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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1431/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MATARAZZO NT ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4812/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 202403822361832176532171 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 29/07/2025 ed inviato il giorno 08/08/2025 con il servizio telematico Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso nei confronti di A.T. I. – Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del Comune di Catania - Municipia s.p.a. -
Comune di Catania e nei confronti del Comune di Catania avverso la Comunicazione
n. 202403822361832176532171 del 16.10.2024, con tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali.
Premette che con lettera raccomandata ricevuta in data 9.7.2025 il Concessionario per la Riscossione
Coattiva delle Entrate del Comune di Catania, comunicava all'esponente il mancato pagamento della somma di euro 227,07 a seguito dell'asserito mancato pagamento della IMU, anno di riferimento 2014, con gli annessi e connessi.
Impugna gli atti indicati, mai regolarmente notificati all'esponente, considerando viziati da palesi irregolarità formali e sostanziali, l'atto oggi impugnato che i ruoli con le relative cartelle di pagamento dal quale il primo deriva e sostiene:
Inesistenza della notifica dell'atto impugnato.
L'atto oggi impugnato è stato portato a conoscenza dell'odierno ricorrente con la semplice spedizione dello stesso a mezzo del servizio postale.
Nel caso di specie, poiché dall'atto impugnato non è possibile verificare l'autore della notificazione né allo stesso è allegata alcuna relata di notifica, per le superiori considerazioni si eccepisce, l'inesistenza giuridica non sanabile ex art. 156 c.p.c. della notificazione con le inevitabili conseguenze di legge.
Eccezione di nullità dell'atto impugnato a seguito della mancata notifica degli atti presupposti, analiticamente indicati in premessa.
Nel caso che ci occupa, l'Agente della Riscossione, non ha provveduto a notificare le cartelle di pagamento.
Eccezione di nullità delle impugnate cartelle di pagamento per inesistenza e/ò nullità delle relative notifiche.
Invero, per come già esposto in fatto, l'odierno ricorrente ha avuto giuridica conoscenza delle predette iscrizioni a ruolo solo a seguito della comunicazione dell'atto oggi impugnato in uno agli atti presupposti.
Prescrizione quinquennale: dalla disamina delle cartelle si evince che gli asseriti crediti, mai notificati, risultano abbondantemente prescritti.
Chiede di ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e degli atti presupposti, Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del giorno 21 novembre 2025 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 7, in composizione monocratica, con Ordinanza n. 3193/2025 depositata il 25/11/2025, accoglie l'istanza di sospensione e rinvia al 30 gennaio
2026 ore 10:00. Spese al merito.
In data 14/01/2026 la Municipia S.p.a. - Concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Catania si costituisce in giudizio e controdeduce contestando i motivi del ricorso.
In via preliminare, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della parte resistente in relazione a questioni che interessano in via esclusiva il Comune, erroneamente non citato da parte ricorrente, e sulle quali, pertanto, solo l'Ente creditore potrebbe argomentare.
La Municipia S.p.a. ha, pertanto, adempiuto regolarmente e tempestivamente, all'attività di propria competenza, volta al recupero delle somme intimate e mai pagate dalla ricorrente.
Sul merito, si rileva che infondate oltre che pretestuose sono le eccezioni di parte avversa in ordine alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e della consequenziale prescrizione del credito ad oggi ancora debitamente vantato da parte resistente.
Si contesta integralmente quanto asserito da controparte in ordine alla presunta avvenuta prescrizione dei crediti vantati dalla Società convenuta.
Chiede di rigettare il ricorso.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Il Comune di Catania si costituisce in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 16/01/2026.
Parte ricorrente ha, come detto, impugnato la comunicazione n. 202403822361832176532171 con cui il
Concessionario della riscossione ha richiesto il pagamento delle somme di cui questo Ente è creditore per acconto TASI anno d'imposta 2014. In particolare, la pretesa creditoria vantata dall'Ente, legittimante le successive procedure di riscossione attivate, trae fondamento e legittimazione dall'avviso di accertamento n. 6448 emesso in data 22.11.2019 (alleg. 1) e regolarmente notificato il 27.01.2020, come da cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata AR con cui è stato spedito il plico recante il sopra richiamato avviso di accertamento (alleg. 2).
L'avviso di accertamento n. 6448, atto prodromico alla procedura di riscossione attivata, è stato, quindi, regolarmente notificato, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 296/2006.
L'Ente, quindi, all'atto dell'invio dell'avviso di accertamento, non era decaduto dal potere di richiedere l'ICI per l'anno 2014.
Ebbene, nel caso di specie, ai sensi della richiamata L. n. 296/2006, per l'anno d'imposta 2014 il termine ultimo per l'Ente impositore di emettere avviso di accertamento era il 31 dicembre 2019 (quinto anno successivo a quello in cui il Contribuente avrebbe dovuto eseguire il pagamento dovuto).
Il competente Ufficio gestione dell'imposta ha, pertanto, emesso in data 22.11.2019 l'avviso di accertamento n. 6448 e consegnato il relativo plico all'agente postale per l'avvio della procedura notifica a mezzo raccomandata AR in data 30.12.2019, come si evince dalla cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata AR con cui è stato spedito il plico recante il predetto avviso di accertamento ed a cui ha fatto seguito l'invio all'Agente postale per la spedizione della raccomandata;
si produce, a riprova, copia della distinta di spedizione/consegna, all'Agente postale (alleg. 3), incaricato, come detto, della spedizione/notifica dei plichi contenenti le raccomandate AR, prese in carico il 30.12.2019. La procedura di consegna al destinatario finale dell'atto, si è poi completata con la materiale consegna dell'avviso avvenuta in data
27.01.2020, come da cartolina prodotta in atti. Ne consegue che l'Ufficio ha legittimamente operato nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla L. n. 296/2006 e cioè entro il 31.12.2019.
Il termine ultimo da tenere in considerazione per verificare l'eventuale decadenza della pretesa impositiva dell'Ente non è quello della notifica dell'accertamento al contribuente (Corte Costituzionale n. 477/2002).
Nel caso di specie, quindi, il momento di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento, a mezzo servizio postale, viene individuata per il Comune (Ente notificante) alla data di consegna dell'atto al servizio postale medesimo, avvenuta, come da documentazione prodotta in atti, in data 30.12.2019.
Tutto ciò posto, in relazione alle eccezioni poste da Parte ricorrente, relative esclusivamente alle procedure di notifica degli atti di riscossione, si chiede l'estromissione di questo Ente dal procedimento in trattazione, per assoluta carenza di legittimazione passiva.
Chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Catania voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 546/92, l'estromissione del Comune di Catania dal presente giudizio per carenza assoluta di legittimazione passiva, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2026 viene trattata la controversia.
Il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Nessuno è presente.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente ha impugnato la Comunicazione n.
202403822361832176532171 del 16.10.2024 ed atti presupposti e/o consequenziali.
Le parti resistenti, come visto, insistono sulla legittimità dell'atto impugnato.
Questa Corte, nella detta composizione, procede all'esame degli atti e delle prospettate censure.
Si rileva la assoluta infondatezza del primo motivo in quanto il contribuente ha ricevuto la notifica della
Comunicazione in oggetto, avverso la quale ha proposto tempestivo ricorso.
La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo.
Tali principi risultano affermati dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che «In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza 21071/2018). Dello stesso tenore, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2203/2018, nella cui massima si legge che «La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge.»
In fattispecie è incontestato che la notifica dell'atto impugnato è avvenuta entro il termine di legge, sicché la sua eventuale nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, stante la tempestiva impugnazione dell'atto.
Infondate risultano anche le censure di mancata notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento)
e di nullità e/o inesistenza delle relative notifiche.
Invero, nella specie, gli atti presupposti sono chiaramente indicati nella Comunicazione oggetto di ricorso, nella quale viene richiamato, quale atto presupposto, l'Avviso n. 6448 del 22/11/2019; e tale Avviso, relativo a TASI anno 2014, risulta notificato il 27/01/2020, come compiutamente documentato in atti.
Si evidenzia che la citata Comunicazione risulta emessa ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n.
160/2019 ed è, in sostanza, un sollecito che la legge prevede di inviare al contribuente prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, per il caso di mancato pagamento sulla base di atti già notificati al contribuente;
quindi, non risulta richiamata alcuna cartella quale atto presupposto.
Alcun pregio riveste il motivo di ricorso con il quale vengono eccepite la prescrizione e la decadenza, sia per i tributi che per le sanzioni ed interessi.
Come precisato, la Comunicazione impugnata riguarda TASI anno 2014 e, secondo le previsioni normative, la notifica inerente a tale tributo deve essere effettuata entro il termine di cinque anni, quindi entro il
31/12/2019.
In fattispecie, dalla documentazione in atti, risulta che la spedizione della raccomandata contenente l'Avviso
n. 6448 del 22/11/2019 per TASI anno 2014 è avvenuta in data 30/12/2019 (Riferimento atto n°:
DC35114006448191122).
Si ritiene utile osservare che gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale Giudiziario o al personale del servizio postale, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002 e come si trova ribadito in molteplici decisioni della Corte di
Cassazione e, recentemente, da Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno ribadito che «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.» (v. Cass. – Sez. U – Sentenza n. 40543/2021).
Alla luce di quanto sopra, ritenuta la infondatezza di tutti i motivi di ricorso e considerata la legittimità
e la fondatezza della pretesa tributaria e della Comunicazione impugnata, questo Giudice monocratico ritiene che il ricorso deve essere rigettato.
Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. VII –, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore del
Comune di Catania, nella misura di € 150,00, oltre spese generali ed in favore di Municipia S.p.a., nella misura di € 150,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore Avv. Difensore_3. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MATARAZZO NT ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4812/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 202403822361832176532171 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 29/07/2025 ed inviato il giorno 08/08/2025 con il servizio telematico Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso nei confronti di A.T. I. – Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del Comune di Catania - Municipia s.p.a. -
Comune di Catania e nei confronti del Comune di Catania avverso la Comunicazione
n. 202403822361832176532171 del 16.10.2024, con tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali.
Premette che con lettera raccomandata ricevuta in data 9.7.2025 il Concessionario per la Riscossione
Coattiva delle Entrate del Comune di Catania, comunicava all'esponente il mancato pagamento della somma di euro 227,07 a seguito dell'asserito mancato pagamento della IMU, anno di riferimento 2014, con gli annessi e connessi.
Impugna gli atti indicati, mai regolarmente notificati all'esponente, considerando viziati da palesi irregolarità formali e sostanziali, l'atto oggi impugnato che i ruoli con le relative cartelle di pagamento dal quale il primo deriva e sostiene:
Inesistenza della notifica dell'atto impugnato.
L'atto oggi impugnato è stato portato a conoscenza dell'odierno ricorrente con la semplice spedizione dello stesso a mezzo del servizio postale.
Nel caso di specie, poiché dall'atto impugnato non è possibile verificare l'autore della notificazione né allo stesso è allegata alcuna relata di notifica, per le superiori considerazioni si eccepisce, l'inesistenza giuridica non sanabile ex art. 156 c.p.c. della notificazione con le inevitabili conseguenze di legge.
Eccezione di nullità dell'atto impugnato a seguito della mancata notifica degli atti presupposti, analiticamente indicati in premessa.
Nel caso che ci occupa, l'Agente della Riscossione, non ha provveduto a notificare le cartelle di pagamento.
Eccezione di nullità delle impugnate cartelle di pagamento per inesistenza e/ò nullità delle relative notifiche.
Invero, per come già esposto in fatto, l'odierno ricorrente ha avuto giuridica conoscenza delle predette iscrizioni a ruolo solo a seguito della comunicazione dell'atto oggi impugnato in uno agli atti presupposti.
Prescrizione quinquennale: dalla disamina delle cartelle si evince che gli asseriti crediti, mai notificati, risultano abbondantemente prescritti.
Chiede di ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e degli atti presupposti, Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del giorno 21 novembre 2025 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 7, in composizione monocratica, con Ordinanza n. 3193/2025 depositata il 25/11/2025, accoglie l'istanza di sospensione e rinvia al 30 gennaio
2026 ore 10:00. Spese al merito.
In data 14/01/2026 la Municipia S.p.a. - Concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Catania si costituisce in giudizio e controdeduce contestando i motivi del ricorso.
In via preliminare, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della parte resistente in relazione a questioni che interessano in via esclusiva il Comune, erroneamente non citato da parte ricorrente, e sulle quali, pertanto, solo l'Ente creditore potrebbe argomentare.
La Municipia S.p.a. ha, pertanto, adempiuto regolarmente e tempestivamente, all'attività di propria competenza, volta al recupero delle somme intimate e mai pagate dalla ricorrente.
Sul merito, si rileva che infondate oltre che pretestuose sono le eccezioni di parte avversa in ordine alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e della consequenziale prescrizione del credito ad oggi ancora debitamente vantato da parte resistente.
Si contesta integralmente quanto asserito da controparte in ordine alla presunta avvenuta prescrizione dei crediti vantati dalla Società convenuta.
Chiede di rigettare il ricorso.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Il Comune di Catania si costituisce in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 16/01/2026.
Parte ricorrente ha, come detto, impugnato la comunicazione n. 202403822361832176532171 con cui il
Concessionario della riscossione ha richiesto il pagamento delle somme di cui questo Ente è creditore per acconto TASI anno d'imposta 2014. In particolare, la pretesa creditoria vantata dall'Ente, legittimante le successive procedure di riscossione attivate, trae fondamento e legittimazione dall'avviso di accertamento n. 6448 emesso in data 22.11.2019 (alleg. 1) e regolarmente notificato il 27.01.2020, come da cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata AR con cui è stato spedito il plico recante il sopra richiamato avviso di accertamento (alleg. 2).
L'avviso di accertamento n. 6448, atto prodromico alla procedura di riscossione attivata, è stato, quindi, regolarmente notificato, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 296/2006.
L'Ente, quindi, all'atto dell'invio dell'avviso di accertamento, non era decaduto dal potere di richiedere l'ICI per l'anno 2014.
Ebbene, nel caso di specie, ai sensi della richiamata L. n. 296/2006, per l'anno d'imposta 2014 il termine ultimo per l'Ente impositore di emettere avviso di accertamento era il 31 dicembre 2019 (quinto anno successivo a quello in cui il Contribuente avrebbe dovuto eseguire il pagamento dovuto).
Il competente Ufficio gestione dell'imposta ha, pertanto, emesso in data 22.11.2019 l'avviso di accertamento n. 6448 e consegnato il relativo plico all'agente postale per l'avvio della procedura notifica a mezzo raccomandata AR in data 30.12.2019, come si evince dalla cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata AR con cui è stato spedito il plico recante il predetto avviso di accertamento ed a cui ha fatto seguito l'invio all'Agente postale per la spedizione della raccomandata;
si produce, a riprova, copia della distinta di spedizione/consegna, all'Agente postale (alleg. 3), incaricato, come detto, della spedizione/notifica dei plichi contenenti le raccomandate AR, prese in carico il 30.12.2019. La procedura di consegna al destinatario finale dell'atto, si è poi completata con la materiale consegna dell'avviso avvenuta in data
27.01.2020, come da cartolina prodotta in atti. Ne consegue che l'Ufficio ha legittimamente operato nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla L. n. 296/2006 e cioè entro il 31.12.2019.
Il termine ultimo da tenere in considerazione per verificare l'eventuale decadenza della pretesa impositiva dell'Ente non è quello della notifica dell'accertamento al contribuente (Corte Costituzionale n. 477/2002).
Nel caso di specie, quindi, il momento di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento, a mezzo servizio postale, viene individuata per il Comune (Ente notificante) alla data di consegna dell'atto al servizio postale medesimo, avvenuta, come da documentazione prodotta in atti, in data 30.12.2019.
Tutto ciò posto, in relazione alle eccezioni poste da Parte ricorrente, relative esclusivamente alle procedure di notifica degli atti di riscossione, si chiede l'estromissione di questo Ente dal procedimento in trattazione, per assoluta carenza di legittimazione passiva.
Chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Catania voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 546/92, l'estromissione del Comune di Catania dal presente giudizio per carenza assoluta di legittimazione passiva, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2026 viene trattata la controversia.
Il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Nessuno è presente.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente ha impugnato la Comunicazione n.
202403822361832176532171 del 16.10.2024 ed atti presupposti e/o consequenziali.
Le parti resistenti, come visto, insistono sulla legittimità dell'atto impugnato.
Questa Corte, nella detta composizione, procede all'esame degli atti e delle prospettate censure.
Si rileva la assoluta infondatezza del primo motivo in quanto il contribuente ha ricevuto la notifica della
Comunicazione in oggetto, avverso la quale ha proposto tempestivo ricorso.
La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo.
Tali principi risultano affermati dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che «In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza 21071/2018). Dello stesso tenore, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2203/2018, nella cui massima si legge che «La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge.»
In fattispecie è incontestato che la notifica dell'atto impugnato è avvenuta entro il termine di legge, sicché la sua eventuale nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, stante la tempestiva impugnazione dell'atto.
Infondate risultano anche le censure di mancata notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento)
e di nullità e/o inesistenza delle relative notifiche.
Invero, nella specie, gli atti presupposti sono chiaramente indicati nella Comunicazione oggetto di ricorso, nella quale viene richiamato, quale atto presupposto, l'Avviso n. 6448 del 22/11/2019; e tale Avviso, relativo a TASI anno 2014, risulta notificato il 27/01/2020, come compiutamente documentato in atti.
Si evidenzia che la citata Comunicazione risulta emessa ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n.
160/2019 ed è, in sostanza, un sollecito che la legge prevede di inviare al contribuente prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, per il caso di mancato pagamento sulla base di atti già notificati al contribuente;
quindi, non risulta richiamata alcuna cartella quale atto presupposto.
Alcun pregio riveste il motivo di ricorso con il quale vengono eccepite la prescrizione e la decadenza, sia per i tributi che per le sanzioni ed interessi.
Come precisato, la Comunicazione impugnata riguarda TASI anno 2014 e, secondo le previsioni normative, la notifica inerente a tale tributo deve essere effettuata entro il termine di cinque anni, quindi entro il
31/12/2019.
In fattispecie, dalla documentazione in atti, risulta che la spedizione della raccomandata contenente l'Avviso
n. 6448 del 22/11/2019 per TASI anno 2014 è avvenuta in data 30/12/2019 (Riferimento atto n°:
DC35114006448191122).
Si ritiene utile osservare che gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale Giudiziario o al personale del servizio postale, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002 e come si trova ribadito in molteplici decisioni della Corte di
Cassazione e, recentemente, da Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno ribadito che «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.» (v. Cass. – Sez. U – Sentenza n. 40543/2021).
Alla luce di quanto sopra, ritenuta la infondatezza di tutti i motivi di ricorso e considerata la legittimità
e la fondatezza della pretesa tributaria e della Comunicazione impugnata, questo Giudice monocratico ritiene che il ricorso deve essere rigettato.
Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. VII –, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore del
Comune di Catania, nella misura di € 150,00, oltre spese generali ed in favore di Municipia S.p.a., nella misura di € 150,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore Avv. Difensore_3. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo