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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12324/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Maria Carla Barbarito e Giovanna Basileo presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.to Barbara Fracanzani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 24 giugno 2006 (anno 2006 atto n. 0690 reg.01 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 20 marzo 2017 omologato con decreto del 18 maggio 2017 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_3
C.F._3
ND, nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc.
C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I figli minori, e ND, vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Le Pt_3 decisioni di maggiore interesse riguardanti i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Considerata l'età e tenendo conto di quanto e Pt_3
ND, interpellati dai genitori, hanno avuto modo di manifestare, il periodo di tempo che gli stessi trascorreranno, con l'uno e l'altro genitore, sarà paritario: a) durante l'anno scolastico a settimane alterne con l'uno o l'altro genitore, con scambio alla domenica pomeriggio, dandosi atto che la permanenza a settimane alternate con l'uno e l'altro genitore è già iniziata da diversi mesi;
b) durante le vacanze scolastiche invernali le vacanze scolastiche natalizie saranno trascorse da ed Pt_3 Per_1
• dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Natale dividendo i giorni equamente tra i due genitori (come già da anni avviene);
• il giorno di Natale pranzando insieme alla mamma mentre per la cena staranno con il papà;
• dal 26 fino al 30 dicembre con la mamma;
dal 30 dicembre fino al 6 gennaio con il papà. Le vacanze scolastiche invernali (carnevale) divise equamente con l'uno e l'altro genitore e così quelle pasquali. c) durante la chiusura estiva della scuola, considerato che il 25 giugno 2026 ed Pt_3
ND compiranno 17 anni, i giorni di vacanza saranno suddivisi tenendo conto anche dei loro desideri ed in ogni caso in modo che possano trascorrere un pari periodo di giorni con la mamma e uno con il papà.
2) casa coniugale dopo la separazione, la Sig.ra e i figli si sono trasferiti in unità Parte_1 immobiliare diversa da quella che era la casa coniugale, sempre in Via Appiani 5, di proprietà della nonna materna. Nulla si dispone relativamente alla casa coniugale. e ND continueranno a Pt_3 mantenere la loro residenza presso la casa della madre.
3) i coniugi in merito al mantenimento dei figli, tenendo conto della permanenza degli stessi in modo paritetico con l'uno e l'altro genitore, stabiliscono quanto segue: a) spese ordinarie il Signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli in via anche perequativa Pt_2 alla moglie l'assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni figlio e quindi complessivamente € 500,00 (cinquecento euro). Tale importo verrà versato in via anticipata entro il 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat costo vita, (prima rivalutazione novembre 2026 – indice base novembre 2025);
b) spese extra assegno Il padre terrà inoltre a proprio carico il 70 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private in caso di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso
, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi (pc/tablet). Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivo disinteressato per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonee a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 4) Il Sig.re e la Sig.ra concordano che, stante le intervenute modifiche delle condizioni Pt_2 Pt_1 economiche da parte della Sig.ra l'obbligo da parte del marito di corrispondere l'assegno di Pt_1 mantenimento, come previsto nel verbale di separazione omologato in data 18 maggio 2017, è venuto a cessare e che nulla dovrà essere dallo stesso a tale titolo più versato a partire dal mese di novembre 2025. 5) Il Sig.re e la Sig.ra dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti e di Pt_2 Pt_1 provvedere autonomamente al proprio personale mantenimento, con rinuncia all'assegno divorzile, non sussistendone i presupposti. Per quant'altro i coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto economico tra loro esistente e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 24 giugno 2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. 4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Maria Carla Barbarito e Giovanna Basileo presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.to Barbara Fracanzani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 24 giugno 2006 (anno 2006 atto n. 0690 reg.01 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 20 marzo 2017 omologato con decreto del 18 maggio 2017 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_3
C.F._3
ND, nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc.
C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I figli minori, e ND, vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Le Pt_3 decisioni di maggiore interesse riguardanti i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Considerata l'età e tenendo conto di quanto e Pt_3
ND, interpellati dai genitori, hanno avuto modo di manifestare, il periodo di tempo che gli stessi trascorreranno, con l'uno e l'altro genitore, sarà paritario: a) durante l'anno scolastico a settimane alterne con l'uno o l'altro genitore, con scambio alla domenica pomeriggio, dandosi atto che la permanenza a settimane alternate con l'uno e l'altro genitore è già iniziata da diversi mesi;
b) durante le vacanze scolastiche invernali le vacanze scolastiche natalizie saranno trascorse da ed Pt_3 Per_1
• dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Natale dividendo i giorni equamente tra i due genitori (come già da anni avviene);
• il giorno di Natale pranzando insieme alla mamma mentre per la cena staranno con il papà;
• dal 26 fino al 30 dicembre con la mamma;
dal 30 dicembre fino al 6 gennaio con il papà. Le vacanze scolastiche invernali (carnevale) divise equamente con l'uno e l'altro genitore e così quelle pasquali. c) durante la chiusura estiva della scuola, considerato che il 25 giugno 2026 ed Pt_3
ND compiranno 17 anni, i giorni di vacanza saranno suddivisi tenendo conto anche dei loro desideri ed in ogni caso in modo che possano trascorrere un pari periodo di giorni con la mamma e uno con il papà.
2) casa coniugale dopo la separazione, la Sig.ra e i figli si sono trasferiti in unità Parte_1 immobiliare diversa da quella che era la casa coniugale, sempre in Via Appiani 5, di proprietà della nonna materna. Nulla si dispone relativamente alla casa coniugale. e ND continueranno a Pt_3 mantenere la loro residenza presso la casa della madre.
3) i coniugi in merito al mantenimento dei figli, tenendo conto della permanenza degli stessi in modo paritetico con l'uno e l'altro genitore, stabiliscono quanto segue: a) spese ordinarie il Signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli in via anche perequativa Pt_2 alla moglie l'assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni figlio e quindi complessivamente € 500,00 (cinquecento euro). Tale importo verrà versato in via anticipata entro il 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat costo vita, (prima rivalutazione novembre 2026 – indice base novembre 2025);
b) spese extra assegno Il padre terrà inoltre a proprio carico il 70 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private in caso di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso
, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi (pc/tablet). Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivo disinteressato per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonee a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 4) Il Sig.re e la Sig.ra concordano che, stante le intervenute modifiche delle condizioni Pt_2 Pt_1 economiche da parte della Sig.ra l'obbligo da parte del marito di corrispondere l'assegno di Pt_1 mantenimento, come previsto nel verbale di separazione omologato in data 18 maggio 2017, è venuto a cessare e che nulla dovrà essere dallo stesso a tale titolo più versato a partire dal mese di novembre 2025. 5) Il Sig.re e la Sig.ra dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti e di Pt_2 Pt_1 provvedere autonomamente al proprio personale mantenimento, con rinuncia all'assegno divorzile, non sussistendone i presupposti. Per quant'altro i coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto economico tra loro esistente e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 24 giugno 2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. 4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG