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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1538/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione dell'indebito
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lambiase, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Controparte_1
Petraglia, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
17/04/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.03.2018, Parte_1 conveniva in giudizio , esponendo di avere contratto Controparte_1 matrimonio in data 26.07.2014 con la IG.ra , figlia della Parte_2
IG.ra , la quale ultima aveva concesso in comodato d'uso Controparte_1 gratuito agli sposi la casa di sua proprietà, sita in Cava dè Tirreni, fraz. S.
Lucia, alla via delle Arti e Mestieri n. 11, per consentire agli stessi di adibirla a casa coniugale. L'attore allegava che aveva deciso di contribuire con proprio denaro alla ristrutturazione ed ammodernamento dell'abitazione, per cui aveva versato alla suocera il complessivo importo di euro 13.000,00 sul conto corrente della convenuta a mezzo n. 2 bonifici bancari, il primo del
10.04.2014 per euro 10.000,00 e il secondo del 23.07.2014 per euro
3.000,00, evidenziando la aveva beneficiato degli sgravi fiscali CP_1 concessi dalla normativa fiscale per le opere di ristrutturazione. Aggiungeva di aver provveduto all'ammodernamento dell'intero immobile anche con lavori di falegnameria, nonché ad arredarlo con mobilio di prestigio, in parte
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 donati dai suoi familiari ed in parte acquistati l'abitazione per un valore complessivo di €. 13.000,00. Argomentava che a seguito dell'intervenuta separazione consensuale con la figlia della IG.ra , aveva richiesto CP_1 senza esito, a mezzo raccomandata a.r., la ripetizione delle somme versate per i lavori eseguiti in uno alla restituzione dei beni mobili d'arredo rimasti nell'abitazione, in forza dell'art. 2033 c.c. disciplinante l'indebito oggettivo, che si sarebbe configurato al momento della separazione con la IG.ra PT
(figlia della IG.ra ) per avere l'attore effettuato il
[...] Controparte_1 pagamento di un debito non dovuto. Inoltre, essendo venuto meno il rapporto di coniugio, aveva diritto alla restituzione dei beni mobili, ma considerando l'inasportabilità degli stessi, aveva diritto all'equivalente in denaro pari ad euro 13.000,00, anche in considerazione della male fede della IG.ra che non aveva restituito i beni mobili, nemmeno quelli asportabili. CP_1
Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che la convenuta,
a seguito dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento, aveva ricevuto pagamenti non dovuti, privi di causa giustificativa e, per l'effetto, condannarla ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma di euro 13.00,00 oltre interessi a favore di esso inoltre di accertare e Parte_1 dichiarare che la convenuta si era arricchita a danno dell'attore senza alcuna causa giustificativa, e per l'effetto, a causa della sua mala fede e del deterioramento dei beni mobili, condannarla ex art. 2037 c.c. al pagamento della somma di euro 13.000,00 a favore di esso attore, o in quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, deduceva di aver concesso alla Controparte_1 propria figlia ed al IG. in comodato d'uso gratuito l'unità Parte_1 immobiliare di sua proprietà sita in Cava dè Tirreni, fraz. S. Lucia, alla via delle Arti e Mestieri n. 11, affinché gli stessi, giovani sposi, la destinassero a propria abitazione coniugale. Tale abitazione pur non necessitando di alcuna ristrutturazione, su richiesta dei nubendi, fu fatta oggetto di un rinnovamento totale il cui costo pari ad euro 86.187,41 circa venne affrontato interamente da essa proprietaria dell'immobile. Allegava che durante il corso delle opere il IG. aveva ritenuto di eseguire altri lavori al fine di Parte_1 rendere più confacente alle proprie esigenze l'abitazione messa a disposizione dalla IG.ra , rilevando che gli stessi non erano né urgenti né CP_1 indifferibili, ma eseguiti dallo stesso per propria ed esclusiva comodità. In diritto deduceva che nella fattispecie in esame non erano applicabili gli art. 2033 e 2037 c.c., in quanto il rapporto era di comodato d'uso gratuito, per cui si applicavano gli artt. 1803 e ss. del c.c., trattandosi di “contratto col quale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”, nell'ambito del quale l'art. 1808 c.c., rubricato “spese per l'uso della cosa e spese straordinarie”, prevede che “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa” e al secondo comma precisa che “egli ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti”. Rilevava che i lavori richiesti e pagati dal D'IC non erano qualificabili come manutenzione straordinaria, né necessari ed urgenti in quanto posti in essere e richiesti su libera iniziativa dell'attore a scopi voluttuari, essendo finalizzati solo al miglioramento dell'abitazione coniugale e di adeguarla al suo gusto, atteso che la stessa era già idonea e completa ad essere abitata, considerato il consistente intervento di ristrutturazione posto in essere da essa proprietaria. Evidenziava che anche i lavori di falegnameria richiamati nell'atto introduttivo dell'attore coma la
“realizzazione delle porte delle stanze dell'immobile; porta d'ingresso; porta cabina armadio;
rivestimento scala n. due mobili e panca” non erano certamente riconducibili alla categoria dei lavori necessari ed urgenti di manutenzione straordinaria ma, piuttosto, alla categoria di lavori atti ad adeguare l'immobile al proprio gusto. Aggiungeva che, peraltro, l'immobile dato in comodato era ancora nella disponibilità della figlia, anch'essa comodataria, alla quale, a seguito della separazione consensuale, era stata assegnata l'abitazione coniugale;
per cui ogni questione relativa alla divisione dei mobili doveva essere affrontata in un giudizio da instaurare nei confronti della . Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree. PT
Assegnati i termini di cui all'art. 2183 comma 6 c.p.c., l'attore non depositava alcuna memoria per contrastare i fatti come dedotti dalla convenuta ed il giudice, ritenute inammissibili ed irrilevanti le prove dichiarative richieste dalle parti, fissava per la discussione la causa, all'esito della cui udienza, veniva decisa.
Le domande attoree non sono fondate a vanno pertanto rigettate.
Invero è lo stesso attore che ha dedotto in citazione che egli decise di contribuire all'ammodernamento dell'immobile destinato ad essere la casa coniugale con il proprio apporto di denaro, di opere di falegnameria aa sue spese e di mobili, in parte da lui acquistati e in parte donatigli dai familiari.
Quindi l'apporto economico dell'attore non è qualificabile come privo di causale, atteso che fu fatto nell'esercizio dei poteri decisionali e dei doveri di contribuzione di cui agli artt. 143 e 144 c.c., avendo deciso i nubendi di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 fissare l'abitazione coniugale nella casa data in comodato gratuito dalla madre della sposa, che ebbe anche ad ammodernarla appositamente per gli sposi, pur essendo di per sé già abitabile e completa di ogni cosa.
L'apporto economico dato dall'attore con i due bonifici fatti sul conto corrente della suocera furono, quindi, fatti spontaneamente dall'attore per affectio coniugalis, quale proprio contributo all'ammodernamento della casa che i nubendi avevano deciso di destinare a casa coniugale, laddove la PT
contribuì per il tramite della madre, la quale - certamente a scopo di
[...] liberalità in vista del matrimonio – le aveva dato in disponibilità l'abitazione.
Orbene, gli apporti fatti dai coniugi nell'adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 ultimo comma c.c.) non sono ripetibili.
Peraltro il rapporto di godimento rinstauratosi tra le parti relativamente all'immobile è incontestatamente di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato, per cui ai sensi dell'art. 1808 c.c. il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ma solo delle spese quelle straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, ma solo se queste erano necessarie ed urgenti. Orbene, l'attore ha fatto riferimento a tipologie di spese fatte non per la conservazione della cosa di natura necessaria ed urgente, ma a contribuzioni di denaro e lavori finalizzati a rendere l'immobile più conformi al proprio gusto e alle proprie personali esigenze di natura voluttuaria. La giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata molte volte su fattispecie simili ed ha chiarito che “il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie nè urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale” (cfr. ex multis Cass. n. 1216/2012). La medesima giurisprudenza ha anche precisato che “il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di rimborso avanzata ai sensi dell'art. 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 c.c., non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte” (ancora Cass. n. 1216/2012).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Nel caso in esame i presunti lavori effettuati a spese dell'attore non sono qualificabili come manutenzione straordinaria, anche perché il rinnovamento totale dell'immobile per un importo pari ad euro 6.187,41 fu fatto interamente dalla IG.ra , come riconosciuto dall0 stesso richiamando la CP_1 Pt_1 pratica fiscale di ristrutturazione avviata dalla convenuta.
Allo stesso modo i lavori di falegnameria richiamati nell'atto introduttivo dell'attore “realizzazione delle porte delle stanze dell'immobile; porta d'ingresso; porta cabina armadio;
rivestimento scala n. due mobili e panca” non sono certamente riconducibili alla categoria dei lavori necessari ed urgenti di manutenzione straordinaria ma, piuttosto, alla categoria di lavori atti ad adeguare l'immobile al proprio gusto.
D'altra parte è incontestato che l'unità abitativa sita in Cava de' Tirreni fraz.
S. Lucia, alla via delle Arti e Mestieri n. 11, era ed è tutt'ora nella disponibilità della sola IG.ra , che non ma hai ritenuto di lasciare la predetta Parte_2 abitazione coniugale e, pertanto, i complementi di arredo forniti dall'attore, qualora risultassero effettivamente di proprietà del andrebbero Pt_1 richiesti a quest'ultima e non alla sua genitrice, non avendo la stessa, né il possesso dell'unità abitativa, né la disponibilità dei mobili e degli arredi della stessa. Qualora invece i mobili e gli arrendi dovessero risultare di proprietà di entrambi gli ex coniugi l'attore dovrebbe procedere ad un giudizio di divisone convenendo in giudizio l'ex coniuge e non la propria ex suocera.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna l'attore al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 18/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1538/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione dell'indebito
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lambiase, Parte_1 come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Controparte_1
Petraglia, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
17/04/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.03.2018, Parte_1 conveniva in giudizio , esponendo di avere contratto Controparte_1 matrimonio in data 26.07.2014 con la IG.ra , figlia della Parte_2
IG.ra , la quale ultima aveva concesso in comodato d'uso Controparte_1 gratuito agli sposi la casa di sua proprietà, sita in Cava dè Tirreni, fraz. S.
Lucia, alla via delle Arti e Mestieri n. 11, per consentire agli stessi di adibirla a casa coniugale. L'attore allegava che aveva deciso di contribuire con proprio denaro alla ristrutturazione ed ammodernamento dell'abitazione, per cui aveva versato alla suocera il complessivo importo di euro 13.000,00 sul conto corrente della convenuta a mezzo n. 2 bonifici bancari, il primo del
10.04.2014 per euro 10.000,00 e il secondo del 23.07.2014 per euro
3.000,00, evidenziando la aveva beneficiato degli sgravi fiscali CP_1 concessi dalla normativa fiscale per le opere di ristrutturazione. Aggiungeva di aver provveduto all'ammodernamento dell'intero immobile anche con lavori di falegnameria, nonché ad arredarlo con mobilio di prestigio, in parte
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 donati dai suoi familiari ed in parte acquistati l'abitazione per un valore complessivo di €. 13.000,00. Argomentava che a seguito dell'intervenuta separazione consensuale con la figlia della IG.ra , aveva richiesto CP_1 senza esito, a mezzo raccomandata a.r., la ripetizione delle somme versate per i lavori eseguiti in uno alla restituzione dei beni mobili d'arredo rimasti nell'abitazione, in forza dell'art. 2033 c.c. disciplinante l'indebito oggettivo, che si sarebbe configurato al momento della separazione con la IG.ra PT
(figlia della IG.ra ) per avere l'attore effettuato il
[...] Controparte_1 pagamento di un debito non dovuto. Inoltre, essendo venuto meno il rapporto di coniugio, aveva diritto alla restituzione dei beni mobili, ma considerando l'inasportabilità degli stessi, aveva diritto all'equivalente in denaro pari ad euro 13.000,00, anche in considerazione della male fede della IG.ra che non aveva restituito i beni mobili, nemmeno quelli asportabili. CP_1
Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che la convenuta,
a seguito dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento, aveva ricevuto pagamenti non dovuti, privi di causa giustificativa e, per l'effetto, condannarla ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma di euro 13.00,00 oltre interessi a favore di esso inoltre di accertare e Parte_1 dichiarare che la convenuta si era arricchita a danno dell'attore senza alcuna causa giustificativa, e per l'effetto, a causa della sua mala fede e del deterioramento dei beni mobili, condannarla ex art. 2037 c.c. al pagamento della somma di euro 13.000,00 a favore di esso attore, o in quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, deduceva di aver concesso alla Controparte_1 propria figlia ed al IG. in comodato d'uso gratuito l'unità Parte_1 immobiliare di sua proprietà sita in Cava dè Tirreni, fraz. S. Lucia, alla via delle Arti e Mestieri n. 11, affinché gli stessi, giovani sposi, la destinassero a propria abitazione coniugale. Tale abitazione pur non necessitando di alcuna ristrutturazione, su richiesta dei nubendi, fu fatta oggetto di un rinnovamento totale il cui costo pari ad euro 86.187,41 circa venne affrontato interamente da essa proprietaria dell'immobile. Allegava che durante il corso delle opere il IG. aveva ritenuto di eseguire altri lavori al fine di Parte_1 rendere più confacente alle proprie esigenze l'abitazione messa a disposizione dalla IG.ra , rilevando che gli stessi non erano né urgenti né CP_1 indifferibili, ma eseguiti dallo stesso per propria ed esclusiva comodità. In diritto deduceva che nella fattispecie in esame non erano applicabili gli art. 2033 e 2037 c.c., in quanto il rapporto era di comodato d'uso gratuito, per cui si applicavano gli artt. 1803 e ss. del c.c., trattandosi di “contratto col quale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”, nell'ambito del quale l'art. 1808 c.c., rubricato “spese per l'uso della cosa e spese straordinarie”, prevede che “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa” e al secondo comma precisa che “egli ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti”. Rilevava che i lavori richiesti e pagati dal D'IC non erano qualificabili come manutenzione straordinaria, né necessari ed urgenti in quanto posti in essere e richiesti su libera iniziativa dell'attore a scopi voluttuari, essendo finalizzati solo al miglioramento dell'abitazione coniugale e di adeguarla al suo gusto, atteso che la stessa era già idonea e completa ad essere abitata, considerato il consistente intervento di ristrutturazione posto in essere da essa proprietaria. Evidenziava che anche i lavori di falegnameria richiamati nell'atto introduttivo dell'attore coma la
“realizzazione delle porte delle stanze dell'immobile; porta d'ingresso; porta cabina armadio;
rivestimento scala n. due mobili e panca” non erano certamente riconducibili alla categoria dei lavori necessari ed urgenti di manutenzione straordinaria ma, piuttosto, alla categoria di lavori atti ad adeguare l'immobile al proprio gusto. Aggiungeva che, peraltro, l'immobile dato in comodato era ancora nella disponibilità della figlia, anch'essa comodataria, alla quale, a seguito della separazione consensuale, era stata assegnata l'abitazione coniugale;
per cui ogni questione relativa alla divisione dei mobili doveva essere affrontata in un giudizio da instaurare nei confronti della . Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree. PT
Assegnati i termini di cui all'art. 2183 comma 6 c.p.c., l'attore non depositava alcuna memoria per contrastare i fatti come dedotti dalla convenuta ed il giudice, ritenute inammissibili ed irrilevanti le prove dichiarative richieste dalle parti, fissava per la discussione la causa, all'esito della cui udienza, veniva decisa.
Le domande attoree non sono fondate a vanno pertanto rigettate.
Invero è lo stesso attore che ha dedotto in citazione che egli decise di contribuire all'ammodernamento dell'immobile destinato ad essere la casa coniugale con il proprio apporto di denaro, di opere di falegnameria aa sue spese e di mobili, in parte da lui acquistati e in parte donatigli dai familiari.
Quindi l'apporto economico dell'attore non è qualificabile come privo di causale, atteso che fu fatto nell'esercizio dei poteri decisionali e dei doveri di contribuzione di cui agli artt. 143 e 144 c.c., avendo deciso i nubendi di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 fissare l'abitazione coniugale nella casa data in comodato gratuito dalla madre della sposa, che ebbe anche ad ammodernarla appositamente per gli sposi, pur essendo di per sé già abitabile e completa di ogni cosa.
L'apporto economico dato dall'attore con i due bonifici fatti sul conto corrente della suocera furono, quindi, fatti spontaneamente dall'attore per affectio coniugalis, quale proprio contributo all'ammodernamento della casa che i nubendi avevano deciso di destinare a casa coniugale, laddove la PT
contribuì per il tramite della madre, la quale - certamente a scopo di
[...] liberalità in vista del matrimonio – le aveva dato in disponibilità l'abitazione.
Orbene, gli apporti fatti dai coniugi nell'adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 ultimo comma c.c.) non sono ripetibili.
Peraltro il rapporto di godimento rinstauratosi tra le parti relativamente all'immobile è incontestatamente di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato, per cui ai sensi dell'art. 1808 c.c. il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ma solo delle spese quelle straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, ma solo se queste erano necessarie ed urgenti. Orbene, l'attore ha fatto riferimento a tipologie di spese fatte non per la conservazione della cosa di natura necessaria ed urgente, ma a contribuzioni di denaro e lavori finalizzati a rendere l'immobile più conformi al proprio gusto e alle proprie personali esigenze di natura voluttuaria. La giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata molte volte su fattispecie simili ed ha chiarito che “il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie nè urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale” (cfr. ex multis Cass. n. 1216/2012). La medesima giurisprudenza ha anche precisato che “il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di rimborso avanzata ai sensi dell'art. 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 c.c., non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte” (ancora Cass. n. 1216/2012).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Nel caso in esame i presunti lavori effettuati a spese dell'attore non sono qualificabili come manutenzione straordinaria, anche perché il rinnovamento totale dell'immobile per un importo pari ad euro 6.187,41 fu fatto interamente dalla IG.ra , come riconosciuto dall0 stesso richiamando la CP_1 Pt_1 pratica fiscale di ristrutturazione avviata dalla convenuta.
Allo stesso modo i lavori di falegnameria richiamati nell'atto introduttivo dell'attore “realizzazione delle porte delle stanze dell'immobile; porta d'ingresso; porta cabina armadio;
rivestimento scala n. due mobili e panca” non sono certamente riconducibili alla categoria dei lavori necessari ed urgenti di manutenzione straordinaria ma, piuttosto, alla categoria di lavori atti ad adeguare l'immobile al proprio gusto.
D'altra parte è incontestato che l'unità abitativa sita in Cava de' Tirreni fraz.
S. Lucia, alla via delle Arti e Mestieri n. 11, era ed è tutt'ora nella disponibilità della sola IG.ra , che non ma hai ritenuto di lasciare la predetta Parte_2 abitazione coniugale e, pertanto, i complementi di arredo forniti dall'attore, qualora risultassero effettivamente di proprietà del andrebbero Pt_1 richiesti a quest'ultima e non alla sua genitrice, non avendo la stessa, né il possesso dell'unità abitativa, né la disponibilità dei mobili e degli arredi della stessa. Qualora invece i mobili e gli arrendi dovessero risultare di proprietà di entrambi gli ex coniugi l'attore dovrebbe procedere ad un giudizio di divisone convenendo in giudizio l'ex coniuge e non la propria ex suocera.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna l'attore al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 18/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5