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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/09/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2021 R.G. TRA
, nato Monterotondo il 28.4.1966 e residente in Piedimonte Matese, Parte_1 rapp.to e difeso dagli Avv.ti Benedetto M.Iannitti e P. Iannitti, elett.te dom.to presso lo studio legale Iannitti, in Piedimonte Matese, alla Piazza Roma, 31
RICORRENTE E
Controparte_1
, con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona
[...] del Soggetto Liquidatore p.t., rapp.to e difeso giusta procura in allegato dall'Avv. Veronica Perrone con la stessa elettivamente domiciliati presso la sede legale del CP_1
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura generale alle liti dall'avv.to I. Verrengia ed elettivamente domiciliato presso la sede in via Arena – loc. San Benedetto, CP_2 CP_1
RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.3.2021, l'epigrafata parte ricorrente premesso di essere stato alle dipendenze del Consorzio Unico di Bacino delle Province di NA e CE dal 18.4.2008 sino al 3.11.2019, con qualifica di operaio autista livello 3B, esponeva che a seguito di un controllo per la verifica della propria posizione contributiva si avvedeva del mancato versamento dei contributi da parte del proprio datore di lavoro e che tale circostanza, risultante dall'estratto contributivo, veniva confermata da con lettera del 2.11.2020 con la quale l' CP_2 CP_3 affermava di non poter provvedere a versamento TFR in quanto non risultava il versamento del relativo accantonamento.
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo di “A. Dichiarare la illegittimità della condotta tenuta da controparte omissiva del versamento dei contributi obbligatori, e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento in favore Controparte_4 CP_ dell' gestione ex Inpdap degli oneri previdenziali dovuti a far data dal 18.4.2008 al 3.11.2019, fatta salve successive azioni per le eventuali future omissioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al
1 saldo, nella misura di €66.350, 74 ovvero in quella emergente in lite anche all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
B. in via subordinata accertare il mancato versamento dei contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza e condannare il Consorzio Unico di Bacino delle Province di NA e CE, in liquidazione, costituire presso l' a mezzo di versamento dell'importo da determinarsi in corso di causa, la CP_2 riserva matematica necessaria a garantire al lavoratore dipendente, all'atto del pensionamento, una pensione uguale a quella che avrebbe percepito se fossero stati versati i contributi obbligatori ovvero la riserva matematica calcolata in base alle tariffe determinate con decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali condannando contestualmente l' ad accettare la riserva matematica oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla CP_2 maturazione al saldo;
C. in via ulteriormente gradata e per il caso di intervenuta prescrizione del diritto a richiedere i contributi e per i periodi relativamente ai quali risulta decorso il predetto termine di prescrizione si chiede condannarsi il Consorzio Unico di Bacino delle Province di NA e CE, in liquidazione al risarcimento del danno subito nella misura di cui all'art.13 della Legge 1338/62, da utilizzarsi in via parametrica, condannando contestualmente l' ad accettare la riserva matematica oltre interessi e rivalutazione monetaria CP_2 dalla maturazione al saldo. D. Al fine di assicurare l'effettiva realizzazione dell'obbligo voglia il Giudice adito condannare il resistente ai sensi e per Controparte_4 gli effetti di cui all'art.614bis c.p.c., al pagamento di somma di danaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, nella misura ritenuta di giustizia, ovvero disporre attraverso altro mezzo di coazione quanto necessario a garantire il richiamato fine dell'ottemperanza al giudicato.”; con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva il Controparte_1 eccependo la sopravvenuta carenza di interesse ad agire avendo
[...] provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva. In subordine eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso in ragione dell'operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, il rigetto dell'avversa domanda. Si costituiva tardivamente, in data 23.1.2025, l' evidenziando che il Consorzio non CP_2 aveva trasmesso i dati necessari per regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente. Acquisita la documentazione prodotta, disposto il deposito da parte dell' di estratto CP_2 previdenziale aggiornato avente valore certificativo ai sensi dell'art. 54 legge n. 89/1988, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In primo luogo, va rilevato che il ricorso risulta correttamente e tempestivamente notificato all' . CP_3
Nel merito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso il riconoscimento del diritto preteso dall'istante. Invero a seguito della costituzione in giudizio dell' e delle difese ivi svolte, il CP_2 CP_1 provvedeva alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente, come risultante dalla documentazione depositata dall'Istituto con atto depositato telematicamente in data CP_ 10.9.2025 (cfr. prod. . Le parti, dunque all'odierna udienza, hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 Invero, dalla ECOCERT depositato dall' (cfr. produzione di parte resistente), emerge CP_2
l'integrale versamento dei contributi per cui è causa.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo provato in atti l'integrale versamento dei contributi preteso in questa sede. Residua la questione sulle spese. Nel caso di specie, ritenuta la possibilità per il lavoratore di agire in giudizio al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, va rilevato che il versamento dei contributi da parte del risulta effettuato in corso di causa sicché secondo il principio CP_1 della soccombenza virtuale le spese sono poste a carico del , liquidate come in CP_1 dispositivo e ridotte in considerazione dell'assenza di una istruttoria a carico di parte ricorrente nonché di questioni di fatto e di diritto e in considerazione del comportamento fattivo del CUB. Vanno invece integralmente compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_2 tenuto conto della posizione dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il resistente C.U.B. delle province di Na e Ce in liquidazione a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, altre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Compensa la restante metà delle spese di lite tra le suddette parti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_2
3 Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 25/9/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nato Monterotondo il 28.4.1966 e residente in Piedimonte Matese, Parte_1 rapp.to e difeso dagli Avv.ti Benedetto M.Iannitti e P. Iannitti, elett.te dom.to presso lo studio legale Iannitti, in Piedimonte Matese, alla Piazza Roma, 31
RICORRENTE E
Controparte_1
, con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona
[...] del Soggetto Liquidatore p.t., rapp.to e difeso giusta procura in allegato dall'Avv. Veronica Perrone con la stessa elettivamente domiciliati presso la sede legale del CP_1
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura generale alle liti dall'avv.to I. Verrengia ed elettivamente domiciliato presso la sede in via Arena – loc. San Benedetto, CP_2 CP_1
RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.3.2021, l'epigrafata parte ricorrente premesso di essere stato alle dipendenze del Consorzio Unico di Bacino delle Province di NA e CE dal 18.4.2008 sino al 3.11.2019, con qualifica di operaio autista livello 3B, esponeva che a seguito di un controllo per la verifica della propria posizione contributiva si avvedeva del mancato versamento dei contributi da parte del proprio datore di lavoro e che tale circostanza, risultante dall'estratto contributivo, veniva confermata da con lettera del 2.11.2020 con la quale l' CP_2 CP_3 affermava di non poter provvedere a versamento TFR in quanto non risultava il versamento del relativo accantonamento.
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo di “A. Dichiarare la illegittimità della condotta tenuta da controparte omissiva del versamento dei contributi obbligatori, e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento in favore Controparte_4 CP_ dell' gestione ex Inpdap degli oneri previdenziali dovuti a far data dal 18.4.2008 al 3.11.2019, fatta salve successive azioni per le eventuali future omissioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al
1 saldo, nella misura di €66.350, 74 ovvero in quella emergente in lite anche all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
B. in via subordinata accertare il mancato versamento dei contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza e condannare il Consorzio Unico di Bacino delle Province di NA e CE, in liquidazione, costituire presso l' a mezzo di versamento dell'importo da determinarsi in corso di causa, la CP_2 riserva matematica necessaria a garantire al lavoratore dipendente, all'atto del pensionamento, una pensione uguale a quella che avrebbe percepito se fossero stati versati i contributi obbligatori ovvero la riserva matematica calcolata in base alle tariffe determinate con decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali condannando contestualmente l' ad accettare la riserva matematica oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla CP_2 maturazione al saldo;
C. in via ulteriormente gradata e per il caso di intervenuta prescrizione del diritto a richiedere i contributi e per i periodi relativamente ai quali risulta decorso il predetto termine di prescrizione si chiede condannarsi il Consorzio Unico di Bacino delle Province di NA e CE, in liquidazione al risarcimento del danno subito nella misura di cui all'art.13 della Legge 1338/62, da utilizzarsi in via parametrica, condannando contestualmente l' ad accettare la riserva matematica oltre interessi e rivalutazione monetaria CP_2 dalla maturazione al saldo. D. Al fine di assicurare l'effettiva realizzazione dell'obbligo voglia il Giudice adito condannare il resistente ai sensi e per Controparte_4 gli effetti di cui all'art.614bis c.p.c., al pagamento di somma di danaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, nella misura ritenuta di giustizia, ovvero disporre attraverso altro mezzo di coazione quanto necessario a garantire il richiamato fine dell'ottemperanza al giudicato.”; con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva il Controparte_1 eccependo la sopravvenuta carenza di interesse ad agire avendo
[...] provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva. In subordine eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso in ragione dell'operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, il rigetto dell'avversa domanda. Si costituiva tardivamente, in data 23.1.2025, l' evidenziando che il Consorzio non CP_2 aveva trasmesso i dati necessari per regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente. Acquisita la documentazione prodotta, disposto il deposito da parte dell' di estratto CP_2 previdenziale aggiornato avente valore certificativo ai sensi dell'art. 54 legge n. 89/1988, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In primo luogo, va rilevato che il ricorso risulta correttamente e tempestivamente notificato all' . CP_3
Nel merito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso il riconoscimento del diritto preteso dall'istante. Invero a seguito della costituzione in giudizio dell' e delle difese ivi svolte, il CP_2 CP_1 provvedeva alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente, come risultante dalla documentazione depositata dall'Istituto con atto depositato telematicamente in data CP_ 10.9.2025 (cfr. prod. . Le parti, dunque all'odierna udienza, hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 Invero, dalla ECOCERT depositato dall' (cfr. produzione di parte resistente), emerge CP_2
l'integrale versamento dei contributi per cui è causa.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo provato in atti l'integrale versamento dei contributi preteso in questa sede. Residua la questione sulle spese. Nel caso di specie, ritenuta la possibilità per il lavoratore di agire in giudizio al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, va rilevato che il versamento dei contributi da parte del risulta effettuato in corso di causa sicché secondo il principio CP_1 della soccombenza virtuale le spese sono poste a carico del , liquidate come in CP_1 dispositivo e ridotte in considerazione dell'assenza di una istruttoria a carico di parte ricorrente nonché di questioni di fatto e di diritto e in considerazione del comportamento fattivo del CUB. Vanno invece integralmente compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_2 tenuto conto della posizione dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il resistente C.U.B. delle province di Na e Ce in liquidazione a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, altre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Compensa la restante metà delle spese di lite tra le suddette parti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_2
3 Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 25/9/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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