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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8135 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 26039/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 26039/2023 del Ruolo Generale Affari contenziosi, definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ult. co.
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), n.q. di Controparte_1 C.F._2 amministratrice del , in Napoli (C.F. Controparte_2
) P.IVA_1
Resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato a controparte con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, Parte_1 ha evocato in giudizio il Condominio di via Scarlatti n. 44 in Napoli, in persona dell'amministratore p.t. Avv. , per sentirlo condannare Controparte_1 all'obbligo di comunicare ad esso condomino la documentazione richiesta.
In particolare deduceva che;
con pec del 19/07/2023 chiedeva all'amministratrice la consegna di: “1) Certificazione per singolo impianto condominiale resa ai sensi del D.M. 37/08; 2) Ultima verifica Impianto Messa a Terra ai sensi del
D.P.R. 462; 3) Copia DVR;
4) DURC in corso di validità allegato all'ultimo pagamento CP_ effettuato alla comprensivo del contratto di appalto ed estratto conto Parte_2 aggiornato alla data odierna;
5) DURC in corso di validità allegato all'ultimo pagamento effettuato alla ditta che effettua le pulizie del fabbricato comprensivo del contratto di appalto ed estratto conto debiti aggiornato alla data odierna;
6) Copia informativa Privacy per quanto al sistema di videosorveglianza con esplicita individuazione del Responsabile del trattamento dei dati. Altresì si richiede copia dell'Anagrafe Condominiale per quanto ai proprietari dei
Lastrici di Copertura ad uso esclusivo per come dichiarato nel Regolamento di Condominio di natura contrattuale) con allegata documentazione che attesti la titolarità delle opere poste in essere sugli stessi;
copia dell'Anagrafe Condominiale”; che con pec del 08/09/2023 ha, altresì richiesto la consegna della certificazione a firma dell'amministratore resa ai sensi dell'art. 1130 sub 9 ovvero attestazione circa lo stato di pagamento degli oneri condominiali e delle liti in corso e/o comunque pendenti.
Il Condominio, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito sicchè il processo è continuato nella sua contumacia.
E' da rilevare che nel caso in esame la richiesta di documenti è stata formulata da un condomino nei confronti di un amministratore in carica.
E' quindi da premettere che in tema di lamentata omessa informazione spetta a ciascun comproprietario il potere di chiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza specificare le ragioni della richiesta, ma la Suprema Corte ha precisato che l'esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all'attività di amministrazione, essere contraria ai principi di correttezza o risolversi in un onere economico per il (v. Cass. 4445/2020; Cass. 19210/2011, CP_2
Cass. 15159/2001, Cass. 8460/1998).
- 2 -
Tali pronunzie evidenziano che l'obbligo dell'amministratore di fornire informazioni ai condòmini non è senza limiti, perché l'interesse alla buona amministrazione del Condominio osta a che l'amministratore sia tenuto a distogliersi dallo svolgimento delle proprie funzioni per assecondare richieste reiterate e non finalizzate a soddisfare autentiche esigenze informative.
Riguardo poi alla pretesa di consegna della documentazione richiesta, si può osservare che l'istanza, non essendo limitata alla semplice visione dei documenti presso lo studio dell'amministratore, comporta per l'amministrazione un onere di ricerca dei documenti stessi e costi per la copia.
Si deve a questo proposito osservare che ciascun condomino ha un diritto di
“prendere visione” e di “estrarre copia” della documentazione condominiale, ma tale diritto va esercitato presso i locali ove si trovano gli stessi documenti, nei giorni e negli orari prestabiliti dall'amministratore (v. art. 1129 co. 2° e 1130 bis co. 1° c.c.).
Ritenere pertanto che un condomino abbia “tout court” il diritto di esigere dall'amministratore che quest'ultimo proceda alla ricerca, alla copia ed all'invio di documenti, oltre a non trovare fondamento normativo, confligge con tali limiti
(l'obbligo di consegna è invece ipotizzabile nei confronti dell'amministratore uscente ai sensi dell'art.1129 c.c. in forza del proprio ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza che a norma dell'art.1713 c.c., impone all'amministratore una volta scaduto il mandato di restituire all'amministratore subentrante i documenti concernenti la gestione).
Se per un verso l'amministratore ha l'obbligo di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale (art. 1130 n. 6), del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità
(art. 1130 n. 7), nonché di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico- amministrativo dell'edificio e del condominio (art. 1130 n. 8), per altro verso, la legge non prevede in capo allo stesso alcun obbligo di fornire copia della predetta documentazione a richiesta del singolo condomino.
- 3 -
La ragione del resto è evidente: un simile obbligo appesantirebbe notevolmente l'attività di amministrazione specie se, come nel caso in esame, la richiesta sia, al tempo stesso, estesa ad eterogenee categorie di documentazione inerente la gestione ( Certificazione per singolo impianto condominiale resa ai sensi del D.M. 37/08;
Ultima verifica Impianto Messa a Terra ai sensi del D.P.R. 462; Copia DVR;
DURC in corso di validità allegato all'ultimo pagamento effettuato alla comprensivo del Controparte_4 contratto di appalto ed estratto conto aggiornato alla data odierna;
DURC in corso di validità allegato all'ultimo pagamento effettuato alla ditta che effettua le pulizie del fabbricato comprensivo del contratto di appalto ed estratto conto debiti aggiornato alla data odierna;
Copia informativa Privacy per quanto al sistema di videosorveglianza con esplicita individuazione del Responsabile del trattamento dei dati. Altresì si richiede copia dell'Anagrafe
Condominiale per quanto ai proprietari dei Lastrici di Copertura ad uso esclusivo per come dichiarato nel Regolamento di Condominio di natura contrattuale) con allegata documentazione che attesti la titolarità delle opere poste in essere sugli stessi;
copia dell'Anagrafe
Condominiale”; consegna della certificazione a firma dell'amministratore resa ai sensi dell'art.
1130 sub 9 ovvero attestazione circa lo stato di pagamento degli oneri condominiali e delle liti in corso e/o comunque pendenti.)
La legge sembra delineare un equilibrato rapporto tra l'obbligo di trasparenza dell'amministratore e il correlato diritto di informazione del singolo condomino, da un lato, e l'esigenza di non appesantire con richieste strumentali la complessa attività di gestione del : se è previsto il diritto del singolo condomino CP_2 di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo, l'art. 1130 bis c.c. dispone espressamente che quest'ultimo ne debba estrarre copia a proprie spese, così come l'art. 1129 comma 2 c.c. prevede che l'amministratore comunichi “il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
A sua volta l'art. 1130 c.c., ai numeri sopra indicati, richiama il “registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati
- 4 -
catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio» nonché il “registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità».
A ben vedere, quindi, le disposizioni in commento non prevedono alcun obbligo per l'amministratore di fornire la documentazione indicata ai singoli condomini quanto piuttosto quello di renderla “disponibile” informando il condomino che ne faccia richiesta del luogo e del tempo di accesso ai fini dell'estrazione delle copie a cura e spese del richiedente.
Ne deriva pertanto che, ai fini del ricorso all'azione giudiziale, è necessario che il condomino abbia formalizzato una richiesta di accesso e che, a fronte di tale richiesta, l'amministratore sia rimasto inerte, inadempiente o abbia opposto un rifiuto.
E' escluso pertanto che nell'ipotesi in esame si possa imporre all'amministratore in carica la consegna di documentazione non avendo il condomino ricorrente provato di aver formulato istanze di accesso presso lo studio dell'amministratore al fine di poter prendere visione della documentazione richiesta.
Emerge, invece, che abbia formalizzato esclusivamente Parte_1 richieste di consegna di atti come anche precisato in ricorso e nelle pec inviate all'amministratore.
Resta pertanto confermata la circostanza che nessuna richiesta di accesso era stata in concreto formalizzata.
La domanda deve pertanto essere respinta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione della contumacia del
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 26039/2023, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Condominio di via Scarlatti n. 44 in Napoli, in
- 5 -
persona dell'amministratore p.t.;
2) rigetta la domanda;
3) non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Napoli, 19 settembre 2025.
Il GOP
(dott.ssa Rita Nissim)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 26039/2023 del Ruolo Generale Affari contenziosi, definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ult. co.
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), n.q. di Controparte_1 C.F._2 amministratrice del , in Napoli (C.F. Controparte_2
) P.IVA_1
Resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato a controparte con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, Parte_1 ha evocato in giudizio il Condominio di via Scarlatti n. 44 in Napoli, in persona dell'amministratore p.t. Avv. , per sentirlo condannare Controparte_1 all'obbligo di comunicare ad esso condomino la documentazione richiesta.
In particolare deduceva che;
con pec del 19/07/2023 chiedeva all'amministratrice la consegna di: “1) Certificazione per singolo impianto condominiale resa ai sensi del D.M. 37/08; 2) Ultima verifica Impianto Messa a Terra ai sensi del
D.P.R. 462; 3) Copia DVR;
4) DURC in corso di validità allegato all'ultimo pagamento CP_ effettuato alla comprensivo del contratto di appalto ed estratto conto Parte_2 aggiornato alla data odierna;
5) DURC in corso di validità allegato all'ultimo pagamento effettuato alla ditta che effettua le pulizie del fabbricato comprensivo del contratto di appalto ed estratto conto debiti aggiornato alla data odierna;
6) Copia informativa Privacy per quanto al sistema di videosorveglianza con esplicita individuazione del Responsabile del trattamento dei dati. Altresì si richiede copia dell'Anagrafe Condominiale per quanto ai proprietari dei
Lastrici di Copertura ad uso esclusivo per come dichiarato nel Regolamento di Condominio di natura contrattuale) con allegata documentazione che attesti la titolarità delle opere poste in essere sugli stessi;
copia dell'Anagrafe Condominiale”; che con pec del 08/09/2023 ha, altresì richiesto la consegna della certificazione a firma dell'amministratore resa ai sensi dell'art. 1130 sub 9 ovvero attestazione circa lo stato di pagamento degli oneri condominiali e delle liti in corso e/o comunque pendenti.
Il Condominio, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito sicchè il processo è continuato nella sua contumacia.
E' da rilevare che nel caso in esame la richiesta di documenti è stata formulata da un condomino nei confronti di un amministratore in carica.
E' quindi da premettere che in tema di lamentata omessa informazione spetta a ciascun comproprietario il potere di chiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza specificare le ragioni della richiesta, ma la Suprema Corte ha precisato che l'esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all'attività di amministrazione, essere contraria ai principi di correttezza o risolversi in un onere economico per il (v. Cass. 4445/2020; Cass. 19210/2011, CP_2
Cass. 15159/2001, Cass. 8460/1998).
- 2 -
Tali pronunzie evidenziano che l'obbligo dell'amministratore di fornire informazioni ai condòmini non è senza limiti, perché l'interesse alla buona amministrazione del Condominio osta a che l'amministratore sia tenuto a distogliersi dallo svolgimento delle proprie funzioni per assecondare richieste reiterate e non finalizzate a soddisfare autentiche esigenze informative.
Riguardo poi alla pretesa di consegna della documentazione richiesta, si può osservare che l'istanza, non essendo limitata alla semplice visione dei documenti presso lo studio dell'amministratore, comporta per l'amministrazione un onere di ricerca dei documenti stessi e costi per la copia.
Si deve a questo proposito osservare che ciascun condomino ha un diritto di
“prendere visione” e di “estrarre copia” della documentazione condominiale, ma tale diritto va esercitato presso i locali ove si trovano gli stessi documenti, nei giorni e negli orari prestabiliti dall'amministratore (v. art. 1129 co. 2° e 1130 bis co. 1° c.c.).
Ritenere pertanto che un condomino abbia “tout court” il diritto di esigere dall'amministratore che quest'ultimo proceda alla ricerca, alla copia ed all'invio di documenti, oltre a non trovare fondamento normativo, confligge con tali limiti
(l'obbligo di consegna è invece ipotizzabile nei confronti dell'amministratore uscente ai sensi dell'art.1129 c.c. in forza del proprio ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza che a norma dell'art.1713 c.c., impone all'amministratore una volta scaduto il mandato di restituire all'amministratore subentrante i documenti concernenti la gestione).
Se per un verso l'amministratore ha l'obbligo di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale (art. 1130 n. 6), del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità
(art. 1130 n. 7), nonché di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico- amministrativo dell'edificio e del condominio (art. 1130 n. 8), per altro verso, la legge non prevede in capo allo stesso alcun obbligo di fornire copia della predetta documentazione a richiesta del singolo condomino.
- 3 -
La ragione del resto è evidente: un simile obbligo appesantirebbe notevolmente l'attività di amministrazione specie se, come nel caso in esame, la richiesta sia, al tempo stesso, estesa ad eterogenee categorie di documentazione inerente la gestione ( Certificazione per singolo impianto condominiale resa ai sensi del D.M. 37/08;
Ultima verifica Impianto Messa a Terra ai sensi del D.P.R. 462; Copia DVR;
DURC in corso di validità allegato all'ultimo pagamento effettuato alla comprensivo del Controparte_4 contratto di appalto ed estratto conto aggiornato alla data odierna;
DURC in corso di validità allegato all'ultimo pagamento effettuato alla ditta che effettua le pulizie del fabbricato comprensivo del contratto di appalto ed estratto conto debiti aggiornato alla data odierna;
Copia informativa Privacy per quanto al sistema di videosorveglianza con esplicita individuazione del Responsabile del trattamento dei dati. Altresì si richiede copia dell'Anagrafe
Condominiale per quanto ai proprietari dei Lastrici di Copertura ad uso esclusivo per come dichiarato nel Regolamento di Condominio di natura contrattuale) con allegata documentazione che attesti la titolarità delle opere poste in essere sugli stessi;
copia dell'Anagrafe
Condominiale”; consegna della certificazione a firma dell'amministratore resa ai sensi dell'art.
1130 sub 9 ovvero attestazione circa lo stato di pagamento degli oneri condominiali e delle liti in corso e/o comunque pendenti.)
La legge sembra delineare un equilibrato rapporto tra l'obbligo di trasparenza dell'amministratore e il correlato diritto di informazione del singolo condomino, da un lato, e l'esigenza di non appesantire con richieste strumentali la complessa attività di gestione del : se è previsto il diritto del singolo condomino CP_2 di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo, l'art. 1130 bis c.c. dispone espressamente che quest'ultimo ne debba estrarre copia a proprie spese, così come l'art. 1129 comma 2 c.c. prevede che l'amministratore comunichi “il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.
A sua volta l'art. 1130 c.c., ai numeri sopra indicati, richiama il “registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati
- 4 -
catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio» nonché il “registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità».
A ben vedere, quindi, le disposizioni in commento non prevedono alcun obbligo per l'amministratore di fornire la documentazione indicata ai singoli condomini quanto piuttosto quello di renderla “disponibile” informando il condomino che ne faccia richiesta del luogo e del tempo di accesso ai fini dell'estrazione delle copie a cura e spese del richiedente.
Ne deriva pertanto che, ai fini del ricorso all'azione giudiziale, è necessario che il condomino abbia formalizzato una richiesta di accesso e che, a fronte di tale richiesta, l'amministratore sia rimasto inerte, inadempiente o abbia opposto un rifiuto.
E' escluso pertanto che nell'ipotesi in esame si possa imporre all'amministratore in carica la consegna di documentazione non avendo il condomino ricorrente provato di aver formulato istanze di accesso presso lo studio dell'amministratore al fine di poter prendere visione della documentazione richiesta.
Emerge, invece, che abbia formalizzato esclusivamente Parte_1 richieste di consegna di atti come anche precisato in ricorso e nelle pec inviate all'amministratore.
Resta pertanto confermata la circostanza che nessuna richiesta di accesso era stata in concreto formalizzata.
La domanda deve pertanto essere respinta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione della contumacia del
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 26039/2023, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Condominio di via Scarlatti n. 44 in Napoli, in
- 5 -
persona dell'amministratore p.t.;
2) rigetta la domanda;
3) non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Napoli, 19 settembre 2025.
Il GOP
(dott.ssa Rita Nissim)
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