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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/09/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. 438/2022 R.G.
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16/06/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 438/2022 R.G., promossa da
,nato a [...], il [...], cod. fisc.: Codice Fiscale_1 Parte_1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pulice, cod. fisc.: ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di questi sito in Lamezia Codice Fiscale_2
Terme (CZ), Via dei Mille, n. 35, giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro CF P.IVA_1 con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, in Controparte_1
, ,
persona dell'Amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. avv. Marco
PEC Marazza Fax 06 8088208Codice Fiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_1
Maria Galati, sito in Filadelfia, Via F. Stocco n. 29, come da procura in atti.
RESISTENTE
,con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n.21, Controparte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Francesco Muscari Tomaioli, come da procura in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 12.4.2022, Parte_2 premetteva: di prestare attualmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, con vincolo di subordinazione e con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di "coordinatore" presso l'Ufficio Postale di S. AZ (Cz);
- di essere in servizio dal 16/11/2007, in forza della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro,
Sezione lavoro, n. 1177/2007 del 21/6/2007 che, in accoglimento della domanda giudiziale proposta, condannava Controparte_1 a trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la società dal 7.2.2002 al 30.4.2002; che, in ottemperanza alla suddetta sentenza, Controparte_1
provvedeva al pagamento delle retribuzioni dovute, versando a suo favore la somma di € 26.636,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (per come emergeva dalla copia allegata della busta paga del gennaio 2008, ricevuta dopo la stabilizzazione del rapporto di lavoro); che, successivamente, ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro, essendo ancora pendenti i termini di impugnazione della sentenza, aderiva all'accordo sindacale del 10/07/2008 e sottoscriveva con la società resistente,
in data 24/11/2008, un verbale di conciliazione ove le parti stabilivano che il lavoratore rinunciava agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, obbligandosi alla restituzione dell'importo di € 39.982,81, (come da piano di rientro in atti) complessivamente liquidatogli dall'azienda per i periodi non lavorati al lordo della contribuzione previdenziale;
che
Controparte_1 dichiarava di aver già versato in favore del lavoratore la contribuzione previdenziale per i periodi considerati nella sentenza e chiedeva la restituzione oltre che dell'importo delle retribuzioni anche degli importi relativi alla contribuzione versata;
che la somma in tal modo restituita dal ricorrente, sul presupposto che Controparte_1 avesse medio tempore versato gli oneri previdenziali al competente CP_2 previdenziale Ipost, successivamente confluito in CP_2, è risultata essere però maggiore rispetto a quanto effettivamente ricevuto dall'azienda, con conseguente indebito guadagno di CP_1
"Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che CP_1 in violazione dell'accordo di conciliazione sottoscritto in data 24/11/2008, non aveva versato in favore del lavoratore i contributi previdenziali e, conseguentemente, chiedeva la restituzione della somma pari ad € 13.346,84, ottenuta dalla differenza tra la somma restituita dal lavoratore all'azienda al lordo della contribuzione previdenziale pari ad € 39.982,81 e la somma versata dalla società resistente in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, sopra richiamata, pari ad € 26.636,00. Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio, eccepiva: 1)l'inammissibilità della domanda ex art. Controparte_1
2113 c.c. tesa ad invalidare l'accordo stipulato, in sede sindacale, tra il ricorrente e CP_1 in data 24.11.2008, non avendo il ricorrente sollevato vizi riconducibili alla violenza, dolo o errore e,
in ogni caso, essendo spirato il termine di decadenza di 6 mesi previsto dalla predetta norma;
2)
l'intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere;
3) il difetto di integrità del contraddittorio per non CP essere stato evocato in giudizio l'
In ogni caso, precisava che CP_1 aveva provveduto a versare i contributi previdenziali come da CP
CUD 2008 in atti all'Ipost (ente soppresso nel 2010 e sostituito dall' ; che il ritardo nell'aggiornamento della posizione contributiva del signor Parte 2 era da imputare alle difficoltà CP che l' aveva riscontrato nell'allineamento dei dati tra il vecchio sistema informativo di IPOST e quelli in uso presso il medesimo istituto previdenziale in cui erano confluite tutte le posizioni e le funzioni facenti capo al soppresso Ipost;
che, in ogni caso, era stata richiesta conferma dell'avvenuto CP versamento dei contributi per i periodi non lavorati alla Filiale Metropolitana Roma Eur dell' senza ottenere riscontro alcuno;
che il predetto verbale di conciliazione aveva carattere novativo con conseguente autonomia delle obbligazioni assunte con la stipula dello stesso rispetto al rapporto precedentemente intercorso;
che, infine, il ricorrente aveva rinunciato a tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dalla sentenza di riammissione in servizio e, quindi, anche al credito che gli era derivato da tale pronuncia, così dovendo essere escluso ogni obbligo di restituzione da parte di CP_1.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
3. A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale ex art. 102 c.p.c., CP si costituiva con comparsa l' che eccepiva di aver provveduto ad aggiornare l'estratto conto previdenziale del lavoratore inserendo i periodi lavorati e aggiornando l'estratto conto mediante l'inserimento della data di riammissione in servizio come stabilita nel punto 7 del verbale di erano stati, pertanto, oggetto di completaconciliazione sottoscritto tra le parti. I periodi CP_3 regolarizzazione.
CP contestava che vi fosse evidenza diCon riferimento, invece, ai periodi NON lavorati, l' pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro non essendo chiaro a che titolo fossero stati versati gli importi e, in ogni caso, tenuto conto del loro ammontare, gli stessi dovevano essere riferiti alla sola quota a carico del lavoratore e non anche a quella a carico del datore. CP L' affermava, in ogni caso, che parte ricorrente con il verbale di conciliazione aveva accettato che la decorrenza giuridica ed economica del nuovo contratto stipulato fosse diversa rispetto a quella originaria e, pertanto, per i periodi pregressi, l' CP_2 non avrebbe potuto riconoscere contributi previdenziali, non sorretti da una valida giustificazione sul piano giuridico.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
4. Con ordinanza del 26.9.2023 il Tribunale, al fine di chiarire la vicenda in ordine all'effettivo versamento da parte di Controparte_1 dei contributi per i periodi non lavorati, ordinava all' CP_2
Filiale Metropolitana Roma Eur - Largo Josemaria Escriva de Balaguer n. 11, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., di "fornire ogni informazione e documentazione utile al fine di accertare l'assolvimento dell'onere contributivo da parte di Controparte_1 in favore di Parte_1
relativamente alle retribuzioni liquidate per il periodo e per il periodo cd "non lavorato" (dal
23.12.2003 al 16.12.2007) e oggetto di condanna da parte della Corte di Appello di Catanzaro, e in particolare in relazione ai contributi versati dal 1.7.2002 al 15.12.2007, specificando l'entità dei CP contributi versati;
nonché ordina all' di esibire eventuale prova dell'aggiornamento dell'estratto contributivo relativo al ricorrente", senza tuttavia ottenere esito alcuno.
Sul punto si precisa che CP_1 nelle note depositate in data 8.3.2024, ho depositato nuova documentazione dalla quale emergerebbe il versamento a favore del Parte_1 dei contributi sia lato lavoratore che lato datore di lavoro.
Rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa per discussione, a seguito dell'udienza del
16.6.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note sostitutive di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5.La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, si rileva che la vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dalla dipendente (la quale assume che non doveva essere restituita alla datrice di lavoro in quanto da quest'ultima giammai versata) appare poco chiara ove si consideri che CP_1 ha CP affermato di aver versato all'Ipost (cui è subentrato l' nel 2010) anche la contribuzione per i periodi non lavorati mentre l'CP- afferma che in relazione a tale contribuzione
-a differenza di quella relativa ai periodi lavorati che risulta invece regolarmente versata non vi sarebbe prova del
-
versamento e, comunque, tali contributi non sarebbero visualizzabili dall' CP_2 verosimilmente per CP problemi di allineamento tra i sistemi informatici di Ipost e
5. In ogni caso e a prescindere da tale evenienza, appare assorbente, ai fini della decisione, la circostanza che, con il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dal ricorrente in data 24.11.2008,
le parti hanno espressamente previsto l'assunzione del lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale e “con anzianità convenzionale,
valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio avvenuta in data 16.12.2007" (cfr. verbale in atti); Il verbale di accordo in esame contiene l'espressa rinuncia del lavoratore “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio" (punto 2 del verbale di conciliazione in atti).
La predetta rinuncia, unitamente alla previsione della clausola prevista al punto 13 dell'accordo, con la quale il lavoratore si è obbligato a restituire a Controparte_1 "gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari ad €39.982,81 e secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società", non può che essere letta come conferma della volontà della ricorrente di non avvalersi della sentenza di riammissione.
Ed è proprio dalle previsioni sopra riportate che si ricava l'infondatezza della domanda attorea.
Infatti, appare sufficiente rilevare che le parti hanno esplicitamente e pattiziamente individuato nel verbale di conciliazione la data del 16.12.2007 come quella di decorrenza dell'assunzione e, quindi, del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed hanno espressamente dichiarato, nel penultimo capoverso del verbale, che l'accordo aveva carattere novativo (ex art. 1965 c.c.)
Parte_1Ciò posto, deve rilevarsi che l'unica fonte del diritto di al versamento dei contributi previdenziali per i periodi non lavorati era proprio la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro e tale diritto è venuto meno con la espressa rinuncia del lavoratore ad avvalersi degli effetti giuridici ed economici della pronuncia.
Ed infatti, il versamento dei contributi presuppone la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro e, nel caso di specie, l'esistenza e la ricostituzione di un rapporto di lavoro successivamente allo spirare del termine del contratto di lavoro a tempo determinato era unicamente effetto della pronuncia giudiziale, ai quali effetti giuridici ed economici, come già detto, il ricorrente ha espressamente rinunciato.
Il ricorrente, inoltre, non ha mai contestato la piena efficacia e la validità dell'accordo sottoscritto dallo stesso in sede sindacale il 24.11.2008 né ha mai dedotto alcun vizio del consenso che potesse determinare l'annullabilità dell'accordo, (con conseguente decadenza dalla impugnativa anche ex art. 2113 cc).
Al riguardo, deve essere condivisa la prospettazione fornita dalla convenuta Controparte_1 che ha affermato che avendo il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti natura “novativa” ex art. 1965 c.c.(v. pag. 3 del verbale), le obbligazioni ivi assunte sono autonome da quelle derivanti dal precedente rapporto di lavoro.
Conseguentemente, con riferimento alle retribuzioni corrisposte in esecuzione della sentenza della
Corte di appello di Catanzaro, è venuto meno ogni obbligo contributivo a carico della società datrice di lavoro, essendo venuto meno il precedente rapporto di lavoro avendo il ricorrente "rinunciato agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio" a fronte della assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio (con esclusione, quindi, della rilevanza dei periodi non lavorati).
Venendo meno l'obbligo contributivo per effetto dell'accordo sindacale, non vi è alcun obbligo di restituzione da parte di CP_1 e deve, pertanto, essere rigettata la domanda formulata in ricorso, di condanna al pagamento, da parte della società, della somma pari alla differenza tra la somma restituita dalla lavoratrice all'azienda al lordo della contribuzione previdenziale e la somma versata dalla società resistente alla lavoratrice in ottemperanza della sentenza di riammissione sopra richiamata.
6.Tale prospettazione è stata condivisa da numerose sentenze di merito prodotte dalla società convenuta (sentenza n. 3395 resa dalla Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro del 18 ottobre
2023; sentenza n. 497 resa dal Tribunale di Foggia Sezione Lavoro del 10 febbraio 2023; sentenza n.
343 resa dal Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza resa dal Tribunale di Brindisi SezioneSezione Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza resa dal Tribunale di Brindisi
- -
Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza n. 33 resa dal Tribunale di Chieti- Sezione Lavoro del 2 febbraio
2023; sentenza n. 101 resa dal Tribunale di La Spezia - Sezione Lavoro del 19 maggio 2023; sentenza n. 9632 resa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro del 28 ottobre 2023).
Da ultimo, anche la Corte di Appello di Bari con la sentenza 1246/2024 resa nella causa N. 904/2023
RG, depositata il 23.9.2024, ha ritenuto fondata l'impugnazione proposta da CP_1
affermando in caso analogo che “con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi, intervenendo sulle condizioni e sulle modalità
di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione. Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo transattivo generale e novativo
(v. punto 14 terzo capoverso)(...)
Ed ancora"È I noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa
-
-manifestazione di volontà delle parti in tal senso il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso» (Cass. 02.03.2020, n. 5674, in motiv. p. 5). Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, un nuovo “accordo generale novativo" (si rammenta all'uopo che con la transazione "generale" le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto, altresì, che queste ultime (v. punti 3 e 4) rinunciano «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate. Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale "liquidato dall Pt 3 ", così come concordemente determinato in base al verbale di conciliazione sindacale,
non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati e inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 novembre 2016, n. 23093). E allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo,
le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni, laddove l'importo che la lavoratrice si è impegnata a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di Controparte_1 per l'arco temporale in cui non vi era stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva".
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
7. Le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità e complessità della questione esaminata e della recente giurisprudenza di merito formatasi sul punto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 2.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16/06/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 438/2022 R.G., promossa da
,nato a [...], il [...], cod. fisc.: Codice Fiscale_1 Parte_1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pulice, cod. fisc.: ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di questi sito in Lamezia Codice Fiscale_2
Terme (CZ), Via dei Mille, n. 35, giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro CF P.IVA_1 con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, in Controparte_1
, ,
persona dell'Amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. avv. Marco
PEC Marazza Fax 06 8088208Codice Fiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_1
Maria Galati, sito in Filadelfia, Via F. Stocco n. 29, come da procura in atti.
RESISTENTE
,con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n.21, Controparte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Francesco Muscari Tomaioli, come da procura in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 12.4.2022, Parte_2 premetteva: di prestare attualmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, con vincolo di subordinazione e con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di "coordinatore" presso l'Ufficio Postale di S. AZ (Cz);
- di essere in servizio dal 16/11/2007, in forza della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro,
Sezione lavoro, n. 1177/2007 del 21/6/2007 che, in accoglimento della domanda giudiziale proposta, condannava Controparte_1 a trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la società dal 7.2.2002 al 30.4.2002; che, in ottemperanza alla suddetta sentenza, Controparte_1
provvedeva al pagamento delle retribuzioni dovute, versando a suo favore la somma di € 26.636,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (per come emergeva dalla copia allegata della busta paga del gennaio 2008, ricevuta dopo la stabilizzazione del rapporto di lavoro); che, successivamente, ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro, essendo ancora pendenti i termini di impugnazione della sentenza, aderiva all'accordo sindacale del 10/07/2008 e sottoscriveva con la società resistente,
in data 24/11/2008, un verbale di conciliazione ove le parti stabilivano che il lavoratore rinunciava agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, obbligandosi alla restituzione dell'importo di € 39.982,81, (come da piano di rientro in atti) complessivamente liquidatogli dall'azienda per i periodi non lavorati al lordo della contribuzione previdenziale;
che
Controparte_1 dichiarava di aver già versato in favore del lavoratore la contribuzione previdenziale per i periodi considerati nella sentenza e chiedeva la restituzione oltre che dell'importo delle retribuzioni anche degli importi relativi alla contribuzione versata;
che la somma in tal modo restituita dal ricorrente, sul presupposto che Controparte_1 avesse medio tempore versato gli oneri previdenziali al competente CP_2 previdenziale Ipost, successivamente confluito in CP_2, è risultata essere però maggiore rispetto a quanto effettivamente ricevuto dall'azienda, con conseguente indebito guadagno di CP_1
"Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che CP_1 in violazione dell'accordo di conciliazione sottoscritto in data 24/11/2008, non aveva versato in favore del lavoratore i contributi previdenziali e, conseguentemente, chiedeva la restituzione della somma pari ad € 13.346,84, ottenuta dalla differenza tra la somma restituita dal lavoratore all'azienda al lordo della contribuzione previdenziale pari ad € 39.982,81 e la somma versata dalla società resistente in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, sopra richiamata, pari ad € 26.636,00. Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio, eccepiva: 1)l'inammissibilità della domanda ex art. Controparte_1
2113 c.c. tesa ad invalidare l'accordo stipulato, in sede sindacale, tra il ricorrente e CP_1 in data 24.11.2008, non avendo il ricorrente sollevato vizi riconducibili alla violenza, dolo o errore e,
in ogni caso, essendo spirato il termine di decadenza di 6 mesi previsto dalla predetta norma;
2)
l'intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere;
3) il difetto di integrità del contraddittorio per non CP essere stato evocato in giudizio l'
In ogni caso, precisava che CP_1 aveva provveduto a versare i contributi previdenziali come da CP
CUD 2008 in atti all'Ipost (ente soppresso nel 2010 e sostituito dall' ; che il ritardo nell'aggiornamento della posizione contributiva del signor Parte 2 era da imputare alle difficoltà CP che l' aveva riscontrato nell'allineamento dei dati tra il vecchio sistema informativo di IPOST e quelli in uso presso il medesimo istituto previdenziale in cui erano confluite tutte le posizioni e le funzioni facenti capo al soppresso Ipost;
che, in ogni caso, era stata richiesta conferma dell'avvenuto CP versamento dei contributi per i periodi non lavorati alla Filiale Metropolitana Roma Eur dell' senza ottenere riscontro alcuno;
che il predetto verbale di conciliazione aveva carattere novativo con conseguente autonomia delle obbligazioni assunte con la stipula dello stesso rispetto al rapporto precedentemente intercorso;
che, infine, il ricorrente aveva rinunciato a tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dalla sentenza di riammissione in servizio e, quindi, anche al credito che gli era derivato da tale pronuncia, così dovendo essere escluso ogni obbligo di restituzione da parte di CP_1.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
3. A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale ex art. 102 c.p.c., CP si costituiva con comparsa l' che eccepiva di aver provveduto ad aggiornare l'estratto conto previdenziale del lavoratore inserendo i periodi lavorati e aggiornando l'estratto conto mediante l'inserimento della data di riammissione in servizio come stabilita nel punto 7 del verbale di erano stati, pertanto, oggetto di completaconciliazione sottoscritto tra le parti. I periodi CP_3 regolarizzazione.
CP contestava che vi fosse evidenza diCon riferimento, invece, ai periodi NON lavorati, l' pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro non essendo chiaro a che titolo fossero stati versati gli importi e, in ogni caso, tenuto conto del loro ammontare, gli stessi dovevano essere riferiti alla sola quota a carico del lavoratore e non anche a quella a carico del datore. CP L' affermava, in ogni caso, che parte ricorrente con il verbale di conciliazione aveva accettato che la decorrenza giuridica ed economica del nuovo contratto stipulato fosse diversa rispetto a quella originaria e, pertanto, per i periodi pregressi, l' CP_2 non avrebbe potuto riconoscere contributi previdenziali, non sorretti da una valida giustificazione sul piano giuridico.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
4. Con ordinanza del 26.9.2023 il Tribunale, al fine di chiarire la vicenda in ordine all'effettivo versamento da parte di Controparte_1 dei contributi per i periodi non lavorati, ordinava all' CP_2
Filiale Metropolitana Roma Eur - Largo Josemaria Escriva de Balaguer n. 11, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., di "fornire ogni informazione e documentazione utile al fine di accertare l'assolvimento dell'onere contributivo da parte di Controparte_1 in favore di Parte_1
relativamente alle retribuzioni liquidate per il periodo e per il periodo cd "non lavorato" (dal
23.12.2003 al 16.12.2007) e oggetto di condanna da parte della Corte di Appello di Catanzaro, e in particolare in relazione ai contributi versati dal 1.7.2002 al 15.12.2007, specificando l'entità dei CP contributi versati;
nonché ordina all' di esibire eventuale prova dell'aggiornamento dell'estratto contributivo relativo al ricorrente", senza tuttavia ottenere esito alcuno.
Sul punto si precisa che CP_1 nelle note depositate in data 8.3.2024, ho depositato nuova documentazione dalla quale emergerebbe il versamento a favore del Parte_1 dei contributi sia lato lavoratore che lato datore di lavoro.
Rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa per discussione, a seguito dell'udienza del
16.6.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note sostitutive di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5.La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, si rileva che la vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dalla dipendente (la quale assume che non doveva essere restituita alla datrice di lavoro in quanto da quest'ultima giammai versata) appare poco chiara ove si consideri che CP_1 ha CP affermato di aver versato all'Ipost (cui è subentrato l' nel 2010) anche la contribuzione per i periodi non lavorati mentre l'CP- afferma che in relazione a tale contribuzione
-a differenza di quella relativa ai periodi lavorati che risulta invece regolarmente versata non vi sarebbe prova del
-
versamento e, comunque, tali contributi non sarebbero visualizzabili dall' CP_2 verosimilmente per CP problemi di allineamento tra i sistemi informatici di Ipost e
5. In ogni caso e a prescindere da tale evenienza, appare assorbente, ai fini della decisione, la circostanza che, con il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dal ricorrente in data 24.11.2008,
le parti hanno espressamente previsto l'assunzione del lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale e “con anzianità convenzionale,
valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio avvenuta in data 16.12.2007" (cfr. verbale in atti); Il verbale di accordo in esame contiene l'espressa rinuncia del lavoratore “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio" (punto 2 del verbale di conciliazione in atti).
La predetta rinuncia, unitamente alla previsione della clausola prevista al punto 13 dell'accordo, con la quale il lavoratore si è obbligato a restituire a Controparte_1 "gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari ad €39.982,81 e secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società", non può che essere letta come conferma della volontà della ricorrente di non avvalersi della sentenza di riammissione.
Ed è proprio dalle previsioni sopra riportate che si ricava l'infondatezza della domanda attorea.
Infatti, appare sufficiente rilevare che le parti hanno esplicitamente e pattiziamente individuato nel verbale di conciliazione la data del 16.12.2007 come quella di decorrenza dell'assunzione e, quindi, del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed hanno espressamente dichiarato, nel penultimo capoverso del verbale, che l'accordo aveva carattere novativo (ex art. 1965 c.c.)
Parte_1Ciò posto, deve rilevarsi che l'unica fonte del diritto di al versamento dei contributi previdenziali per i periodi non lavorati era proprio la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro e tale diritto è venuto meno con la espressa rinuncia del lavoratore ad avvalersi degli effetti giuridici ed economici della pronuncia.
Ed infatti, il versamento dei contributi presuppone la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro e, nel caso di specie, l'esistenza e la ricostituzione di un rapporto di lavoro successivamente allo spirare del termine del contratto di lavoro a tempo determinato era unicamente effetto della pronuncia giudiziale, ai quali effetti giuridici ed economici, come già detto, il ricorrente ha espressamente rinunciato.
Il ricorrente, inoltre, non ha mai contestato la piena efficacia e la validità dell'accordo sottoscritto dallo stesso in sede sindacale il 24.11.2008 né ha mai dedotto alcun vizio del consenso che potesse determinare l'annullabilità dell'accordo, (con conseguente decadenza dalla impugnativa anche ex art. 2113 cc).
Al riguardo, deve essere condivisa la prospettazione fornita dalla convenuta Controparte_1 che ha affermato che avendo il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti natura “novativa” ex art. 1965 c.c.(v. pag. 3 del verbale), le obbligazioni ivi assunte sono autonome da quelle derivanti dal precedente rapporto di lavoro.
Conseguentemente, con riferimento alle retribuzioni corrisposte in esecuzione della sentenza della
Corte di appello di Catanzaro, è venuto meno ogni obbligo contributivo a carico della società datrice di lavoro, essendo venuto meno il precedente rapporto di lavoro avendo il ricorrente "rinunciato agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio" a fronte della assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio (con esclusione, quindi, della rilevanza dei periodi non lavorati).
Venendo meno l'obbligo contributivo per effetto dell'accordo sindacale, non vi è alcun obbligo di restituzione da parte di CP_1 e deve, pertanto, essere rigettata la domanda formulata in ricorso, di condanna al pagamento, da parte della società, della somma pari alla differenza tra la somma restituita dalla lavoratrice all'azienda al lordo della contribuzione previdenziale e la somma versata dalla società resistente alla lavoratrice in ottemperanza della sentenza di riammissione sopra richiamata.
6.Tale prospettazione è stata condivisa da numerose sentenze di merito prodotte dalla società convenuta (sentenza n. 3395 resa dalla Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro del 18 ottobre
2023; sentenza n. 497 resa dal Tribunale di Foggia Sezione Lavoro del 10 febbraio 2023; sentenza n.
343 resa dal Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza resa dal Tribunale di Brindisi SezioneSezione Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza resa dal Tribunale di Brindisi
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Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza n. 33 resa dal Tribunale di Chieti- Sezione Lavoro del 2 febbraio
2023; sentenza n. 101 resa dal Tribunale di La Spezia - Sezione Lavoro del 19 maggio 2023; sentenza n. 9632 resa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro del 28 ottobre 2023).
Da ultimo, anche la Corte di Appello di Bari con la sentenza 1246/2024 resa nella causa N. 904/2023
RG, depositata il 23.9.2024, ha ritenuto fondata l'impugnazione proposta da CP_1
affermando in caso analogo che “con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi, intervenendo sulle condizioni e sulle modalità
di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione. Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo transattivo generale e novativo
(v. punto 14 terzo capoverso)(...)
Ed ancora"È I noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa
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-manifestazione di volontà delle parti in tal senso il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso» (Cass. 02.03.2020, n. 5674, in motiv. p. 5). Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, un nuovo “accordo generale novativo" (si rammenta all'uopo che con la transazione "generale" le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto, altresì, che queste ultime (v. punti 3 e 4) rinunciano «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate. Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale "liquidato dall Pt 3 ", così come concordemente determinato in base al verbale di conciliazione sindacale,
non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati e inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 novembre 2016, n. 23093). E allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo,
le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni, laddove l'importo che la lavoratrice si è impegnata a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di Controparte_1 per l'arco temporale in cui non vi era stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva".
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
7. Le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità e complessità della questione esaminata e della recente giurisprudenza di merito formatasi sul punto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 2.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara