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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 423/2025
Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 423 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2025;
a scioglimento della riserva assunta;
considerato che è proposto ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.;
sulla causa vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Casoria (NA) alla via Armando Diaz I, traversa n. 28, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Armando Federico (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in Scafati (SA), alla via Mortellari n. 77;
RICORRENTE
E
, con sede in Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam (Paesi Controparte_1
Bassi) e sede secondaria in Milano al Viale Fulvio Testi n. 250 (C.F. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv.
Maria Antonietta Dimagli (C.F. ) Paola Polacchini (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima allo studio sito in Milano C.F._4
alla via Quadronno n. 24;
RESISTENTE
pronuncia la seguente
ORDINANZA 1. Con ricorso depositato in data 19/1/2025, ha esposto di avere Parte_1
ingiustamente subito da parte di una segnalazione a sofferenza in relazione al Controparte_2 conto corrente n. 1190819 sia alla Crif, sia alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia, nonostante l'adempimento delle proprie obbligazioni e il rilascio di quietanza liberatoria da parte dell'istituto di credito.
A supporto del fumus boni iuris, ha rivendicato il diritto a ricevere un preavviso di segnalazione, ai sensi dell'art. 125 bis t.u.b. e dell'art. 7 co. 4 del codice di condotta, in qualità di consumatore.
A supporto del periculum in mora, ha riferito che la permanenza della segnalazione illegittima gli ha impedito di accedere al credito, per avere ricevuto diniego di una richiesta di finanziamento da parte di Findomestic s.p.a.
Ha chiesto quindi la cancellazione in via di urgenza della segnalazione a sofferenza, per l'omessa segnalazione del preavviso, assumendo di subire un pregiudizio irreparabile per effetto della permanente iscrizione del nominativo consistente nell'esclusione dal mercato creditizio.
2. Si è costituita ritualmente la società resistente con comparsa di risposta CP_3
depositata il 17/02/2025, esponendo in premessa che sul conto corrente n. 1190819 erano state registrate protratte insolvenze e che quindi aveva diligentemente ottemperato all'onere di segnalazione, previo preavviso, sebbene sulla lettera raccomandata il correntista fosse risultato
“trasferito”.
Ha quindi difeso il proprio comportamento, rammentando le regole delle banche dati creditizie sui tempi di permanenza della segnalazione anche dopo la regolarizzazione del rapporto, comunque non imputabili alla resistente;
ha negato poi l'esistenza di un periculum in mora, in assenza della prova di un pregiudizio imminente e irreparabile e in presenza di altre iscrizioni parimenti pregiudizievoli.
Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso cautelare per difetto dei necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
3. Alla udienza del 18/2/2025 ha avuto luogo la discussione orale della causa nel contraddittorio tra le parti, le quali si sono riportate alle rispettive memorie, concludendo come da verbale.
All'esito il Giudice si è riservato sulla decisione.
4. In via del tutto preliminare va riconosciuta l'ammissibilità della domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., stante la residualità dell'azione prescelta. Premesso che i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. possono essere concessi purché: a) si versi al “di fuori delle precedenti sezioni” del capo in cui la norma è collocata, ovvero di quello che contempla appunto la disciplina dei procedimenti cautelari;
b) la cautela sia richiesta laddove si debba tutelare “un diritto in via ordinaria”; c) il diritto da proteggere “sia minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile” nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, va verificata la residualità del rimedio rispetto a quelli offerti dalla normativa di settore e, in particolare, rispetto all'ipotesi prevista dell'art. 152 d.lgs. 196/2003 recante il Testo Unico a tutela della Privacy, per come integrato dal comma 4 dell'art. 10 d.lgs. 150/2011 (dedicato alle
“controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali”).
Orbene, deve rilevarsi che nella disciplina processuale contenuta nell'art. 10 co. 4 d.lgs. 150/2011, dedicato alla impugnazione dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, non si rinviene alcun rimedio tipico volto ad offrire al cliente una tutela giudiziale destinata ad operare nelle more di un giudizio di merito.
La norma che introduce l'istituto della sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è collocata immediatamente dopo la disciplina dedicata alle modalità con le quali è possibile fare ricorso contro i provvedimenti del Garante privacy e si limita a stabilire che
“l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5”. Sul piano letterale, deve ritenersi che lo speciale procedimento di natura cautelare previsto dall'art. 5 d.lgs. 150/2011 autorizzi esclusivamente la sospensione degli effetti dell'eventuale provvedimento emesso dal Garante privacy, nelle more della sua impugnativa, ma difetta di ogni contenuto anticipatorio (si veda anche Tribunale Bari, ord. 13/01/2022).
Nella fattispecie, il ricorrente non dispone di un provvedimento dell'autorità amministrativa da impugnare, né agisce in via cautelare contro un provvedimento del Garante della privacy, ma agisce unicamente al fine di ottenere un ordine di cancellazione della segnalazione che risulti illegittimamente iscritta, mediante un'anticipazione di tutela: ne discende che il rito applicabile è quello ordinario e non la disciplina processuale contenuta nell'art. 10 co. 4 del d.lgs. 150/2011.
5. Tanto premesso, occorre valutare la sussistenza del principale requisito del fumus boni iuris, ossia della probabile fondatezza del diritto fatto valere, ai fini della concessione della cautela, che non può prescindere dal contesto normativo di riferimento.
L'art. 125 co. 3 T.u.b. prescrive specifici obblighi informativi a carico dei soggetti finanziatori che intendano segnalare posizioni di insolvenza: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
La norma va letta congiuntamente all'art. 4 comma 7 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, adottato ai sensi degli artt. 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), secondo cui “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte
l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie.
I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato”.
La normativa di settore prescrive dunque a carico degli intermediari un preciso obbligo di preavviso della segnalazione della iscrizione del nominativo del cliente. Nella materia di credito al consumo, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che la legittimità della segnalazione deve essere misurata anche in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, con la conseguenza che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario si può desumere la illegittimità della segnalazione (Cassazione civile, 25/05/2021, n.14382).
In coerenza con la giurisprudenza di legittimità, anche numerosi arresti dell'ABF si sono posti in questa direzione: “È dovere dell'intermediario di avvisare in anticipo il debitore dell'imminente segnalazione a «cattivo pagatore». È pure onere dell'intermediario di dare la prova dell'avvenuto invio e dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, con forme di spedizione che comunque consentano di conseguire la certezza sia della data di invio sia pure di quella di ricevimento” (cfr.
ABF Collegio di Roma, 14/1/11, ABF Collegio di Roma, 12/11/10).
Su tali presupposti, il ricorrente ha negato di avere ricevuto alcun preavviso della iscrizione. Di converso, la società resistente ha difeso la legittimità del proprio operato, sostenendo di aver inoltrato idonea missiva al debitore con formale avviso che la posizione finanziaria sarebbe stata segnalata a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e all'intero Sistema di informazione creditizia (allegato n. 3). Questa missiva risulta spedita con lettera raccomandata tramite l'operatore all'indirizzo di in Casoria alla via Armando Diaz I traversa Controparte_4 Parte_1
28, ma la consegna non risulta essere andata a buon fine in quanto il destinatario è risultato
“trasferito”.
La ritualità della notificazione deve seguire alcune fondamentali premesse di metodo, che dipendono dalla natura dell'atto da notificare. Il preavviso di segnalazione infatti non costituisce atto processuale, quanto piuttosto un atto sostanziale, la cui efficacia segue la regola generale degli atti unilaterali recettizi di cui agli artt.
1334 e 1335 c.c.
L'atto di preavviso integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario di provvedere alla classificazione dello stesso come “cattivo debitore”. Dalla natura di atto recettizio discende l'onere per l'intermediario di mettere il debitore nelle condizioni di averne contezza, facendo pervenire l'atto al suo indirizzo (cfr. ord. Cass. Civ. 13 giugno 2017, n. 14685).
Dalla natura recettizia discende quindi l'onere per la banca di assicurare anche la ricezione del preavviso al destinatario interessato. La banca non può limitarsi a provarne l'invio, ma deve dimostrare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, in modo da consentire al soggetto interessato la possibilità di eliminare in anticipo il presupposto della segnalazione (cfr. anche Tribunale Salerno, 05/02/2020, n. 496).
La comunicazione infatti diventa efficace quando è idonea a provocare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario: grava sul mittente che intende giovarsi in giudizio degli effetti della spedizione l'onere di fornire la prova che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario.
Le difese della resistente non si pongono in linea con questa premessa.
La resistente infatti ha sostenuto il diligente assolvimento dell'onere di comunicazione, esibendo la raccomandata inoltrata all'indirizzo comunicato dal debitore in fase negoziale, e ha imputato al debitore il fallimento della consegna, a causa di un trasferimento non comunicato.
Di regola, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. è fondata sulla attestazione dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato (così di recente Cassazione civile, 15/01/2025, n.
964). Nella fattispecie, invece, dalla raccomandata si evince il fallimento della spedizione, perché il destinatario risultava “trasferito”. Ne discende che obiettivamente il messaggio non sia mai oggettivamente pervenuto nella sfera di conoscenza del debitore.
In assenza del destinatario, l'operatore postale ha arrestato le sue ricerche e rimesso gli atti al mittente, il quale non ha approfondito le ragioni dell'assenza, né ha condotto ricerche su un'eventuale cambio di residenza, secondo uno standard di diligenza che sarebbe stato esigibile da un operatore altamente qualificato come l'intermediario finanziario.
Con La documentazione fornita da invece non appare rispettosa di tali premesse di metodo, nella misura in cui non appare idonea ad attestare che alla effettiva spedizione sia seguita la consegna nelle mani del destinatario o di un suo congiunto. L'attestazione da parte dell'operatore che la spedizione del plico sia giunta nella località di destinazione, con indicazione dello stato “trasferito”, non è in grado di fornire la prova della ricezione dell'atto e nemmeno della sua conoscenza legale in capo al destinatario, in assenza di una ricevuta firmata.
Da tutto quanto sopra esposto deriva l'astratta fondatezza del diritto.
6. Analogamente il ricorso appare fondato sotto il profilo del periculum in mora.
Tale pregiudizio, nel caso della tutela d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non può risolversi nel rischio di subire un generico danno nelle more della decisione di merito, ma deve essere ulteriormente qualificato come “imminente” e “irreparabile”.
Ricade naturalmente sulla parte che invoca la tutela d'urgenza l'onere di allegare e dimostrare la irreversibilità degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla permanenza della situazione antigiuridica, fornendo validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale pregiudizio legato alla condotta di controparte (cfr. Tribunale Vasto, 11/10/2019;
Tribunale Parma, 02/08/2019).
In questo senso, la giurisprudenza di merito ha largamente escluso che possa essere configurato un pregiudizio in re ipsa, da presumere sulla base della consistenza delle posizioni giuridiche offese, pena una indebita sovrapposizione dei presupposti del fumus e del periculum. È diffusa l'affermazione che il periculum in mora “non possa ritenersi sussistente in re ipsa né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed
a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente… dovendosi rifuggire dalle tradizionali 'clausole di stile'” (Tribunale Palermo, 09/08/2019).
Nella fattispecie, il ricorrente ha documentato di avere subito il diniego da parte di altro ente creditizio a causa della illegittima iscrizione, a dimostrazione che il pericolo non è meramente virtuale o ipotetico, ma attuale Si legge nella lettera di Findomestic Banca s.p.a.: “abbiamo deciso di non poterLe erogare l'importo richiesto, in quanto abbiamo rilevato la presenza di segnalazioni negative nei sistemi di informazione creditizia (S.i.C.)” (cfr. allegato).
La causa del diniego del prestito è stata attribuita espressamente alla presenza di iscrizioni pregiudizievoli presso le banche dati, ma di queste solo la posizione segnalata da CP_1 presenta i caratteri di una “sofferenza”, come si evince sia dalla visura estratta presso la Centrale
Rischi (categoria “sofferenze”), sia dalla visura Crif (stato “S” ossia segnalato a sofferenza, secondo la legenda). Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, non si può mettere in dubbio che l'effetto pregiudizievole sia sorto proprio dalla segnalazione a sofferenza effettuata da CP_1
a prescindere dalla compresenza di altre segnalazioni che, a differenza di questa, espongono
[...] un contenuto “neutro”.
La permanenza della illegittima iscrizione preclude al ricorrente di accedere al credito come qualsiasi altro utente del mercato ed è idonea a causare un pregiudizio potenzialmente irreparabile, in mancanza di altre alternative percorribili per accedere al mercato creditizio, e attualmente incombente sulla sua sfera giuridica, almeno finché non viene rimossa.
Pertanto, il ricorso è da ritenersi fondato anche sotto il profilo del periculum in mora.
7. In definitiva, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso d'urgenza.
La natura anticipatoria del provvedimento cautelare rimuove la necessità di fissare un termine per la introduzione di un giudizio di merito, per cui la domanda sotto questo profilo va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per i giudizi cautelari di valore indeterminabile e di complessità bassa, ai minimi dei valori di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre nulla è dovuto per le fasi di istruttoria e trattazione, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da : Parte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1
cancellazione del nominativo di dalla Centrale Rischi e dalla Crif;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in € 1.615,00 oltre spese generali al 15%, cpa e iva, con attribuzione.
Aversa, 18/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo