il pagamento di alcuni canoni non ancora saldati. Deduceva che con atto transattivo del 5 marzo 2015 si impegnava a versarle circa € 30.000,00 a saldo e CP_1
stralcio degli oneri di noleggio maturati e maturandi sino al 31 luglio 2015 e a restituire entro il
20 marzo 2015 un numero minimo di 120 palancole ed entro il 31 luglio 2015 le rimanenti, ma che, tuttavia, tale ultima scadenza per la restituzione del materiale residuo non veniva rispettato sicché, dopo aver sollecitato la controparte ed aver infruttuosamente esperito tentativo di mediazione, aveva agito in giudizio.
2. In data 28 settembre 2016 si costituiva la quale contestava la sussistenza di CP_1
qualsiasi inadempimento a proprio carico. Deduceva di essere subappaltatrice per la posa in opera e smontaggio delle palancole in forza di un accordo stipulato il 1° luglio con
[...]
(d'ora in poi nell'ambito di un contratto di Controparte_3 Controparte_3
appalto per l'edificazione di un centro polifunzionale sito in Gubbio e che la mancata restituzione delle palancole date a nolo era determinata dall'interruzione dei lavori avvenuta nell'ottobre del 2014 e dall'inerzia della appaltatrice, non avendo questa realizzato i lavori preliminari all'operazione di sfilaggio in sicurezza delle stesse, essendo infatti necessaria la costruzione di una parete in cemento armato di contenimento dei fronti laterali interessati al fine di scongiurare il rischio di crollo. A sostegno della propria tesi adduceva che, contestualmente al citato accordo transattivo stipulato con aveva stipulato un accordo con CP_2 [...]
ove quest'ultima, nel dichiarare che i lavori erano stati interrotti e preso atto CP_3
dell'accordo intervenuto tra EO e si era impegnata a compiere le attività CP_1
di sua competenza volte a rendere possibile la rimozione e la riconsegna delle palancole nei termini previsti. Tanto esposto, chiamava in causa l'appaltatrice per Controparte_3
6 essere da questa manlevata. La chiamata veniva autorizzata.
3. Alla prima udienza tenutasi il 27 gennaio 2017 veniva dichiarata la contumacia di regolarmente citata. In tale sede l'attrice provvedeva ad estendere Controparte_3
espressamente, nei confronti di le domande già formulate contro la Controparte_3
convenuta Il Giudice disponeva, quindi, ex art. 292 cpc la notifica degli atti alla CP_1
terza chiamata contumace, fissando l'udienza del 27 marzo 2017.
4. Con atto datato 24 marzo 2017 si costituiva in giudizio nell' udienza del 27 marzo 2017
. Instava per il rigetto di tutte le domande Controparte_3
avanzate nei suoi confronti dall'attrice e dalla convenuta deducendo CP_2 CP_1
che la sospensione dei lavori e la conseguente impossibilità di restituire le palancole era dipesa esclusivamente dalla volontà della committente che, pur sollecitata e Parte_1
informata del pericolo, non aveva mai autorizzato la ripresa dei lavori e che nessuna istruzione era stata fornita dal D.L. circa la realizzazione delle pareti di contenimento in cemento per consentire lo sfilaggio delle palancole presenti nel cantiere. Rilevava che, in ogni caso, la mancata restituzione dei beni locati era imputabile a la quale si era assunta il rischio CP_1
di tale scelta imprenditoriale. Alla luce di ciò, chiedeva al Giudice di “accertare e dichiarare
[…] responsabile della mancata restituzione dei beni per cui è causa, ovvero Controparte_1
accertare la responsabilità di […] in ordine alla mancata restituzione dei beni Parte_1
per cui è causa anche, se del caso, ordinandone ex art. 107 cpc l'intervento nel presente giudizio
per comunanza di causa […].”.
5. Alla predetta udienza del 27 marzo 2017 le altre parti aderivano o si rimettevano alla richiesta di intervento e chiamata issu iudicis formulata e con successivo provvedimento veniva
7 ordinato dal Tribunale l'intervento ex art. 107 cpc di , che si costituiva Parte_1
in giudizio il 19 maggio 2017.
6. preliminarmente, contestava l'ammissibilità delle domande avanzate Parte_1
nei suoi confronti dalla in sua tesi tardive ai sensi degli artt. 166 e 269 Controparte_3
cpc, poiché formulate successivamente alla dichiarazione di contumacia e rilevava che, in ogni caso, esse costituivano illegittima estensione di petitum e causa petendi, essendo la committente oggettivamente estranea alle domande restitutoria e risarcitoria radicata dall'attrice nei confronti sia della convenuta che della terza chiamata CP_2 CP_1 [...]
Infine, eccepiva l'incompetenza del giudice ordinario in ragione della convenzione CP_3
di arbitrato di cui all'art. 13 del contratto di appalto, dando peraltro atto della pendenza di un giudizio in sede arbitrale
contro
Nel merito, in sintesi, contestava Controparte_3
integralmente le pretese avversarie, deducendo che l'arresto dei lavori era dipeso dal rinvenimento, occorso in data 28 ottobre 2014, di reperti archeologici, fatto non previsto né
oggettivamente prevedibile e affermando di aver tempestivamente informato la Soprintendenza
per i beni archeologici dell'Umbria che, riscontrando parzialmente la missiva inviatale dalla committente il 26 gennaio 2015 recante una proposta di rimozione dei reperti, in data 16 febbraio
2015 aveva autorizzato “in linea di massima” il loro recupero e la loro futura valorizzazione secondo le direttive impartite. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che alcunché le era addebitabile.
7. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi mediante l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una CTU per accertare se fosse possibile o meno rimuovere le palancole in sicurezza e quale fosse il loro valore di mercato, la causa veniva decisa dal Tribunale di Venezia
8 con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc n. 545/2021, pronunciata il 18 marzo 2021.
Preliminarmente, il Giudice disattendeva l'eccepita inammissibilità della chiamata dedotta da per tardività in quanto l'intervento in causa disposto ex 107 cpc aveva reso Parte_1
irrilevante il decorso del termine previsto dall'art. 269 cpc (con riferimento a Cass. Civ. n.
400/1985) e ciò nel rispetto del principio della domanda. Parimenti rigettava l'eccezione di incompetenza in quanto a fondamento della domanda di vi era la richiesta Controparte_3
di restituzione delle palancole noleggiate dalla subappaltatrice, quindi un titolo diverso dal contratto di appalto. Sempre in via preliminare, rilevava che ancorché e CP_2
avessero indirizzato le proprie domande solo nei confronti di CP_1 Controparte_3
(la prima solo in sede di prima udienza del 27 gennaio 2017, la seconda sia in sede di comparsa sia con le precisate conclusioni) e non di , doveva presumersi l'estensione Parte_1
automatica delle domande nei confronti di entrambi gli intervenuti, ricorrendo il presupposto della chiamata in causa di tali soggetti con indicazione esclusiva o concorrente di responsabilità
nella causazione del danno (cfr. Cass. civ. n. 11103/2020). Tanto premesso, accertava nel merito la responsabilità in capo a in relazione al danno patito dall'attrice Parte_1 CP_2
essendo emerso nel corso dell'istruttoria che il rinvenimento dei reperti archeologici non aveva comportato né il totale fermo dei lavori di cantiere né la loro impossibilità di ripresa in tempi accertabili e congrui. Ciò era infatti testimoniato non solo dal tenore della comunicazione della mandata alla committente il 16 febbraio 2015, ma anche dalle dichiarazioni rese CP_4
dal direttore lavori e da altro consulente di che avevano concordemente Parte_1
confermato che la aveva autorizzato la ripresa e lo svolgimento dei lavori nelle CP_4
aree non interessate dai reperti ed essendo questi presenti in una zona molto limitata (presenti su
9 50 mq rispetto ai 5000 mq della superficie del cantiere), sicché il blocco dei lavori e la conseguente mancata restituzione delle palancole a EO era dipesa da fatto riconducibile a . Condannava solo la stessa, per l'effetto, a versare all'attrice la Parte_1
somma di €116.819,43, con interessi legali dal 1.8.2015 al saldo effettivo, pari al valore delle palancole residue mai restituite (vista l'impossibilità di asportarle) oltre a un ulteriore importo pari a €3.768,75 per ciascun mese da agosto 2015 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il giudizio di appello
8. Con atto di appello notificato il 25 ottobre 2021 impugnava la Parte_1
predetta sentenza, depositata il 22 marzo 2021 e non notificata, sulla base dei seguenti motivi di appello.
8.1 Con il primo motivo denunciava l'inammissibilità delle domande interposte in primo grado dall'appellata nei propri confronti. Censurava, in particolare, Controparte_3
l'assunto del Tribunale secondo cui l'istituto dell'intervento iussu iudicis costituisce un'ipotesi di deroga sia alla disciplina dettata dal combinato disposto di cui agli artt. 166, 167 e 271 cpc sia al principio di cui all'art. 112 cpc, giacché, in sua tesi, le domande formulate dall'appellata avrebbero potuto trovare ingresso nel giudizio solo se formulate con apposita comparsa di costituzione con chiamata in causa tempestivamente depositata, mentre Controparte_3
già dichiarata contumace all'udienza del 27 gennaio 2017, si era costituita poi solo alla nuova udienza fissata a seguito dell'espressa estensione della domanda di nei suoi CP_2
confronti ex art. 292 cpc e aveva chiesto di integrare il contraddittorio mediante l'intervento
iussu iudicis utilizzando tale strumento per superare le preclusioni maturate.
10 8.2 Con il secondo motivo lamentava l'illegittima estensione automatica nei propri confronti delle domande interposte da rilevando in particolare di essere stata Parte_3
ingiustamente direttamente condannata a rispondere nei confronti di un soggetto –
EO – che non aveva radicato domande nei suoi confronti ed in relazione alle quali,
pertanto, non aveva svolto attività difensiva. Richiamati in atti i principi che sorreggono l'istituto dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato e i limiti alla sua operatività (Cass. civ. n. 30601/2018 e n. 5580/2018), evidenziava che nel caso di specie erano del tutto assenti i presupposti per ritenere estesa nei propri confronti la domanda risarcitoria proposta da EO. In particolare, deduceva che: a) Controparte_3
aveva omesso di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande avanzate nei suoi confronti;
b) la chiamata operata da nei confronti di Controparte_3
costituiva a tutti gli effetti una chiamata in garanzia (e ciò in sua tesi in deroga Parte_1
agli insegnamenti sanciti dalla Suprema Corte: cfr. Cass. civ. n. 5580/2018); c) né EO
né avevano esteso le rispettive domande nei confronti dell'appellante. CP_1
8.3 Con il terzo motivo riproponeva l'eccezione di incompetenza ex art. 819 ter cpc in relazione alla domanda di manleva radicata da richiamando la Controparte_3
convenzione di arbitrato di cui al contratto d'appalto, a mente della quale “tutte le controversie
derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno risolte mediante un
Collegio Arbitrale […]”, non essendo a suo dire condivisibile l'assunto di cui alla gravata sentenza secondo cui la richiesta di restituzione delle palancole al proprietario era stata formulata in forza di rapporti estranei al contratto di appalto, essendo l'utilizzo delle palancole funzionale alla realizzazione dell'opera appaltata.
11 8.4 Con il quarto motivo eccepiva che la pronuncia di condanna impugnata aveva portato ad un'inammissibile duplicazione risarcitoria, deducendo l'appellante sul punto che in sede arbitrale la era già stata condannata a versare a favore di l'importo Parte_1 Controparte_3
di € 854.412,80 a titolo di risarcimento del danno correlato al fermo dei lavori, di cui €
222.587,87 a titolo di “nolo palancole” per 1033 giorni. Produceva, a sostegno della fondatezza del motivo di gravame, il lodo arbitrale, dando atto di aver proposto ricorso per Cassazione
impugnando la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che lo aveva integralmente confermato.
8.5 Con il quinto motivo rilevava l'infondatezza delle domande radicate da
[...]
nei confronti di , evidenziando, in particolare, la mancata CP_3 Parte_1
valorizzazione nel giudizio di prime cure della transazione intervenuta tra e CP_3
ove la prima si era testualmente obbligata “a porre in essere tutte le attività di sua CP_1
competenza per renderne possibile l'attuazione”, sicché doveva ritenersi che
[...]
avesse assunto in proprio l'obbligo di ultimare le lavorazioni che consentivano la CP_3
rimozione delle palancole e la loro restituzione alla proprietaria nei termini CP_2
concordati con CP_1
8.6 Chiedeva, infine, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
9. Si costituiva in giudizio in data 20 gennaio 2022 la parte appellata
[...]
la quale instava per la conferma della gravata Controparte_1
sentenza, riproponendo in via subordinata quanto già dedotto in primo grado.
10. Si costituiva in pari data la parte appellata Controparte_5
[...]
[...] la quale chiedeva il rigetto dell'appello resistendo a tutti i motivi di
[...]
impugnazione. In particolare, poi, denunciava - oltre che l'infondatezza - l'inammissibilità del quarto motivo di gravame, giacché in sua tesi questo era fondato sulla tardiva produzione del lodo arbitrale e ciò in violazione dell'art. 354 cpc sul divieto di nova in appello e chiedeva, per l'effetto, l'espunzione dal fascicolo del documento n. 3 prodotto dall'appellante. Evidenziava
altresì che all'udienza tenutasi in primo grado il 18 gennaio 2021 era stata proprio Parte_1
ad opporsi alla produzione del lodo.
11. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, con ordinanza del 16 marzo 2022
il Collegio dichiarava la contumacia di non essendosi Controparte_6
questa costituita in giudizio pur se regolarmente citata e sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in accoglimento dell'istanza dell'appellante.
12. A seguito dell'interruzione del processo dichiarata per l'intervenuta liquidazione giudiziale dell'appellante, la causa veniva tempestivamente riassunta da Parte_1
e rinviata per la prosecuzione del giudizio all'udienza cartolare di precisazione
[...]
delle conclusioni del 1° luglio 2024. Depositate da tutte le parti costituite le note scritte e depositata altresì dalla parte l'intervenuta ordinanza della Cassazione che Controparte_3
aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'appellante contro la sentenza della
Corte d'Appello di Perugia che aveva confermato il lodo arbitrale, all'udienza predetta la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Con la comparsa conclusionale, eccepiva l'incompetenza Controparte_3
della Corte di appello di Venezia in favore del Tribunale di Perugia – Sezione Procedure
13 Concorsuali in ragione della c.d. vis actractiva della liquidazione giudiziale. con la CP_1
propria comparsa conclusionale evidenziava invece che dalla mancata costituzione in giudizio di doveva desumersi la rinuncia della domanda da quest'ultima originariamente CP_2
proposta in prime cure, essendo stata implicitamente rigettata dal Tribunale di Venezia e non essendovi appello sul punto.
Esame dei motivi di impugnazione
13. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione, utilizzando, tuttavia, il criterio della “ragione più liquida” ai fini della decisione, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte quando vi siano più motivi di merito, anche subordinati, ma equiordinati al fine di portare alla definizione del giudizio
(“L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo
logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto
a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
” Cass. Civ. n.
693/2024).
14. Il motivo che risulta determinante ai fini della definizione del giudizio è il secondo, che censura la ritenuta operatività dell'estensione automatica della domanda nella decisione resa dal
Tribunale nel caso in esame, motivo che, conformemente a quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi fondato. Sostiene il Tribunale sul punto solo che: “deve ritenersi operante sia per le
domande di EO che per le domande di Geotecnica la cd presunzione di estensione
automatica della domanda nei confronti di e dal momento che ricorre CP_3 Parte_1
il presupposto della chiamata in causa di tali soggetti con indicazione di esclusiva o concorrente
responsabilità nella causazione del danno (C. C. 11103/20)”.
14 Orbene, in disparte il fatto che EO aveva espressamente esteso la domanda nei confronti di in sede di prima udienza e aveva chiesto Controparte_3 CP_1
tempestivamente la chiamata in causa di con espressa domanda di Controparte_3
manleva, sicchè non è dato comprendere il riferimento nella motivazione citata alla
[...]
non sussistono, invece, i presupposti per l'estensione automatica della domanda CP_3
dell'attrice nei confronti di , presupposti che il Tribunale neppure ha esplicitato. Parte_1
Il presupposto dell'estensione automatica della domanda, infatti, è che vi sia un rapporto sostanzialmente unitario nell'ambito del quale avviene una chiamata del terzo responsabile,
escludendo il chiamante la propria responsabilità e che non si tratti di una chiamata in garanzia.
Sostiene la Suprema Corte, nel caso esaminato nella sentenza n. 15232/2021, che sulla domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. doveva trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo,
indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza,
dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario),
nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica,
in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo
(v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8
marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
Ora, nel caso in esame il rapporto tra tutte le parti non è unitario, perché era CP_2
legata a da un rapporto contrattuale di noleggio e in base a questo chiedeva la CP_1
restituzione delle palancole o il risarcimento del danno indicato nel controvalore. CP_1
15 legata a da un contratto di subappalto, chiedeva la chiamata in garanzia Controparte_3
della stessa per essere manlevata o tenuta indenne di quanto avesse dovuto pagare a evidenziando anche che riconoscendo la sua CP_2 Controparte_3
responsabilità, si era pure espressamente obbligata nei confronti di con l'accordo CP_1
transattivo del 12 marzo 2015 (doc. 9 di parte . che come già CP_1 Controparte_3
ricordato nel processo di primo grado si costituiva tardivamente solo in sede di prima udienza e per questo sollecitava il Tribunale ad effettuare la chiamata iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. nei confronti di , era legata con quest'ultima da un contratto di appalto - per le cui Parte_1
controversie era previsto l'arbitrato, tanto che il lodo arbitrale aveva in seguito riconosciuto la responsabilità di per inadempimento ed un risarcimento del danno a Parte_1 [...]
anche per le somme dovute per noleggio delle palancole – e sulla base di tale CP_3
rapporto sosteneva che doveva essere accertata la responsabilità di quale Parte_1
committente ed unico soggetto a poter disporre del cantiere ove erano state installate le palancole richieste in restituzione da a CP_2 CP_1
La distinzione tra chiamata del terzo responsabile e chiamata in garanzia, a prescindere dalla formulazione delle stesse, è ben enucleata proprio nella pronuncia della Suprema Corte
richiamata dal Tribunale, che tuttavia della stessa non ha fatto corretta applicazione. Sostiene la
Corte di Cassazione nella sentenza n. 11103/2020 che “La Corte territoriale si è conformata,
peraltro, ai principi di diritto enunciati in materia da questa Corte (cfr. per una ricostruzione
sistematica: Corte cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018) secondo cui :
- qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo
con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato
16 passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale
presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo
responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può
e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20610 del 07/10/2011; id. Sez. 1 - , Sentenza n. 24294 del 29/11/2016; id. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018). L'estensione automatica della domanda dell'attore nei
confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera, dunque, solo quando tale chiamata
sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea (cfr. ancora
recentemente, Corte cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018).
- il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da
parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la
esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti
del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come
avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione
condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti
rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - ove consentita dalla situazione giuridica dedotta
nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del
terzo chiamato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008; id. Sez. L, Sentenza n.
12317 del 07/06/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016)
- in particolare, relativamente alla ipotesi in cui il convenuto chiami un terzo in giudizio
indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda,
senza rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze
17 della eventuale soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la
domanda verso il terzo, è stato affermato che il cumulo di cause integra un litisconsorzio
facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di
impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5444 del 14/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23308 del 08/11/2007): si è quindi
affermato che, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un
terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore per
chiedere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in
dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella
quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso
che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del
convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga ritualmente
nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di
condanna, nell'osservanza delle preclusioni determinate dalla fasi processuali (cfr. Corte cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018 Sez. 3 -, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018)
- relativamente invece alla ipotesi in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in
giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente ai fini dell'accertamento della sua
corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla
produzione dell' "eventus damni", ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al
terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al
risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio
un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve
18 intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso
dell'attore - e sempre che quest'ultimo non rifiuti espressamente di agire anche verso il terzo
chiamato -, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà
luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio (cfr. Corte cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019).
Orbene tali principi non vengono messi in discussione dai ricorrenti, venendo in questione,
piuttosto, la esatta individuazione della "causa" della chiamata di terzo - ossia la esatta
rilevazione dei fatti costitutivi allegati dal chiamante dai quali inferire se la chiamata sia
finalizzata a far accertare che il chiamato è l'unico responsabile o è anch'egli corresponsabile
nei confronti dell'attore o invece sia finalizzata ad ottenere la condanna del chiamato a tener
indenne il convenuto, per altro titolo, di quanto questi debba pagare all'attore - dovendosi a tal
fine privilegiare, sulle formule adoperate, l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla
finalità, in concreto perseguita.”.
Orbene, nel caso in esame è evidente che che pure in sede di arbitrato Controparte_3
aveva fatto valere la responsabilità della committente per il fermo cantiere, richiedendo il risarcimento dei danni patiti, tra cui il costo del noleggio delle palancole che si era in parte accollato in ragione dell'accordo raggiunto con Geotecnica - subappaltatore e soggetto che aveva noleggiato le palancole da EO - essendo decaduto dalla possibilità di effettuare domande espresse di garanzia nei confronti di , nella propria comparsa ha spostato Parte_1
la richiesta sul fatto materiale di non poter procedere egli stesso a rimuovere le palancole per fatto del committente . Ciò, tuttavia, non consente di configurare una chiamata del Parte_1
terzo responsabile, perché i rapporti tra le parti sono di tipo puramente contrattuale.
19 L'inadempimento all'obbligo di restituzione delle palancole da parte di si fondava CP_1
sul contratto di noleggio con EO. La richiesta di manleva di
[...]
si fondava sul suo rapporto di subappalto con la medesima. Infine, il Parte_4
rapporto tra e era un autonomo contratto di appalto, sicchè Controparte_3 Parte_1
non poteva essere ritenuto il terzo responsabile come se avesse commesso un fatto Parte_1
illecito che aveva danneggiato anche EO, ma la sua responsabilità derivava da inadempimento contrattuale nei confronti di (poi accertata in sede di Controparte_3
arbitrato, per aver bloccato il cantiere in seguito al ritrovamento di reperti e non aver consentito all'appaltatore di svolgere la sua attività edile, in seguito alla quale sarebbe stato inoltre possibile lo smontaggio delle palancole). Così analiticamente ricostruiti i rapporti tra le parti è evidente che non siamo nell'ambito di un rapporto unitario, sicchè il Giudice di prime cure non poteva procedere all'estensione automatica della domanda dell'attore di risarcimento da inadempimento del danno contrattuale nei confronti della committente, che, invece, era legata solo all'appaltatore. Per tali ragioni, dovendosi configurare la chiamata effettuata da
[...]
per il tramite del Tribunale ex art. 107 c.p.c., come chiamata in garanzia nel senso CP_3
di ritenere che la sua responsabilità contrattuale verso era dovuta alla responsabilità CP_1
contrattuale di nei suoi confronti, non sussistevano i presupposti per l'estensione Parte_1
automatica della domanda, cosicchè il motivo di impugnazione deve essere accolto.
8. L'accertamento sull'erroneità dell'estensione automatica della domanda di per le ragioni sopra dedotte e il fatto che la sentenza ha condannato solo CP_2 [...]
al pagamento delle somme richieste da ritenendo assorbite o Parte_1 CP_2
rigettando implicitamente le domande a quest'ultima formulate nei confronti di e di CP_1
20 preclude a questa Corte l'esame delle suddette domande proposte da Controparte_3
nel giudizio di primo grado in quanto la stessa, rimanendo contumace nel resente CP_2
grado di appello, né ha riproposto le proprie domande, ove ritenute assorbite, né ha proposto appello incidentale, anche eventualmente condizionato, ove ritenuto implicito il rigetto delle stesse verso le altre parti, cosicchè la riforma della sentenza nel senso sopra indicato, determina anche il mancato accoglimento delle domande originarie dell'attrice in primo grado, che per la loro non riproposizione devono ritenersi improcedibili.
Conclusioni e spese di lite
15. Va, dunque, accolto l'appello proposto.
16. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere così regolate:
- nei rapporti tra e che con la sua domanda ha dato Parte_1 Controparte_3
causa alla chiamata in giudizio della stessa, devono essere poste a carico dell'appellata soccombente per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate in dispositivo per il primo grado come liquidate dal Tribunale e per il secondo grado secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale delle controversie di valore indeterminabile, complessità
media, esclusa la fase istruttoria non tenutasi;
- nei rapporti tra , Geotecnica e EO le spese devono essere Parte_1
compensate non essendo state proposte domande dalle predette parti nei confronti di
; Parte_1
- nei rapporti tra tutte le altre parti, le spese di lite di entrambi i gradi devono essere
21 compensate in ragione delle posizioni sostanziali delle stesse.
Le spese di CTU restano regolate secondo quanto statuito dal Giudice di primo grado non essendovi una specifica richiesta di revisione o autonomo motivo di impugnazione e potendosi tenere conto dell'esito dell'accertamento peritale e delle posizioni sostanziali delle parti stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
a) Accerta che non sussistono i presupposti per l'estensione automatica della domanda di confronti di Controparte_7 [...]
, ora Liquidazione Giudiziale . Parte_1 Parte_1
b) Dichiara improcedibili le domande di Controparte_2
nei confronti di e
[...] Controparte_1
di er la mancata riproposizione Controparte_3
in appello delle stesse.
2) Condanna al pagamento a Controparte_3
favore di delle spese di lite delle spese di lite di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 6.000,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e per il presente grado in euro 6.327,00 per compensi professionali, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad
22 euro 804,00 per esborsi (CU e marca)
3) Compensa tra tutte le altre parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 per ottenere sia l'immediata restituzione dei beni, vista la già avvenuta scadenza del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2094 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
curatore dott. , con il patrocinio dell'avv. MIGLIARINI ANDREA, elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo allegato al ricorso per riassunzione;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. MONACELLI MARIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come
1 da mandato difensivo in atti;
C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_4
patrocinio dell'avv. MANCINI GIACOMO e dell'avv. GAGGIOLI SANTINI MARIO BRUTO,
elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 545/2021 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
18/03/2021, non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'adìta Corte di Appello, respinta e disattesa ogni diversa domanda, azione ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE
1. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n° 545/2021 pronunciata dal Tribunale di
Venezia (Giudice Dott.ssa Paola Fracassi) in data 18 marzo 2021 a definizione del giudizio n°
4015/2016 R.G., depositata in data 22 marzo 2021 e ad oggi non notificata, sussistendo gravi
motivi;
NEL MERITO
2. in riforma della sentenza impugnata dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, revocare
l'automatica estensione a “ ” delle domande interposte da “ nei Parte_1 CP_2
confronti di “ ” e di “ , e da “ ” nei Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
confronti di “ ”; e per l'effetto Parte_1
2
3. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande radicate da “ Controparte_3
nei confronti di “ ” in quanto interposte oltre la scadenza del
[...] Parte_1
termine di cui agli artt. 166 e 269 c.p.c.;
4. dichiarare in ogni caso la propria incompetenza ex art. 819 ter c.p.c. in relazione alle
domande radicate da “ nei confronti di “ ” in Controparte_3 Parte_1
conseguenza della convenzione di arbitrato di cui all'art. 13 del contratto di appalto del
16/07/2014;
5. in subordine, rigettare le domande radicate da “ nei Controparte_3
confronti di “ ”, nonché quelle interposte da “ e automaticamente Parte_1 CP_2
estese a “ ” in quanto macroscopicamente destituite di fondamento in fatto ed in Parte_1
diritto per le plurime ragioni esposte;
6. condannare in ogni caso la “ , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore di “ ” di anticipazioni e Parte_1
compensi professionali di I° e II° grado correlati al presente giudizio.”
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare:
a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, non
sussistendo nel caso di specie i gravi e fondati motivi normativamente richiesti per la sua
concedibilità;
Nel merito:
b) in via principale, rigettare l'atto di appello proposto dalla con Parte_1
3 conseguente integrale conferma della sentenza n. 545/21, pronunciata il 18/03/2021 dal
Tribunale di Venezia e depositata in data 22/03/2021;
c) in via subordinata ed in caso di accoglimento dell'atto di appello, respingere in ogni caso le
domande formulate dalla nei confronti della Controparte_2
perché totalmente infondate, sia in fatto che in Controparte_1
diritto, per tutti i motivi meglio esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta;
d) in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale
delle domande della nei confronti della Controparte_2 [...]
previo accertamento della responsabilità esclusiva della Controparte_1
rispetto alla mancata riconsegna delle palancole per Controparte_3
cui è causa, condannare quest'ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a manlevare e/o tenere indenne la da ogni e Controparte_1
qualsiasi conseguenza che dovesse derivare a suo carico dall'accoglimento, totale o parziale,
delle domande della incluse tutte le somme che Controparte_2
l'odierna comparente fosse costretta a pagare a quest'ultima a qualsiasi titolo;
e) condannare, in ogni caso, le controparti alla refusione delle spese e dei compensi
professionali del presente grado di giudizio.”
Per parte appellata Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
In rito
Dichiarare inammissibile il gravame proposto, se del caso, anche limitatamente al III e IV
motivo di appello, con espressa richiesta di espunzione dal fascicolo di Parte_1
4 odierna appellante, del documento n.3 (lodo arbitrale) e, in ogni caso,
Nel merito
Rigettare integralmente il gravame proposto da poiché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo
grado n°545/2021 pronunciata dal Tribunale di Venezia (Giudice Dott.ssa Paola Fracassi) in
data 18 marzo 2021 a definizione del giudizio n° 4015/2016 R.G., depositata in data 22 marzo
2021
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 15 aprile 2016
[...]
d'ora in poi conveniva dinnanzi al Tribunale Controparte_2 CP_2
di Venezia (d'ora in poi Controparte_1
al fine di sentirla condannare alla restituzione di palancole concessele a noleggio in CP_1
forza di contratto stipulato nel mese di luglio 2014 e in parte non ancora restituite o, in subordine, al pagamento di € 102.470,50 per risarcimento del danno emergente (corrispondente al valore delle stesse), nonché al pagamento ex art. 1591 cc di € 3.768,75 per ogni mese di ritardo nella riconsegna e ciò a far data dal 31 luglio 2015 fino alla restituzione effettiva delle palancole o, in subordine, al risarcimento del pregiudizio subìto in conseguenza della mancata disponibilità dei beni locati e non restituiti, pure quantificato in € 3.768,75 per ogni mese di noleggio a far data dal 31 luglio 2015. Affermava di aver inviato missiva in data 22 gennaio
5 termine contrattuale, sia il pagamento di alcuni canoni non ancora saldati. Deduceva che con atto transattivo del 5 marzo 2015 si impegnava a versarle circa € 30.000,00 a saldo e CP_1
stralcio degli oneri di noleggio maturati e maturandi sino al 31 luglio 2015 e a restituire entro il
20 marzo 2015 un numero minimo di 120 palancole ed entro il 31 luglio 2015 le rimanenti, ma che, tuttavia, tale ultima scadenza per la restituzione del materiale residuo non veniva rispettato sicché, dopo aver sollecitato la controparte ed aver infruttuosamente esperito tentativo di mediazione, aveva agito in giudizio.
2. In data 28 settembre 2016 si costituiva la quale contestava la sussistenza di CP_1
qualsiasi inadempimento a proprio carico. Deduceva di essere subappaltatrice per la posa in opera e smontaggio delle palancole in forza di un accordo stipulato il 1° luglio con
[...]
(d'ora in poi nell'ambito di un contratto di Controparte_3 Controparte_3
appalto per l'edificazione di un centro polifunzionale sito in Gubbio e che la mancata restituzione delle palancole date a nolo era determinata dall'interruzione dei lavori avvenuta nell'ottobre del 2014 e dall'inerzia della appaltatrice, non avendo questa realizzato i lavori preliminari all'operazione di sfilaggio in sicurezza delle stesse, essendo infatti necessaria la costruzione di una parete in cemento armato di contenimento dei fronti laterali interessati al fine di scongiurare il rischio di crollo. A sostegno della propria tesi adduceva che, contestualmente al citato accordo transattivo stipulato con aveva stipulato un accordo con CP_2 [...]
ove quest'ultima, nel dichiarare che i lavori erano stati interrotti e preso atto CP_3
dell'accordo intervenuto tra EO e si era impegnata a compiere le attività CP_1
di sua competenza volte a rendere possibile la rimozione e la riconsegna delle palancole nei termini previsti. Tanto esposto, chiamava in causa l'appaltatrice per Controparte_3
6 essere da questa manlevata. La chiamata veniva autorizzata.
3. Alla prima udienza tenutasi il 27 gennaio 2017 veniva dichiarata la contumacia di regolarmente citata. In tale sede l'attrice provvedeva ad estendere Controparte_3
espressamente, nei confronti di le domande già formulate contro la Controparte_3
convenuta Il Giudice disponeva, quindi, ex art. 292 cpc la notifica degli atti alla CP_1
terza chiamata contumace, fissando l'udienza del 27 marzo 2017.
4. Con atto datato 24 marzo 2017 si costituiva in giudizio nell' udienza del 27 marzo 2017
. Instava per il rigetto di tutte le domande Controparte_3
avanzate nei suoi confronti dall'attrice e dalla convenuta deducendo CP_2 CP_1
che la sospensione dei lavori e la conseguente impossibilità di restituire le palancole era dipesa esclusivamente dalla volontà della committente che, pur sollecitata e Parte_1
informata del pericolo, non aveva mai autorizzato la ripresa dei lavori e che nessuna istruzione era stata fornita dal D.L. circa la realizzazione delle pareti di contenimento in cemento per consentire lo sfilaggio delle palancole presenti nel cantiere. Rilevava che, in ogni caso, la mancata restituzione dei beni locati era imputabile a la quale si era assunta il rischio CP_1
di tale scelta imprenditoriale. Alla luce di ciò, chiedeva al Giudice di “accertare e dichiarare
[…] responsabile della mancata restituzione dei beni per cui è causa, ovvero Controparte_1
accertare la responsabilità di […] in ordine alla mancata restituzione dei beni Parte_1
per cui è causa anche, se del caso, ordinandone ex art. 107 cpc l'intervento nel presente giudizio
per comunanza di causa […].”.
5. Alla predetta udienza del 27 marzo 2017 le altre parti aderivano o si rimettevano alla richiesta di intervento e chiamata issu iudicis formulata e con successivo provvedimento veniva
7 ordinato dal Tribunale l'intervento ex art. 107 cpc di , che si costituiva Parte_1
in giudizio il 19 maggio 2017.
6. preliminarmente, contestava l'ammissibilità delle domande avanzate Parte_1
nei suoi confronti dalla in sua tesi tardive ai sensi degli artt. 166 e 269 Controparte_3
cpc, poiché formulate successivamente alla dichiarazione di contumacia e rilevava che, in ogni caso, esse costituivano illegittima estensione di petitum e causa petendi, essendo la committente oggettivamente estranea alle domande restitutoria e risarcitoria radicata dall'attrice nei confronti sia della convenuta che della terza chiamata CP_2 CP_1 [...]
Infine, eccepiva l'incompetenza del giudice ordinario in ragione della convenzione CP_3
di arbitrato di cui all'art. 13 del contratto di appalto, dando peraltro atto della pendenza di un giudizio in sede arbitrale
contro
Nel merito, in sintesi, contestava Controparte_3
integralmente le pretese avversarie, deducendo che l'arresto dei lavori era dipeso dal rinvenimento, occorso in data 28 ottobre 2014, di reperti archeologici, fatto non previsto né
oggettivamente prevedibile e affermando di aver tempestivamente informato la Soprintendenza
per i beni archeologici dell'Umbria che, riscontrando parzialmente la missiva inviatale dalla committente il 26 gennaio 2015 recante una proposta di rimozione dei reperti, in data 16 febbraio
2015 aveva autorizzato “in linea di massima” il loro recupero e la loro futura valorizzazione secondo le direttive impartite. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che alcunché le era addebitabile.
7. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi mediante l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una CTU per accertare se fosse possibile o meno rimuovere le palancole in sicurezza e quale fosse il loro valore di mercato, la causa veniva decisa dal Tribunale di Venezia
8 con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc n. 545/2021, pronunciata il 18 marzo 2021.
Preliminarmente, il Giudice disattendeva l'eccepita inammissibilità della chiamata dedotta da per tardività in quanto l'intervento in causa disposto ex 107 cpc aveva reso Parte_1
irrilevante il decorso del termine previsto dall'art. 269 cpc (con riferimento a Cass. Civ. n.
400/1985) e ciò nel rispetto del principio della domanda. Parimenti rigettava l'eccezione di incompetenza in quanto a fondamento della domanda di vi era la richiesta Controparte_3
di restituzione delle palancole noleggiate dalla subappaltatrice, quindi un titolo diverso dal contratto di appalto. Sempre in via preliminare, rilevava che ancorché e CP_2
avessero indirizzato le proprie domande solo nei confronti di CP_1 Controparte_3
(la prima solo in sede di prima udienza del 27 gennaio 2017, la seconda sia in sede di comparsa sia con le precisate conclusioni) e non di , doveva presumersi l'estensione Parte_1
automatica delle domande nei confronti di entrambi gli intervenuti, ricorrendo il presupposto della chiamata in causa di tali soggetti con indicazione esclusiva o concorrente di responsabilità
nella causazione del danno (cfr. Cass. civ. n. 11103/2020). Tanto premesso, accertava nel merito la responsabilità in capo a in relazione al danno patito dall'attrice Parte_1 CP_2
essendo emerso nel corso dell'istruttoria che il rinvenimento dei reperti archeologici non aveva comportato né il totale fermo dei lavori di cantiere né la loro impossibilità di ripresa in tempi accertabili e congrui. Ciò era infatti testimoniato non solo dal tenore della comunicazione della mandata alla committente il 16 febbraio 2015, ma anche dalle dichiarazioni rese CP_4
dal direttore lavori e da altro consulente di che avevano concordemente Parte_1
confermato che la aveva autorizzato la ripresa e lo svolgimento dei lavori nelle CP_4
aree non interessate dai reperti ed essendo questi presenti in una zona molto limitata (presenti su
9 50 mq rispetto ai 5000 mq della superficie del cantiere), sicché il blocco dei lavori e la conseguente mancata restituzione delle palancole a EO era dipesa da fatto riconducibile a . Condannava solo la stessa, per l'effetto, a versare all'attrice la Parte_1
somma di €116.819,43, con interessi legali dal 1.8.2015 al saldo effettivo, pari al valore delle palancole residue mai restituite (vista l'impossibilità di asportarle) oltre a un ulteriore importo pari a €3.768,75 per ciascun mese da agosto 2015 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il giudizio di appello
8. Con atto di appello notificato il 25 ottobre 2021 impugnava la Parte_1
predetta sentenza, depositata il 22 marzo 2021 e non notificata, sulla base dei seguenti motivi di appello.
8.1 Con il primo motivo denunciava l'inammissibilità delle domande interposte in primo grado dall'appellata nei propri confronti. Censurava, in particolare, Controparte_3
l'assunto del Tribunale secondo cui l'istituto dell'intervento iussu iudicis costituisce un'ipotesi di deroga sia alla disciplina dettata dal combinato disposto di cui agli artt. 166, 167 e 271 cpc sia al principio di cui all'art. 112 cpc, giacché, in sua tesi, le domande formulate dall'appellata avrebbero potuto trovare ingresso nel giudizio solo se formulate con apposita comparsa di costituzione con chiamata in causa tempestivamente depositata, mentre Controparte_3
già dichiarata contumace all'udienza del 27 gennaio 2017, si era costituita poi solo alla nuova udienza fissata a seguito dell'espressa estensione della domanda di nei suoi CP_2
confronti ex art. 292 cpc e aveva chiesto di integrare il contraddittorio mediante l'intervento
iussu iudicis utilizzando tale strumento per superare le preclusioni maturate.
10 8.2 Con il secondo motivo lamentava l'illegittima estensione automatica nei propri confronti delle domande interposte da rilevando in particolare di essere stata Parte_3
ingiustamente direttamente condannata a rispondere nei confronti di un soggetto –
EO – che non aveva radicato domande nei suoi confronti ed in relazione alle quali,
pertanto, non aveva svolto attività difensiva. Richiamati in atti i principi che sorreggono l'istituto dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato e i limiti alla sua operatività (Cass. civ. n. 30601/2018 e n. 5580/2018), evidenziava che nel caso di specie erano del tutto assenti i presupposti per ritenere estesa nei propri confronti la domanda risarcitoria proposta da EO. In particolare, deduceva che: a) Controparte_3
aveva omesso di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande avanzate nei suoi confronti;
b) la chiamata operata da nei confronti di Controparte_3
costituiva a tutti gli effetti una chiamata in garanzia (e ciò in sua tesi in deroga Parte_1
agli insegnamenti sanciti dalla Suprema Corte: cfr. Cass. civ. n. 5580/2018); c) né EO
né avevano esteso le rispettive domande nei confronti dell'appellante. CP_1
8.3 Con il terzo motivo riproponeva l'eccezione di incompetenza ex art. 819 ter cpc in relazione alla domanda di manleva radicata da richiamando la Controparte_3
convenzione di arbitrato di cui al contratto d'appalto, a mente della quale “tutte le controversie
derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno risolte mediante un
Collegio Arbitrale […]”, non essendo a suo dire condivisibile l'assunto di cui alla gravata sentenza secondo cui la richiesta di restituzione delle palancole al proprietario era stata formulata in forza di rapporti estranei al contratto di appalto, essendo l'utilizzo delle palancole funzionale alla realizzazione dell'opera appaltata.
11 8.4 Con il quarto motivo eccepiva che la pronuncia di condanna impugnata aveva portato ad un'inammissibile duplicazione risarcitoria, deducendo l'appellante sul punto che in sede arbitrale la era già stata condannata a versare a favore di l'importo Parte_1 Controparte_3
di € 854.412,80 a titolo di risarcimento del danno correlato al fermo dei lavori, di cui €
222.587,87 a titolo di “nolo palancole” per 1033 giorni. Produceva, a sostegno della fondatezza del motivo di gravame, il lodo arbitrale, dando atto di aver proposto ricorso per Cassazione
impugnando la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che lo aveva integralmente confermato.
8.5 Con il quinto motivo rilevava l'infondatezza delle domande radicate da
[...]
nei confronti di , evidenziando, in particolare, la mancata CP_3 Parte_1
valorizzazione nel giudizio di prime cure della transazione intervenuta tra e CP_3
ove la prima si era testualmente obbligata “a porre in essere tutte le attività di sua CP_1
competenza per renderne possibile l'attuazione”, sicché doveva ritenersi che
[...]
avesse assunto in proprio l'obbligo di ultimare le lavorazioni che consentivano la CP_3
rimozione delle palancole e la loro restituzione alla proprietaria nei termini CP_2
concordati con CP_1
8.6 Chiedeva, infine, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
9. Si costituiva in giudizio in data 20 gennaio 2022 la parte appellata
[...]
la quale instava per la conferma della gravata Controparte_1
sentenza, riproponendo in via subordinata quanto già dedotto in primo grado.
10. Si costituiva in pari data la parte appellata Controparte_5
[...]
[...] la quale chiedeva il rigetto dell'appello resistendo a tutti i motivi di
[...]
impugnazione. In particolare, poi, denunciava - oltre che l'infondatezza - l'inammissibilità del quarto motivo di gravame, giacché in sua tesi questo era fondato sulla tardiva produzione del lodo arbitrale e ciò in violazione dell'art. 354 cpc sul divieto di nova in appello e chiedeva, per l'effetto, l'espunzione dal fascicolo del documento n. 3 prodotto dall'appellante. Evidenziava
altresì che all'udienza tenutasi in primo grado il 18 gennaio 2021 era stata proprio Parte_1
ad opporsi alla produzione del lodo.
11. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, con ordinanza del 16 marzo 2022
il Collegio dichiarava la contumacia di non essendosi Controparte_6
questa costituita in giudizio pur se regolarmente citata e sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in accoglimento dell'istanza dell'appellante.
12. A seguito dell'interruzione del processo dichiarata per l'intervenuta liquidazione giudiziale dell'appellante, la causa veniva tempestivamente riassunta da Parte_1
e rinviata per la prosecuzione del giudizio all'udienza cartolare di precisazione
[...]
delle conclusioni del 1° luglio 2024. Depositate da tutte le parti costituite le note scritte e depositata altresì dalla parte l'intervenuta ordinanza della Cassazione che Controparte_3
aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'appellante contro la sentenza della
Corte d'Appello di Perugia che aveva confermato il lodo arbitrale, all'udienza predetta la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Con la comparsa conclusionale, eccepiva l'incompetenza Controparte_3
della Corte di appello di Venezia in favore del Tribunale di Perugia – Sezione Procedure
13 Concorsuali in ragione della c.d. vis actractiva della liquidazione giudiziale. con la CP_1
propria comparsa conclusionale evidenziava invece che dalla mancata costituzione in giudizio di doveva desumersi la rinuncia della domanda da quest'ultima originariamente CP_2
proposta in prime cure, essendo stata implicitamente rigettata dal Tribunale di Venezia e non essendovi appello sul punto.
Esame dei motivi di impugnazione
13. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione, utilizzando, tuttavia, il criterio della “ragione più liquida” ai fini della decisione, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte quando vi siano più motivi di merito, anche subordinati, ma equiordinati al fine di portare alla definizione del giudizio
(“L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo
logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto
a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
” Cass. Civ. n.
693/2024).
14. Il motivo che risulta determinante ai fini della definizione del giudizio è il secondo, che censura la ritenuta operatività dell'estensione automatica della domanda nella decisione resa dal
Tribunale nel caso in esame, motivo che, conformemente a quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi fondato. Sostiene il Tribunale sul punto solo che: “deve ritenersi operante sia per le
domande di EO che per le domande di Geotecnica la cd presunzione di estensione
automatica della domanda nei confronti di e dal momento che ricorre CP_3 Parte_1
il presupposto della chiamata in causa di tali soggetti con indicazione di esclusiva o concorrente
responsabilità nella causazione del danno (C. C. 11103/20)”.
14 Orbene, in disparte il fatto che EO aveva espressamente esteso la domanda nei confronti di in sede di prima udienza e aveva chiesto Controparte_3 CP_1
tempestivamente la chiamata in causa di con espressa domanda di Controparte_3
manleva, sicchè non è dato comprendere il riferimento nella motivazione citata alla
[...]
non sussistono, invece, i presupposti per l'estensione automatica della domanda CP_3
dell'attrice nei confronti di , presupposti che il Tribunale neppure ha esplicitato. Parte_1
Il presupposto dell'estensione automatica della domanda, infatti, è che vi sia un rapporto sostanzialmente unitario nell'ambito del quale avviene una chiamata del terzo responsabile,
escludendo il chiamante la propria responsabilità e che non si tratti di una chiamata in garanzia.
Sostiene la Suprema Corte, nel caso esaminato nella sentenza n. 15232/2021, che sulla domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. doveva trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo,
indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza,
dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario),
nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica,
in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo
(v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8
marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
Ora, nel caso in esame il rapporto tra tutte le parti non è unitario, perché era CP_2
legata a da un rapporto contrattuale di noleggio e in base a questo chiedeva la CP_1
restituzione delle palancole o il risarcimento del danno indicato nel controvalore. CP_1
15 legata a da un contratto di subappalto, chiedeva la chiamata in garanzia Controparte_3
della stessa per essere manlevata o tenuta indenne di quanto avesse dovuto pagare a evidenziando anche che riconoscendo la sua CP_2 Controparte_3
responsabilità, si era pure espressamente obbligata nei confronti di con l'accordo CP_1
transattivo del 12 marzo 2015 (doc. 9 di parte . che come già CP_1 Controparte_3
ricordato nel processo di primo grado si costituiva tardivamente solo in sede di prima udienza e per questo sollecitava il Tribunale ad effettuare la chiamata iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. nei confronti di , era legata con quest'ultima da un contratto di appalto - per le cui Parte_1
controversie era previsto l'arbitrato, tanto che il lodo arbitrale aveva in seguito riconosciuto la responsabilità di per inadempimento ed un risarcimento del danno a Parte_1 [...]
anche per le somme dovute per noleggio delle palancole – e sulla base di tale CP_3
rapporto sosteneva che doveva essere accertata la responsabilità di quale Parte_1
committente ed unico soggetto a poter disporre del cantiere ove erano state installate le palancole richieste in restituzione da a CP_2 CP_1
La distinzione tra chiamata del terzo responsabile e chiamata in garanzia, a prescindere dalla formulazione delle stesse, è ben enucleata proprio nella pronuncia della Suprema Corte
richiamata dal Tribunale, che tuttavia della stessa non ha fatto corretta applicazione. Sostiene la
Corte di Cassazione nella sentenza n. 11103/2020 che “La Corte territoriale si è conformata,
peraltro, ai principi di diritto enunciati in materia da questa Corte (cfr. per una ricostruzione
sistematica: Corte cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018) secondo cui :
- qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo
con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato
16 passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale
presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo
responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può
e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20610 del 07/10/2011; id. Sez. 1 - , Sentenza n. 24294 del 29/11/2016; id. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018). L'estensione automatica della domanda dell'attore nei
confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera, dunque, solo quando tale chiamata
sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea (cfr. ancora
recentemente, Corte cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018).
- il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da
parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la
esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti
del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come
avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione
condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti
rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - ove consentita dalla situazione giuridica dedotta
nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del
terzo chiamato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008; id. Sez. L, Sentenza n.
12317 del 07/06/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016)
- in particolare, relativamente alla ipotesi in cui il convenuto chiami un terzo in giudizio
indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda,
senza rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze
17 della eventuale soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la
domanda verso il terzo, è stato affermato che il cumulo di cause integra un litisconsorzio
facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di
impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5444 del 14/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23308 del 08/11/2007): si è quindi
affermato che, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un
terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore per
chiedere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in
dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella
quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso
che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del
convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga ritualmente
nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di
condanna, nell'osservanza delle preclusioni determinate dalla fasi processuali (cfr. Corte cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018 Sez. 3 -, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018)
- relativamente invece alla ipotesi in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in
giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente ai fini dell'accertamento della sua
corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla
produzione dell' "eventus damni", ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al
terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al
risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio
un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve
18 intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso
dell'attore - e sempre che quest'ultimo non rifiuti espressamente di agire anche verso il terzo
chiamato -, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà
luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio (cfr. Corte cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019).
Orbene tali principi non vengono messi in discussione dai ricorrenti, venendo in questione,
piuttosto, la esatta individuazione della "causa" della chiamata di terzo - ossia la esatta
rilevazione dei fatti costitutivi allegati dal chiamante dai quali inferire se la chiamata sia
finalizzata a far accertare che il chiamato è l'unico responsabile o è anch'egli corresponsabile
nei confronti dell'attore o invece sia finalizzata ad ottenere la condanna del chiamato a tener
indenne il convenuto, per altro titolo, di quanto questi debba pagare all'attore - dovendosi a tal
fine privilegiare, sulle formule adoperate, l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla
finalità, in concreto perseguita.”.
Orbene, nel caso in esame è evidente che che pure in sede di arbitrato Controparte_3
aveva fatto valere la responsabilità della committente per il fermo cantiere, richiedendo il risarcimento dei danni patiti, tra cui il costo del noleggio delle palancole che si era in parte accollato in ragione dell'accordo raggiunto con Geotecnica - subappaltatore e soggetto che aveva noleggiato le palancole da EO - essendo decaduto dalla possibilità di effettuare domande espresse di garanzia nei confronti di , nella propria comparsa ha spostato Parte_1
la richiesta sul fatto materiale di non poter procedere egli stesso a rimuovere le palancole per fatto del committente . Ciò, tuttavia, non consente di configurare una chiamata del Parte_1
terzo responsabile, perché i rapporti tra le parti sono di tipo puramente contrattuale.
19 L'inadempimento all'obbligo di restituzione delle palancole da parte di si fondava CP_1
sul contratto di noleggio con EO. La richiesta di manleva di
[...]
si fondava sul suo rapporto di subappalto con la medesima. Infine, il Parte_4
rapporto tra e era un autonomo contratto di appalto, sicchè Controparte_3 Parte_1
non poteva essere ritenuto il terzo responsabile come se avesse commesso un fatto Parte_1
illecito che aveva danneggiato anche EO, ma la sua responsabilità derivava da inadempimento contrattuale nei confronti di (poi accertata in sede di Controparte_3
arbitrato, per aver bloccato il cantiere in seguito al ritrovamento di reperti e non aver consentito all'appaltatore di svolgere la sua attività edile, in seguito alla quale sarebbe stato inoltre possibile lo smontaggio delle palancole). Così analiticamente ricostruiti i rapporti tra le parti è evidente che non siamo nell'ambito di un rapporto unitario, sicchè il Giudice di prime cure non poteva procedere all'estensione automatica della domanda dell'attore di risarcimento da inadempimento del danno contrattuale nei confronti della committente, che, invece, era legata solo all'appaltatore. Per tali ragioni, dovendosi configurare la chiamata effettuata da
[...]
per il tramite del Tribunale ex art. 107 c.p.c., come chiamata in garanzia nel senso CP_3
di ritenere che la sua responsabilità contrattuale verso era dovuta alla responsabilità CP_1
contrattuale di nei suoi confronti, non sussistevano i presupposti per l'estensione Parte_1
automatica della domanda, cosicchè il motivo di impugnazione deve essere accolto.
8. L'accertamento sull'erroneità dell'estensione automatica della domanda di per le ragioni sopra dedotte e il fatto che la sentenza ha condannato solo CP_2 [...]
al pagamento delle somme richieste da ritenendo assorbite o Parte_1 CP_2
rigettando implicitamente le domande a quest'ultima formulate nei confronti di e di CP_1
20 preclude a questa Corte l'esame delle suddette domande proposte da Controparte_3
nel giudizio di primo grado in quanto la stessa, rimanendo contumace nel resente CP_2
grado di appello, né ha riproposto le proprie domande, ove ritenute assorbite, né ha proposto appello incidentale, anche eventualmente condizionato, ove ritenuto implicito il rigetto delle stesse verso le altre parti, cosicchè la riforma della sentenza nel senso sopra indicato, determina anche il mancato accoglimento delle domande originarie dell'attrice in primo grado, che per la loro non riproposizione devono ritenersi improcedibili.
Conclusioni e spese di lite
15. Va, dunque, accolto l'appello proposto.
16. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere così regolate:
- nei rapporti tra e che con la sua domanda ha dato Parte_1 Controparte_3
causa alla chiamata in giudizio della stessa, devono essere poste a carico dell'appellata soccombente per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate in dispositivo per il primo grado come liquidate dal Tribunale e per il secondo grado secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale delle controversie di valore indeterminabile, complessità
media, esclusa la fase istruttoria non tenutasi;
- nei rapporti tra , Geotecnica e EO le spese devono essere Parte_1
compensate non essendo state proposte domande dalle predette parti nei confronti di
; Parte_1
- nei rapporti tra tutte le altre parti, le spese di lite di entrambi i gradi devono essere
21 compensate in ragione delle posizioni sostanziali delle stesse.
Le spese di CTU restano regolate secondo quanto statuito dal Giudice di primo grado non essendovi una specifica richiesta di revisione o autonomo motivo di impugnazione e potendosi tenere conto dell'esito dell'accertamento peritale e delle posizioni sostanziali delle parti stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
a) Accerta che non sussistono i presupposti per l'estensione automatica della domanda di confronti di Controparte_7 [...]
, ora Liquidazione Giudiziale . Parte_1 Parte_1
b) Dichiara improcedibili le domande di Controparte_2
nei confronti di e
[...] Controparte_1
di er la mancata riproposizione Controparte_3
in appello delle stesse.
2) Condanna al pagamento a Controparte_3
favore di delle spese di lite delle spese di lite di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 6.000,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e per il presente grado in euro 6.327,00 per compensi professionali, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad
22 euro 804,00 per esborsi (CU e marca)
3) Compensa tra tutte le altre parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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2015 per ottenere sia l'immediata restituzione dei beni, vista la già avvenuta scadenza del