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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 08/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID RA, OR
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3758/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15632/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220163987760000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3002/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione nel 2022
In primo grado eccepiva:
- la mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata ( avviso bonario);
- la notifica della cartella avvenuta da casella di posta elettronica non censita nel Pubblico Registro.
Con la sentenza n. 15632/2023 , la Carte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accoglieva il ricorso proposto dal contribuente unicamente sotto il profilo della mancata notifica dell'atto prodromico, in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione in giudizio aveva dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva e chiesto l'integrazione del contraddittorio, senza pero' provvedere direttamente alla citazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e senza, di fatto, contestare l'assunto di parte ricorrente.
Avverso la decisione, propone appello l'Agenzia Entrate facendo presente l'erroneita' della sentenza di primo grado, basata unicamente sulle eccezioni sollevate dal ricorrente senza tener conto delle indicazioni della cartella impugnata e della documentazione fornita laddove veniva indicato che l'atto impositivo si sostanziava nel recupero dell'IVA non versata dal contribuente per l'anno 2018 per un importo liquidato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 633/72 in seguito ad attivita' di controllo automatizzato.
Trattandosi di controllo automatizzato, la potesta' impositiva e' stata esercitata mediante emissione diretta della cartella notificata dal concessionario, non essendo necessaria alcuna comunicazione preventiva.
Resistente_1 si e' regolarmente costituito in giudizio con memoria con cui chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato.
Sulla mancata notifica dell'atto prodromico ( avviso bonario), eccezione accolta dai giudici di primo grado, si rileva che la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione con riferimento alla liquidazione
"cartolare" di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ha precisato che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 25 maggio 2012, n. 8342; Cass., 4 luglio 2014, n. 13311; Cass.,
17 dicembre 2019, n. 33344).
Nell'odierna vertenza, trattandosi di liquidazione automatica dell'IVA relativa ad operazioni dichiarate dal medesimo contribuente, che costituisce nel caso di specie il primo atto impositivo comunicato al contribuente, legittimamente la potesta' impositiva e' stata esercitata mediante emissione diretta della cartella, notificata dal concessionario all'esito della formazione del relativo ruolo per il recupero dell'imposta non versata.
Ricorrono giusti motivi, vertendosi su questione controversa che, peraltro, in primo grado non e' stata adeguatamente controdedotta dal concessionario della riscossione, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado. Così deciso in Roma in data 21 ottobre
2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID RA, OR
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3758/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15632/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220163987760000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3002/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione nel 2022
In primo grado eccepiva:
- la mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata ( avviso bonario);
- la notifica della cartella avvenuta da casella di posta elettronica non censita nel Pubblico Registro.
Con la sentenza n. 15632/2023 , la Carte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accoglieva il ricorso proposto dal contribuente unicamente sotto il profilo della mancata notifica dell'atto prodromico, in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione in giudizio aveva dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva e chiesto l'integrazione del contraddittorio, senza pero' provvedere direttamente alla citazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e senza, di fatto, contestare l'assunto di parte ricorrente.
Avverso la decisione, propone appello l'Agenzia Entrate facendo presente l'erroneita' della sentenza di primo grado, basata unicamente sulle eccezioni sollevate dal ricorrente senza tener conto delle indicazioni della cartella impugnata e della documentazione fornita laddove veniva indicato che l'atto impositivo si sostanziava nel recupero dell'IVA non versata dal contribuente per l'anno 2018 per un importo liquidato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 633/72 in seguito ad attivita' di controllo automatizzato.
Trattandosi di controllo automatizzato, la potesta' impositiva e' stata esercitata mediante emissione diretta della cartella notificata dal concessionario, non essendo necessaria alcuna comunicazione preventiva.
Resistente_1 si e' regolarmente costituito in giudizio con memoria con cui chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato.
Sulla mancata notifica dell'atto prodromico ( avviso bonario), eccezione accolta dai giudici di primo grado, si rileva che la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione con riferimento alla liquidazione
"cartolare" di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ha precisato che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 25 maggio 2012, n. 8342; Cass., 4 luglio 2014, n. 13311; Cass.,
17 dicembre 2019, n. 33344).
Nell'odierna vertenza, trattandosi di liquidazione automatica dell'IVA relativa ad operazioni dichiarate dal medesimo contribuente, che costituisce nel caso di specie il primo atto impositivo comunicato al contribuente, legittimamente la potesta' impositiva e' stata esercitata mediante emissione diretta della cartella, notificata dal concessionario all'esito della formazione del relativo ruolo per il recupero dell'imposta non versata.
Ricorrono giusti motivi, vertendosi su questione controversa che, peraltro, in primo grado non e' stata adeguatamente controdedotta dal concessionario della riscossione, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado. Così deciso in Roma in data 21 ottobre
2025