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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 2786/2018
VERBALE D'UDIENZA del 17/01/2025
nella causa promossa da
Parte_1
[...]
Parte_2
All'udienza del 17/01/2025, alle ore 10.45, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Maria
Albanese in sostituzione dell'avv. Ettore Lo Re, per parte convenuta, l'avv. Vincenza
Catalano in sostituzione dell'avv. Marcello Avellone.
Entrambi i difensori si riportano agli atti difensivi depositati e insistono nelle domande rispettivamente proposte;
discutono brevemente la causa e chiedono, dunque, che sia posta in decisione.
Il Giudice pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 13.50, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786/2018 RG degli affari civili
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: , nata a [...] [...], Parte_3 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Lo Re, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via Giuseppe Pipitone Federico n. 67, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_2 P.IVA_1 mezzo della mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Avellone, Parte_4 giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata a Termini Imerese, via Falcone e
Borsellino n. 79, presso lo studio dell'avv. Cristina Aglieri Rinella
CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.1.2025 (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615, co. 1, cpc proposta da e : Parte_1 Parte_3 dichiara l'inefficacia del precetto notificato da agli attori in data 22.6.2018; CP_1 condanna la convenuta a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 11.230,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato il 22.6.2018 da
[...]
a mezzo della mandataria con il quale veniva intimato il Parte_2 Parte_4 pagamento, in solido, della somma complessiva di € 313.541,34 a titolo di esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con NC di IC S.p.a il
25.6.1986, di cui domandavano preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Contestavano, innanzitutto, la legittimazione attiva di , che non aveva fornito Parte_2 documentazione adeguata a provare la titolarità del credito azionato e, a monte,
l'inclusione dello stesso nella cessione conclusa con gli aventi causa di NC di IC, deducendo per altro verso l'intervenuta estinzione del debito, mediante il pagamento, a saldo e stralcio, della somma di € 8.000,00 nei confronti di (a sua volta Controparte_2 cessionaria della posizione creditoria di NC di IC), che aveva peraltro dato luogo all'estinzione della procedura esecutiva a suo tempo attivata da NC di IC e proseguita da nei confronti dei debitori, con conseguente cancellazione del CP_2 pignoramento.
Invocavano pertanto l'art. 1189 c.c., avendo eseguito il pagamento a soggetto che appariva legittimato a riceverlo, giustificandosi l'esiguità dell'importo con la sospensione del corso degli interessi determinata dal fallimento di (dichiarato dal Tribunale di Parte_1
Termini Imerese con sentenza del 12.6.1980), al quale NC di IC era stato ammesso in chirografo per l'unica posizione debitoria vantata nei confronti del fallito, ossia il predetto mutuo ipotecario, nonché nella staticità del mercato immobiliare di riferimento – in forza della quale la banca avrebbe preferito il pagamento della minore somma –.
Contestavano, in ogni caso, la debenza della somma richiesta (con riferimento agli interessi, in quanto calcolati sulla base di saggi convenzionali e non tenendo conto delle somme pagate prima del fallimento, né dei limiti imposti dalla legislazione antiusura.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria chiedeva, Parte_4 preliminarmente, la revoca del provvedimento del 19.10.2018 con il quale il Tribunale di
Termini Imerese, nell'ambito del subprocedimento n. 2786-1/2018, aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato, nonché il rigetto dell'opposizione proposta.
A confutazione di rilievi mossi dalla controparte sulla titolarità del credito, invocava il contratto di cessione in blocco pro soluto concluso con – nuova denominazione di Pt_4 fusa per incorporazione con AS Finance Controparte_3 spa, che a sua volta aveva acquistato il credito in oggetto da con contratto di CP_3 cessione pubblicato sulla G.U. dell'11.12.2008 –; rilevava che, in assenza della cessione, non sarebbe stata in possesso del contratto di mutuo fondiario, di cui depositava copia.
Contestava, d'altra parte, l'estinzione del credito azionato dedotta da e Parte_1 , atteso che il pagamento effettuato sulla scorta dell'accodo transattivo Parte_3 intervenuto con – non legittimata a riceverlo – non era, in ogni caso, opponibile CP_2 alla convenuta, oltre ad essere stato eseguito senza usare l'ordinaria diligenza, senza considerare che, in ogni caso, il rapporto relativo al contratto di mutuo fondiario non era stato oggetto di insinuazione al passivo da parte di né oggetto della cessione in CP_3 favore di CP_2
Affermava, infine, la correttezza dell'importo azionato, essendo stati gli interessi peraltro calcolati al tasso legale.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 17.1.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
***********
Così prospettate le posizioni delle parti, è necessario soffermarsi in primo luogo sulla legittimazione processuale di che presuppone la titolarità del credito Parte_2 relativo al contratto di mutuo fondiario sottoscritto da e Parte_1 Parte_3
con NC di IC il 25.7.1986.
[...]
Deve richiamarsi a tale proposito l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc (co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
“Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020). Tale adempimento pubblicitario – <> non esaurisce l'onera della prova gravante su colui che si affermi successore a tiolo universale o particolare della parte originaria, al fine legittimazione", essendo a tali fine necessari documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Affinché la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale possa fondare la legittimazione processuale del cessionario e dunque la titolarità del credito, è necessario che “il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto
e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”
(cfr. Cass., n. 5617/2020 sopra richiamata).
Dunque, la titolarità del credito in capo al cessionario è adeguatamente dimostrata ove l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass., n. 31118/2017; Cass., n. 20495/2020); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze (cfr. in tal senso Cass., n. 15884/2019).
Ora nel caso di specie, l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. dell'8.10.2016 non pare soddisfare i requisiti in parola, non contenendo analitici criteri per individuare i crediti ceduti in blocco, ossia quelli “derivanti da contratti di finanziamento conclusi con diverse forme tecniche e in essere alla data di sottoscrizione del contratto di cessione […]”.
Peraltro, l'avviso non contiene né il link ipertestuale che rimanda alla lista dei dati identificativi dei singoli rapporti oggetto di cessione e degli specifici codici ad essi assegnati dagli intermediari cedenti né, in ogni caso, ha depositato Pt_2 documentazione dalla quale possa univocamente ricavarsi la inclusione del rapporto nella cessione in blocco.
La genericità dei criteri in questione non consente di affermare che il contratto di mutuo rientri tra le posizioni oggetto della cessione, che – alla luce delle contestazioni mosse dagli attori e dalla transazione dai medesimi invocata a tacitazione delle pretese creditorie azionate nei loro confronti da in forza del medesimo contratto di mutuo – non CP_2 può tanto meno ricavarsi dalla circostanza che la convenuta è in possesso del documento contrattuale.
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso, Cass., n. 17262/2024).
Né a differenti conclusioni può pervenirsi in base all'estratto del contratto di cessione prodotto da (all. n. 18), nel quale si indica un NDG che non trova riscontro Parte_2 nell'ulteriore documentazione, ossia nelle risultanze della C.R. (all n. 19) e nella liquidazione di debito (all. n. 21), non ricorrendo d'altra parte i presupposti per disporre l'ordine di esibizione domandato dalla convenuta, che avrebbe ben potuto attivarsi a tal fine.
Peraltro, dall'atto di intervento di nell'ambito della procedura esecutiva n. CP_2
142/1990 e nella contestuale rinuncia all'azione esecutiva, si fa espresso riferimento alla cancellazione dell'ipoteca volontaria a concessione della garanzia di mutuo reg. gen n.
38825, reg. part. 14243 del 19/06/2006 accesa in data 25/06/1986 n. rep. 22079 reg part. 2746 del 05/07/1986.
Dunque, indipendentemente dalla opponibilità dell'intervenuta transazione con va accolta la tesi attorea secondo cui non ha adeguatamente CP_2 Parte_2 provato la titolarità del credito derivante dal contratto di mutuo del 26.6.1987, con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto.
L'accoglimento di tale motivo di opposizione determina l'assorbimento delle ulteriori questioni.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, valori prossimi ai minimi.
Termini Imerese, 17 gennaio 2025
Il Giudice Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 2786/2018
VERBALE D'UDIENZA del 17/01/2025
nella causa promossa da
Parte_1
[...]
Parte_2
All'udienza del 17/01/2025, alle ore 10.45, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Maria
Albanese in sostituzione dell'avv. Ettore Lo Re, per parte convenuta, l'avv. Vincenza
Catalano in sostituzione dell'avv. Marcello Avellone.
Entrambi i difensori si riportano agli atti difensivi depositati e insistono nelle domande rispettivamente proposte;
discutono brevemente la causa e chiedono, dunque, che sia posta in decisione.
Il Giudice pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 13.50, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786/2018 RG degli affari civili
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: , nata a [...] [...], Parte_3 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Lo Re, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via Giuseppe Pipitone Federico n. 67, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_2 P.IVA_1 mezzo della mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Avellone, Parte_4 giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata a Termini Imerese, via Falcone e
Borsellino n. 79, presso lo studio dell'avv. Cristina Aglieri Rinella
CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.1.2025 (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615, co. 1, cpc proposta da e : Parte_1 Parte_3 dichiara l'inefficacia del precetto notificato da agli attori in data 22.6.2018; CP_1 condanna la convenuta a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 11.230,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato il 22.6.2018 da
[...]
a mezzo della mandataria con il quale veniva intimato il Parte_2 Parte_4 pagamento, in solido, della somma complessiva di € 313.541,34 a titolo di esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con NC di IC S.p.a il
25.6.1986, di cui domandavano preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Contestavano, innanzitutto, la legittimazione attiva di , che non aveva fornito Parte_2 documentazione adeguata a provare la titolarità del credito azionato e, a monte,
l'inclusione dello stesso nella cessione conclusa con gli aventi causa di NC di IC, deducendo per altro verso l'intervenuta estinzione del debito, mediante il pagamento, a saldo e stralcio, della somma di € 8.000,00 nei confronti di (a sua volta Controparte_2 cessionaria della posizione creditoria di NC di IC), che aveva peraltro dato luogo all'estinzione della procedura esecutiva a suo tempo attivata da NC di IC e proseguita da nei confronti dei debitori, con conseguente cancellazione del CP_2 pignoramento.
Invocavano pertanto l'art. 1189 c.c., avendo eseguito il pagamento a soggetto che appariva legittimato a riceverlo, giustificandosi l'esiguità dell'importo con la sospensione del corso degli interessi determinata dal fallimento di (dichiarato dal Tribunale di Parte_1
Termini Imerese con sentenza del 12.6.1980), al quale NC di IC era stato ammesso in chirografo per l'unica posizione debitoria vantata nei confronti del fallito, ossia il predetto mutuo ipotecario, nonché nella staticità del mercato immobiliare di riferimento – in forza della quale la banca avrebbe preferito il pagamento della minore somma –.
Contestavano, in ogni caso, la debenza della somma richiesta (con riferimento agli interessi, in quanto calcolati sulla base di saggi convenzionali e non tenendo conto delle somme pagate prima del fallimento, né dei limiti imposti dalla legislazione antiusura.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria chiedeva, Parte_4 preliminarmente, la revoca del provvedimento del 19.10.2018 con il quale il Tribunale di
Termini Imerese, nell'ambito del subprocedimento n. 2786-1/2018, aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato, nonché il rigetto dell'opposizione proposta.
A confutazione di rilievi mossi dalla controparte sulla titolarità del credito, invocava il contratto di cessione in blocco pro soluto concluso con – nuova denominazione di Pt_4 fusa per incorporazione con AS Finance Controparte_3 spa, che a sua volta aveva acquistato il credito in oggetto da con contratto di CP_3 cessione pubblicato sulla G.U. dell'11.12.2008 –; rilevava che, in assenza della cessione, non sarebbe stata in possesso del contratto di mutuo fondiario, di cui depositava copia.
Contestava, d'altra parte, l'estinzione del credito azionato dedotta da e Parte_1 , atteso che il pagamento effettuato sulla scorta dell'accodo transattivo Parte_3 intervenuto con – non legittimata a riceverlo – non era, in ogni caso, opponibile CP_2 alla convenuta, oltre ad essere stato eseguito senza usare l'ordinaria diligenza, senza considerare che, in ogni caso, il rapporto relativo al contratto di mutuo fondiario non era stato oggetto di insinuazione al passivo da parte di né oggetto della cessione in CP_3 favore di CP_2
Affermava, infine, la correttezza dell'importo azionato, essendo stati gli interessi peraltro calcolati al tasso legale.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 17.1.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
***********
Così prospettate le posizioni delle parti, è necessario soffermarsi in primo luogo sulla legittimazione processuale di che presuppone la titolarità del credito Parte_2 relativo al contratto di mutuo fondiario sottoscritto da e Parte_1 Parte_3
con NC di IC il 25.7.1986.
[...]
Deve richiamarsi a tale proposito l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc (co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
“Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020). Tale adempimento pubblicitario – <
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Affinché la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale possa fondare la legittimazione processuale del cessionario e dunque la titolarità del credito, è necessario che “il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto
e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”
(cfr. Cass., n. 5617/2020 sopra richiamata).
Dunque, la titolarità del credito in capo al cessionario è adeguatamente dimostrata ove l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass., n. 31118/2017; Cass., n. 20495/2020); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze (cfr. in tal senso Cass., n. 15884/2019).
Ora nel caso di specie, l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. dell'8.10.2016 non pare soddisfare i requisiti in parola, non contenendo analitici criteri per individuare i crediti ceduti in blocco, ossia quelli “derivanti da contratti di finanziamento conclusi con diverse forme tecniche e in essere alla data di sottoscrizione del contratto di cessione […]”.
Peraltro, l'avviso non contiene né il link ipertestuale che rimanda alla lista dei dati identificativi dei singoli rapporti oggetto di cessione e degli specifici codici ad essi assegnati dagli intermediari cedenti né, in ogni caso, ha depositato Pt_2 documentazione dalla quale possa univocamente ricavarsi la inclusione del rapporto nella cessione in blocco.
La genericità dei criteri in questione non consente di affermare che il contratto di mutuo rientri tra le posizioni oggetto della cessione, che – alla luce delle contestazioni mosse dagli attori e dalla transazione dai medesimi invocata a tacitazione delle pretese creditorie azionate nei loro confronti da in forza del medesimo contratto di mutuo – non CP_2 può tanto meno ricavarsi dalla circostanza che la convenuta è in possesso del documento contrattuale.
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso, Cass., n. 17262/2024).
Né a differenti conclusioni può pervenirsi in base all'estratto del contratto di cessione prodotto da (all. n. 18), nel quale si indica un NDG che non trova riscontro Parte_2 nell'ulteriore documentazione, ossia nelle risultanze della C.R. (all n. 19) e nella liquidazione di debito (all. n. 21), non ricorrendo d'altra parte i presupposti per disporre l'ordine di esibizione domandato dalla convenuta, che avrebbe ben potuto attivarsi a tal fine.
Peraltro, dall'atto di intervento di nell'ambito della procedura esecutiva n. CP_2
142/1990 e nella contestuale rinuncia all'azione esecutiva, si fa espresso riferimento alla cancellazione dell'ipoteca volontaria a concessione della garanzia di mutuo reg. gen n.
38825, reg. part. 14243 del 19/06/2006 accesa in data 25/06/1986 n. rep. 22079 reg part. 2746 del 05/07/1986.
Dunque, indipendentemente dalla opponibilità dell'intervenuta transazione con va accolta la tesi attorea secondo cui non ha adeguatamente CP_2 Parte_2 provato la titolarità del credito derivante dal contratto di mutuo del 26.6.1987, con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto.
L'accoglimento di tale motivo di opposizione determina l'assorbimento delle ulteriori questioni.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, valori prossimi ai minimi.
Termini Imerese, 17 gennaio 2025
Il Giudice Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.