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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 29/07/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. BACALINI PAOLO, Parte_3 C.F._3 come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZACCARIA NICOLINO, come da procura in atti;
CONVENUTO nonché
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del dott. , con il patrocinio dell'avv. PENZA SALVATORE, come da procura in CP_3 atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Morte.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.3.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Pag. 1 a 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità, rispettivamente, di genitori e sorella di , hanno convenuto in giudizio il Persona_1
, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale Controparte_1 ha perso la vita . Persona_1
A sostegno delle proprie domande gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- il giorno 18.6.2016, alle ore 1.30 circa, stava percorrendo, alla guida del Persona_1 proprio motociclo MBK, tg. X69FF5, la strada comunale che attraversa Via San Sisto, nel territorio di , allorquando ha impattato violentemente con un palo di pubblica CP_1 illuminazione posto al limite della carreggiata destra e nel senso di marcia dallo stesso tenuto, perdendo così la vita;
- sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ad effettuare i dovuti rilievi;
- la velocità di percorrenza del motociclo era di circa 28 km/h e, dunque, in linea con il limite imposto sul tratto stradale in questione, di 30 km/h;
- la strada interessata dal sinistro era ad unica carreggiata, a doppio senso di marcia e priva di segnalazione orizzontale e di adeguata illuminazione;
- il palo dell'illuminazione su cui ha impattato il motociclo era posto ad una distanza di circa
51 cm dal margine della strada, inferiore a quella prevista per legge pari a 1,4 m, e se lo stesso fosse stato posto in aderenza al civico n.10 l'impatto non si sarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze di gravità inferiori;
- il descritto stato dei luoghi, costituente una situazione di insidia o trabocchetto, ha determinato il verificarsi del sinistro;
- di tale evento è responsabile ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., il CP_1
, quale ente proprietario della strada su cui il sinistro si è verificato, per non aver
[...] eliminato i rischi descritti e non garantendo così la tutela e la sicurezza degli utenti, per cui è tenuto a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori iure proprio, oltre spese, rivalutazione e interessi.
Sulla scorta delle riportate considerazioni hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare la responsabilità, ex
Pag. 2 a 19 art. 2051 cod. civ. o in subordine ex art. 2043 cod civ., del , in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, nella causazione del sinistro del 18.06.2016 che ha provocato il decesso del sig.
[...]
e, conseguentemente, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Per_1 Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori iure proprio quali prossimi congiunti del de cuius, in conseguenza dei fatti per cui è causa mediante statuizione di condanna al pagamento in loro favore delle somme di denaro che risulteranno a ciascuno dovute e di giustizia all'esito dell'istruttoria, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi al saggio legale dal 18.06.16 al saldo effettivo. Con vittoria di spese, e compensi legali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata tenuto conto della sospensione necessaria dei termini a causa della pandemia da cd. Covid-19, si è costituito in giudizio il deducendo, in sintesi e per quanto di interesse: Controparte_1
- in via preliminare, la necessità di chiamare in causa la società
[...]
(di seguito ), quale compagnia che copriva Controparte_4 CP_2 la responsabilità civile per i danni a terzi all'epoca del sinistro oggetto di causa, per essere garantito, sollevato, manlevato e tenuto indenne da ogni avversa richiesta, in forza del contratto assicurativo n. ILIE000089, già ILI0001477/I;
- nel merito, l'insussistenza di una situazione di insidia e trabocchetto e l'esclusiva responsabilità di per il verificarsi del sinistro di causa. Persona_1
Sulla base delle riportate considerazioni sono state, quindi, rassegnate le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, previa autorizzazione, ex art. 106 c.p.c., alla chiamata in causa della società , già Controparte_4 [...]
, (C.F. ), con sede in Milano alla Piazza della Vetra Controparte_5 P.IVA_2
n. 17, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e di fissazione della nuova udienza allo scopo di consentirne la citazione, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione: a) rigettare integralmente le domande formulate dagli attori, con vittoria di spese di lite;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa , in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, tenuta ed obbligata a garantire e manlevare l'Ente comunale in forza del contratto assicurativo n. ILIE000089 (ex ILI0001477/I) e, per l'effetto, condannare detta società assicuratrice al pagamento di ogni somma in favore degli attori, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, comprese le spese di lite ove riconosciute agli attori.”.
Pag. 3 a 19 Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio senza nulla CP_2 eccepire in merito all'operatività della polizza ma contestando le allegazioni di parti attrici per essere l'evento dannoso addebitabile alla condotta imprudente e pericolosa del e Per_1 rassegnando le presenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Vasto, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: - nel merito in via principale, accertato e dichiarato che il non ha responsabilità per la morte di respingere Controparte_1 Persona_1
l'azione perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto disporre che non sussistono i presupposti per l'attivazione della polizza stipulata con e quindi per la relativa CP_2 insorgenza delle obbligazioni ivi previste;
- nel merito, in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse invece essere accertata e dichiarata la responsabilità del e disposta la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, accertato e dichiarato allora il prevalente concorso di colpa del sig.
liquidare i danni in misura inversamente proporzionale in favore dei congiunti Persona_1 riconoscendo l'obbligo di manleva di nei limiti del massimale e delle franchigie e scoperti CP_2 previsti dalla polizza;
- in via istruttoria, con riserva di integrare la documentazione prodotta e formulare ulteriori istanze nelle sedi ritualmente previste. - col favore delle spese processuali.”.
Così incardinato il contraddittorio, espletata la trattazione della causa e, in fase istruttoria, c.t.u. cinematica e assunte le prove orali richieste dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'1.4.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 20.3.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
1. Sulla responsabilità dei soggetti coinvolti.
Gli attori, in via principale, hanno invocato la responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c.
Prima di procedere all'esame delle specifiche domande ed eccezioni, è d'uopo rammentare alcuni principi di diritto in ordine alla responsabilità invocata da parte attrice.
I presupposti applicativi della citata responsabilità consistono, innanzitutto, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il soggetto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare, riguardo alla cosa, un potere di governo (non semplicemente giuridico ma anche di mero fatto), e nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res e il danno lamentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa dell'evento dannoso e non la mera occasione dello stesso.
Pag. 4 a 19 In punto di onere della prova, si rammenta che “l'attore deve offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, nonché della ricorrenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, come pure delle modalità con cui si è svolto il fatto lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore causale estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il cd. caso fortuito, da intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno” (ex plurimis, Cass. ord. n. 11024 del 2018; Cass., 25.07.2008, n. 20427).
Si rileva, in particolare, che ove, come nella specie, si lamenti il danno da cd. insidia o trabocchetto, occorre verificare: da un lato, l'eventuale alterazione della cosa, che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, dall'altro, l'imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cassazione civile sez. III,
13.5.2010, n.11592).
Secondo Cass. Civ., 13 Luglio 2011, n. 15375, l'insidia stradale è uno stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto.
Affinché possa parlarsi di insidia implicante responsabilità custodiale, sono necessari due elementi costituiti, quanto al profilo oggettivo, dalla non visibilità del pericolo e quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, quest'ultima da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza.
In particolare è stato chiarito che: “tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art.
2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. già Cass. n. 15383/06); - va quindi compiuto, alla stregua dei fatti dedotti in giudizio, l'accertamento della derivazione eziologica, in tutto o in parte, dell'evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato e va compiuta la valutazione del relativo eventuale apporto causale;
l'interruzione del nesso di causalità può essere l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed
Pag. 5 a 19 esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n.
6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06); - nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., anche in ipotesi quale quella in esame, viene in rilievo, altresì, la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr.
Cass. n. 5445/06, 18713/10); in conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione civile sez.
III, 13/07/2011, n.15375).
Inoltre, ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità - come nel caso di specie - , il danneggiato dovrà dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. ord. n.11526/2017).
Si osserva, infine, che “in materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza agli utenti la PA quale proprietaria ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche solo per manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch'essa, in assenza di segnalazione contraria benché non pavimentata suscita affidamento negli utenti sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta la responsabilità della p.a. per i danni che ai medesimi siano derivati (....)” (cass. civ. 5445/2006, Cass.
n. 22755/2013 e Cass. n. 18325/2018).
Fatti tali richiami, con riguardo al caso di specie si osserva, innanzitutto, che risulta provato il CP_ rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. in capo all' convenuto.
È stato, infatti, precisato dal c.t.u. che la strada su cui si è verificato il sinistro, ai sensi del d.lgs. n.
285 del 1992 si configura come strada comunale (cfr. pag. 4-9-10 c.t.u. e all. 10 nota di deposito
Pag. 6 a 19 del 19.5.2021 – ). Controparte_1
Come puntualizzato in sede di risposta alle osservazioni alla c.t.u., inoltre, non osta all'inclusione della strada su cui si è verificato il sinistro nella categoria delle strade comunali, il fatto che essa nella delibera del 14.12.1970 sia stata classificata come “vicinale”, atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 285 del 28.5.1982, le strade vicinali sono ricomprese nelle strade comunali (cfr. pag. 8 – relazione di risposta alle osservazioni dei cc.tt.pp.).
Conseguentemente, essendo provato che l'ente convenuto è proprietario e gestore della strada su cui è avvenuto il sinistro, egli si configura come custode della stessa e, quindi, come soggetto eventualmente responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Risulta, poi, accertato che il sinistro mortale si sia verificato a causa del forte impatto della parte anteriore del motociclo, e conseguentemente del volto del conducente, con un palo dell'illuminazione pubblica posto sul manto erboso a margine del ciglio stradale destro rispetto al senso di marcia dallo stesso percorso.
Tale dinamica, seppur non direttamente percepita dagli agenti intervenuti, né da altri testimoni, è stata confermata anche dal consulente incaricato di redigere c.t.u. cinematica e non contestata dalle parti in causa, per cui può considerarsi definitivamente accertata (cfr. pag. 11-13 c.t.u.).
Appurati tali aspetti, sulla scorta dei principi giurisprudenziali ivi richiamati, occorre accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la res e il danno lamentato, ovvero se sia presente un fattore causale estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia stato idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il cd. caso fortuito, da intendersi anche come fatto dello stesso danneggiato.
A tal fine è, innanzitutto, opportuno definire lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Nel verbale di accertamento dello stato dei luoghi e nella comunicazione ex art. 347 c.p.p. alla
Procura della Repubblica, redatti dalla polizia stradale intervenuta subito dopo il sinistro è riportato che l'incidente si è verificato il 18.6.2016, alle ore 1,30 circa, con tempo sereno, visibilità buona e illuminazione pubblica (cfr. all. 2 e 4 comparsa di costituzione ). CP_2
Nei medesimi documenti è, poi, riportato che il tratto stradale ove è avvenuto il fatto si presentava rettilineo, pianeggiante, con piano di asfalto recentemente rifatto e fondo senza anomalie ma con segnaletica orizzontale assente. Il limite di velocità, come dimostra la segnaletica verticale ivi presente, era stabilito in 30 km/h. La carreggiata, a doppio senso di
Pag. 7 a 19 marcia, presentava una larghezza di 4,3, metri.
Va precisato, in merito al valore probatorio dei verbali e relazioni dell'autorità intervenuta, che l'efficacia di piena prova fino a querela di falso che ad essi deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della loro natura di atti pubblici – si estende, oltre che alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni rese dalle parti ai pubblici ufficiali, anche "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", mentre non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento (Cass. civ. n. 14038/2005), essi comunque, proprio per la loro natura di atto pubblico, hanno pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. civ. 10376/2024).
Sulla base di tali principi, si osserva che le misurazioni della carreggiata stradale nella parte interessata dal sinistro, in quanto rilievi oggettivi, costituiscono piena prova e non sono neppure stati oggetto di contestazione, per cui devono considerarsi definitivamente provate.
Diversamente, la definizione del tracciato stradale come “rettilineo” e l'annotazione della visibilità come “buona”, costituiscono valutazioni degli agenti intervenuti, come tali non suscettibili di avere valore di piena prova fino a querela di falso.
Parte attrice ha, peraltro, contestato le suddette circostanze. In particolare, ha eccepito che il tratto stradale presentava tratti discontinui e non rettilinei ed ha, inoltre, sostenuto la larghezza variabile della strada, nel tratto precedente e successivo rispetto a quello interessato dal sinistro, che avrebbe reso il percorso particolarmente insidioso.
In merito al primo aspetto, il c.t.u. nominato ha appurato che il tratto stradale immediatamente precedente al civico 10 - ove è avvenuto l'impatto - presenta effettivamente una leggera curva a sinistra di circa 70/80 cm. Al di là di tale rilievo, è però possibile concludere che il tratto stradale, anche guardando al materiale fotografico in atti, non presenta curvature tali da limitare la visibilità e lo stesso consulente ha attestato che “il tratto interessato è pressoché rettilineo e pianeggiante” e che “il manto stradale era in buone condizioni” (cfr. pag. 4 c.t.u. e all. 2, 3 e 4 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – ). Controparte_1
Circa la variabilità della larghezza della carreggiata, il c.t.u., compiutamente rispondendo alle Pag. 8 a 19 osservazioni di parte attrice, ha rilevato “…la larghezza della strada in prossimità del palo e nella zona a monte dell'ingresso del civico n. 10 sono pressoché identiche, o comunque non vi sono variazioni repentine della larghezza della carreggiata. La fig. 2 ritrae nulla di più di una leggera intersezione, necessaria a consentire l'accesso ad un fabbricato” (cfr. pag. 4 – risposta alle osservazioni alla c.t.u.).
Conseguentemente, sulla base di tali accertamenti e chiarimenti, è possibile concludere nel senso che il tracciato stradale in questione si presentava regolare e privo di un'intrinseca pericolosità.
Parte attrice ha, poi, contestato la buona visibilità attestata dagli agenti, in ragione dell'orario notturno in cui si è verificato il sinistro, dell'assenza di segnaletica orizzontale e della scarsa illuminazione pubblica della strada, anche a causa della mancanza del corpo illuminante sul palo su cui ha impattato il Per_1
Tali argomentazioni, oltre ad essere contrastate dalle controparti, sono state, altresì, smentite dal c.t.u., il quale ha rilevato che trattandosi di notte con cielo sereno ed essendo il sinistro avvenuto in un contesto cittadino, il manto stradale era probabilmente illuminato dai riverberi di luce provenienti anche dal contesto ambientale circostante, oltre che dai fari dello scooter, non essendoci accertamenti che escludono che essi fossero accesi (cfr. pag. 5 – risposta alle osservazioni alla c.t.u.).
Le considerazioni del consulente, per quanto astrattamente condivisibili, sono state però smentite da diversi testi di parte attrice residenti nella via del sinistro, i quali hanno confermato che il palo su cui ha impattato il era stato da sempre privo di lampada e che, in generale, la Per_1 strada era scarsamente illuminata.
In particolare, il teste , intervenuto successivamente al sinistro quale Testimone_1 responsabile del territorio, ha dichiarato che il palo contro cui impattava il era privo della Per_1 lampada e del portalampada, mentre l'illuminazione successiva a detto palo era funzionante (cfr. verbale udienza del 8.6.2023).
Il teste , residente in Via San Sisto alla data del sinistro e presente in loco subito Testimone_2 dopo il verificarsi dello stesso, ha affermato che l'illuminazione era totalmente scarsa, tant'è che le autorità hanno dovuto effettuare i rilievi con l'ausilio di una torcia, ha poi confermato che, mentre i pali successivi e precedenti a quelli del sinistro avevano luci funzionanti, quello sui cui è avvenuto l'impatto non aveva mai funzionato (cfr. verbale udienza del 14.3.2024).
Pag. 9 a 19 Egualmente la teste , anch'essa residente in [...] le luci presenti illuminavano poco e che sul palo contro cui impattava il non vi era Per_1 illuminazione (cfr. verbale udienza del 9.5.2024).
Entrambi i testi hanno, poi, confermato che altri sinistri si erano verificati sulla strada in esame, mentre i testi e (consulente di parte attrice) hanno affermato che Tes_2 Testimone_4 dopo il sinistro la tipologia di illuminazione è stata modificata, in particolare quest'ultimo ha precisato “quando mi sono recato sul luogo del sinistro i corpi illuminanti erano stati sostituiti con quelli di nuova tecnologia e al led” e poi “le lampade dei pali erano adeguati agli standard richiesti dalla legge e questo successivamente al sinistro”, così confermando l'inadeguatezza del precedente apparato di luci (cfr. verbale udienza del 16.12.2023).
Sulla scorta dei richiamati rilievi deve, dunque, concludersi che alla data del 18.6.2026 l'area stradale interessata dal sinistro non era adeguatamente illuminata.
In particolare, rileva il giudicante, che essendo avvenuto il sinistro in piena notte, il mancato funzionamento del lampione su cui ha impattato il con ogni probabilità, ha creato un cono Per_1
d'ombra che può aver disorientato il conducente in merito all'estensione della carreggiata stessa, tanto più considerando che, come accertato dalla svolta c.t.u. e dai testi escussi (cfr. teste
), i margini della carreggiata erano privi di strisce laterali e delle linee di mezzeria Tes_1 delimitanti le due corsie, mancando del tutto la segnaletica orizzontale.
Orbene, sarebbe stato onere dell'ente, al fine di andare esente da responsabilità, oltre che dotare la strada di idonea illuminazione, quantomeno, delimitare il ciglio stradale con adeguata segnaletica orizzontale al fine di rendere maggiormente visibile il margine dello stesso.
Se, infatti, è vero che ai sensi dell'art. 138 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il tracciamento delle strisce longitudinali è solo facoltativo sulle strade locali, è pur vero, che in base al principio generale in materia di responsabilità da cose in custodia, in ragione del potere di governo nel quale si risolve il concetto di custodia, sono esigibili una manutenzione ordinaria e cura della cosa finalizzate ad evitare il determinarsi di situazioni di pericolo, che devono essere provate dal custode (Cass. civ. sentenza n. 9610 del 24.03.2022).
Tale adempimento sarebbe stato ancor più opportuno nella specie, in considerazione della confondibilità, nelle ore notturne, quali sono quelle in cui si è verificato il sinistro, della superficie asfaltata col manto erboso, essendo anch'esso di colore scuro, ed essendo il lampione di riferimento sprovvisto di lampada funzionante. Pag. 10 a 19 È d'uopo, poi, appurare, data la natura inerte del palo della luce su cui ha impattato il se il Per_1 manufatto in questione, per il suo posizionamento e più in generale per lo stato dei luoghi al momento del sinistro, abbia costituito un'insidia stradale, ovvero una situazione di pericolo occulto.
La norma tecnica in vigore al momento dell'accertamento, CEI 64-7: 2010-12, all'Allegato “A”, inoltre, prescrive: “I pali dell'illuminazione devono essere protetti con barriere di sicurezza o distanziati opportunamente dai limiti della carreggiata in modo da garantire accettabili condizioni di sicurezza stradale. L'uso di opportune barriere di sicurezza o di stanziamenti è stabilito da appositi decreti ministeriali (D.M. 3 giugno 1998, D.M. 18 febbraio 1992, D.M. 15 ottobre 1996, D.M.
21 giugno 2004). Si veda anche Norma Uni 1317”.
Si rileva, inoltre, che l'art. 81, comma 2, del Regolamento di attuazione del codice della strada, applicabile anche alle lampade per l'illuminazione pubblica, riporta: “I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina”.
Dal combinato disposto dalle norme in vigore richiamate emerge, dunque che, pur essendo prevista una distanza minima di 50 cm del palo dal ciglio del marciapiede o dal bordo della banchina, essi devono, secondo la valutazione del progettista, comunque essere posizionati “in modo da garantire accettabili condizioni di sicurezza stradale”.
In particolare, come chiarito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti all'interrogazione parlamentare del 29.12.2016 e riportato dal c.t.u.: “Nel caso in cui i pali di illuminazione dovessero costituire degli ostacoli fissi, analogamente alle alberature, le modalità con le quali l'ente gestore può intervenire per proteggere gli ostacoli o i punti pericolosi sono molto diverse fra loro poiché, a seconda delle circostanza dei luoghi, degli spazi utili, della regolarità o discontinuità degli elementi, può optare per soluzioni o di tipo attivo, quali misure di regolazione e gestione della circolazione, o di tipo passivo, quali sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli” (cfr. pag. 11 c.t.u.).
Richiamati tali principi, guardando al caso di specie, si osserva che il c.t.u. ha rilevato che, pur rispettando il posizionamento del palo la distanza di 50 cm dal ciglio stradale, esso non risulta installato in modo tale da “garantire accettabili condizioni di sicurezza stradale”, poiché se questo fosse stato posto in aderenza al muro, non avrebbe intrappolato il mezzo e il suo conducente, impedendo di dissipare l'energia cinetica del sistema motociclo-conducente, ma avrebbe rivelato esiti certamente differenti e verosimilmente non mortali (cfr. pag. 6 e 23 c.t.u. e pag. 11 e 12 –
Pag. 11 a 19 risposta alle osservazioni alla c.t.u.).
Nello specifico, secondo il consulente, il posizionamento del palo rispetto alla recinzione del civico n.10, unitamente alla direzione di impatto del mezzo, ha costituito una vera e propria trappola per il conducente, che ha impedito la conversione di una parte di energia cinetica ante urto in energia cinetica post urto ed energia di proiezione del conducente, “Pertanto, tutta
l'energia posseduta dal sistema è stata convertita in energia di deformazione. Questa energia di deformazione, in parte è stata utilizzata per deformare il mezzo e in parte è stata assorbita dal conducente” (cfr. pag. 16 c.t.u.).
La scarsa visibilità del percorso avrebbe dovuto, dunque, indurre il convenuto a CP_1 posizionare i pali dell'illuminazione in un punto maggiormente distante rispetto al margine stradale e in aderenza al muro di recinzione, al fine di evitare che i detti manufatti costituissero un ostacolo occulto per l'incolumità degli utenti della strada.
Per quanto sopra riportato, appare chiaro che, avendo parte attrice provato che il fatto si è verificato su tratto stradale sottoposto alla custodia del di , a causa dell'impatto CP_1 CP_1 contro un palo della luce che, per la particolare condizione della strada, scarsamente illuminata e priva di segnaletica orizzontale, è risultato essere stato posto in posizione tale da non garantire standard di sicurezza accettabili secondo la richiamata disciplina, deve riconoscersi la responsabilità ex art 2051 c.c. dell'ente convenuto.
Chiarito tale aspetto, si osserva che il convenuto e l'assicurazione chiamata in causa CP_1 hanno eccepito che il nesso causale sarebbe stato in toto interrotto dalla condotta negligente e imprudente del conducente, che avrebbe commesso diverse infrazioni del codice della strada.
Orbene, tali circostanze, che verranno analizzate a breve, sebbene inidonee ad interrompere il nesso causale, sono tali da integrare una condotta colposa del danneggiato, idonea a determinare una diminuzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In via generale, va preliminarmente osservato in proposito che l'art. 1227 c.c., comma 1, c.c. è applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale e si configura quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso alla produzione del danno. In particolare, la locuzione “fatto colposo”, contenuta nell'art. 1227 c.c., deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, per cui l'indagine deve essere limitata all'accertamento dell'esistenza della causa concorrente nella produzione dell'evento dannoso, prescindendo dall'imputabilità del fatto Pag. 12 a 19 al soggetto (cfr. Cass. 5787/2017).
Sulla scorta di tali richiami appare, nella specie, evidente il fatto colposo del danneggiato, il quale, come risultante dagli accertamenti peritali, ha perso il controllo del mezzo da lui condotto, percorrendo circa 10 metri sul manto erboso posto in adiacenza al manto asfaltato, andando poi a sbattere contro il palo della luce, contravvenendo così all'art. 141, comma 2, del Codice della
Strada, che prescrive “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e all'art. 143, che impone ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata, oltre che del generale principio contenuto all'art. 140, che prevede l'obbligo degli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale.
È, inoltre, pacifico, oltre che documentale (cfr. all.9 – nota deposito 19.5.2021 – Comune di ), CP_1 che il conoscesse il luogo in cui il sinistro è avvenuto, essendo residente proprio in Via San Per_1
Sisto dal 2006. Tale circostanza, si appalesa particolarmente idonea ad incidere sulla percentuale di colpa addebitabile al danneggiato, poiché la conoscenza dei luoghi (caratterizzati da scarsa luminosità e pali dell'illuminazione non aderenti al muro) avrebbe dovuto indurlo ad un comportamento maggiormente prudente.
Si rileva, poi, che non vi è la prova che abbia avuto efficacia causale nella verificazione dell'evento il fatto che il conduceva un veicolo non revisionato e che non indossava un casco Per_1 omologato, per cui tali elementi non gli possono essere addebitati neppure a titolo concorsuale.
In merito al primo aspetto, infatti, si osserva che non vi è alcuna prova che l'impatto del mezzo col palo si sia verificato a causa di un guasto al veicolo e che, quindi, il mancato adempimento dell'obbligo di revisione abbia avuto una qualche efficacia causale nella verificazione del sinistro.
Circa il secondo aspetto, il consulente ha appurato che il referto del Pronto Soccorso riporta
“…sfacelo del volto con vistosa apertura della teca cranica con totale perdita di rapporti anatomici”
e che il casco rinvenuto sul luogo del sinistro è risultato apparentemente integro. Sulla scorta di tali dati il c.t.u. ha condivisibilmente dedotto che l'impatto sia avvenuto con il volto e non con il vertice della teca cranica. In particolare, “Il casco apparentemente integro nella zona frontale e il volto sfigurato fanno giungere alla conclusione che il conducente del mezzo, indossando un caso di tipo demi jet (casco senza mentoniera e senza protezioni guance), nulla ha potuto opporre fra sé e il palo, a prescindere se il casco fosse omologato o meno” (cfr. pag. 22 c.t.u.).
Pag. 13 a 19 Neppure può dirsi che il conducente del mezzo abbia tenuto una condotta imprudente in relazione alla velocità del mezzo condotto, atteso che il c.t.u. ha appurato che lo stesso viaggiava entro i limiti di legge: “Dall'analisi cinematica condotta, la stima della velocità di impatto del ciclomotore contro il palo è di 14 km/h, mentre la velocità del mezzo nell'istante in cui invade il ciglio erboso è pari a circa 26 km/h. Pertanto, il ciclomotore percorreva il tratto di strada ad una velocità minore rispetto al limite imposto di 30 km/h” (cfr. pag.23 c.t.u.).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie deve osservarsi, sulla base delle acquisite risultanze processuali ivi esposte, che la responsabilità del sinistro e del successivo evento mortale è da attribuirsi ad entrambe le parti in causa.
Al , per non aver prevenuto ed eliminato ogni ostacolo alla sicurezza degli utenti Controparte_1 della strada, in particolare per non aver dotato il percorso in esame di adeguata illuminazione, per non aver neppure mitigato tale carenza di luce notturna tramite l'apposizione delle strisce longitudinali, che avrebbero reso maggiormente visibile il margine della carreggiata, e per non aver posto il palo della luce in posizione tale da garantire standard adeguati di sicurezza stradale.
Al , per l'imprudenza nel controllo del mezzo, che lo ha condotto a procedere per Persona_1 circa 10 metri fuori dal tracciato stradale, che ben conosceva trattandosi del luogo di sua residenza.
Ritiene, in definitiva, il Tribunale che, alla luce delle risultanze della c.t.u. cinematica e di tutto quanto suesposto, il danno sia addebitabile alla responsabilità del convenuto ex art.2051 CP_1
c.c. ma il fatto colposo del conducente che ha concorso a cagionare il danno comporti una diminuzione del risarcimento pari al 50% ex art.1227 c.c.
2. Sul risarcimento del danno e sul quantum debeatur.
Appurata la sussistenza dell'an, sotto il profilo del quantum, per quel che concerne, in primo luogo, i danni non patrimoniali lamentati iure proprio da ciascuno degli attori, deve riconoscersi ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.
Si rammenta, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra Pag. 14 a 19 circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (C.
14655/2017).
Per quanto concerne l'onere della prova del danno da perdita del rapporto parentale,
l'evoluzione giurisprudenziale in materia ha portato a richiedere la sussistenza di un duplice presupposto: il primo, di diritto, consistente nell'esistenza di un vincolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico tra la vittima e l'attore e, il secondo, di fatto, rappresentato dalla sussistenza di un vincolo affettivo tra gli stessi.
Orbene, da un lato, il presupposto di diritto è certamente integrato con riferimento a tutti gli attori, atteso che costituisce circostanza incontestata che trattasi dei genitori e della sorella del deceduto.
Dall'altro lato, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi presuntivamente provata anche la sussistenza del suddetto presupposto di fatto con riguardo a ciascuno degli attori. D'altra parte, anche in fase istruttoria è stato confermato il rapporto affettivo che legava la vittima alle odierne parti attrici (cfr. testimonianza di – udienza del 2.2.2023). Testimone_5
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, infatti, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli), si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (cfr. Cass. 5769/2024).
Nell'ambito della liquidazione equitativa riconosciuta in forza dei suddetti principi giurisprudenziali, occorre avere a riguardo al più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
Pag. 15 a 19 oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 33005/2021;
10579/2021; 26300/2021; 37009/2022).
Pertanto, per il ristoro di tale danno, possibile esclusivamente in via equitativa, occorre rifarsi alle "tabelle milanesi" che sono state riconosciute dalla Suprema Corte quale obiettivo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti alla perdita del rapporto parentale, dovendosi applicare quelle vigenti al momento della liquidazione (cfr. ord.
Corte di Cassazione 3370/2019).
Le nuove tabelle, oggetto di revisione nel giugno del 2022 e poi nel 2024, in adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di "aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare
l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di
Cassazione" (Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione
2022, all. 2).
Al riguardo, prendendo come base la tabella del Tribunale di Milano del 2024, in considerazione dell'età della vittima, di 41 anni al momento del decesso, della presenza di tre familiari nel nucleo familiare primario, della non convivenza con la vittima (come si desume dalle circostanze 29, 35,
e 36 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. di parte attrice) e della mancanza di elementi da cui desumere una diversa personalizzazione del danno, la somma da reputare congrua nella fattispecie è di:
- € 242.482,00 per , di 59 anni al momento della perdita del figlio;
Parte_2
- € 234.660,00 per , di 65 anni al momento della perdita del figlio;
Parte_1
- € 91.692,00 per , di 31 anni al momento della perdita del fratello. Parte_3
Pag. 16 a 19 Su tali importi deve essere operata la decurtazione del 50% in considerazione della percentuale di colpa ascrivibile a , per cui risulta equo liquidare € 121.241,00 a Persona_1 Parte_2
(€ 242.482,00 – 50%), € 117.330,00 a (€ 234.660,00 – 50%), € 45.846,00 a
[...] Parte_1
(€ 91.692,00 – 50%). Il tutto oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata Parte_3 alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Dev'essere, inoltre riconosciuto - a titolo di danno patrimoniale - il rimborso delle spese sostenute dalle parti attrici per il funerale e per la lapide, pari a complessivi € 3.402,00 (cfr all.
5 - atto di citazione), avendo la Suprema Corte precisato che “nel caso di fatto illecito che abbia determinato la morte della vittima le spese funerarie costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fatto” (Cass. civ. n. 4185/1998; n. 11601 del
31/05/2005; n. 11684 del 26/05/2014). Anche su tale importo deve essere operata la decurtazione del 50% in considerazione della percentuale di colpa ascrivibile a . Persona_1
In merito al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, si osserva che esse hanno natura di allegazione difensiva, per cui vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno
1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del
1965), esse pertanto saranno valutate al momento della determinazione delle spese di lite.
3. Sulla domanda di manleva dell' CP_7
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, accertata la concorsuale responsabilità delle parti in causa e appurato che l'ente comunale risulta aver contratto polizza n. ILIE000089 (ex
ILI0001477/I) (doc.1 convenuto) per la responsabilità civile verso terzi con
[...]
, che non ha sollevato eccezione alcuna in ordine all'operatività della Controparte_4 polizza, in accoglimento della relativa domanda di parte convenuta, la terza chiamata dev'essere dichiarata tenuta e obbligata a manlevare l'ente assicurato nei limiti del massimale previsto in polizza (€ 3.000.000,00 per ogni sinistro), ferma la s.i.r. di € 10.000,00.
4. Sulle spese di lite.
L'accoglimento della domanda attorea comporta che le spese di lite debbano gravare interamente sull'ente convenuto in virtù della soccombenza. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della causa, calcolato secondo il criterio del decisum, dei parametri medi e dell'attività processuale
Pag. 17 a 19 effettivamente svolta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Devono, altresì, essere riconosciute agli attori le spese per la c.t.p. in quanto adeguatamente documentate e non eccessive, da porre a carico del convenuto soccombente (all. 4 atto di citazione e . Email_1
Egualmente, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza del
. Controparte_1
L'accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa, comporta l'obbligo per a tenere indenne l'ente assicurato da tutte le spese relative al CP_2 presente giudizio, ivi comprese quelle da versarsi in favore degli attori a titolo di spese legali, nei limiti del massimale, delle franchigie e scoperti di polizza.
sempre in ragione dell'accoglimento della domanda di manleva, è altresì tenuta al CP_2 pagamento delle spese sostenute dal per il presente giudizio, anch'esse da Controparte_1 liquidarsi, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della causa, calcolato secondo il criterio del decisum, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta, quindi con esclusione della fase decisionale non essendo state depositate comparse conclusionali e memorie di replica da parte dell'ente comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la concorsuale responsabilità del per la causazione del sinistro per Controparte_1 cui è causa nella misura del 50% e del danneggiato per il restante 50% e, per l'effetto,
- condanna il al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori Controparte_1
e pari ad € 121.241,00 per , € 117.330,00 per , € 45.846,00 Parte_2 Parte_1 per , oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate alla data Parte_3 dell'illecito e rivalutate di anno in anno sino al soddisfo;
- condanna il al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori e Controparte_1 pari ad € 1.701,00, oltre interessi al tasso di legge dalla pronuncia sino al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese processuali di parte attrice, che si Controparte_1 liquidano in € 545,00 per spese vive, € 2.862,08 per consulenza tecnica di parte, €
Pag. 18 a 19 22.457,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- accoglie la domanda di manleva spiegata dal e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 [...]
obbligata a tenere indenne e manlevare il Controparte_8 CP_1
per tutte le somme da versarsi in favore degli attori, ivi comprese quelle a titolo di
[...] spese legali del presente giudizio, nei limiti del massimale e delle franchigie e scoperti di polizza, ferma la s.i.r. di € 10.000,00;
- condanna , al pagamento delle spese processuali Controparte_8 sostenute dal , che si liquidano in € 16.293,00 per compenso d'avvocato Controparte_1 oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del . Controparte_1
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 28 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 19 a 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. BACALINI PAOLO, Parte_3 C.F._3 come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZACCARIA NICOLINO, come da procura in atti;
CONVENUTO nonché
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del dott. , con il patrocinio dell'avv. PENZA SALVATORE, come da procura in CP_3 atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Morte.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.3.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Pag. 1 a 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità, rispettivamente, di genitori e sorella di , hanno convenuto in giudizio il Persona_1
, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale Controparte_1 ha perso la vita . Persona_1
A sostegno delle proprie domande gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- il giorno 18.6.2016, alle ore 1.30 circa, stava percorrendo, alla guida del Persona_1 proprio motociclo MBK, tg. X69FF5, la strada comunale che attraversa Via San Sisto, nel territorio di , allorquando ha impattato violentemente con un palo di pubblica CP_1 illuminazione posto al limite della carreggiata destra e nel senso di marcia dallo stesso tenuto, perdendo così la vita;
- sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ad effettuare i dovuti rilievi;
- la velocità di percorrenza del motociclo era di circa 28 km/h e, dunque, in linea con il limite imposto sul tratto stradale in questione, di 30 km/h;
- la strada interessata dal sinistro era ad unica carreggiata, a doppio senso di marcia e priva di segnalazione orizzontale e di adeguata illuminazione;
- il palo dell'illuminazione su cui ha impattato il motociclo era posto ad una distanza di circa
51 cm dal margine della strada, inferiore a quella prevista per legge pari a 1,4 m, e se lo stesso fosse stato posto in aderenza al civico n.10 l'impatto non si sarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze di gravità inferiori;
- il descritto stato dei luoghi, costituente una situazione di insidia o trabocchetto, ha determinato il verificarsi del sinistro;
- di tale evento è responsabile ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., il CP_1
, quale ente proprietario della strada su cui il sinistro si è verificato, per non aver
[...] eliminato i rischi descritti e non garantendo così la tutela e la sicurezza degli utenti, per cui è tenuto a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori iure proprio, oltre spese, rivalutazione e interessi.
Sulla scorta delle riportate considerazioni hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare la responsabilità, ex
Pag. 2 a 19 art. 2051 cod. civ. o in subordine ex art. 2043 cod civ., del , in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, nella causazione del sinistro del 18.06.2016 che ha provocato il decesso del sig.
[...]
e, conseguentemente, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Per_1 Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori iure proprio quali prossimi congiunti del de cuius, in conseguenza dei fatti per cui è causa mediante statuizione di condanna al pagamento in loro favore delle somme di denaro che risulteranno a ciascuno dovute e di giustizia all'esito dell'istruttoria, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi al saggio legale dal 18.06.16 al saldo effettivo. Con vittoria di spese, e compensi legali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata tenuto conto della sospensione necessaria dei termini a causa della pandemia da cd. Covid-19, si è costituito in giudizio il deducendo, in sintesi e per quanto di interesse: Controparte_1
- in via preliminare, la necessità di chiamare in causa la società
[...]
(di seguito ), quale compagnia che copriva Controparte_4 CP_2 la responsabilità civile per i danni a terzi all'epoca del sinistro oggetto di causa, per essere garantito, sollevato, manlevato e tenuto indenne da ogni avversa richiesta, in forza del contratto assicurativo n. ILIE000089, già ILI0001477/I;
- nel merito, l'insussistenza di una situazione di insidia e trabocchetto e l'esclusiva responsabilità di per il verificarsi del sinistro di causa. Persona_1
Sulla base delle riportate considerazioni sono state, quindi, rassegnate le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, previa autorizzazione, ex art. 106 c.p.c., alla chiamata in causa della società , già Controparte_4 [...]
, (C.F. ), con sede in Milano alla Piazza della Vetra Controparte_5 P.IVA_2
n. 17, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e di fissazione della nuova udienza allo scopo di consentirne la citazione, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione: a) rigettare integralmente le domande formulate dagli attori, con vittoria di spese di lite;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa , in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, tenuta ed obbligata a garantire e manlevare l'Ente comunale in forza del contratto assicurativo n. ILIE000089 (ex ILI0001477/I) e, per l'effetto, condannare detta società assicuratrice al pagamento di ogni somma in favore degli attori, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, comprese le spese di lite ove riconosciute agli attori.”.
Pag. 3 a 19 Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio senza nulla CP_2 eccepire in merito all'operatività della polizza ma contestando le allegazioni di parti attrici per essere l'evento dannoso addebitabile alla condotta imprudente e pericolosa del e Per_1 rassegnando le presenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Vasto, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: - nel merito in via principale, accertato e dichiarato che il non ha responsabilità per la morte di respingere Controparte_1 Persona_1
l'azione perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto disporre che non sussistono i presupposti per l'attivazione della polizza stipulata con e quindi per la relativa CP_2 insorgenza delle obbligazioni ivi previste;
- nel merito, in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse invece essere accertata e dichiarata la responsabilità del e disposta la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, accertato e dichiarato allora il prevalente concorso di colpa del sig.
liquidare i danni in misura inversamente proporzionale in favore dei congiunti Persona_1 riconoscendo l'obbligo di manleva di nei limiti del massimale e delle franchigie e scoperti CP_2 previsti dalla polizza;
- in via istruttoria, con riserva di integrare la documentazione prodotta e formulare ulteriori istanze nelle sedi ritualmente previste. - col favore delle spese processuali.”.
Così incardinato il contraddittorio, espletata la trattazione della causa e, in fase istruttoria, c.t.u. cinematica e assunte le prove orali richieste dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'1.4.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 20.3.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
1. Sulla responsabilità dei soggetti coinvolti.
Gli attori, in via principale, hanno invocato la responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c.
Prima di procedere all'esame delle specifiche domande ed eccezioni, è d'uopo rammentare alcuni principi di diritto in ordine alla responsabilità invocata da parte attrice.
I presupposti applicativi della citata responsabilità consistono, innanzitutto, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il soggetto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare, riguardo alla cosa, un potere di governo (non semplicemente giuridico ma anche di mero fatto), e nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res e il danno lamentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa dell'evento dannoso e non la mera occasione dello stesso.
Pag. 4 a 19 In punto di onere della prova, si rammenta che “l'attore deve offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, nonché della ricorrenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, come pure delle modalità con cui si è svolto il fatto lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore causale estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il cd. caso fortuito, da intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno” (ex plurimis, Cass. ord. n. 11024 del 2018; Cass., 25.07.2008, n. 20427).
Si rileva, in particolare, che ove, come nella specie, si lamenti il danno da cd. insidia o trabocchetto, occorre verificare: da un lato, l'eventuale alterazione della cosa, che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, dall'altro, l'imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cassazione civile sez. III,
13.5.2010, n.11592).
Secondo Cass. Civ., 13 Luglio 2011, n. 15375, l'insidia stradale è uno stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto.
Affinché possa parlarsi di insidia implicante responsabilità custodiale, sono necessari due elementi costituiti, quanto al profilo oggettivo, dalla non visibilità del pericolo e quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, quest'ultima da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza.
In particolare è stato chiarito che: “tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art.
2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. già Cass. n. 15383/06); - va quindi compiuto, alla stregua dei fatti dedotti in giudizio, l'accertamento della derivazione eziologica, in tutto o in parte, dell'evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato e va compiuta la valutazione del relativo eventuale apporto causale;
l'interruzione del nesso di causalità può essere l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed
Pag. 5 a 19 esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n.
6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06); - nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., anche in ipotesi quale quella in esame, viene in rilievo, altresì, la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr.
Cass. n. 5445/06, 18713/10); in conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione civile sez.
III, 13/07/2011, n.15375).
Inoltre, ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità - come nel caso di specie - , il danneggiato dovrà dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. ord. n.11526/2017).
Si osserva, infine, che “in materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza agli utenti la PA quale proprietaria ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche solo per manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch'essa, in assenza di segnalazione contraria benché non pavimentata suscita affidamento negli utenti sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta la responsabilità della p.a. per i danni che ai medesimi siano derivati (....)” (cass. civ. 5445/2006, Cass.
n. 22755/2013 e Cass. n. 18325/2018).
Fatti tali richiami, con riguardo al caso di specie si osserva, innanzitutto, che risulta provato il CP_ rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. in capo all' convenuto.
È stato, infatti, precisato dal c.t.u. che la strada su cui si è verificato il sinistro, ai sensi del d.lgs. n.
285 del 1992 si configura come strada comunale (cfr. pag. 4-9-10 c.t.u. e all. 10 nota di deposito
Pag. 6 a 19 del 19.5.2021 – ). Controparte_1
Come puntualizzato in sede di risposta alle osservazioni alla c.t.u., inoltre, non osta all'inclusione della strada su cui si è verificato il sinistro nella categoria delle strade comunali, il fatto che essa nella delibera del 14.12.1970 sia stata classificata come “vicinale”, atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 285 del 28.5.1982, le strade vicinali sono ricomprese nelle strade comunali (cfr. pag. 8 – relazione di risposta alle osservazioni dei cc.tt.pp.).
Conseguentemente, essendo provato che l'ente convenuto è proprietario e gestore della strada su cui è avvenuto il sinistro, egli si configura come custode della stessa e, quindi, come soggetto eventualmente responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Risulta, poi, accertato che il sinistro mortale si sia verificato a causa del forte impatto della parte anteriore del motociclo, e conseguentemente del volto del conducente, con un palo dell'illuminazione pubblica posto sul manto erboso a margine del ciglio stradale destro rispetto al senso di marcia dallo stesso percorso.
Tale dinamica, seppur non direttamente percepita dagli agenti intervenuti, né da altri testimoni, è stata confermata anche dal consulente incaricato di redigere c.t.u. cinematica e non contestata dalle parti in causa, per cui può considerarsi definitivamente accertata (cfr. pag. 11-13 c.t.u.).
Appurati tali aspetti, sulla scorta dei principi giurisprudenziali ivi richiamati, occorre accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la res e il danno lamentato, ovvero se sia presente un fattore causale estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia stato idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il cd. caso fortuito, da intendersi anche come fatto dello stesso danneggiato.
A tal fine è, innanzitutto, opportuno definire lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Nel verbale di accertamento dello stato dei luoghi e nella comunicazione ex art. 347 c.p.p. alla
Procura della Repubblica, redatti dalla polizia stradale intervenuta subito dopo il sinistro è riportato che l'incidente si è verificato il 18.6.2016, alle ore 1,30 circa, con tempo sereno, visibilità buona e illuminazione pubblica (cfr. all. 2 e 4 comparsa di costituzione ). CP_2
Nei medesimi documenti è, poi, riportato che il tratto stradale ove è avvenuto il fatto si presentava rettilineo, pianeggiante, con piano di asfalto recentemente rifatto e fondo senza anomalie ma con segnaletica orizzontale assente. Il limite di velocità, come dimostra la segnaletica verticale ivi presente, era stabilito in 30 km/h. La carreggiata, a doppio senso di
Pag. 7 a 19 marcia, presentava una larghezza di 4,3, metri.
Va precisato, in merito al valore probatorio dei verbali e relazioni dell'autorità intervenuta, che l'efficacia di piena prova fino a querela di falso che ad essi deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della loro natura di atti pubblici – si estende, oltre che alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni rese dalle parti ai pubblici ufficiali, anche "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", mentre non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento (Cass. civ. n. 14038/2005), essi comunque, proprio per la loro natura di atto pubblico, hanno pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. civ. 10376/2024).
Sulla base di tali principi, si osserva che le misurazioni della carreggiata stradale nella parte interessata dal sinistro, in quanto rilievi oggettivi, costituiscono piena prova e non sono neppure stati oggetto di contestazione, per cui devono considerarsi definitivamente provate.
Diversamente, la definizione del tracciato stradale come “rettilineo” e l'annotazione della visibilità come “buona”, costituiscono valutazioni degli agenti intervenuti, come tali non suscettibili di avere valore di piena prova fino a querela di falso.
Parte attrice ha, peraltro, contestato le suddette circostanze. In particolare, ha eccepito che il tratto stradale presentava tratti discontinui e non rettilinei ed ha, inoltre, sostenuto la larghezza variabile della strada, nel tratto precedente e successivo rispetto a quello interessato dal sinistro, che avrebbe reso il percorso particolarmente insidioso.
In merito al primo aspetto, il c.t.u. nominato ha appurato che il tratto stradale immediatamente precedente al civico 10 - ove è avvenuto l'impatto - presenta effettivamente una leggera curva a sinistra di circa 70/80 cm. Al di là di tale rilievo, è però possibile concludere che il tratto stradale, anche guardando al materiale fotografico in atti, non presenta curvature tali da limitare la visibilità e lo stesso consulente ha attestato che “il tratto interessato è pressoché rettilineo e pianeggiante” e che “il manto stradale era in buone condizioni” (cfr. pag. 4 c.t.u. e all. 2, 3 e 4 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – ). Controparte_1
Circa la variabilità della larghezza della carreggiata, il c.t.u., compiutamente rispondendo alle Pag. 8 a 19 osservazioni di parte attrice, ha rilevato “…la larghezza della strada in prossimità del palo e nella zona a monte dell'ingresso del civico n. 10 sono pressoché identiche, o comunque non vi sono variazioni repentine della larghezza della carreggiata. La fig. 2 ritrae nulla di più di una leggera intersezione, necessaria a consentire l'accesso ad un fabbricato” (cfr. pag. 4 – risposta alle osservazioni alla c.t.u.).
Conseguentemente, sulla base di tali accertamenti e chiarimenti, è possibile concludere nel senso che il tracciato stradale in questione si presentava regolare e privo di un'intrinseca pericolosità.
Parte attrice ha, poi, contestato la buona visibilità attestata dagli agenti, in ragione dell'orario notturno in cui si è verificato il sinistro, dell'assenza di segnaletica orizzontale e della scarsa illuminazione pubblica della strada, anche a causa della mancanza del corpo illuminante sul palo su cui ha impattato il Per_1
Tali argomentazioni, oltre ad essere contrastate dalle controparti, sono state, altresì, smentite dal c.t.u., il quale ha rilevato che trattandosi di notte con cielo sereno ed essendo il sinistro avvenuto in un contesto cittadino, il manto stradale era probabilmente illuminato dai riverberi di luce provenienti anche dal contesto ambientale circostante, oltre che dai fari dello scooter, non essendoci accertamenti che escludono che essi fossero accesi (cfr. pag. 5 – risposta alle osservazioni alla c.t.u.).
Le considerazioni del consulente, per quanto astrattamente condivisibili, sono state però smentite da diversi testi di parte attrice residenti nella via del sinistro, i quali hanno confermato che il palo su cui ha impattato il era stato da sempre privo di lampada e che, in generale, la Per_1 strada era scarsamente illuminata.
In particolare, il teste , intervenuto successivamente al sinistro quale Testimone_1 responsabile del territorio, ha dichiarato che il palo contro cui impattava il era privo della Per_1 lampada e del portalampada, mentre l'illuminazione successiva a detto palo era funzionante (cfr. verbale udienza del 8.6.2023).
Il teste , residente in Via San Sisto alla data del sinistro e presente in loco subito Testimone_2 dopo il verificarsi dello stesso, ha affermato che l'illuminazione era totalmente scarsa, tant'è che le autorità hanno dovuto effettuare i rilievi con l'ausilio di una torcia, ha poi confermato che, mentre i pali successivi e precedenti a quelli del sinistro avevano luci funzionanti, quello sui cui è avvenuto l'impatto non aveva mai funzionato (cfr. verbale udienza del 14.3.2024).
Pag. 9 a 19 Egualmente la teste , anch'essa residente in [...] le luci presenti illuminavano poco e che sul palo contro cui impattava il non vi era Per_1 illuminazione (cfr. verbale udienza del 9.5.2024).
Entrambi i testi hanno, poi, confermato che altri sinistri si erano verificati sulla strada in esame, mentre i testi e (consulente di parte attrice) hanno affermato che Tes_2 Testimone_4 dopo il sinistro la tipologia di illuminazione è stata modificata, in particolare quest'ultimo ha precisato “quando mi sono recato sul luogo del sinistro i corpi illuminanti erano stati sostituiti con quelli di nuova tecnologia e al led” e poi “le lampade dei pali erano adeguati agli standard richiesti dalla legge e questo successivamente al sinistro”, così confermando l'inadeguatezza del precedente apparato di luci (cfr. verbale udienza del 16.12.2023).
Sulla scorta dei richiamati rilievi deve, dunque, concludersi che alla data del 18.6.2026 l'area stradale interessata dal sinistro non era adeguatamente illuminata.
In particolare, rileva il giudicante, che essendo avvenuto il sinistro in piena notte, il mancato funzionamento del lampione su cui ha impattato il con ogni probabilità, ha creato un cono Per_1
d'ombra che può aver disorientato il conducente in merito all'estensione della carreggiata stessa, tanto più considerando che, come accertato dalla svolta c.t.u. e dai testi escussi (cfr. teste
), i margini della carreggiata erano privi di strisce laterali e delle linee di mezzeria Tes_1 delimitanti le due corsie, mancando del tutto la segnaletica orizzontale.
Orbene, sarebbe stato onere dell'ente, al fine di andare esente da responsabilità, oltre che dotare la strada di idonea illuminazione, quantomeno, delimitare il ciglio stradale con adeguata segnaletica orizzontale al fine di rendere maggiormente visibile il margine dello stesso.
Se, infatti, è vero che ai sensi dell'art. 138 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il tracciamento delle strisce longitudinali è solo facoltativo sulle strade locali, è pur vero, che in base al principio generale in materia di responsabilità da cose in custodia, in ragione del potere di governo nel quale si risolve il concetto di custodia, sono esigibili una manutenzione ordinaria e cura della cosa finalizzate ad evitare il determinarsi di situazioni di pericolo, che devono essere provate dal custode (Cass. civ. sentenza n. 9610 del 24.03.2022).
Tale adempimento sarebbe stato ancor più opportuno nella specie, in considerazione della confondibilità, nelle ore notturne, quali sono quelle in cui si è verificato il sinistro, della superficie asfaltata col manto erboso, essendo anch'esso di colore scuro, ed essendo il lampione di riferimento sprovvisto di lampada funzionante. Pag. 10 a 19 È d'uopo, poi, appurare, data la natura inerte del palo della luce su cui ha impattato il se il Per_1 manufatto in questione, per il suo posizionamento e più in generale per lo stato dei luoghi al momento del sinistro, abbia costituito un'insidia stradale, ovvero una situazione di pericolo occulto.
La norma tecnica in vigore al momento dell'accertamento, CEI 64-7: 2010-12, all'Allegato “A”, inoltre, prescrive: “I pali dell'illuminazione devono essere protetti con barriere di sicurezza o distanziati opportunamente dai limiti della carreggiata in modo da garantire accettabili condizioni di sicurezza stradale. L'uso di opportune barriere di sicurezza o di stanziamenti è stabilito da appositi decreti ministeriali (D.M. 3 giugno 1998, D.M. 18 febbraio 1992, D.M. 15 ottobre 1996, D.M.
21 giugno 2004). Si veda anche Norma Uni 1317”.
Si rileva, inoltre, che l'art. 81, comma 2, del Regolamento di attuazione del codice della strada, applicabile anche alle lampade per l'illuminazione pubblica, riporta: “I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina”.
Dal combinato disposto dalle norme in vigore richiamate emerge, dunque che, pur essendo prevista una distanza minima di 50 cm del palo dal ciglio del marciapiede o dal bordo della banchina, essi devono, secondo la valutazione del progettista, comunque essere posizionati “in modo da garantire accettabili condizioni di sicurezza stradale”.
In particolare, come chiarito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti all'interrogazione parlamentare del 29.12.2016 e riportato dal c.t.u.: “Nel caso in cui i pali di illuminazione dovessero costituire degli ostacoli fissi, analogamente alle alberature, le modalità con le quali l'ente gestore può intervenire per proteggere gli ostacoli o i punti pericolosi sono molto diverse fra loro poiché, a seconda delle circostanza dei luoghi, degli spazi utili, della regolarità o discontinuità degli elementi, può optare per soluzioni o di tipo attivo, quali misure di regolazione e gestione della circolazione, o di tipo passivo, quali sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli” (cfr. pag. 11 c.t.u.).
Richiamati tali principi, guardando al caso di specie, si osserva che il c.t.u. ha rilevato che, pur rispettando il posizionamento del palo la distanza di 50 cm dal ciglio stradale, esso non risulta installato in modo tale da “garantire accettabili condizioni di sicurezza stradale”, poiché se questo fosse stato posto in aderenza al muro, non avrebbe intrappolato il mezzo e il suo conducente, impedendo di dissipare l'energia cinetica del sistema motociclo-conducente, ma avrebbe rivelato esiti certamente differenti e verosimilmente non mortali (cfr. pag. 6 e 23 c.t.u. e pag. 11 e 12 –
Pag. 11 a 19 risposta alle osservazioni alla c.t.u.).
Nello specifico, secondo il consulente, il posizionamento del palo rispetto alla recinzione del civico n.10, unitamente alla direzione di impatto del mezzo, ha costituito una vera e propria trappola per il conducente, che ha impedito la conversione di una parte di energia cinetica ante urto in energia cinetica post urto ed energia di proiezione del conducente, “Pertanto, tutta
l'energia posseduta dal sistema è stata convertita in energia di deformazione. Questa energia di deformazione, in parte è stata utilizzata per deformare il mezzo e in parte è stata assorbita dal conducente” (cfr. pag. 16 c.t.u.).
La scarsa visibilità del percorso avrebbe dovuto, dunque, indurre il convenuto a CP_1 posizionare i pali dell'illuminazione in un punto maggiormente distante rispetto al margine stradale e in aderenza al muro di recinzione, al fine di evitare che i detti manufatti costituissero un ostacolo occulto per l'incolumità degli utenti della strada.
Per quanto sopra riportato, appare chiaro che, avendo parte attrice provato che il fatto si è verificato su tratto stradale sottoposto alla custodia del di , a causa dell'impatto CP_1 CP_1 contro un palo della luce che, per la particolare condizione della strada, scarsamente illuminata e priva di segnaletica orizzontale, è risultato essere stato posto in posizione tale da non garantire standard di sicurezza accettabili secondo la richiamata disciplina, deve riconoscersi la responsabilità ex art 2051 c.c. dell'ente convenuto.
Chiarito tale aspetto, si osserva che il convenuto e l'assicurazione chiamata in causa CP_1 hanno eccepito che il nesso causale sarebbe stato in toto interrotto dalla condotta negligente e imprudente del conducente, che avrebbe commesso diverse infrazioni del codice della strada.
Orbene, tali circostanze, che verranno analizzate a breve, sebbene inidonee ad interrompere il nesso causale, sono tali da integrare una condotta colposa del danneggiato, idonea a determinare una diminuzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In via generale, va preliminarmente osservato in proposito che l'art. 1227 c.c., comma 1, c.c. è applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale e si configura quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso alla produzione del danno. In particolare, la locuzione “fatto colposo”, contenuta nell'art. 1227 c.c., deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, per cui l'indagine deve essere limitata all'accertamento dell'esistenza della causa concorrente nella produzione dell'evento dannoso, prescindendo dall'imputabilità del fatto Pag. 12 a 19 al soggetto (cfr. Cass. 5787/2017).
Sulla scorta di tali richiami appare, nella specie, evidente il fatto colposo del danneggiato, il quale, come risultante dagli accertamenti peritali, ha perso il controllo del mezzo da lui condotto, percorrendo circa 10 metri sul manto erboso posto in adiacenza al manto asfaltato, andando poi a sbattere contro il palo della luce, contravvenendo così all'art. 141, comma 2, del Codice della
Strada, che prescrive “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e all'art. 143, che impone ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata, oltre che del generale principio contenuto all'art. 140, che prevede l'obbligo degli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale.
È, inoltre, pacifico, oltre che documentale (cfr. all.9 – nota deposito 19.5.2021 – Comune di ), CP_1 che il conoscesse il luogo in cui il sinistro è avvenuto, essendo residente proprio in Via San Per_1
Sisto dal 2006. Tale circostanza, si appalesa particolarmente idonea ad incidere sulla percentuale di colpa addebitabile al danneggiato, poiché la conoscenza dei luoghi (caratterizzati da scarsa luminosità e pali dell'illuminazione non aderenti al muro) avrebbe dovuto indurlo ad un comportamento maggiormente prudente.
Si rileva, poi, che non vi è la prova che abbia avuto efficacia causale nella verificazione dell'evento il fatto che il conduceva un veicolo non revisionato e che non indossava un casco Per_1 omologato, per cui tali elementi non gli possono essere addebitati neppure a titolo concorsuale.
In merito al primo aspetto, infatti, si osserva che non vi è alcuna prova che l'impatto del mezzo col palo si sia verificato a causa di un guasto al veicolo e che, quindi, il mancato adempimento dell'obbligo di revisione abbia avuto una qualche efficacia causale nella verificazione del sinistro.
Circa il secondo aspetto, il consulente ha appurato che il referto del Pronto Soccorso riporta
“…sfacelo del volto con vistosa apertura della teca cranica con totale perdita di rapporti anatomici”
e che il casco rinvenuto sul luogo del sinistro è risultato apparentemente integro. Sulla scorta di tali dati il c.t.u. ha condivisibilmente dedotto che l'impatto sia avvenuto con il volto e non con il vertice della teca cranica. In particolare, “Il casco apparentemente integro nella zona frontale e il volto sfigurato fanno giungere alla conclusione che il conducente del mezzo, indossando un caso di tipo demi jet (casco senza mentoniera e senza protezioni guance), nulla ha potuto opporre fra sé e il palo, a prescindere se il casco fosse omologato o meno” (cfr. pag. 22 c.t.u.).
Pag. 13 a 19 Neppure può dirsi che il conducente del mezzo abbia tenuto una condotta imprudente in relazione alla velocità del mezzo condotto, atteso che il c.t.u. ha appurato che lo stesso viaggiava entro i limiti di legge: “Dall'analisi cinematica condotta, la stima della velocità di impatto del ciclomotore contro il palo è di 14 km/h, mentre la velocità del mezzo nell'istante in cui invade il ciglio erboso è pari a circa 26 km/h. Pertanto, il ciclomotore percorreva il tratto di strada ad una velocità minore rispetto al limite imposto di 30 km/h” (cfr. pag.23 c.t.u.).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie deve osservarsi, sulla base delle acquisite risultanze processuali ivi esposte, che la responsabilità del sinistro e del successivo evento mortale è da attribuirsi ad entrambe le parti in causa.
Al , per non aver prevenuto ed eliminato ogni ostacolo alla sicurezza degli utenti Controparte_1 della strada, in particolare per non aver dotato il percorso in esame di adeguata illuminazione, per non aver neppure mitigato tale carenza di luce notturna tramite l'apposizione delle strisce longitudinali, che avrebbero reso maggiormente visibile il margine della carreggiata, e per non aver posto il palo della luce in posizione tale da garantire standard adeguati di sicurezza stradale.
Al , per l'imprudenza nel controllo del mezzo, che lo ha condotto a procedere per Persona_1 circa 10 metri fuori dal tracciato stradale, che ben conosceva trattandosi del luogo di sua residenza.
Ritiene, in definitiva, il Tribunale che, alla luce delle risultanze della c.t.u. cinematica e di tutto quanto suesposto, il danno sia addebitabile alla responsabilità del convenuto ex art.2051 CP_1
c.c. ma il fatto colposo del conducente che ha concorso a cagionare il danno comporti una diminuzione del risarcimento pari al 50% ex art.1227 c.c.
2. Sul risarcimento del danno e sul quantum debeatur.
Appurata la sussistenza dell'an, sotto il profilo del quantum, per quel che concerne, in primo luogo, i danni non patrimoniali lamentati iure proprio da ciascuno degli attori, deve riconoscersi ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.
Si rammenta, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra Pag. 14 a 19 circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (C.
14655/2017).
Per quanto concerne l'onere della prova del danno da perdita del rapporto parentale,
l'evoluzione giurisprudenziale in materia ha portato a richiedere la sussistenza di un duplice presupposto: il primo, di diritto, consistente nell'esistenza di un vincolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico tra la vittima e l'attore e, il secondo, di fatto, rappresentato dalla sussistenza di un vincolo affettivo tra gli stessi.
Orbene, da un lato, il presupposto di diritto è certamente integrato con riferimento a tutti gli attori, atteso che costituisce circostanza incontestata che trattasi dei genitori e della sorella del deceduto.
Dall'altro lato, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi presuntivamente provata anche la sussistenza del suddetto presupposto di fatto con riguardo a ciascuno degli attori. D'altra parte, anche in fase istruttoria è stato confermato il rapporto affettivo che legava la vittima alle odierne parti attrici (cfr. testimonianza di – udienza del 2.2.2023). Testimone_5
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, infatti, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli), si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (cfr. Cass. 5769/2024).
Nell'ambito della liquidazione equitativa riconosciuta in forza dei suddetti principi giurisprudenziali, occorre avere a riguardo al più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
Pag. 15 a 19 oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 33005/2021;
10579/2021; 26300/2021; 37009/2022).
Pertanto, per il ristoro di tale danno, possibile esclusivamente in via equitativa, occorre rifarsi alle "tabelle milanesi" che sono state riconosciute dalla Suprema Corte quale obiettivo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti alla perdita del rapporto parentale, dovendosi applicare quelle vigenti al momento della liquidazione (cfr. ord.
Corte di Cassazione 3370/2019).
Le nuove tabelle, oggetto di revisione nel giugno del 2022 e poi nel 2024, in adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di "aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare
l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di
Cassazione" (Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione
2022, all. 2).
Al riguardo, prendendo come base la tabella del Tribunale di Milano del 2024, in considerazione dell'età della vittima, di 41 anni al momento del decesso, della presenza di tre familiari nel nucleo familiare primario, della non convivenza con la vittima (come si desume dalle circostanze 29, 35,
e 36 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. di parte attrice) e della mancanza di elementi da cui desumere una diversa personalizzazione del danno, la somma da reputare congrua nella fattispecie è di:
- € 242.482,00 per , di 59 anni al momento della perdita del figlio;
Parte_2
- € 234.660,00 per , di 65 anni al momento della perdita del figlio;
Parte_1
- € 91.692,00 per , di 31 anni al momento della perdita del fratello. Parte_3
Pag. 16 a 19 Su tali importi deve essere operata la decurtazione del 50% in considerazione della percentuale di colpa ascrivibile a , per cui risulta equo liquidare € 121.241,00 a Persona_1 Parte_2
(€ 242.482,00 – 50%), € 117.330,00 a (€ 234.660,00 – 50%), € 45.846,00 a
[...] Parte_1
(€ 91.692,00 – 50%). Il tutto oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata Parte_3 alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Dev'essere, inoltre riconosciuto - a titolo di danno patrimoniale - il rimborso delle spese sostenute dalle parti attrici per il funerale e per la lapide, pari a complessivi € 3.402,00 (cfr all.
5 - atto di citazione), avendo la Suprema Corte precisato che “nel caso di fatto illecito che abbia determinato la morte della vittima le spese funerarie costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fatto” (Cass. civ. n. 4185/1998; n. 11601 del
31/05/2005; n. 11684 del 26/05/2014). Anche su tale importo deve essere operata la decurtazione del 50% in considerazione della percentuale di colpa ascrivibile a . Persona_1
In merito al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, si osserva che esse hanno natura di allegazione difensiva, per cui vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno
1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del
1965), esse pertanto saranno valutate al momento della determinazione delle spese di lite.
3. Sulla domanda di manleva dell' CP_7
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, accertata la concorsuale responsabilità delle parti in causa e appurato che l'ente comunale risulta aver contratto polizza n. ILIE000089 (ex
ILI0001477/I) (doc.1 convenuto) per la responsabilità civile verso terzi con
[...]
, che non ha sollevato eccezione alcuna in ordine all'operatività della Controparte_4 polizza, in accoglimento della relativa domanda di parte convenuta, la terza chiamata dev'essere dichiarata tenuta e obbligata a manlevare l'ente assicurato nei limiti del massimale previsto in polizza (€ 3.000.000,00 per ogni sinistro), ferma la s.i.r. di € 10.000,00.
4. Sulle spese di lite.
L'accoglimento della domanda attorea comporta che le spese di lite debbano gravare interamente sull'ente convenuto in virtù della soccombenza. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della causa, calcolato secondo il criterio del decisum, dei parametri medi e dell'attività processuale
Pag. 17 a 19 effettivamente svolta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Devono, altresì, essere riconosciute agli attori le spese per la c.t.p. in quanto adeguatamente documentate e non eccessive, da porre a carico del convenuto soccombente (all. 4 atto di citazione e . Email_1
Egualmente, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza del
. Controparte_1
L'accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa, comporta l'obbligo per a tenere indenne l'ente assicurato da tutte le spese relative al CP_2 presente giudizio, ivi comprese quelle da versarsi in favore degli attori a titolo di spese legali, nei limiti del massimale, delle franchigie e scoperti di polizza.
sempre in ragione dell'accoglimento della domanda di manleva, è altresì tenuta al CP_2 pagamento delle spese sostenute dal per il presente giudizio, anch'esse da Controparte_1 liquidarsi, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della causa, calcolato secondo il criterio del decisum, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta, quindi con esclusione della fase decisionale non essendo state depositate comparse conclusionali e memorie di replica da parte dell'ente comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la concorsuale responsabilità del per la causazione del sinistro per Controparte_1 cui è causa nella misura del 50% e del danneggiato per il restante 50% e, per l'effetto,
- condanna il al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori Controparte_1
e pari ad € 121.241,00 per , € 117.330,00 per , € 45.846,00 Parte_2 Parte_1 per , oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate alla data Parte_3 dell'illecito e rivalutate di anno in anno sino al soddisfo;
- condanna il al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori e Controparte_1 pari ad € 1.701,00, oltre interessi al tasso di legge dalla pronuncia sino al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese processuali di parte attrice, che si Controparte_1 liquidano in € 545,00 per spese vive, € 2.862,08 per consulenza tecnica di parte, €
Pag. 18 a 19 22.457,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- accoglie la domanda di manleva spiegata dal e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 [...]
obbligata a tenere indenne e manlevare il Controparte_8 CP_1
per tutte le somme da versarsi in favore degli attori, ivi comprese quelle a titolo di
[...] spese legali del presente giudizio, nei limiti del massimale e delle franchigie e scoperti di polizza, ferma la s.i.r. di € 10.000,00;
- condanna , al pagamento delle spese processuali Controparte_8 sostenute dal , che si liquidano in € 16.293,00 per compenso d'avvocato Controparte_1 oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del . Controparte_1
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 28 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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