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Articolo 3 della Legge 16 aprile 1998, n. 121
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Legge 16 aprile 1998, n. 121
Articolo 3 della Legge 16 aprile 1998, n. 121
Versione
1 maggio 1998
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 maggio 1998
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