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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 357 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TONOLETTI LETIZIA parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 10/04/2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 6/02/2024 hiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge
[...]
, unione celebrata a Montechiarugolo (PR) il 23/04/2012, dalla CP_1
quale erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Il ricorrente dava atto che la moglie, in data 28/12/2023, era partita per recarsi all'estero insieme ai figli e non aveva più fatto ritorno, allontanando a sua insapu- ta i minori dal luogo in cui erano cresciuti e avevano la loro vita;
chiedeva, quindi, una pronuncia di addebito della separazione nei confronti della moglie, l'affido esclusivo a sé dei figli minori, con una regolamentazione degli ulteriori profili ac- cessori inerenti il collocamento e il mantenimento dei minori stessi.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti della resistente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 22/05/2024 il ricor- rente, unica parte comparsa personalmente, era sentito dal Giudice delegato, che, all'esito, disponeva un rinvio per la rimessione della causa in decisione.
Alla successiva udienza del 10/04/2025 il difensore di parte ricorrente confermava la perdurante assenza di notizie in ordine all'attuale domicilio della moglie e dei figli minori, precisando le conclusioni come in atti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
§
Preliminarmente, occorre dare atto che, alla luce delle allegazioni di parte ricor- rente, sussiste nel caso di specie la giurisdizione italiana, oltre che per la domanda di separazione (ex art. 3 Reg UE n. 1111/2019), anche in relazione alle domande aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale (così come intesa dalla normativa sovranazionale) sui figli minori: il Reg. UE 1111/2019, infatti, nel san- cire in via generale che la giurisdizione spetta ai giudici dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale del minore (art. 3), prevede all'art. 7 che nel caso in cui il minore sia stato trattenuto in uno stato diverso da quello di abituale residen-
pagina 2 di 5 za sussiste la giurisdizione dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento, fino a che la situazione di illiceità non sia cessa- ta, e quindi il minore abbia acquistato lecitamente la residenza in altro Stato (cfr. art. 7 cit.).
Occorre, tuttavia, rilevare sin d'ora che, per come è stata prospettata la situazione familiare da parte del ricorrente, non si ravvisa ad oggi la possibilità di adottare in questa sede alcuna utile pronuncia sulle questioni che interessano i figli minori della coppia.
Il ricorrente, invero, nel corso del giudizio ha riconosciuto di non essere a cono- scenza di dove si trovino attualmente la moglie ed i figli, limitandosi a prospettare la possibilità che questi ultimi siano stati condotti nel Paese di Origine della resi- stente (Ucraina); non è noto quale sia lo stato del procedimento penale instaurato a seguito della querela sporta dal ricorrente nei confronti della moglie (doc. 10 di parte ricorrente), né risulta che siano mai stati attivati sino ad oggi i rimedi con- templati dalla Convenzione dell'Aja del 1980 rispetto alle ipotesi di sottrazione internazionale di minori.
In questo contesto, non può che rilevarsi che, pur a fronte di allegazioni di indub- bia gravità, il ricorrente, dal punto di vista giuridico, non ha attualmente alcun in- teresse ad ottenere una pronuncia sulle domande di affido, collocamento e mante- nimento dei figli minori avanzate nel presente giudizio, la cui adozione risulta al- tresì ostacolata dall'obiettiva impossibilità di operare in questa sede qualsiasi tipo di approfondimento sulla attuale situazione dei minori.
Ne segue che l'unica domanda che ad oggi può essere esaminata nel presente giu- dizio è rappresentata dalla formulata domanda di separazione personale, di cui si può indubbiamente riconoscere la fondatezza.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del Collegio senza l'esperimento di al- cuna istruttoria orale, le circostanze dedotte dal ricorrente nei suoi atti difensivi e nel corso della sua audizione personale denotano, inequivocabilmente, l'esistenza di una crisi coniugale, lasciando emergere i presupposti di cui all'art. 151.c.c. per la pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
pagina 3 di 5 Occorre peraltro rilevare che, sebbene il ricorrente contesti alla moglie di non aver più fatto rientro presso la casa familiare dopo essere partita per andare all'estero con i figli, la formulata domanda di addebito della separazione non risulta essere supportata da alcun idoneo elemento probatorio che giustifichi l'imputabilità alla resistente della fine del matrimonio.
In particolare, sul punto il ricorrente si è limitato a dedurre agli atti istanze di pro- va orale generiche, irrilevanti e inammissibili (richiedendo l'interrogatorio forma- le di sé stesso e l'audizione di un teste su circostanze de relato apprese in amicizia dallo stesso ricorrente) che non consentono neanche in astratto di ricondurre al presunto ingiustificato allontanamento della moglie dalla casa familiare le ragioni della crisi coniugale.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la pronuncia di separazione deve essere limitata nel caso di specie ad una statuizione sul vincolo a cui non si accompagna alcuna dichiarazione di addebito né statuizioni rispetto alla regolamentazione del- le questioni che attengono ai figli minori.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, non si ravvisano i presupposti per provvedere in ordine alle spese di lite, che rimangono a carico della parte co- stituita che le ha anticipate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
in TUNISIA il 12/04/1978) e (nata in [...] il Controparte_1
27/07/1975) che hanno contratto matrimonio in data 23/04/2012 a Montechia- rugolo (PR), come risulta dall'atto n. 6 – Parte 1 – Anno 2012 del registro de- gli atti di matrimonio del Comune di Montechiarugolo;
2. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate agli atti da parte ricor- rente;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte- chiarugolo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 4 di 5 4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 5 di 5
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 357 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TONOLETTI LETIZIA parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 10/04/2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 6/02/2024 hiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge
[...]
, unione celebrata a Montechiarugolo (PR) il 23/04/2012, dalla CP_1
quale erano nati due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Il ricorrente dava atto che la moglie, in data 28/12/2023, era partita per recarsi all'estero insieme ai figli e non aveva più fatto ritorno, allontanando a sua insapu- ta i minori dal luogo in cui erano cresciuti e avevano la loro vita;
chiedeva, quindi, una pronuncia di addebito della separazione nei confronti della moglie, l'affido esclusivo a sé dei figli minori, con una regolamentazione degli ulteriori profili ac- cessori inerenti il collocamento e il mantenimento dei minori stessi.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti della resistente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 22/05/2024 il ricor- rente, unica parte comparsa personalmente, era sentito dal Giudice delegato, che, all'esito, disponeva un rinvio per la rimessione della causa in decisione.
Alla successiva udienza del 10/04/2025 il difensore di parte ricorrente confermava la perdurante assenza di notizie in ordine all'attuale domicilio della moglie e dei figli minori, precisando le conclusioni come in atti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
§
Preliminarmente, occorre dare atto che, alla luce delle allegazioni di parte ricor- rente, sussiste nel caso di specie la giurisdizione italiana, oltre che per la domanda di separazione (ex art. 3 Reg UE n. 1111/2019), anche in relazione alle domande aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale (così come intesa dalla normativa sovranazionale) sui figli minori: il Reg. UE 1111/2019, infatti, nel san- cire in via generale che la giurisdizione spetta ai giudici dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale del minore (art. 3), prevede all'art. 7 che nel caso in cui il minore sia stato trattenuto in uno stato diverso da quello di abituale residen-
pagina 2 di 5 za sussiste la giurisdizione dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento, fino a che la situazione di illiceità non sia cessa- ta, e quindi il minore abbia acquistato lecitamente la residenza in altro Stato (cfr. art. 7 cit.).
Occorre, tuttavia, rilevare sin d'ora che, per come è stata prospettata la situazione familiare da parte del ricorrente, non si ravvisa ad oggi la possibilità di adottare in questa sede alcuna utile pronuncia sulle questioni che interessano i figli minori della coppia.
Il ricorrente, invero, nel corso del giudizio ha riconosciuto di non essere a cono- scenza di dove si trovino attualmente la moglie ed i figli, limitandosi a prospettare la possibilità che questi ultimi siano stati condotti nel Paese di Origine della resi- stente (Ucraina); non è noto quale sia lo stato del procedimento penale instaurato a seguito della querela sporta dal ricorrente nei confronti della moglie (doc. 10 di parte ricorrente), né risulta che siano mai stati attivati sino ad oggi i rimedi con- templati dalla Convenzione dell'Aja del 1980 rispetto alle ipotesi di sottrazione internazionale di minori.
In questo contesto, non può che rilevarsi che, pur a fronte di allegazioni di indub- bia gravità, il ricorrente, dal punto di vista giuridico, non ha attualmente alcun in- teresse ad ottenere una pronuncia sulle domande di affido, collocamento e mante- nimento dei figli minori avanzate nel presente giudizio, la cui adozione risulta al- tresì ostacolata dall'obiettiva impossibilità di operare in questa sede qualsiasi tipo di approfondimento sulla attuale situazione dei minori.
Ne segue che l'unica domanda che ad oggi può essere esaminata nel presente giu- dizio è rappresentata dalla formulata domanda di separazione personale, di cui si può indubbiamente riconoscere la fondatezza.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del Collegio senza l'esperimento di al- cuna istruttoria orale, le circostanze dedotte dal ricorrente nei suoi atti difensivi e nel corso della sua audizione personale denotano, inequivocabilmente, l'esistenza di una crisi coniugale, lasciando emergere i presupposti di cui all'art. 151.c.c. per la pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
pagina 3 di 5 Occorre peraltro rilevare che, sebbene il ricorrente contesti alla moglie di non aver più fatto rientro presso la casa familiare dopo essere partita per andare all'estero con i figli, la formulata domanda di addebito della separazione non risulta essere supportata da alcun idoneo elemento probatorio che giustifichi l'imputabilità alla resistente della fine del matrimonio.
In particolare, sul punto il ricorrente si è limitato a dedurre agli atti istanze di pro- va orale generiche, irrilevanti e inammissibili (richiedendo l'interrogatorio forma- le di sé stesso e l'audizione di un teste su circostanze de relato apprese in amicizia dallo stesso ricorrente) che non consentono neanche in astratto di ricondurre al presunto ingiustificato allontanamento della moglie dalla casa familiare le ragioni della crisi coniugale.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la pronuncia di separazione deve essere limitata nel caso di specie ad una statuizione sul vincolo a cui non si accompagna alcuna dichiarazione di addebito né statuizioni rispetto alla regolamentazione del- le questioni che attengono ai figli minori.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, non si ravvisano i presupposti per provvedere in ordine alle spese di lite, che rimangono a carico della parte co- stituita che le ha anticipate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
in TUNISIA il 12/04/1978) e (nata in [...] il Controparte_1
27/07/1975) che hanno contratto matrimonio in data 23/04/2012 a Montechia- rugolo (PR), come risulta dall'atto n. 6 – Parte 1 – Anno 2012 del registro de- gli atti di matrimonio del Comune di Montechiarugolo;
2. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate agli atti da parte ricor- rente;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte- chiarugolo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 4 di 5 4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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