TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DE CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2237/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SANTELLA LORENZA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIAVENTONE CP_1 P.IVA_1 MASSIMILIANO
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 650 c.p.c. Fideiussione.
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'illustre ed intestato Giudice unico: sospendere la esecutorietà del decreto ingiuntivo numero 3666/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza ai sensi dell'articolo 649 cpc sussistendo gravi motivi;
Accertare e dichiarare la qualifica di consumatore dell'opponente nel contratto di fideiussione in atti;
Dichiarare la abusività delle clausole n.7, 9,6 del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 33 comma 2 lettera b),r),t codice del consumo salvo altra valutazione del giudice e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione intervenuto tra Controparte_2
e stipulato il 22.9.2005; dichiarare in conseguenza la nullità del
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza n.3666/2013; con ogni e ulteriore provvedimento conseguente”
pagina 1 di 4 Per parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE Rigettarsi la domanda di sospensione dell'esecutorietà del D.I. n. 3666/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. NEL MERITO Disattesa ogni avversa difesa, domanda e/o eccezione, rigettarsi l'opposizione ex adverso promossa e, confermarsi il Decreto Ingiuntivo n. 3666/2013 emesso da codesto Tribunale. Condannarsi, comunque, il signor al pagamento in Parte_1 favore della deducente della somma complessiva di € 109.382,02, o della diversa CP_1 maggiore o minor somma che dovesse emergere all'esito del giudizio, oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattualmente previsto (comunque entro il limite di cui alla Legge anti usura) da ogni singola scadenza e sino al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA Riservata ogni ulteriore deduzione, produzione documentale e istanza istruttoria nei termini che verranno concessi ex art. 183 co. VI° c.p.c. IN OGNI CASO Spese di lite, oltre ad oneri ed accessori, integralmente rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3666/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza il 20.11.2013, non opposto e dichiarato definitivo, con cui gli era stato ingiunto il pagamento nei confronti della
[...]
dell'importo di Euro 109.382,02, oltre interessi come da domanda, spese e Controparte_2 compensi della procedura di ingiunzione, quale fideiussore di del credito residuo Parte_2 derivante da un contratto di mutuo.
L'attore opponente a fondamento dell'opposizione eccepiva l'abusività delle clausole del contratto di fideiussione n. 6, 7 e 9 per violazione dell'art. 33 comma 2 lettera b), r), t del Codice del Consumo sulla base di quanto statuito da SS.UU. 9479/2023, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per il rigetto o la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento formulata dall'opposta.
2. Costituitasi in giudizio remettendo Controparte_3 che il credito le era stato ceduto con contratto 31.3.2021, deduceva l'inapplicabilità della normativa consumeristica, nonché l'infondatezza e la genericità delle conseguenti eccezioni di nullità.
Concludeva, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, la declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione o, in via subordinata, il suo rigetto nel merito.
3. Seguiva lo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché le istanze istruttorie formulate,
pagina 2 di 4 disponendo il rinvio all'udienza del 27.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
All'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c..
4. L'opposizione non è ammissibile, perché – stando alla pronuncia della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 9479/2023 – non rivestiva lo status di consumatore al momento Parte_1 del rilascio della fideiussione.
4.1. Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023 hanno riconosciuto al consumatore la facoltà di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650
c.p.c., qualora il credito oggetto di ingiunzione si fondi su un contratto contenente clausole abusive ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE, in un'ottica di tutela effettiva del consumatore.
4.2. Dai documenti versati in atti risulta, infatti, che , alla data della Parte_1 sottoscrizione della fideiussione del 22.9.2005, ricopriva la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di (allegato: visura storica).
Peraltro, la citata società disponeva di un capitale di Euro 50.000,00 di cui la quota più cospicua, di Euro 21.000,00, era detenuta proprio dall'attore.
Nel caso di specie, invece, l'attore opponente non ha quindi agito in veste di consumatore
(ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”), bensì per scopi attinenti alla propria attività imprenditoriale, nei termini sopra esposti e in tale veste ha sottoscritto la garanzia personale azionata.
La prestazione della fideiussione non risulta pertanto estranea all'attività imprenditoriale svolta, e quindi non può ritenersi che l'attore abbia agito in veste di consumatore.
È evidente, infatti, che la stipula di una fideiussione da parte di una persona fisica a garanzia di debiti contratti nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta non possa ricondursi ad un atto del consumatore, che invece agisce per scopi del tutto estranei alla sfera professionale, per esigenze personali e/o familiari, come ricordato da Cass. n. 13643/2006.
A ciò si aggiunga, inoltre, che l'attore non ha specificato l'incidenza delle allegate clausole vessatorie della fideiussione sul credito oggetto della domanda monitoria.
pagina 3 di 4 5. Ne consegue che l'attore opponente non può giovarsi della tutela offerta dalla pronuncia a
Sezioni Unite n. 9479/2023, che riguarda i soli consumatori di fronte a clausole abusive e, pertanto, l'opposizione tardiva spiegata risulta inammissibile.
6. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa portato dal d.i. opposto al parametro minimo per tutte le fasi – esclusa quella istruttoria limitata al deposito di una sola memoria avente identico contenuto rispetto alla comparsa - previste dal citato D.M. stante la linearità delle questioni dedotte e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2237/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opposta, liquidate in Parte_1
Euro 4.217,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege.
Vicenza, 16 dicembre 2025
Il Giudice
DE CI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DE CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2237/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SANTELLA LORENZA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIAVENTONE CP_1 P.IVA_1 MASSIMILIANO
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 650 c.p.c. Fideiussione.
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'illustre ed intestato Giudice unico: sospendere la esecutorietà del decreto ingiuntivo numero 3666/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza ai sensi dell'articolo 649 cpc sussistendo gravi motivi;
Accertare e dichiarare la qualifica di consumatore dell'opponente nel contratto di fideiussione in atti;
Dichiarare la abusività delle clausole n.7, 9,6 del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 33 comma 2 lettera b),r),t codice del consumo salvo altra valutazione del giudice e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione intervenuto tra Controparte_2
e stipulato il 22.9.2005; dichiarare in conseguenza la nullità del
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza n.3666/2013; con ogni e ulteriore provvedimento conseguente”
pagina 1 di 4 Per parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE Rigettarsi la domanda di sospensione dell'esecutorietà del D.I. n. 3666/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. NEL MERITO Disattesa ogni avversa difesa, domanda e/o eccezione, rigettarsi l'opposizione ex adverso promossa e, confermarsi il Decreto Ingiuntivo n. 3666/2013 emesso da codesto Tribunale. Condannarsi, comunque, il signor al pagamento in Parte_1 favore della deducente della somma complessiva di € 109.382,02, o della diversa CP_1 maggiore o minor somma che dovesse emergere all'esito del giudizio, oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattualmente previsto (comunque entro il limite di cui alla Legge anti usura) da ogni singola scadenza e sino al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA Riservata ogni ulteriore deduzione, produzione documentale e istanza istruttoria nei termini che verranno concessi ex art. 183 co. VI° c.p.c. IN OGNI CASO Spese di lite, oltre ad oneri ed accessori, integralmente rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3666/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza il 20.11.2013, non opposto e dichiarato definitivo, con cui gli era stato ingiunto il pagamento nei confronti della
[...]
dell'importo di Euro 109.382,02, oltre interessi come da domanda, spese e Controparte_2 compensi della procedura di ingiunzione, quale fideiussore di del credito residuo Parte_2 derivante da un contratto di mutuo.
L'attore opponente a fondamento dell'opposizione eccepiva l'abusività delle clausole del contratto di fideiussione n. 6, 7 e 9 per violazione dell'art. 33 comma 2 lettera b), r), t del Codice del Consumo sulla base di quanto statuito da SS.UU. 9479/2023, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per il rigetto o la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento formulata dall'opposta.
2. Costituitasi in giudizio remettendo Controparte_3 che il credito le era stato ceduto con contratto 31.3.2021, deduceva l'inapplicabilità della normativa consumeristica, nonché l'infondatezza e la genericità delle conseguenti eccezioni di nullità.
Concludeva, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, la declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione o, in via subordinata, il suo rigetto nel merito.
3. Seguiva lo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché le istanze istruttorie formulate,
pagina 2 di 4 disponendo il rinvio all'udienza del 27.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
All'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c..
4. L'opposizione non è ammissibile, perché – stando alla pronuncia della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 9479/2023 – non rivestiva lo status di consumatore al momento Parte_1 del rilascio della fideiussione.
4.1. Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023 hanno riconosciuto al consumatore la facoltà di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650
c.p.c., qualora il credito oggetto di ingiunzione si fondi su un contratto contenente clausole abusive ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE, in un'ottica di tutela effettiva del consumatore.
4.2. Dai documenti versati in atti risulta, infatti, che , alla data della Parte_1 sottoscrizione della fideiussione del 22.9.2005, ricopriva la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di (allegato: visura storica).
Peraltro, la citata società disponeva di un capitale di Euro 50.000,00 di cui la quota più cospicua, di Euro 21.000,00, era detenuta proprio dall'attore.
Nel caso di specie, invece, l'attore opponente non ha quindi agito in veste di consumatore
(ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”), bensì per scopi attinenti alla propria attività imprenditoriale, nei termini sopra esposti e in tale veste ha sottoscritto la garanzia personale azionata.
La prestazione della fideiussione non risulta pertanto estranea all'attività imprenditoriale svolta, e quindi non può ritenersi che l'attore abbia agito in veste di consumatore.
È evidente, infatti, che la stipula di una fideiussione da parte di una persona fisica a garanzia di debiti contratti nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta non possa ricondursi ad un atto del consumatore, che invece agisce per scopi del tutto estranei alla sfera professionale, per esigenze personali e/o familiari, come ricordato da Cass. n. 13643/2006.
A ciò si aggiunga, inoltre, che l'attore non ha specificato l'incidenza delle allegate clausole vessatorie della fideiussione sul credito oggetto della domanda monitoria.
pagina 3 di 4 5. Ne consegue che l'attore opponente non può giovarsi della tutela offerta dalla pronuncia a
Sezioni Unite n. 9479/2023, che riguarda i soli consumatori di fronte a clausole abusive e, pertanto, l'opposizione tardiva spiegata risulta inammissibile.
6. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa portato dal d.i. opposto al parametro minimo per tutte le fasi – esclusa quella istruttoria limitata al deposito di una sola memoria avente identico contenuto rispetto alla comparsa - previste dal citato D.M. stante la linearità delle questioni dedotte e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2237/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opposta, liquidate in Parte_1
Euro 4.217,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege.
Vicenza, 16 dicembre 2025
Il Giudice
DE CI
pagina 4 di 4