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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/11/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Sezione Civile
composto dai seguenti magistrati: Dott. Eugenio Maria TURCO Presidente Dott.ssa Francesca CAPUZZI Giudice Dott.ssa Micaela PIREDDA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2327 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente a oggetto la modifica della sentenza n. 693/2018 (pronunciata in data 28.07.2018 e pubblicata in data 10.08.2018 nel procedimento rubricato al n. R.G.A.C. 1365/2016 del Tribunale di Civitavecchia) relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattenuta in decisione alla data del 30 ottobre 2025 tra
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. CECCARELLI C.F._1
Piero del Foro di Viterbo (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio (sito in Canino Via Roma n. 37 - pec Email_1 ricorrente
e
(nato a [...] l'[...] - C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CIOTTI Maria C.F._3
ES (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio (sito in Latina via G.B. Vico n. 46 - pec
Email_2 resistente
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio con richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis.15 e dei provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni ai sensi dell'art 473-bis.39
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.10.2023 Parte_1 chiedeva la modifica della sentenza n. 693/2018 pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 28.07.2018 e depositata in data 10.08.2018, relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 03.12.2005 e in relazione al quale CP_1 il Tribunale di Civitavecchia aveva già pronunciato in data 15.12.2009 la sentenza n. 1432/2009 (depositata in data 17.12.2009) con la quale veniva dichiarata la separazione personale delle parti. La sentenza di divorzio n. 693/2018 prevedeva le seguenti condizioni:
- L'affidamento dei figli (nato a [...] il Persona_1
24.12.2005) e (nata a [...] il [...]) in Persona_2 via esclusiva alla madre, presso la quale erano collocati, con l'attribuzione alla madre anche di tutte le decisioni afferenti le questioni di maggiore importanza ed interesse per i minori e, segnatamente, quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- l'obbligo a carico del Sig. del pagamento di un CP_1 assegno di mantenimento da versarsi, entro il 5 di ogni mese, a favore della Sig.ra dell'importo di complessivi € Parte_1
500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di cui
€ 100,00 per la moglie ed € 200,00 per ciascuno dei figli oltre il 50% delle spese mediche non fornite dal S.S.N. La ricorrente rappresentava che, tanto successivamente alla pronuncia della separazione personale quanto successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si era vista costretta a notificare due atti di precetto nei confronti dell'ex coniuge il quale, sottraendosi a ogni dovere di assistenza materiale e morale nei confronti della ricorrente e dei figli, oltre ad aver interrotto ogni contatto (anche solo telefonico) con tutti loro sin dall'01.04.2008, non aveva mai corrisposto gli assegni previsti a suo carico tanto per i figli quanto per la ex moglie, condotte omissive a seguito delle quali il era stato anche attinto da due CP_1 sentenze penali (sentenza n. 1733/2019 del 15.10.2019 resa nel giudizio n. RGNR 1521/2016 incardinato presso il Tribunale di Viterbo Sezione Penale;
sentenza n. 144/2023 del 02.03.2023 resa nel giudizio n. RGNR 3873/2023 – R.G. Dib. n. 1494/2022 incardinato sempre presso il Tribunale di Viterbo Sezione Penale). La rappresentava, altresì, nel ricorso introduttivo che: Parte_1
- la figlia presenta mutismo elettivo con profilo cognitivo Per_2 non specificato e, in data 30.07.2021, è stata riconosciuta dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile
“Minore IN con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”;
- il figlio è seguito dalla Servizio di Neuropsichiatria Per_1
Infantile della ASL di Viterbo e presenta un profilo di sviluppo compatibile con diagnosi di profilo cognitivo borderline e, in data 19.10.2022, è stato riconosciuto dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/1992”;
- entrambi i figli necessitano di cure e, soprattutto, della assidua partecipazione a percorsi formativi e di sostegno sia presso il Servizio di Neuropsichiatria della Asl che, a integrazione dei primi, presso psicologi e psicoterapeuti che esercitano in libera professione;
- la sentenza di scioglimento del matrimonio emessa dal Tribunale di Civitavecchia aveva disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla specificando che alla stessa sono delegate “tutte le Parte_1 enti le questioni di maggiore importanza ed interesse per i minori e, segnatamente, quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, ma accade di sovente che la ricorrente incontri estrema difficoltà tanto da parte della ASL che degli specialisti ai quali si rivolge in quanto sia la prima che i secondi eccepiscono che il Tribunale di Civitavecchia non ha disposto l'affidamento super-esclusivo dei figli e, pertanto, condizionano l'avvio dei percorsi, delle terapie e delle cure all'acquisizione del consenso del padre dei ragazzi, con il quale – tuttavia – né la ricorrente né gli stessi figli hanno più contatti (tantomeno telefonici) dal 2008;
- che identiche difficoltà vengono registrate, a maggior ragione, dalla ricorrente anche per l'attuazione delle decisioni inerenti le attività di carattere ludico, sportivo e ricreativo che interessano i figli, posto che la sentenza di scioglimento del matrimonio non opera alcun riferimento a tali attività. La ricorrente, pertanto, concludeva nel ricorso introduttivo per la pronuncia delle seguenti conclusioni:
“I. I figli e continueranno ad essere collocati presso la Per_1 Per_2
Sig.ra Parte_1
II. I fig to a Civitavecchia il 24.12.2005 e Persona_1 Persona_2 nata a [...] [...] sono affidati in mo esclusiva alla Sig.ra alla quale è delegata l'adozione Parte_1 di tutte le decisio ordinaria e di straordinaria amministrazione, nessuna esclusa, e, tra le altre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, la cura, il sostegno, la scelta della residenza abituale e le attività di carattere ludico, di svago, sportivo e ricreativo da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
III. Il Sig. corrisponderà ogni mese, entro il 5 di ogni mese, CP_1
a favore un assegno di mantenimento Parte_1 dell'importo di comple valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di cui € 100,00 per la Sig.ra ed € Parte_1
200,00 per ciascuno dei figli oltre il 50% delle s ornite dal S.S.N. da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Viterbo. Con espressa richiesta, ai sensi dell'art. 473-bis.39, in considerazione dei plurimi e perduranti inadempimenti rispetto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori, alla totale latitanza, al disinteresse dimostrato nel corso degli ultimi 15 anni durante i quali non ha avuto con i figli nessun contatto nè di persona né telefonico, alla sistematica e perdurante violazione dei doveri di assistenza morale e materiale: a) ammonire il Sig. , quale genitore inadempiente, riguardo CP_1 ai provvedimenti gi erito alle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori, invitando lo stesso al rispetto degli stessi;
b) individuare, ai sensi dell'art. 614 bis del c.p.c., la somma di denaro dovuta dal Sig. alla Sig.ra per ogni CP_1 Parte_1 violazione o inosservanza successiva rispetto alle condizioni riguardanti l'assistenza morale e materiale;
c) condannare il Sig. al pagamento della sanzione CP_1 amministrativa a favore elle Ammende nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
d) condannare il Sig. al risarcimento del danno in favore CP_1 della Sig.ra quantificare da parte del Giudice in Parte_1 via equitativ Condannare in ogni caso il resistente alla rifusione delle spese e dei compensi legali per il presente giudizio”. Con memoria depositata in data 31.01.2024, la ricorrente evidenziava che successivamente al deposito del ricorso e nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il figlio sebbene Per_1 ancora economicamente non autosufficiente, aveva raggiunto la maggiore età e, pertanto, fermo restando il diritto a percepire l'assegno di mantenimento stabilito a carico del padre nella sentenza di scioglimento del matrimonio, era venuto meno il presupposto per la pronuncia sulla collocazione e sull'affidamento dello stesso. In data 19.02.2024 si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, , rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente per quanto di ragione in ordine all'affido; disporre che il padre possa vedere la figlia minore almeno 2 volte Per_2 al mese per l'intera giornata da comunicare preve nte alla madre con un preavviso di 48 ore;
adeguare l'assegno di mantenimento a carico del resistente ed in favore dei figli nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia tenuto conto delle capacità economiche delle parti;
revocare l'assegno di mantenimento previsto in favore della sig.ra anche Parte_1 in considerazione dell'attività lavorativa svolta e de denze economiche lei riconosciute;
rigettare le domande avanzate ex art. 473 bis.39 cpc perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
condannare la stessa per le violazioni relative al rifiuto opposto Parte_1 all'esercizio del diritto aterno. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. Alla prima udienza di comparizione personale delle parti, nessuno compariva per il resistente, risultando trasmessa unicamente alle 20.19 della sera precedente una istanza di rinvio del difensore della parte per motivi di salute non documentati. Nelle more della successiva udienza fissata per la comparizione delle parti, con ordinanza del 03.08.2024 veniva medio tempore disposto in via temporanea e urgente “l'affidamento dei figli delle parti, Persona_1
e in modalità super esclusiva alla madr Persona_2 ve iservate le decisioni di maggiore interesse per la prole, le quali saranno assunte tenendo conto delle necessità, capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei figli e dunque in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., potendo assumere la sig.ra anche le decisioni di maggiore interesse per i ragazzi, Parte_1 rispett li è di regola prevista la condivisione, senza la previa consultazione con l'altro genitore”. Alla nuova udienza di comparizione personale delle parti, in data 10.10.2024, ugualmente nessuno compariva per il resistente, con istanza di rinvio depositata alle ore 12.37 del giorno appena precedente e suffragata da documentazione medica circa uno stato di salute cronicizzato del FERRI e, comunque, risalente ad alcune settimane prima. All'esito dell'ulteriore udienza del 14.11.2024, alla quale il resistente era dispensato dal comparire personalmente ove persistenti i problemi di salute e alla quale tantomeno compariva il suo Procuratore, venivano rigettate le prove orali articolate da parte ricorrente in quanto irrilevanti, venivano confermati i provvedimenti temporanei e urgenti emessi con l'ordinanza del 03.08.2024 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la rimessione al Collegio.
2. La domanda di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e è fondata e va, pertanto, accolta Parte_1 CP_1 attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia. Il presente giudizio, infatti, muoveva dalla necessità – palesata dalla ricorrente – di ottenere principalmente una modifica della sentenza di divorzio con la pronuncia nello specifico dell'affidamento super- esclusivo dei figli (ancora entrambi minorenni all'epoca del deposito del ricorso) tenuto conto di alcune difficoltà incontrate nella gestione delle attività scolastica ed extrascolastiche dei ragazzi e, soprattutto, nella gestione delle problematiche medico-sanitarie dei figli, entrambi seguiti sia pubblicamente che privatamente per diagnosi con riconoscimento della legge n. 104. Per contro, la ricorrente non richiedeva la modifica delle statuizioni patrimoniali contenute nella pronuncia di divorzio, in considerazione anche del fatto che, seppure il figlio era da poco divenuto Per_1 maggiorenne, lo stesso non era divenuto economicamente autosufficiente. Il resistente, d'altro canto, nella sua costituzione tardiva ha aderito alla domanda della ricorrente di affidamento super-esclusivo dei figli, chiedendo per contro una modifica del regime di frequentazione con la figlia ancora minorenne nonché la revoca dell'assegno di mantenimento per la e l'adeguamento di quanto dovuto per i figli nella Parte_1 misur i giustizia, il tutto sull'allegazione di una modificazione delle proprie condizioni patrimoniali che – tuttavia e a differenza di quanto documentato dalla ricorrente, che ha depositato correttamente l'aggiornamento della propria situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria – risulterebbe giustificata allo stato solo sulla base di una alquanto scarna documentazione medico-sanitaria del FERRI. Tale documentazione (nello specifico, un certificato di invalidità civile legge n. 104 del luglio 2023 - allegato 1 alla comparsa di costituzione) non è idonea a dimostrare né le capacità economiche attuali del resistente né l'eventuale modificazione in peius delle stesse rispetto a quanto all'epoca aveva giustificato le statuizioni assunte in sede divorzile (sede nella quale, peraltro, venivano confermate sostanzialmente i provvedimenti economici già emessi in sede di separazione). Peraltro, occorre rilevare come parte resistente si sia costituita tardivamente, incorrendo nelle conseguenti decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., richiamati dall'art. 473bis.14 c.p.c., e risultando, pertanto, inammissibili le domande avanzate dal n ordine alla CP_1 modifica delle condizioni di divorzio già disposte con la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 693/2018 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e pubblicata in data 10.8.2016, quantomeno per quel che concerne il profilo dei diritti disponibili. Dunque, le domande a contenuto economico del resistente sono inammissibili in quanto sono maturate le relative decadenze né – d'altronde – le stesse sarebbero comunque accoglibili nel merito tenuto conto della totale mancanza di supporto probatorio circa un mutamento della situazione di fatto e di diritto. Per quel che concerne le domande relative alla modifica delle previsioni del diritto di frequentazione con la figlia minore (posto che – ai Per_2 sensi dell'art. 437bis.19 c.p.c. - le decadenze previste dagli articoli 473bis.14, 473bis.16 e 473bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili e le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, così come possono proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori) nel caso di specie non risultano sopravvenuti mutamenti di fatto o di diritto tali da giustificare una revisione anche delle precedenti statuizioni sul punto.
In particolare, per quel che concerne oggi la modifica del regime di frequentazione con la figlia ancora minorenne (posto che il figlio Per_2
è nel frattempo divenuto maggiorenne) deve essere confermata Per_1 la sentenza divorzile, che nulla prevedeva al riguardo, tenuto conto che è incontestato che i rapporti tra il padre e i figli si sono interrotti sin dall'01.04.2008. In particolare:
- nel presente giudizio è affermato dalla ricorrente e confermato dal resistente che i rapporti si siano interrotti sin dal 2008;
- tale circostanza risulta acclarata come non contestata già nella sentenza di separazione del 2009, ove si legge “per quanto riguarda le condizione della separazione deve essere rilevato che non è contestata la affermazione della ricorrente circa il fatto che dal 1 aprile 2008 il non ha più visto i figli” e ove il regime di CP_1 frequentazione ilito come libero, previo accordo con la madre e senza pernotto;
- tale circostanza risulta cristallizzata nella sentenza di divorzio del 2018, giudizio in cui il resistente è rimasto contumace e il Collegio nulla ha disposto – essendo trascorsi 10 anni dall'ultimo contatto tra padre e figli – in merito al regime di frequentazione. La prospettazione del resistente circa le condotte ostacolanti della ricorrente non appare condivisibile, anche in considerazione del fatto che il i è difeso sostenendo di non aver mai avuto contezza delle CP_1 problematiche mediche dei figli (“Va in ogni caso precisato come, a prescindere dalla non opposizione al richiesto affido super esclusivo, la ricorrente non abbia mai avanzato richiesta alcuna al sig. in ordine CP_1 alle necessarie autorizzazioni anche in ambito sanitario. T he il sig. apprende solo ora delle gravi patologie di cui entrambi i figli sono CP_1 affetti” – pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta). Tale assunto risulta smentito proprio nella sentenza di divorzio del 2018, ove già si dava atto (in quanto rappresentato nel ricorso introduttivo del relativo giudizio, necessariamente notificato a controparte) che entrambi i figli minori erano seguiti dal servizio di neuropsichiatria della ASL, avevano ottenuto il riconoscimento di handicap grave dall'INPS e avevano le diagnosi indicate in premessa. Il contegno assunto dal resistente, che non è mai comparso personalmente in udienza e che ha notiziato il Tribunale dei suoi impedimenti unicamente il giorno prima, appare sintomatico del totale disinteresse prima di tutto affettivo, e poi anche economico, del resistente verso i figli.
Sulla scorta di quanto sopra, dunque, ricorrono gli estremi per confermare la sentenza divorzile quanto alle statuizioni economiche, modificandola – di contro – per ciò che concerne il regime di affidamento della figlia ancora minorenne, specificando le relative modalità al fine di integrare quanto già precedentemente statuito in maniera esemplificativa ma evidentemente non esaustiva dal Tribunale di Civitavecchia. Come noto, per effetto della legge 8 febbraio 2006, n.54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il Giudice deve prendere in considerazione e potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori, prescrivendo, all'uopo, il legislatore che il Giudice deve valutare ''prioritariamente'' la ''possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori'', per procedere poi, solo eventualmente, a stabilire ''a quale di essi i figli sono affidati'', dovendo tale ultimo affidamento, ex art. 155 bis c.c. – oggi abrogato – nonché ex art. 337 quater c.c. – introdotto dall'art 55 del D.lgs. 28.12.2013 n. 54 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219)
- trovare la sua giustificazione con l'individuazione di un preciso pregiudizio che il minore rischia di subire dall'affidamento condiviso, precisandosi, però, che il concetto di extrema ratio non equivale a dire che il modello monogenitoriale debba adottarsi solo laddove si presentino situazioni così gravi da ricondursi alle ipotesi di decadenza o limitazione della potestà, previste agli artt. 330 e 333 c.c. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio prognostico che il Giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire ai minori. L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più rilevanti può, tuttavia, trovare una deroga giudiziale, poiché lo stesso art. 337 quater c.c. rimette al Giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle suddette questioni fondamentali, in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo), potendosi tale deroga assumere in situazioni in cui il genitore non affidatario renda difficile o addirittura impraticabile l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, oltre alla inidoneità o manifestata carenza che già di per sé giustifica l'affido monogenitoriale, il genitore non affidatario mostri un grave e completo disinteresse per i figli ovvero sia da considerare pericoloso per i minori stessi o, ancora, quando la conflittualità di coppia renda impraticabile tale condivisione. Nel caso di specie, certamente ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento super-esclusivo in capo alla madre della figlia ancora minorenne delle parti, , considerato che lo stesso resistente, sia Per_2 pure motivandolo sotto profili diversi da quelli rappresentati dalla ricorrente, ha riconosciuto, nella comparsa di costituzione e risposta, di non avere contatti con entrambi i figli e di non incontrarli da tempo non essendo neanche informato delle gravi patologie di cui entrambi i figli sono affetti e per la cura e terapie delle quali la ricorrente ha chiesto la modifica dell'affidamento della prole, da esclusivo a super esclusivo, in modo da potervi provvedere in via continuativa, come sin d'ora fatto, senza incontrare le difficoltà del mancato consenso o della mancata autorizzazione da parte del padre, trovando giustificazione la richiesta di un affidamento non solo esclusivo ma anche in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., e potendo, pertanto, anche le decisioni di maggiore interesse per i ragazzi, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore. Pertanto, nel caso di specie risulta senz'altro possibile e opportuno disporre l'affidamento di in forma super esclusiva alla Persona_2 madre in quanto, allo stato, modalità opportuna e necessaria anche al fine di evitare che, anche per questioni fondamentali, i processi decisionali e rappresentativi degli interessi della ragazza vengano inibiti nel funzionamento, a causa del disinteresse o comunque dell'assenza del padre e dell'impraticabilità dell'assunzione di decisioni concordate. Sussistono, altresì, i presupposti per accogliere le domande di parte ricorrente in merito all'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c. (ammonimento, somma ex art. 614 bis c.p.c., somma a favore della Cassa delle Ammende e risarcimento in via equitativa in favore della ricorrente e dei figli), in considerazione dei plurimi e perduranti inadempimenti rispetto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori. Giova evidenziare come, a seguito di tale sistematico inadempimento e del totale disinteresse morale e materiale del padre nei confronti dei figli, l'odierna ricorrente si è vista costretta a procedere alla notifica di due atti di precetto (per euro 34.197,93 nel 2016, successivamente aumentato a € 78.289,60 nel 2023 – entrambi documentati in atti e non contestati dal resistente). Tali condotte omissive e gravemente inadempienti del resistente sono anche state stigmatizzate nelle sentenze penali richiamate in apertura e versate in atti dalla ricorrente, con le quali il Tribunale di Viterbo Sezione Penale:
- ha condannato il Sig. per il reato p. e p. dall'art 3 CP_1
L. 54/06 e dall'art. 81 cpv alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, condannandolo altresì a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 15.000,00, rivalutata e Parte_1 comprensiva di interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al pagamento delle spese processuali e di parte civile (sentenza n. 1733/2019 del 15.10.2019 p.p. n. RGNR 1521/2016)
- riconosciuta la continuazione e ridotta la pena per il rito, applicava al a pena concordata di 6 mesi di reclusione ed CP_1 euro 600 di multa per il delitto di cui all'art. 81 cpv, 570 comma 2 n. 2 c.p. (sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 144/2023 del 02.03.2023 p.p. n. RGNR 3873/2023 – R.G. Dib. n. 1494/2022). Risulta pertanto acclarato e non smentito il totale disinteresse dimostrato nei confronti dei figli e , con i quali dal Per_1 Per_2 lontano 2008 il resistente ha cessato ogni contatto, ponendo in essere una sistematica e perdurante violazione dei doveri di assistenza morale e materiale nonostante, peraltro, le problematicità di entrambi i ragazzi
– accertate con documentazione INPS – che sono state affrontate e gestite sempre e soltanto dalla madre. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a parziale modifica della sentenza n. 693/2018 pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 28.07.2018 e depositata in data 10.08.2018 relativa allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 03.12.2005, così Parte_1 CP_1
1. la figlia ancora minorenne delle parti (nata a Persona_2
Civitavecchia il 14.12.2007) continuerà a essere collocata presso la madre;
Parte_1
2. la figlia è affidata in modalità super-esclusiva alla madre Per_2
, alla quale è delegata l'adozione di tutte le Parte_1 decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuna esclusa, tra cui (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, la cura, il sostegno, la scelta della residenza abituale e le attività di carattere ludico, di svago, sportivo e ricreativo da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza;
3. corrisponderà ogni mese, entro il 5 di ogni mese, a CP_1 favore della Sig.ra un assegno di Parte_1 mantenimento dell'importo di complessivi € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui € 100,00 per la Sig.ra ed € 200,00 per ciascuno dei figli (sia Parte_1 per la figlia minorenne che per il figlio maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente oltre al 50% di tutte Per_1 le spese di carattere straordinario riguardanti i figli come da Protocollo del Tribunale di Viterbo e oltre il 50% delle spese mediche non fornite dal S.S.N.
4. ammonisce , in quanto genitore inadempiente, a CP_1 ottemperare ai provvedimenti adottati – tanto precedentemente quanto in questa sede - in merito alle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli, invitando lo stesso al rispetto degli stessi;
5. fissa, ai sensi dell'art. 614 bis del c.p.c., in euro 100,00 mensili la somma di denaro dovuta dal Sig. alla Sig.ra CP_1 per ogni violazione o inosservanza Parte_1 successiva rispetto alle condizioni riguardanti l'assistenza morale e materiale dei figli;
6. condanna il Sig. al risarcimento del danno in favore CP_1 della Sig.ra e dei figli e Parte_1 Persona_1 [...]
che determina in via equitativa in euro 5.000,00 ciascuno. Per_2
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 3.809,00 oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Impregiudicata la riduzione ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002 in sede di liquidazione del gratuito patrocinio. Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Micaela PIREDDA dott. Eugenio Maria TURCO
composto dai seguenti magistrati: Dott. Eugenio Maria TURCO Presidente Dott.ssa Francesca CAPUZZI Giudice Dott.ssa Micaela PIREDDA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2327 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente a oggetto la modifica della sentenza n. 693/2018 (pronunciata in data 28.07.2018 e pubblicata in data 10.08.2018 nel procedimento rubricato al n. R.G.A.C. 1365/2016 del Tribunale di Civitavecchia) relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattenuta in decisione alla data del 30 ottobre 2025 tra
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. CECCARELLI C.F._1
Piero del Foro di Viterbo (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio (sito in Canino Via Roma n. 37 - pec Email_1 ricorrente
e
(nato a [...] l'[...] - C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CIOTTI Maria C.F._3
ES (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio (sito in Latina via G.B. Vico n. 46 - pec
Email_2 resistente
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio con richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis.15 e dei provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni ai sensi dell'art 473-bis.39
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.10.2023 Parte_1 chiedeva la modifica della sentenza n. 693/2018 pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 28.07.2018 e depositata in data 10.08.2018, relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 03.12.2005 e in relazione al quale CP_1 il Tribunale di Civitavecchia aveva già pronunciato in data 15.12.2009 la sentenza n. 1432/2009 (depositata in data 17.12.2009) con la quale veniva dichiarata la separazione personale delle parti. La sentenza di divorzio n. 693/2018 prevedeva le seguenti condizioni:
- L'affidamento dei figli (nato a [...] il Persona_1
24.12.2005) e (nata a [...] il [...]) in Persona_2 via esclusiva alla madre, presso la quale erano collocati, con l'attribuzione alla madre anche di tutte le decisioni afferenti le questioni di maggiore importanza ed interesse per i minori e, segnatamente, quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- l'obbligo a carico del Sig. del pagamento di un CP_1 assegno di mantenimento da versarsi, entro il 5 di ogni mese, a favore della Sig.ra dell'importo di complessivi € Parte_1
500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di cui
€ 100,00 per la moglie ed € 200,00 per ciascuno dei figli oltre il 50% delle spese mediche non fornite dal S.S.N. La ricorrente rappresentava che, tanto successivamente alla pronuncia della separazione personale quanto successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si era vista costretta a notificare due atti di precetto nei confronti dell'ex coniuge il quale, sottraendosi a ogni dovere di assistenza materiale e morale nei confronti della ricorrente e dei figli, oltre ad aver interrotto ogni contatto (anche solo telefonico) con tutti loro sin dall'01.04.2008, non aveva mai corrisposto gli assegni previsti a suo carico tanto per i figli quanto per la ex moglie, condotte omissive a seguito delle quali il era stato anche attinto da due CP_1 sentenze penali (sentenza n. 1733/2019 del 15.10.2019 resa nel giudizio n. RGNR 1521/2016 incardinato presso il Tribunale di Viterbo Sezione Penale;
sentenza n. 144/2023 del 02.03.2023 resa nel giudizio n. RGNR 3873/2023 – R.G. Dib. n. 1494/2022 incardinato sempre presso il Tribunale di Viterbo Sezione Penale). La rappresentava, altresì, nel ricorso introduttivo che: Parte_1
- la figlia presenta mutismo elettivo con profilo cognitivo Per_2 non specificato e, in data 30.07.2021, è stata riconosciuta dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile
“Minore IN con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”;
- il figlio è seguito dalla Servizio di Neuropsichiatria Per_1
Infantile della ASL di Viterbo e presenta un profilo di sviluppo compatibile con diagnosi di profilo cognitivo borderline e, in data 19.10.2022, è stato riconosciuto dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/1992”;
- entrambi i figli necessitano di cure e, soprattutto, della assidua partecipazione a percorsi formativi e di sostegno sia presso il Servizio di Neuropsichiatria della Asl che, a integrazione dei primi, presso psicologi e psicoterapeuti che esercitano in libera professione;
- la sentenza di scioglimento del matrimonio emessa dal Tribunale di Civitavecchia aveva disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla specificando che alla stessa sono delegate “tutte le Parte_1 enti le questioni di maggiore importanza ed interesse per i minori e, segnatamente, quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, ma accade di sovente che la ricorrente incontri estrema difficoltà tanto da parte della ASL che degli specialisti ai quali si rivolge in quanto sia la prima che i secondi eccepiscono che il Tribunale di Civitavecchia non ha disposto l'affidamento super-esclusivo dei figli e, pertanto, condizionano l'avvio dei percorsi, delle terapie e delle cure all'acquisizione del consenso del padre dei ragazzi, con il quale – tuttavia – né la ricorrente né gli stessi figli hanno più contatti (tantomeno telefonici) dal 2008;
- che identiche difficoltà vengono registrate, a maggior ragione, dalla ricorrente anche per l'attuazione delle decisioni inerenti le attività di carattere ludico, sportivo e ricreativo che interessano i figli, posto che la sentenza di scioglimento del matrimonio non opera alcun riferimento a tali attività. La ricorrente, pertanto, concludeva nel ricorso introduttivo per la pronuncia delle seguenti conclusioni:
“I. I figli e continueranno ad essere collocati presso la Per_1 Per_2
Sig.ra Parte_1
II. I fig to a Civitavecchia il 24.12.2005 e Persona_1 Persona_2 nata a [...] [...] sono affidati in mo esclusiva alla Sig.ra alla quale è delegata l'adozione Parte_1 di tutte le decisio ordinaria e di straordinaria amministrazione, nessuna esclusa, e, tra le altre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, la cura, il sostegno, la scelta della residenza abituale e le attività di carattere ludico, di svago, sportivo e ricreativo da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
III. Il Sig. corrisponderà ogni mese, entro il 5 di ogni mese, CP_1
a favore un assegno di mantenimento Parte_1 dell'importo di comple valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di cui € 100,00 per la Sig.ra ed € Parte_1
200,00 per ciascuno dei figli oltre il 50% delle s ornite dal S.S.N. da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Viterbo. Con espressa richiesta, ai sensi dell'art. 473-bis.39, in considerazione dei plurimi e perduranti inadempimenti rispetto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori, alla totale latitanza, al disinteresse dimostrato nel corso degli ultimi 15 anni durante i quali non ha avuto con i figli nessun contatto nè di persona né telefonico, alla sistematica e perdurante violazione dei doveri di assistenza morale e materiale: a) ammonire il Sig. , quale genitore inadempiente, riguardo CP_1 ai provvedimenti gi erito alle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori, invitando lo stesso al rispetto degli stessi;
b) individuare, ai sensi dell'art. 614 bis del c.p.c., la somma di denaro dovuta dal Sig. alla Sig.ra per ogni CP_1 Parte_1 violazione o inosservanza successiva rispetto alle condizioni riguardanti l'assistenza morale e materiale;
c) condannare il Sig. al pagamento della sanzione CP_1 amministrativa a favore elle Ammende nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
d) condannare il Sig. al risarcimento del danno in favore CP_1 della Sig.ra quantificare da parte del Giudice in Parte_1 via equitativ Condannare in ogni caso il resistente alla rifusione delle spese e dei compensi legali per il presente giudizio”. Con memoria depositata in data 31.01.2024, la ricorrente evidenziava che successivamente al deposito del ricorso e nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il figlio sebbene Per_1 ancora economicamente non autosufficiente, aveva raggiunto la maggiore età e, pertanto, fermo restando il diritto a percepire l'assegno di mantenimento stabilito a carico del padre nella sentenza di scioglimento del matrimonio, era venuto meno il presupposto per la pronuncia sulla collocazione e sull'affidamento dello stesso. In data 19.02.2024 si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, , rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente per quanto di ragione in ordine all'affido; disporre che il padre possa vedere la figlia minore almeno 2 volte Per_2 al mese per l'intera giornata da comunicare preve nte alla madre con un preavviso di 48 ore;
adeguare l'assegno di mantenimento a carico del resistente ed in favore dei figli nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia tenuto conto delle capacità economiche delle parti;
revocare l'assegno di mantenimento previsto in favore della sig.ra anche Parte_1 in considerazione dell'attività lavorativa svolta e de denze economiche lei riconosciute;
rigettare le domande avanzate ex art. 473 bis.39 cpc perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
condannare la stessa per le violazioni relative al rifiuto opposto Parte_1 all'esercizio del diritto aterno. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. Alla prima udienza di comparizione personale delle parti, nessuno compariva per il resistente, risultando trasmessa unicamente alle 20.19 della sera precedente una istanza di rinvio del difensore della parte per motivi di salute non documentati. Nelle more della successiva udienza fissata per la comparizione delle parti, con ordinanza del 03.08.2024 veniva medio tempore disposto in via temporanea e urgente “l'affidamento dei figli delle parti, Persona_1
e in modalità super esclusiva alla madr Persona_2 ve iservate le decisioni di maggiore interesse per la prole, le quali saranno assunte tenendo conto delle necessità, capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei figli e dunque in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., potendo assumere la sig.ra anche le decisioni di maggiore interesse per i ragazzi, Parte_1 rispett li è di regola prevista la condivisione, senza la previa consultazione con l'altro genitore”. Alla nuova udienza di comparizione personale delle parti, in data 10.10.2024, ugualmente nessuno compariva per il resistente, con istanza di rinvio depositata alle ore 12.37 del giorno appena precedente e suffragata da documentazione medica circa uno stato di salute cronicizzato del FERRI e, comunque, risalente ad alcune settimane prima. All'esito dell'ulteriore udienza del 14.11.2024, alla quale il resistente era dispensato dal comparire personalmente ove persistenti i problemi di salute e alla quale tantomeno compariva il suo Procuratore, venivano rigettate le prove orali articolate da parte ricorrente in quanto irrilevanti, venivano confermati i provvedimenti temporanei e urgenti emessi con l'ordinanza del 03.08.2024 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la rimessione al Collegio.
2. La domanda di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e è fondata e va, pertanto, accolta Parte_1 CP_1 attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia. Il presente giudizio, infatti, muoveva dalla necessità – palesata dalla ricorrente – di ottenere principalmente una modifica della sentenza di divorzio con la pronuncia nello specifico dell'affidamento super- esclusivo dei figli (ancora entrambi minorenni all'epoca del deposito del ricorso) tenuto conto di alcune difficoltà incontrate nella gestione delle attività scolastica ed extrascolastiche dei ragazzi e, soprattutto, nella gestione delle problematiche medico-sanitarie dei figli, entrambi seguiti sia pubblicamente che privatamente per diagnosi con riconoscimento della legge n. 104. Per contro, la ricorrente non richiedeva la modifica delle statuizioni patrimoniali contenute nella pronuncia di divorzio, in considerazione anche del fatto che, seppure il figlio era da poco divenuto Per_1 maggiorenne, lo stesso non era divenuto economicamente autosufficiente. Il resistente, d'altro canto, nella sua costituzione tardiva ha aderito alla domanda della ricorrente di affidamento super-esclusivo dei figli, chiedendo per contro una modifica del regime di frequentazione con la figlia ancora minorenne nonché la revoca dell'assegno di mantenimento per la e l'adeguamento di quanto dovuto per i figli nella Parte_1 misur i giustizia, il tutto sull'allegazione di una modificazione delle proprie condizioni patrimoniali che – tuttavia e a differenza di quanto documentato dalla ricorrente, che ha depositato correttamente l'aggiornamento della propria situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria – risulterebbe giustificata allo stato solo sulla base di una alquanto scarna documentazione medico-sanitaria del FERRI. Tale documentazione (nello specifico, un certificato di invalidità civile legge n. 104 del luglio 2023 - allegato 1 alla comparsa di costituzione) non è idonea a dimostrare né le capacità economiche attuali del resistente né l'eventuale modificazione in peius delle stesse rispetto a quanto all'epoca aveva giustificato le statuizioni assunte in sede divorzile (sede nella quale, peraltro, venivano confermate sostanzialmente i provvedimenti economici già emessi in sede di separazione). Peraltro, occorre rilevare come parte resistente si sia costituita tardivamente, incorrendo nelle conseguenti decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., richiamati dall'art. 473bis.14 c.p.c., e risultando, pertanto, inammissibili le domande avanzate dal n ordine alla CP_1 modifica delle condizioni di divorzio già disposte con la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 693/2018 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e pubblicata in data 10.8.2016, quantomeno per quel che concerne il profilo dei diritti disponibili. Dunque, le domande a contenuto economico del resistente sono inammissibili in quanto sono maturate le relative decadenze né – d'altronde – le stesse sarebbero comunque accoglibili nel merito tenuto conto della totale mancanza di supporto probatorio circa un mutamento della situazione di fatto e di diritto. Per quel che concerne le domande relative alla modifica delle previsioni del diritto di frequentazione con la figlia minore (posto che – ai Per_2 sensi dell'art. 437bis.19 c.p.c. - le decadenze previste dagli articoli 473bis.14, 473bis.16 e 473bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili e le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, così come possono proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori) nel caso di specie non risultano sopravvenuti mutamenti di fatto o di diritto tali da giustificare una revisione anche delle precedenti statuizioni sul punto.
In particolare, per quel che concerne oggi la modifica del regime di frequentazione con la figlia ancora minorenne (posto che il figlio Per_2
è nel frattempo divenuto maggiorenne) deve essere confermata Per_1 la sentenza divorzile, che nulla prevedeva al riguardo, tenuto conto che è incontestato che i rapporti tra il padre e i figli si sono interrotti sin dall'01.04.2008. In particolare:
- nel presente giudizio è affermato dalla ricorrente e confermato dal resistente che i rapporti si siano interrotti sin dal 2008;
- tale circostanza risulta acclarata come non contestata già nella sentenza di separazione del 2009, ove si legge “per quanto riguarda le condizione della separazione deve essere rilevato che non è contestata la affermazione della ricorrente circa il fatto che dal 1 aprile 2008 il non ha più visto i figli” e ove il regime di CP_1 frequentazione ilito come libero, previo accordo con la madre e senza pernotto;
- tale circostanza risulta cristallizzata nella sentenza di divorzio del 2018, giudizio in cui il resistente è rimasto contumace e il Collegio nulla ha disposto – essendo trascorsi 10 anni dall'ultimo contatto tra padre e figli – in merito al regime di frequentazione. La prospettazione del resistente circa le condotte ostacolanti della ricorrente non appare condivisibile, anche in considerazione del fatto che il i è difeso sostenendo di non aver mai avuto contezza delle CP_1 problematiche mediche dei figli (“Va in ogni caso precisato come, a prescindere dalla non opposizione al richiesto affido super esclusivo, la ricorrente non abbia mai avanzato richiesta alcuna al sig. in ordine CP_1 alle necessarie autorizzazioni anche in ambito sanitario. T he il sig. apprende solo ora delle gravi patologie di cui entrambi i figli sono CP_1 affetti” – pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta). Tale assunto risulta smentito proprio nella sentenza di divorzio del 2018, ove già si dava atto (in quanto rappresentato nel ricorso introduttivo del relativo giudizio, necessariamente notificato a controparte) che entrambi i figli minori erano seguiti dal servizio di neuropsichiatria della ASL, avevano ottenuto il riconoscimento di handicap grave dall'INPS e avevano le diagnosi indicate in premessa. Il contegno assunto dal resistente, che non è mai comparso personalmente in udienza e che ha notiziato il Tribunale dei suoi impedimenti unicamente il giorno prima, appare sintomatico del totale disinteresse prima di tutto affettivo, e poi anche economico, del resistente verso i figli.
Sulla scorta di quanto sopra, dunque, ricorrono gli estremi per confermare la sentenza divorzile quanto alle statuizioni economiche, modificandola – di contro – per ciò che concerne il regime di affidamento della figlia ancora minorenne, specificando le relative modalità al fine di integrare quanto già precedentemente statuito in maniera esemplificativa ma evidentemente non esaustiva dal Tribunale di Civitavecchia. Come noto, per effetto della legge 8 febbraio 2006, n.54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il Giudice deve prendere in considerazione e potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori, prescrivendo, all'uopo, il legislatore che il Giudice deve valutare ''prioritariamente'' la ''possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori'', per procedere poi, solo eventualmente, a stabilire ''a quale di essi i figli sono affidati'', dovendo tale ultimo affidamento, ex art. 155 bis c.c. – oggi abrogato – nonché ex art. 337 quater c.c. – introdotto dall'art 55 del D.lgs. 28.12.2013 n. 54 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219)
- trovare la sua giustificazione con l'individuazione di un preciso pregiudizio che il minore rischia di subire dall'affidamento condiviso, precisandosi, però, che il concetto di extrema ratio non equivale a dire che il modello monogenitoriale debba adottarsi solo laddove si presentino situazioni così gravi da ricondursi alle ipotesi di decadenza o limitazione della potestà, previste agli artt. 330 e 333 c.c. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio prognostico che il Giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire ai minori. L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più rilevanti può, tuttavia, trovare una deroga giudiziale, poiché lo stesso art. 337 quater c.c. rimette al Giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle suddette questioni fondamentali, in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo), potendosi tale deroga assumere in situazioni in cui il genitore non affidatario renda difficile o addirittura impraticabile l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, oltre alla inidoneità o manifestata carenza che già di per sé giustifica l'affido monogenitoriale, il genitore non affidatario mostri un grave e completo disinteresse per i figli ovvero sia da considerare pericoloso per i minori stessi o, ancora, quando la conflittualità di coppia renda impraticabile tale condivisione. Nel caso di specie, certamente ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento super-esclusivo in capo alla madre della figlia ancora minorenne delle parti, , considerato che lo stesso resistente, sia Per_2 pure motivandolo sotto profili diversi da quelli rappresentati dalla ricorrente, ha riconosciuto, nella comparsa di costituzione e risposta, di non avere contatti con entrambi i figli e di non incontrarli da tempo non essendo neanche informato delle gravi patologie di cui entrambi i figli sono affetti e per la cura e terapie delle quali la ricorrente ha chiesto la modifica dell'affidamento della prole, da esclusivo a super esclusivo, in modo da potervi provvedere in via continuativa, come sin d'ora fatto, senza incontrare le difficoltà del mancato consenso o della mancata autorizzazione da parte del padre, trovando giustificazione la richiesta di un affidamento non solo esclusivo ma anche in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., e potendo, pertanto, anche le decisioni di maggiore interesse per i ragazzi, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore. Pertanto, nel caso di specie risulta senz'altro possibile e opportuno disporre l'affidamento di in forma super esclusiva alla Persona_2 madre in quanto, allo stato, modalità opportuna e necessaria anche al fine di evitare che, anche per questioni fondamentali, i processi decisionali e rappresentativi degli interessi della ragazza vengano inibiti nel funzionamento, a causa del disinteresse o comunque dell'assenza del padre e dell'impraticabilità dell'assunzione di decisioni concordate. Sussistono, altresì, i presupposti per accogliere le domande di parte ricorrente in merito all'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c. (ammonimento, somma ex art. 614 bis c.p.c., somma a favore della Cassa delle Ammende e risarcimento in via equitativa in favore della ricorrente e dei figli), in considerazione dei plurimi e perduranti inadempimenti rispetto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori. Giova evidenziare come, a seguito di tale sistematico inadempimento e del totale disinteresse morale e materiale del padre nei confronti dei figli, l'odierna ricorrente si è vista costretta a procedere alla notifica di due atti di precetto (per euro 34.197,93 nel 2016, successivamente aumentato a € 78.289,60 nel 2023 – entrambi documentati in atti e non contestati dal resistente). Tali condotte omissive e gravemente inadempienti del resistente sono anche state stigmatizzate nelle sentenze penali richiamate in apertura e versate in atti dalla ricorrente, con le quali il Tribunale di Viterbo Sezione Penale:
- ha condannato il Sig. per il reato p. e p. dall'art 3 CP_1
L. 54/06 e dall'art. 81 cpv alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, condannandolo altresì a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 15.000,00, rivalutata e Parte_1 comprensiva di interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al pagamento delle spese processuali e di parte civile (sentenza n. 1733/2019 del 15.10.2019 p.p. n. RGNR 1521/2016)
- riconosciuta la continuazione e ridotta la pena per il rito, applicava al a pena concordata di 6 mesi di reclusione ed CP_1 euro 600 di multa per il delitto di cui all'art. 81 cpv, 570 comma 2 n. 2 c.p. (sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 144/2023 del 02.03.2023 p.p. n. RGNR 3873/2023 – R.G. Dib. n. 1494/2022). Risulta pertanto acclarato e non smentito il totale disinteresse dimostrato nei confronti dei figli e , con i quali dal Per_1 Per_2 lontano 2008 il resistente ha cessato ogni contatto, ponendo in essere una sistematica e perdurante violazione dei doveri di assistenza morale e materiale nonostante, peraltro, le problematicità di entrambi i ragazzi
– accertate con documentazione INPS – che sono state affrontate e gestite sempre e soltanto dalla madre. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a parziale modifica della sentenza n. 693/2018 pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 28.07.2018 e depositata in data 10.08.2018 relativa allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 03.12.2005, così Parte_1 CP_1
1. la figlia ancora minorenne delle parti (nata a Persona_2
Civitavecchia il 14.12.2007) continuerà a essere collocata presso la madre;
Parte_1
2. la figlia è affidata in modalità super-esclusiva alla madre Per_2
, alla quale è delegata l'adozione di tutte le Parte_1 decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuna esclusa, tra cui (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, la cura, il sostegno, la scelta della residenza abituale e le attività di carattere ludico, di svago, sportivo e ricreativo da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza;
3. corrisponderà ogni mese, entro il 5 di ogni mese, a CP_1 favore della Sig.ra un assegno di Parte_1 mantenimento dell'importo di complessivi € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui € 100,00 per la Sig.ra ed € 200,00 per ciascuno dei figli (sia Parte_1 per la figlia minorenne che per il figlio maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente oltre al 50% di tutte Per_1 le spese di carattere straordinario riguardanti i figli come da Protocollo del Tribunale di Viterbo e oltre il 50% delle spese mediche non fornite dal S.S.N.
4. ammonisce , in quanto genitore inadempiente, a CP_1 ottemperare ai provvedimenti adottati – tanto precedentemente quanto in questa sede - in merito alle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli, invitando lo stesso al rispetto degli stessi;
5. fissa, ai sensi dell'art. 614 bis del c.p.c., in euro 100,00 mensili la somma di denaro dovuta dal Sig. alla Sig.ra CP_1 per ogni violazione o inosservanza Parte_1 successiva rispetto alle condizioni riguardanti l'assistenza morale e materiale dei figli;
6. condanna il Sig. al risarcimento del danno in favore CP_1 della Sig.ra e dei figli e Parte_1 Persona_1 [...]
che determina in via equitativa in euro 5.000,00 ciascuno. Per_2
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 3.809,00 oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Impregiudicata la riduzione ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002 in sede di liquidazione del gratuito patrocinio. Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Micaela PIREDDA dott. Eugenio Maria TURCO