TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2961 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GRILLO SILVIA MARIA e DEL MONTE CARLOTTA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. SCARPINO FRANCESCA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) Assegnare la casa familiare, sita in Sissa Trecasali (PR), Strada Filippina
Ovest n. 23, di proprietà esclusiva del signor , alla signora Parte_1
pagina 1 di 7 fino al raggiungimento di indipendenza economica Controparte_1
da parte dei figli e oltre al diritto di uso sui mobili che la cor- Per_1 Per_2
redano ed arredano;
2) Dichiarare tenuto il signor a contribuire nel mantenimento Parte_1 dei figli e maggiori d'età ma solo parzialmente indipendenti Per_1 Per_2
economicamente, mediante il versamento della somma mensile complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a far tempo dalla sottoscrizione delle presenti condizioni e da riva- lutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% del- le spese straordinarie da individuarsi come da Protocollo in forza presso il
Tribunale di Parma del 20 dicembre 2023. E nella specie:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO da non concordare preventiva- mente
SPESE MEDICHE da documentare
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pedia- tra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- Tickets sanitari;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se pre- scritti ed erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o pri- vate erogati dal SSN;
- Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disa- bilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare pagina 2 di 7 - Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- Libri di teso, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla me- desima sia stata previamente concordata;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, com- prensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- Dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di appren- dimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro
150,00;
- Le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubbli- ci, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
- Assicurazione scolastica;
- Fondo cassa richiesto dalla scuola;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare
- Tempo prolungato, pre – scuola e dopo scuola in caso di assenza dei geni- tori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- Baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- Centro ricreativo estivo;
- Gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- Ricarica cellulare;
SPESE STRAORDINARIE da concordare preventivamente
SPESE MEDICHE da documentare
- Specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
pagina 3 di 7 - Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pri- vate o in libera professione non erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisio- terapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera pro- fessione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesi- ci se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali
(omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
- Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico – fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare
- Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- Retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- Gite scolastiche con pernottamento;
- Corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- Corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- Alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze ed oneri condomi-
niali;
- Corsi privati di lingua straniera;
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare
- Corsi di musica e strumenti musicali;
- Un corso sportivo o artistico comprese le spese per attrezzatura ed abbi- gliamento;
- Viaggi di vacanza senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, spor-
tivi, viaggi di studio all'estero, boyscout;
- Attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
pagina 4 di 7 - Acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola
/università);
- Spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e mo- to;
- Spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativa a mezzi di locomo- zione del figlio, acquistati in accordo;
- Acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende ef- fettuare la spesa, richiederà il consenso dell'altro genitore, il quale dovrà ma- nifestare per iscritto un motivato dissenso entro giorni dalla richiesta;
in man- canza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempesti- vamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
3) Prendere atto che il signor si impegna, e per l'effetto si ob- Parte_1 bliga, a corrispondere entro la data dell'udienza (08.04.2025) in favore della signora la somma forfettaria di euro 6.000,00, matu- Controparte_1
rata a titolo di arretrati ISTAT, di mantenimento ordinario e straordinario dei figli con riferimento agli anni 2020/2025, a tacitazione di ogni ulteriore prete- sa;
4) Spese legali interamente compensate tra le parti;
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 15/10/2024 chiedeva a que- Parte_1
sto Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario celebrato in ZA (MS) il 03/06/1995 tra il ricorrente e
[...]
unione dalla quale nascevano tre figli, (nato il Controparte_1 Per_3
4/12/1995), e (nati il 10/03/1998). La difesa di parte ricorrente in- Per_1 Per_2
vocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal
16/04/2012, data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto pagina 5 di 7 del giudizio di separazione, poi definito con decreto di omologa del Tribunale di
Parma reso in data 8/05/2012. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori doman- de accessorie inerenti la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva la quale non si opponeva alla decla- Controparte_1
ratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
Con istanza depositata in data 20/03/2025 entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa del giudizio alle condizioni richiamate in epigrafe, chiedendo contestualmente la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8/04/2025 le parti confermavano di non volersi riconciliare e di voler regolare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle suddette condizioni, precisando le conclusioni in conformità alle stesse.
La causa era quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 19/05/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effet- ti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario a ZA
(MS) il 03/06/1995, è definita da decreto di omologa di questo Tribunale emesso in data 8/05/2012.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti gli aspetti più propriamente economi- ci, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposi-
pagina 6 di 7 zioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre una compensazione integrale delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/06/1995 in ZA (MS) tra (nato a [...] il Parte_1
17/08/1967) e (nata a [...]_1
GARFAGNANA (LU) il 17/09/1968), matrimonio trascritto nei registri dello
Stato Civile di ZA, atto n. 10, Parte II, Serie A, anno 1995;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente trascritte;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 19/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 7 di 7