Art. 4.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a nominare un'apposita commissione in ciascuna delle sedi di Roma, Torino e Pisa con l'incarico di proporre, sulla scorta dei relativi inventari e previ i necessari accertamenti, la specifica destinazione da darsi ai beni mobili previsti dall' articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 .
Di dette commissioni fanno parte:
a) il direttore generale del demanio per la sede di Roma e l'intendente di finanza per le sedi di Torino e Pisa, o un loro rappresentante con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, con le funzioni di presidente;
b) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata, per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
Antichita' e Belle arti; Provveditorato generale dello Stato; Catasto e Servizi tecnici erariali;
c) il capo dell'Ufficio centrale o provinciale per l'amministrazione dei beni demaniali gia' in dotazione della Corona, che disimpegna anche le funzioni di segretario.
Ai componenti delle commissioni compete per ogni seduta un gettone di presenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a nominare un'apposita commissione in ciascuna delle sedi di Roma, Torino e Pisa con l'incarico di proporre, sulla scorta dei relativi inventari e previ i necessari accertamenti, la specifica destinazione da darsi ai beni mobili previsti dall' articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 .
Di dette commissioni fanno parte:
a) il direttore generale del demanio per la sede di Roma e l'intendente di finanza per le sedi di Torino e Pisa, o un loro rappresentante con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, con le funzioni di presidente;
b) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata, per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
Antichita' e Belle arti; Provveditorato generale dello Stato; Catasto e Servizi tecnici erariali;
c) il capo dell'Ufficio centrale o provinciale per l'amministrazione dei beni demaniali gia' in dotazione della Corona, che disimpegna anche le funzioni di segretario.
Ai componenti delle commissioni compete per ogni seduta un gettone di presenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.