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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10632 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 14633/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Ulisse Forziati - presidente rel. ed est. dott. Valerio Colandrea - giudice dott. Mario Fucito - giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 30.06.2023 e notificato in data 01.08.2023 da
, nato a [...] in data [...], cod. fiscale Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] in data [...], cod. fiscale Parte_2
nato a [...] in data [...], codice C.F._2 Parte_3 fiscale , elettivamente domiciliati in Fasano (BR), via XXV Aprile n. 13, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Leonardo Potenza, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
ATTORI
Controparte_1
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione normativa antitrust
Conclusioni per gli attori:
1. dichiarare la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957
c.c. (cfr. art. 5 fideiussione omnibus del 29/1/2015 ed art. 6 delle fideiussioni specifiche del
28/12/2012 e 29/1/2015);
2. dichiarare la nullità parziale della clausola che limita e differisce
l'esercizio dei diritti di regresso e surroga del fideiussore ex artt. 1949 e 1950 c.c. (cfr. art. 9 delle fideiussioni specifiche del 28/12/2012 e 29/1/2015 ed art. 8 della fideiussione omnibus del 29/1/2015);
3. applicare il termine ordinario di decadenza ex art. 1957 c.c. (6 mesi) nei
1 confronti della banca e per l'effetto ritenere inefficace l'azione della banca oltre i termini di legge;
4. dichiarare la liberazione dei fideiussori per le obbligazioni oggetto delle predette clausole;
5. condannare la banca alla refusione delle spese legali, come da legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Con decreto ingiuntivo n. 117/2022, il tribunale di Castrovillari ha ingiunto a Pt_1
, e in qualità di fideiussori della
[...] Parte_2 Parte_4 [...]
(altra destinataria dell'ingiunzione), di pagare, in solido tra loro e in favore Parte_5 di € 241.332,19, oltre interessi e spese, a titolo di esposizione debitoria Controparte_1 relativa ad un contratto di conto corrente e a due mutui chirografari.
I tre fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale di
Castrovillari, avanzando, nelle conclusioni dell'atto di citazione, una domanda volta ad accertare la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. In particolare, a supporto della anzidetta richiesta, gli opponenti hanno dedotto quanto segue: «Le fideiussioni esibite dalla Banca opposta a fondamento della domanda monitoria rivolta contro i garanti fideiussioni sia esse specifiche che omnibus (doc.9-10-11), sanciscono lo schema negoziale delle fideiussioni dichiarate nulle dalla giurisprudenza ed in special modo dalle SS.UU. della
A.C. con la nota decisione emessa a dicembre 2021. In particolare si osserva che sia quelle omnibus che le fideiussioni specifiche contengono in maniera puntuale le clausole dichiarate nulle vale a dire art.2 “solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni”; art. 5 “responsabilità del fideiussore “in cui viene prevista espressamente la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. indicato in 36 mesi;
art. 7 pagamento del fideiussore.; “art.8 efficacia della fideiussione e delle sue modifiche consistenza di più fideiussioni limitazione all'esercizio del diritto di regresso e di surroga”. Il Decreto Ingiuntivo ivi opposto deve essere revocato stante l'invalidità delle garanzie fideiussorie da cui è assistito il credito ex adverso vantato in giudizio» (cfr. p. 15 ricorso in riassunzione).
Con ordinanza del 21.04.2023, il tribunale di Castrovillari si è dichiarato incompetente in relazione alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale, individuando il giudice competente nel tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.
Gli opponenti hanno quindi riassunto il giudizio, chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare, la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni contratte con la 2) accertare e dichiarare la CP_2 nullità assoluta delle garanzie fideiussorie imposte come essenziali e fatte sottoscrivere su moduli prestampati agli odierni attori dalla Banca convenuta – pena la chiusura di ogni rapporto di credito con la società correntista per violazione del combinato Parte_5 disposto degli artt. 2 co., 2 lett. a) della legge antitrust n. 287 del 1990, art. 1418 e 1419, 1
2 co., c.c.; nonché dell'art. 119 TUB e delle disposizioni di cui alla Delibera CICR del
04.03.2003».
è rimasta contumace. Controparte_1
§ 2. In via preliminare va rilevato che i ricorrenti hanno modificato per due volte le loro conclusioni.
Nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositata in data 27.03.2024, hanno insistito nella richiesta di accertamento della nullità dei negozi fideiussori per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con conseguente dichiarazione che nulla era da essi dovuto alla banca, e hanno chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno da essi subito “anche per violazione dell'art. 119 TUB e delle disposizioni di cui alla Delibera CICR del
04.03.2003 – da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, nei limiti delle fideiussioni per cui è causa”. Come si può agevolmente notare, rispetto alla richiesta iniziale volta all'accertamento della nullità delle garanzie da essi prestate, gli attori hanno aggiunto una domanda nuova, avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno, che va dichiarata inammissibile, non costituendo una mera modifica della domanda iniziale, ma aggiungendosi ad essa, senza che ciò sia giustificato dalle difese della resistente, rimasta contumace (vedi sul punto Cass., sez. un., n. 12310 del 15.06.2015; Cass., sez. II, n. 28873 del 08/11/2024). Del resto, il tribunale di Castrovillari si è dichiarato incompetente soltanto in relazione alla domanda di accertamento della nullità per violazione del diritto antitrust, con la conseguenza che ogni altra questione è rimasta riservata alla cognizione del detto Tribunale
(che ha poi dichiarato improcedibile la domanda della banca per mancato esperimento del tentativo di mediazione e ha rigettato la domanda riconvenzionale della debitrice principale, accertando un credito di € 130.330,58 a favore della banca, cfr. sentenza n. 846 del 2025, prodotta dai ricorrenti in data 17.09.2025).
L'ulteriore modifica della domanda è avvenuta all'atto della precisazione delle conclusioni
(vedi note per la trattazione scritta della causa depositate in data 17.09.2025, nonché le conclusioni riportate in epigrafe). I fideiussori hanno introdotto ulteriori temi nuovi, quali la dichiarazione di nullità parziale della clausola che limita e differisce l'esercizio dei diritti di regresso e surroga del fideiussore e l'accertamento della decadenza della banca dalla fideiussione in conseguenza dell'applicazione del termine ordinario di 6 mesi.
Ora, se è vero che la nullità, totale o parziale, del negozio giuridico è rilevabile d'ufficio senza che vi siano preclusioni di sorta per il giudice (purché la causa di nullità risulti dagli atti), ciò non vale per la decadenza ex art. 1957 cod. civ. dell'istituto di credito dalla fideiussione, che può essere rilevata soltanto in presenza di apposita eccezione di parte (cfr., tra le tante,
Cass., sez. III, n. 8023 del 25/03/2024).
Pertanto, stante l'inammissibilità delle domande nuove formulate in sede di I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni, il thema decidendum
3 resta confinato all'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, restando salva la verifica di ulteriori cause di nullità risultanti dagli atti.
§ 3. Secondo quanto appurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (doc.
11 attore), la presenza di tre specifiche clausole all'interno dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e l'applicazione in modo uniforme di detto schema da parte degli istituti di credito integra una violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990. Nel suddetto provvedimento, la Banca
d'Italia ha precisato che le altre clausole presenti nello schema non sono lesive della concorrenza.
Le tre clausole “sanzionate” dall'istituto di vigilanza sono la n. 2, la n. 6 e la n. 8 dello schema ABI;
si tratta, in particolare: a) della cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2);
b) della "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato» (art. 6); c) della cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale
«qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (vedi sul punto, oltre al provvedimento n. 55 del 2005, Cass., sez. un., 30/12/2021, n. 41994).
Come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la nullità, parziale, delle fideiussioni redatte in conformità dello schema ABI può essere pronunziata soltanto quando risulti dagli atti «il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza» (cfr. Cass., sez. I, 25/01/2025, n. 1851; in senso conforme Cass., sez. I, 27/04/2025, n.11060; Cass., sez. I, 25/11/2024, n. 30383).
Inoltre, l'accertamento della Banca d'Italia, risalendo al 2005, «non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova» (cfr.
Cass., sez. I, 17/01/2025, n. 1170; in senso conforme: Cass., sez. I, 25/01/2025, n. 1851;
Cass., sez. I, 27/04/2025, n.11060). Ancora, l'accertamento di cui sopra vale per le
4 fideiussioni omnibus e non per quelle specifiche (cfr. le già citate Cass. n. 1851/2025, Cass.
n.11060/2025 e Cass. n. 30383/2024).
Nel caso in esame, né la fideiussione omnibus del 29.01.2015 (doc. 9 ricorrenti) né la fideiussione specifica del 29.01.2015 (doc. 11 ricorrenti) contengono le clausole oggetto del provvedimento n. 55 del 2005. Esse prevedono una deroga all'art. 1957 cod. civ., ma di tenore diverso rispetto allo schema ABI del luglio 2003; secondo quanto previsto all'art. 6 di ciascuna fideiussione, «i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga dell'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione».
Dunque, nessuna nullità per violazione del diritto antitrust può predicarsi rispetto alle due garanzie sino ad ora esaminate: da un lato, esse non rientrano nell'ambito temporale dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, dall'altro, non contengono alcuna delle clausole limitative della concorrenza oggetto del provvedimento n. 55/2005.
Inoltre, l'art. 1957 cod. civ. è norma derogabile dalle parti, sicché la clausola non può dirsi nulla soltanto per aver elevato il termine di decadenza da 6 a 36 mesi (sulla derogabilità dell'art. 1957 cod. civ. vedi Cass., sez. III, 13/01/2025, n. 835).
La fideiussione specifica del 28.12.2012, prodotta come doc. 10, è scarsamente leggibile;
tuttavia, sono gli stessi attori ad ammettere che il suo art. 6 riproduce l'art. 6 delle altre due garanzie, sicché anche rispetto ad essa non sussiste alcuna violazione del diritto antitrust: le clausole non coincidono con quelle oggetto del provvedimento n. 55 del 2005 e la fideiussione risale comunque ad un periodo successivo rispetto a quello indagato dall'Autorità di vigilanza.
Alla luce di quanto precede, la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287 del 1990 è infondata.
§ 4. La clausola che limita il diritto di regresso del fideiussore è formulata nel modo seguente: «Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofideiussori sino a quando ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta».
Ad avviso del collegio, si tratta di una clausola valida, posto che non vi è alcuna norma imperativa che vieti alle parti di pattuire una parziale deroga al disposto degli artt. 1949 –
1950 cod. civ., posticipando i diritti di regresso e surroga del fideiussore alla preventiva soddisfazione del diritto di credito garantito.
§ 5. Per la prima volta in comparsa conclusionale, i ricorrenti hanno affermato di aver stipulato le fideiussioni in atti in qualità di consumatori, richiamando a fondamento delle loro domande la disciplina delle clausole vessatorie prevista dagli artt. 33 e ss. del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005).
Orbene, la deduzione in esame risulta formulata in modo generico ed è priva di riscontro probatorio, non risultando dagli atti la qualità di consumatori degli opponenti. Inoltre, i
5 fideiussori non hanno proposto una domanda di accertamento della natura vessatoria dell'art. 6 delle fideiussioni (domanda, peraltro, non rientrante nella competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa), sicché la relativa questione non può trovare ingresso nel presente giudizio. Infatti, non essendovi una domanda della banca da contrastare, non vi è spazio per il rilievo della vessatorietà in via di eccezione.
Occorre poi considerare che, «i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore» (cfr. Cass., sez. III, 13/12/2018, n. 32225; in senso conforme Cass. Cass., sez. VI, n. 1666 del 24/01/2020).
Ebbene, almeno per quanto riguarda e , risulta dagli Parte_2 Parte_1 atti la loro qualità di professionisti. In particolare, dall'esame della visura della Camera di
Commercio (doc. 4), emerge che: a) ha rivestito la carica di Parte_2 amministratrice della società dal 2011 e sino al giugno 2020 ed è socia della stessa con una quota pari al 76,50%; b) è titolare di una quota pari al 23,50% del capitale Parte_1 sociale della debitrice principale ed è stato nominato liquidatore della società nel giugno 2020.
In conclusione, la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni deve essere respinta. Le altre domande sono inammissibili.
Nulla sulle spese stante la contumacia di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda volta all'accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287 del 1990;
b) dichiara inammissibili le altre domande avanzate dai ricorrenti;
b) nulla sulle spese.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.11.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Ulisse Forziati
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Ulisse Forziati - presidente rel. ed est. dott. Valerio Colandrea - giudice dott. Mario Fucito - giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 30.06.2023 e notificato in data 01.08.2023 da
, nato a [...] in data [...], cod. fiscale Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] in data [...], cod. fiscale Parte_2
nato a [...] in data [...], codice C.F._2 Parte_3 fiscale , elettivamente domiciliati in Fasano (BR), via XXV Aprile n. 13, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Leonardo Potenza, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
ATTORI
Controparte_1
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione normativa antitrust
Conclusioni per gli attori:
1. dichiarare la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957
c.c. (cfr. art. 5 fideiussione omnibus del 29/1/2015 ed art. 6 delle fideiussioni specifiche del
28/12/2012 e 29/1/2015);
2. dichiarare la nullità parziale della clausola che limita e differisce
l'esercizio dei diritti di regresso e surroga del fideiussore ex artt. 1949 e 1950 c.c. (cfr. art. 9 delle fideiussioni specifiche del 28/12/2012 e 29/1/2015 ed art. 8 della fideiussione omnibus del 29/1/2015);
3. applicare il termine ordinario di decadenza ex art. 1957 c.c. (6 mesi) nei
1 confronti della banca e per l'effetto ritenere inefficace l'azione della banca oltre i termini di legge;
4. dichiarare la liberazione dei fideiussori per le obbligazioni oggetto delle predette clausole;
5. condannare la banca alla refusione delle spese legali, come da legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Con decreto ingiuntivo n. 117/2022, il tribunale di Castrovillari ha ingiunto a Pt_1
, e in qualità di fideiussori della
[...] Parte_2 Parte_4 [...]
(altra destinataria dell'ingiunzione), di pagare, in solido tra loro e in favore Parte_5 di € 241.332,19, oltre interessi e spese, a titolo di esposizione debitoria Controparte_1 relativa ad un contratto di conto corrente e a due mutui chirografari.
I tre fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale di
Castrovillari, avanzando, nelle conclusioni dell'atto di citazione, una domanda volta ad accertare la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. In particolare, a supporto della anzidetta richiesta, gli opponenti hanno dedotto quanto segue: «Le fideiussioni esibite dalla Banca opposta a fondamento della domanda monitoria rivolta contro i garanti fideiussioni sia esse specifiche che omnibus (doc.9-10-11), sanciscono lo schema negoziale delle fideiussioni dichiarate nulle dalla giurisprudenza ed in special modo dalle SS.UU. della
A.C. con la nota decisione emessa a dicembre 2021. In particolare si osserva che sia quelle omnibus che le fideiussioni specifiche contengono in maniera puntuale le clausole dichiarate nulle vale a dire art.2 “solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni”; art. 5 “responsabilità del fideiussore “in cui viene prevista espressamente la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. indicato in 36 mesi;
art. 7 pagamento del fideiussore.; “art.8 efficacia della fideiussione e delle sue modifiche consistenza di più fideiussioni limitazione all'esercizio del diritto di regresso e di surroga”. Il Decreto Ingiuntivo ivi opposto deve essere revocato stante l'invalidità delle garanzie fideiussorie da cui è assistito il credito ex adverso vantato in giudizio» (cfr. p. 15 ricorso in riassunzione).
Con ordinanza del 21.04.2023, il tribunale di Castrovillari si è dichiarato incompetente in relazione alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale, individuando il giudice competente nel tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.
Gli opponenti hanno quindi riassunto il giudizio, chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare, la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni contratte con la 2) accertare e dichiarare la CP_2 nullità assoluta delle garanzie fideiussorie imposte come essenziali e fatte sottoscrivere su moduli prestampati agli odierni attori dalla Banca convenuta – pena la chiusura di ogni rapporto di credito con la società correntista per violazione del combinato Parte_5 disposto degli artt. 2 co., 2 lett. a) della legge antitrust n. 287 del 1990, art. 1418 e 1419, 1
2 co., c.c.; nonché dell'art. 119 TUB e delle disposizioni di cui alla Delibera CICR del
04.03.2003».
è rimasta contumace. Controparte_1
§ 2. In via preliminare va rilevato che i ricorrenti hanno modificato per due volte le loro conclusioni.
Nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositata in data 27.03.2024, hanno insistito nella richiesta di accertamento della nullità dei negozi fideiussori per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con conseguente dichiarazione che nulla era da essi dovuto alla banca, e hanno chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno da essi subito “anche per violazione dell'art. 119 TUB e delle disposizioni di cui alla Delibera CICR del
04.03.2003 – da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, nei limiti delle fideiussioni per cui è causa”. Come si può agevolmente notare, rispetto alla richiesta iniziale volta all'accertamento della nullità delle garanzie da essi prestate, gli attori hanno aggiunto una domanda nuova, avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno, che va dichiarata inammissibile, non costituendo una mera modifica della domanda iniziale, ma aggiungendosi ad essa, senza che ciò sia giustificato dalle difese della resistente, rimasta contumace (vedi sul punto Cass., sez. un., n. 12310 del 15.06.2015; Cass., sez. II, n. 28873 del 08/11/2024). Del resto, il tribunale di Castrovillari si è dichiarato incompetente soltanto in relazione alla domanda di accertamento della nullità per violazione del diritto antitrust, con la conseguenza che ogni altra questione è rimasta riservata alla cognizione del detto Tribunale
(che ha poi dichiarato improcedibile la domanda della banca per mancato esperimento del tentativo di mediazione e ha rigettato la domanda riconvenzionale della debitrice principale, accertando un credito di € 130.330,58 a favore della banca, cfr. sentenza n. 846 del 2025, prodotta dai ricorrenti in data 17.09.2025).
L'ulteriore modifica della domanda è avvenuta all'atto della precisazione delle conclusioni
(vedi note per la trattazione scritta della causa depositate in data 17.09.2025, nonché le conclusioni riportate in epigrafe). I fideiussori hanno introdotto ulteriori temi nuovi, quali la dichiarazione di nullità parziale della clausola che limita e differisce l'esercizio dei diritti di regresso e surroga del fideiussore e l'accertamento della decadenza della banca dalla fideiussione in conseguenza dell'applicazione del termine ordinario di 6 mesi.
Ora, se è vero che la nullità, totale o parziale, del negozio giuridico è rilevabile d'ufficio senza che vi siano preclusioni di sorta per il giudice (purché la causa di nullità risulti dagli atti), ciò non vale per la decadenza ex art. 1957 cod. civ. dell'istituto di credito dalla fideiussione, che può essere rilevata soltanto in presenza di apposita eccezione di parte (cfr., tra le tante,
Cass., sez. III, n. 8023 del 25/03/2024).
Pertanto, stante l'inammissibilità delle domande nuove formulate in sede di I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni, il thema decidendum
3 resta confinato all'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, restando salva la verifica di ulteriori cause di nullità risultanti dagli atti.
§ 3. Secondo quanto appurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (doc.
11 attore), la presenza di tre specifiche clausole all'interno dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e l'applicazione in modo uniforme di detto schema da parte degli istituti di credito integra una violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990. Nel suddetto provvedimento, la Banca
d'Italia ha precisato che le altre clausole presenti nello schema non sono lesive della concorrenza.
Le tre clausole “sanzionate” dall'istituto di vigilanza sono la n. 2, la n. 6 e la n. 8 dello schema ABI;
si tratta, in particolare: a) della cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2);
b) della "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato» (art. 6); c) della cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale
«qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (vedi sul punto, oltre al provvedimento n. 55 del 2005, Cass., sez. un., 30/12/2021, n. 41994).
Come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la nullità, parziale, delle fideiussioni redatte in conformità dello schema ABI può essere pronunziata soltanto quando risulti dagli atti «il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza» (cfr. Cass., sez. I, 25/01/2025, n. 1851; in senso conforme Cass., sez. I, 27/04/2025, n.11060; Cass., sez. I, 25/11/2024, n. 30383).
Inoltre, l'accertamento della Banca d'Italia, risalendo al 2005, «non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova» (cfr.
Cass., sez. I, 17/01/2025, n. 1170; in senso conforme: Cass., sez. I, 25/01/2025, n. 1851;
Cass., sez. I, 27/04/2025, n.11060). Ancora, l'accertamento di cui sopra vale per le
4 fideiussioni omnibus e non per quelle specifiche (cfr. le già citate Cass. n. 1851/2025, Cass.
n.11060/2025 e Cass. n. 30383/2024).
Nel caso in esame, né la fideiussione omnibus del 29.01.2015 (doc. 9 ricorrenti) né la fideiussione specifica del 29.01.2015 (doc. 11 ricorrenti) contengono le clausole oggetto del provvedimento n. 55 del 2005. Esse prevedono una deroga all'art. 1957 cod. civ., ma di tenore diverso rispetto allo schema ABI del luglio 2003; secondo quanto previsto all'art. 6 di ciascuna fideiussione, «i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga dell'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione».
Dunque, nessuna nullità per violazione del diritto antitrust può predicarsi rispetto alle due garanzie sino ad ora esaminate: da un lato, esse non rientrano nell'ambito temporale dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, dall'altro, non contengono alcuna delle clausole limitative della concorrenza oggetto del provvedimento n. 55/2005.
Inoltre, l'art. 1957 cod. civ. è norma derogabile dalle parti, sicché la clausola non può dirsi nulla soltanto per aver elevato il termine di decadenza da 6 a 36 mesi (sulla derogabilità dell'art. 1957 cod. civ. vedi Cass., sez. III, 13/01/2025, n. 835).
La fideiussione specifica del 28.12.2012, prodotta come doc. 10, è scarsamente leggibile;
tuttavia, sono gli stessi attori ad ammettere che il suo art. 6 riproduce l'art. 6 delle altre due garanzie, sicché anche rispetto ad essa non sussiste alcuna violazione del diritto antitrust: le clausole non coincidono con quelle oggetto del provvedimento n. 55 del 2005 e la fideiussione risale comunque ad un periodo successivo rispetto a quello indagato dall'Autorità di vigilanza.
Alla luce di quanto precede, la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287 del 1990 è infondata.
§ 4. La clausola che limita il diritto di regresso del fideiussore è formulata nel modo seguente: «Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofideiussori sino a quando ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta».
Ad avviso del collegio, si tratta di una clausola valida, posto che non vi è alcuna norma imperativa che vieti alle parti di pattuire una parziale deroga al disposto degli artt. 1949 –
1950 cod. civ., posticipando i diritti di regresso e surroga del fideiussore alla preventiva soddisfazione del diritto di credito garantito.
§ 5. Per la prima volta in comparsa conclusionale, i ricorrenti hanno affermato di aver stipulato le fideiussioni in atti in qualità di consumatori, richiamando a fondamento delle loro domande la disciplina delle clausole vessatorie prevista dagli artt. 33 e ss. del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005).
Orbene, la deduzione in esame risulta formulata in modo generico ed è priva di riscontro probatorio, non risultando dagli atti la qualità di consumatori degli opponenti. Inoltre, i
5 fideiussori non hanno proposto una domanda di accertamento della natura vessatoria dell'art. 6 delle fideiussioni (domanda, peraltro, non rientrante nella competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa), sicché la relativa questione non può trovare ingresso nel presente giudizio. Infatti, non essendovi una domanda della banca da contrastare, non vi è spazio per il rilievo della vessatorietà in via di eccezione.
Occorre poi considerare che, «i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore» (cfr. Cass., sez. III, 13/12/2018, n. 32225; in senso conforme Cass. Cass., sez. VI, n. 1666 del 24/01/2020).
Ebbene, almeno per quanto riguarda e , risulta dagli Parte_2 Parte_1 atti la loro qualità di professionisti. In particolare, dall'esame della visura della Camera di
Commercio (doc. 4), emerge che: a) ha rivestito la carica di Parte_2 amministratrice della società dal 2011 e sino al giugno 2020 ed è socia della stessa con una quota pari al 76,50%; b) è titolare di una quota pari al 23,50% del capitale Parte_1 sociale della debitrice principale ed è stato nominato liquidatore della società nel giugno 2020.
In conclusione, la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni deve essere respinta. Le altre domande sono inammissibili.
Nulla sulle spese stante la contumacia di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda volta all'accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287 del 1990;
b) dichiara inammissibili le altre domande avanzate dai ricorrenti;
b) nulla sulle spese.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.11.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Ulisse Forziati
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