Ordinanza cautelare 27 febbraio 2023
Sentenza 7 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01256/2026REG.PROV.COLL.
N. 01025/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2024, proposto da
CI UC, in proprio e quale titolare della ditta individuale Blues Bar di CI UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Salvo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Salviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - sezione staccata di Pescara (sezione prima) n. 336/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Salvo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. ID TE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto il provvedimento n. 9205 dell’8 novembre 2022, con cui l’Amministrazione ha disposto la rimozione delle opere abusive con contestuale irrogazione di sanzione pecuniaria nei confronti dell’odierno appellante.
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 33/2023 proposto dinanzi al Tar per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, quest’ultimo ha impugnato il provvedimento deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge. Nullità dei provvedimenti gravati per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, in combinato disposto con gli artt. 10 bis e 21 bis l. 241/90, e degli artt. 1366 e 1367 cod. civ.
2) Sub A). Violazione di legge. Violazione di norme regolamentari e pianificatorie. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 NTA del Comune in disposto con l’art. 41 sexies L. 1150/42, modificato dall’art. 2 L. 122/89. Insussistenza della distrazione dell’area a parcheggio. Inconsistenza della perdita di destinazione commerciale dell’immobile e della conseguente minacciata decadenza dall’autorizzazione. Parcheggio privato. Parcheggi esterni e pubblici che consentono il mantenimento della destinazione.
3) Sub B). Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 27 e 34 DPR 380/01. Dehors consistente in pergotenda. Legittimità dell’apposizione della tenda. Edilizia libera e non necessità di titolo edilizio. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 222/16, con riferimento al n. 50 dell’allegato al D.M. 2 marzo 2018. Amovibilità e pertinenzialità
4) Sub C). Violazione e falsa applicazione dell’art. 142, lett. a), d.lgs. 42/04.
Eccesso di potere. Contraddittorietà. La tenda insiste su area che dista dalla linea di battigia oltre m. 300. Non necessità dell’autorizzazione paesaggistica. Intervento costituente libera attività edilizia giusta disposto dell’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 222/16, con riferimento al n. 50 dell’allegato al D.M. 2 marzo 2018. Disparità di trattamento. Carenza di motivazione.
3. Il Tar adito, con la sentenza 7 novembre 2023, n. 336, ha respinto il ricorso.
4. Avverso tale pronuncia è insorto il sig. CI UC con atto di appello depositato 7 febbraio 2024 a mezzo del quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
Con l’unico motivo di appello, si censura la sentenza nella parte in cui ritiene che la struttura non rientri tra gli interventi di edilizia libera. Secondo parte appellante, trattandosi di un dehor/pergotenda amovibile, la sanzione non sarebbe potuta consistere nella demolizione, per ciò ponendosi il provvedimento in contrasto con l’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2021. Sotto altro profilo il Comune non risulterebbe competente ad irrogare la sanzione pecuniaria in quanto l’opera si trova ad una distanza inferiore a 300 metri dal mare ricadendo nell’ambito di competenza della Soprintendenza
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 28 marzo 2024.
6. All’udienza di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’appello è fondato.
8. In linea di diritto, va ribadita la giurisprudenza che ha sancito la natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, di tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile. Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione; oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende ovvero del materiale avente analoga funzione (i pannelli leggeri retrattili e regolabili). Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
8.1 Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l’art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.
9. Le opere in questione, dunque, non necessitavano di autorizzazione a costruire nei termini richiesti dal Comune, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati. Dalla documentazione fotografica in atti emerge infatti che l’opera, seguendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, non si presta ad una qualificazione in termini di nuova costruzione necessitante del permesso di costruire ovvero di ristrutturazione, in quanto la copertura in pannelli leggerei regolabili (aventi funzione e consistenza analoga ad una tenda) è completamente ritraibile e l’opera assolve ad una funzione di copertura, con ancoraggio parimenti leggero, connotandosi in termini di accessorietà. 9.1 A questo proposito va richiamata la giurisprudenza condivisa (cfr. ad es. sentenze nn. 6263 del 2023 e 3393 del 2021 di questo Consiglio di Stato) con riferimento alla natura dei «manufatti leggeri» quali tende o gazebo, annoverabili nell’edilizia libera.
9.2 La pergotenda o i manufatti analoghi danno vita ad un’opera che per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determina la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda” o una analoga copertura leggera, anche in materiale plastico. Sono al riguardo state elaborate le seguenti condizioni: - deve trattarsi, appunto, di una “tenda” (nei sensi predetti, quindi moderni ed adeguati all’evoluzione dei materiali e del senso estetico), ovvero di un elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato a una migliore fruizione dello spazio esterno; la struttura deve rappresentare un mero elemento accessorio rispetto alla tenda di copertura, necessario al sostegno e all’estensione della stessa; gli elementi di copertura e di chiusura devono essere non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell'edificio “principale”. L’opera con le descritte caratteristiche si differenzia quindi dalla tettoia per presentare una struttura più leggera, non stabilmente infissa al suolo e con una funzione meramente accessoria, consistente nel sostegno e nell'estensione della tenda stessa, presentando elementi di copertura e chiusura facilmente amovibili e completamente retraibili (C.d.S, VII, 2.4.2025, n. 2834 e sez. IV n. 8199/2025).
10. Infine, nel caso in esame neppure va condivisa la motivazione della sentenza che evoca un vincolo paesaggistico, non provato e in particolare neppure indicato a presupposto motivazionale ed applicativo della stessa ordinanza impugnata.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
12. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI NC, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
ID TE, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID TE | BI NC |
IL SEGRETARIO